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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. MARCO FOFFANO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “Chiedono che il Tribunale adito voglia dichiarare la loro separazione personale omologando le seguenti condizioni: Rapporti personali con la prole
1. I figli e Per_1
restano affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso con Per_2 collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. Tenuto conto del fatto che il padre, durante la settimana, alternandosi con la madre, accompagna i figli e sta con loro presso il centro sportivo ove si allenano e li segue anche in occasione delle partite che giocano nel fine settimana, in ogni caso, egli li potrà tenere con sé quanto meno un pomeriggio durante la settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio, salvo diversi accordi tra i genitori) con successivo pernotto, a settimane alterne, dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica.
3. Ciascun genitore trascorrerà con i figli alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche: a – una settimana durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio, restando inteso che, ove entrambi i genitori si trovassero nella medesima città, avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore con il quale i figli permarranno nel primo periodo;
b - vacanze di carnevale e Pasqua, alternate di anno in anno tra i genitori;
c - due settimane durante l'estate (da dividersi anche in periodi non consecutivi), da individuarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed, in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari
e del padre negli anni pari;
d - ulteriori festività durante l'anno alternate tra i genitori;
e - eccettuati
i tempi continuativi predetti, le modalità di permanenza dei figli presso i genitori nei periodi di residue vacanze scolastiche avverrà come al punto c).
4. I genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli, ciascuno per i periodi di tempo di permanenza presso di sé.
5. I genitori, ai fini dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione. Rapporti economici tra le parti
6. Il signor si impegna a corrispondere alla GN Parte_1 Parte_2
, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario per i figli, a decorrere dal deposito del
[...] presente ricorso e sino alla indipendenza economica degli stessi e residenza con la madre, la somma mensile di euro 350,00.= (euro trecentocinqunta/00), per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro 700,00.= (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della medesima, oltre ad accollarsi il l'intero pagamento del canone di locazione della casa famigliare.
7. I genitori parteciperanno, inoltre, nella misura pari al 50 % ognuno, alle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di famiglia e delle persone in data 20.09.2019, seguito dal tribunale veneziano, da loro sottoscritto di cui al doc.13 allegato al ricorso introduttivo.
8. Le parti si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché di detti documenti in favore dei figli minori.
9. i genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori”
Conclusioni del PM: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”
ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/06/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA (VE) – Atto n. 24, P. 2, S. A, Anno 2006 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 23/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
15/01/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori (nt. il 25/05/2007) e (nt. il 15/02/2012); Per_1 Per_2
visto il parere del P.M., in atti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto:
1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento Per_1 Per_2
condiviso con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. Tenuto conto del fatto che il padre, durante la settimana, alternandosi con la madre, accompagna i figli e sta con loro presso il centro sportivo ove si allenano e li segue anche in occasione delle partite che giocano nel fine settimana, in ogni caso, egli li potrà tenere con sé quanto meno un pomeriggio durante la settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio, salvo diversi accordi tra i genitori) con successivo pernotto, a settimane alterne, dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica.
3. Ciascun genitore trascorrerà con i figli alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche:
a – una settimana durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio, restando inteso che, ove entrambi i genitori si trovassero nella medesima città, avranno cura di far trascorrere ai figli la
Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore con il quale i figli permarranno nel primo periodo;
b - vacanze di carnevale e Pasqua, alternate di anno in anno tra i genitori;
c - due settimane durante l'estate (da dividersi anche in periodi non consecutivi), da individuarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed, in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e del padre negli anni pari;
d - ulteriori festività durante l'anno alternate tra i genitori;
e - eccettuati i tempi continuativi predetti, le modalità di permanenza dei figli presso i genitori nei periodi di residue vacanze scolastiche avverrà come al punto c).
4. I genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli, ciascuno per i periodi di tempo di permanenza presso di sé.
5. I genitori, ai fini dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione.
6. Il signor si impegna a corrispondere alla GN , a titolo di Parte_1 Parte_2
concorso nel mantenimento ordinario per i figli, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sino alla indipendenza economica degli stessi e residenza con la madre, la somma mensile di euro 350,00.=
(euro trecentocinqunta/00), per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro 700,00.= (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della medesima, oltre ad accollarsi il l'intero pagamento del canone di locazione della casa famigliare.
7. I genitori parteciperanno, inoltre, nella misura pari al 50 % ognuno, alle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di famiglia e delle persone in data 20.09.2019, seguito dal tribunale veneziano, da loro sottoscritto di cui al doc.13 allegato al ricorso introduttivo.
8. Le parti si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché di detti documenti in favore dei figli minori.
Nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. MARCO FOFFANO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “Chiedono che il Tribunale adito voglia dichiarare la loro separazione personale omologando le seguenti condizioni: Rapporti personali con la prole
1. I figli e Per_1
restano affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso con Per_2 collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. Tenuto conto del fatto che il padre, durante la settimana, alternandosi con la madre, accompagna i figli e sta con loro presso il centro sportivo ove si allenano e li segue anche in occasione delle partite che giocano nel fine settimana, in ogni caso, egli li potrà tenere con sé quanto meno un pomeriggio durante la settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio, salvo diversi accordi tra i genitori) con successivo pernotto, a settimane alterne, dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica.
3. Ciascun genitore trascorrerà con i figli alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche: a – una settimana durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio, restando inteso che, ove entrambi i genitori si trovassero nella medesima città, avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore con il quale i figli permarranno nel primo periodo;
b - vacanze di carnevale e Pasqua, alternate di anno in anno tra i genitori;
c - due settimane durante l'estate (da dividersi anche in periodi non consecutivi), da individuarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed, in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari
e del padre negli anni pari;
d - ulteriori festività durante l'anno alternate tra i genitori;
e - eccettuati
i tempi continuativi predetti, le modalità di permanenza dei figli presso i genitori nei periodi di residue vacanze scolastiche avverrà come al punto c).
4. I genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli, ciascuno per i periodi di tempo di permanenza presso di sé.
5. I genitori, ai fini dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione. Rapporti economici tra le parti
6. Il signor si impegna a corrispondere alla GN Parte_1 Parte_2
, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario per i figli, a decorrere dal deposito del
[...] presente ricorso e sino alla indipendenza economica degli stessi e residenza con la madre, la somma mensile di euro 350,00.= (euro trecentocinqunta/00), per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro 700,00.= (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della medesima, oltre ad accollarsi il l'intero pagamento del canone di locazione della casa famigliare.
7. I genitori parteciperanno, inoltre, nella misura pari al 50 % ognuno, alle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di famiglia e delle persone in data 20.09.2019, seguito dal tribunale veneziano, da loro sottoscritto di cui al doc.13 allegato al ricorso introduttivo.
8. Le parti si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché di detti documenti in favore dei figli minori.
9. i genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori”
Conclusioni del PM: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”
ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/06/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA (VE) – Atto n. 24, P. 2, S. A, Anno 2006 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 23/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
15/01/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori (nt. il 25/05/2007) e (nt. il 15/02/2012); Per_1 Per_2
visto il parere del P.M., in atti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto:
1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento Per_1 Per_2
condiviso con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. Tenuto conto del fatto che il padre, durante la settimana, alternandosi con la madre, accompagna i figli e sta con loro presso il centro sportivo ove si allenano e li segue anche in occasione delle partite che giocano nel fine settimana, in ogni caso, egli li potrà tenere con sé quanto meno un pomeriggio durante la settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio, salvo diversi accordi tra i genitori) con successivo pernotto, a settimane alterne, dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica.
3. Ciascun genitore trascorrerà con i figli alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche:
a – una settimana durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio, restando inteso che, ove entrambi i genitori si trovassero nella medesima città, avranno cura di far trascorrere ai figli la
Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore con il quale i figli permarranno nel primo periodo;
b - vacanze di carnevale e Pasqua, alternate di anno in anno tra i genitori;
c - due settimane durante l'estate (da dividersi anche in periodi non consecutivi), da individuarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed, in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e del padre negli anni pari;
d - ulteriori festività durante l'anno alternate tra i genitori;
e - eccettuati i tempi continuativi predetti, le modalità di permanenza dei figli presso i genitori nei periodi di residue vacanze scolastiche avverrà come al punto c).
4. I genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli, ciascuno per i periodi di tempo di permanenza presso di sé.
5. I genitori, ai fini dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione.
6. Il signor si impegna a corrispondere alla GN , a titolo di Parte_1 Parte_2
concorso nel mantenimento ordinario per i figli, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sino alla indipendenza economica degli stessi e residenza con la madre, la somma mensile di euro 350,00.=
(euro trecentocinqunta/00), per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di euro 700,00.= (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della medesima, oltre ad accollarsi il l'intero pagamento del canone di locazione della casa famigliare.
7. I genitori parteciperanno, inoltre, nella misura pari al 50 % ognuno, alle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di famiglia e delle persone in data 20.09.2019, seguito dal tribunale veneziano, da loro sottoscritto di cui al doc.13 allegato al ricorso introduttivo.
8. Le parti si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché di detti documenti in favore dei figli minori.
Nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison