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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Provenzano Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE - oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 31.10.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1844/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti necessari per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222 del 1984, nonostante le patologie sofferte.
Rivendica, pertanto, la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Costituitosi in giudizio l ha variamente argomentato per il rigetto del ricorso con CP_1 vittoria di spese e compensi.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
1 2. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione è tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 18.10.2023 è intervenuta nel termine di
30 giorni assegnato dal giudice e decorrente dal 20.09.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato in data 31.10.2023.
3. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La dott.ssa specialista medico-legale nominata in questa fase, con Persona_1 procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, dopo aver specificato che
“Dall'attento esame della documentazione sanitaria presente in atti ed acquisita, nonchè dalle risultanze dell'esame obiettivo effettuato in corso di CTU, è emerso che la sig.ra
, di anni 56, è affetto da:
1. Diabete mellito tipo 2 in scompenso metabolico Parte_1 complicato da neuropatia periferica e cardiopatia ipertensiva;
2. Tendinopatia cronica calcifica delle spalle ad impegno funzionale medio;
3. Spondilodiscoartrosi diffusa del rachide lombare e lombosacrale ad impegno funzionale lieve;
4. STC di grado medio bilaterale e sindrome canale di Guyon di grado lieve/medio a dx ad impegno funzionale lieve. Da quanto sopra riportato, si rileva che la sig.ra sia portatrice di Pt_1 menomazioni, a carico principalmente della funzione endocrino-metabolica ed osteoarticolare. La menomazione della funzione endocrino-metabolica si sostanzia in un diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, definito scompensato, complicato da ateromasia carotidea, neuropatia periferica e cardiopatia ipertensiva. La menomazione della funzione osteoarticolare si sostanzia in una limitazione funzionale a carico del rachide lombare ai gradi estremi, in una limitazione funzionale nel movimento di elevazione di entrambe le spalle, di ½ a destra e di 1/3 a sinistra, in un deficit di forza seppur lieve alle mani e in un deficit di flessione delle ginocchia di ½ della flessione. Tali difficoltà sono di manifesta evidenza nello svolgimento dell'attività lavorativa esercitata dalla Filice. Infatti, quale agricoltore si occupa di produzione di olio e miele per cui si trova a sollevare pesi, a star piegata per molto tempo con il rachide e a fare sforzi. Per quanto riguarda le attività confacenti alle sue attitudini si tratta di un soggetto che ha sempre svolto tale attività lavorativa, dal 1990, e che in tale ambito lavorativo risulta di difficile ricollocazione. Sulla scorta di siffatte argomentazioni si ritiene che, a causa delle infermità e/o difetto fisico o mentale riscontrati, la capacità dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini E' RIDOTTA permanentemente in misura superiore a 2/3. Pertanto, è da considerarsi soggetto INVALIDO ai sensi dell'art. 1 della
Legge n. 222/84.” (cfr. elaborato peritale).
2 Alla luce di tali considerazioni, che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell' , occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di Controparte_2 accertamento tecnico preventivo;
ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento in capo all'opponente della sussistenza del requisito sanitario per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222 del 1984, con decorrenza
30.07.2021, data della domanda amministrativa, essendo presenti già a quell'epoca le patologie identificate in diagnosi.
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.. Le spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222 del 1984, a decorrere dal 30.07.2021;
2) AN l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a CP_1
le spese di lite, della doppia fase, liquidate in € 3.035,00 per onorari, Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Carmela Provenzano;
3) Pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Si comunichi.
Paola, 19.11.2025.
Il Giudice
IO IN
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