Art. 7.
Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1.
Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1.