Articolo 7 della Legge 23 ottobre 1961, n. 1165
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 dicembre 1961
Art. 7.
Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1961