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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3387 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica nella persona del Giudice TI AR , sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione, ha pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3387 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Ing. , nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Galileo GA n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lima, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gaspare Celesia per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
Avv. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Barbera, CP_1 congiuntamente e divisamente da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, via Simone Corleo n.32;
– convenito OGGETTO: prestazione d'opera
MOTIVI delle DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ing. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3798/23 emesso il 2/10/2023, con il quale il Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. della somma di euro 69.508,54, CP_1 oltre interessi e spese del monitorio, asseritamente dovuti a titolo di compensi professionali.
1 Parte opponente, dopo avere dedotto l'inesistenza del credito , disconoscendo la di lui sottoscrizione apposta alla scrittura privata di riconoscimento del debito del 1.3.2017 , ha, per quanto qui di interesse , dedotto di essere creditore nei confronti del legale, per le prestazioni professionali eseguite in favore dello stesso ( consistenti nella direzione di lavori di manutenzione CP_1 straordinaria di un immobile, di sua proprietà, sito a Palermo in via Vulcano n. 14) della somma pari euro 14.175,55; somma di cui in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento.
Sulla base di tali premesse l'ing. ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
-In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dall'Ing. per le prestazioni Parte_1 professionali eseguite a favore dell'avv. ammontanti a complessive € 14.175,55; CP_1
-condannare pertanto l'avv. a corrispondere in favore dell'Ing. la CP_1 Parte_1 somma di € 14.175,55 oltre interessi legali maturati da19.02.2014 sino al soddisfo. con comparsa del 7.12.24 si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 nonché il rigetto della domanda riconvenzionale .
L'Avv. previa formulazione di istanza di verificazione della scrittura privata, ha eccepito, in CP_1 via preliminare, la prescrizione dell'asserito credito per l'inutile decorso del termine di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. ( non avendo egli ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione e, in particolare, la parcella portante la data del 24.02.2014 allegata alla relazione a dell'ing. ). Parte_1
Nel merito l'avv. ha negato la sussistenza del credito oggetto della domanda riconvenzionale, CP_1 rilevando che:
- l'ing. si era offerto di assisterlo gratuitamente nel completamento di una pratica Parte_1 urbanistica iniziata e curata da altro professionista;
- non vi era prova del credito, stante la mancata dimostrazione delle prestazioni svolte, non desumibile dalla documentazione versata in atti;
- il , invero, si era occupato solamente di aspetti marginali della pratica , fornendo un Parte_1 apporto di limitatissimo rilievo per opere in corso di definizione, nonché presentendo presso gli uffici competenti, di alcuni certificati da egli sottoscritti;
- in ogni caso, il credito per cui è causa si era estinto per compensazione, stante che , nell'ambio della scrittura privata del 1.3.2017 le parti avevano convenuto che “ il compenso per le prestazioni rese dallo scrivente ( ) in Suo favore ( si intendono compensate Parte_1 CP_1 con quelle da lei rese in favore dello scrivente nell'ambito dei rapporti con la talchè CP_2 alla data odierna, nulla e per alcun titolo o causale ho a pretendere nei Sui confronti ; sicché il credito era estinto essendo compensato con quello vantato dal per l'attività legale resa CP_1 favore dell'ing. nell'ambito di una vicenda che aveva coinvolto quest'ultimo Parte_1
2 personalmente quale amministratore della e che aveva comportato la redazione di CP_2 un parere pro veritate.
Con ordinanza del 13/02/24 , è stata disposta la separazione della domanda riconvenzionale proposta con atto di citazione in opposizione, da nei confronti del Parte_1 CP_1 concessi i termini ex art 183 c 6 cpc e fallito il tentativo di conciliazione, la causa , istruita a mezzo
CTU e acquisizione delle prove orali assunte nel diverso giudizio RG 14701/23 , è stata assunta in decisione nelle forme di cui allìart 127 ter cpc e 281 sexies cpc .
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
Invero “ Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo ( css. Cv sez Sez. 2 - , Ordinanza n.
15665 del 05/06/2023) sicchè , essendo contestato il credito, non è invocabile la prescrizione breve di cui all'art 2956 c 2 cc ..
Nel merito , la domanda va rigettata , posto che il credito vantato da è estinto giusta Parte_1 compensazione volontaria operata con la scrittura del 1.3.2017 .
Invero, con detta scrittura il ha dichiarato espressamente che ogni credito dallo stesso Parte_1 vantato per prestazioni rese in favore di – prestazioni che , in assenza di allegazioni su altre CP_1 attività svolte dall'ingegnere, non possono che essere quelle per cui è causa - doveva ritenersi compensato con i crediti vantati dal legale per l'attività stragiudiziale svolta in favore della CP_3
di cui il era socio e amministratore ( “ il compenso per le prestazioni rese dallo
[...] Parte_1 scrivente ( ) in Suo favore ( si intendono compensate con quelle da lei rese in Parte_1 CP_1 favore dello scrivente nell'ambito dei rapporti con la talchè alla data odierna, nulla e CP_2 per alcun titolo o causale ho a pretendere nei Sui confronti”).
La scrittura in questione , nonostante il disconoscimento della sottoscrizione operato dal , Parte_1
è pienamente utilizzabile , posto che le prove acquisite nel giudizio hanno consentito di acclarare la riconducibilità della sottoscrizione al . Parte_1
3 In particolare, vanno menzionati i verbali delle prove orali assunte nel diverso procedimento di opposizione a d.i n 14701/23 , acquisiti con ordinanza del 26.9.25 , emessa in esito al contraddittorio provocato sul punto .
Va ribadita la piena utilizzabile dei predetti verbali posto che:
- si tratta di prova di formazione successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie;
- sono state depositate tempestivamente nell'ambito dell'odierno giudizio le dichiarazioni rese da e in data 18.1.24 ( cfr doc 2 e 3 del procedimento Testimone_1 Testimone_2 cautelare di cui al doc 9 nota deposito avv.to Barberi del 15.4.24 ) , poi escussi come testi nel giudizio RG 14701/23;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, prima dell'ordinanza di separazione ( del
14.3.24) – la difesa di con memoria del 18.1.24 ( allegato 8 nota deposito del 15.4.24 ) CP_1
e con istanza resa all'udienza del 24.1.24 di discussione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo – aveva già tempestivamente formulato prova orale tesa ad accertare la veridicità della firma apposta alla scrittura del 1.3.2017 .
Sicché alcuna preclusione può ritenersi maturata rispetto alla produzione dei verbali di prove testimoniali rese in altro giudizio , perché di formazione successiva allo scadere dei termini ex art
183 cpc e, per altro, perché confermative di dichiarazioni ritualmente depositate nell'odierno giudizio, rese fuori udienza dei predetti testimoni ( la cui conferma era stata chiesta in giudizio RG
14701/23 , prima della separazione, con istanza da ritenersi quindi tempestivamente proposta anche nel contesto del presente procedimento).
Ed ancora, occorre ribadire che i verbali delle prove orali assunte in un diverso giudizio integrano prove atipiche pienamente utilizzabili stante che :
- “ Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.
9507 del 2023);
- la prova orale è stata assunta nell'ambito del diverso giudizio RG 14701/2023 , nel contraddittorio tra le parti, che sono le stesse dell'odierno giudizio .
4 Ciò precisato, va rilevato come le dichiarazioni rese dai testimoni nel diverso giudizio di opposizione a d.i. abbiano consentito di accertare la autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura del 1 marzo 2017 .
Nello specifico, il teste – da ritenersi attendibile stante la coerenza interna del racconto, per Tes_2 altro riscontrato dalle dichiarazioni dell'altro teste escusso, non ravvisandosi Testimone_3 profili di inattendibilità nella mera circostanza che egli abbia patrocinato il nella fase CP_1 monitoria - ha confermato di avere visto il sottoscrivere un documento avente ad Parte_1 oggetto i compensi dovuti al , il cui contenuto riproduceva quelle della scrittura privata del CP_1
2017 che veniva esibita al teste ( confermo i capitoli 1e 2 ( so dà atto che al teste vie esibito il doc
2 zip 9 allegato alla comparsi di costituzione ) ero presente al momento della firma;
non ho esaminato prima della sottoscrizione e il contenuto del foglio che invece lessi subito dopo in quanto
l'avv. mi chiese di fare una copia;
ricordo che il documento aveva ad oggetto il pagamento CP_1 di compensi professionali con riguardo a taluni giudizi di cui ovviamente non ricordo il numero di ruolo;
; quindi il contenuto coincide con quello del foglio che mi viene esibito () Confermo di avere assistito al momento della firma;
insieme a me c'era la segretaria segretaria di Testimone_1 studio . Preciso che inizialmente i trovavo in sala riunioni e una volta che e hanno CP_1 Parte_1 fatto ingresso nella sala io e la segretaria ci siamo spostati nel locale adibito a segreteria che comunque è di fronte la sala riunioni a distanza d circa due metri e mezzo;
siamo rimasti li;
io quindi ho visto all'atto di sottoscrivere la dichiarazione mentre mi trovavo in prossimità Parte_1 dell'ingresso dalla sala riunioni;
la porta era aperta ricordo che quando poi son rientrato nella sala riunioni ho sentito i due discutere di compensi”)
Dichiarazioni del medesimo tenore sono state rese anche dalla teste ( cap 1 2 Testimone_3 confermo: ho visto firmare ero sulla soglia dell'ingresso dalla sala riunioni;
ricorso che Parte_1 avv. stampò il foglio e mi chiese di prenderlo ma io non lessi il contenuto;
No ho mai CP_1 assistito ad altre firme apposte in mia presenza dall'ing. ; ricordo che i die parlavano in Parte_1 modo concitato perché voleva che l'ing. firmasse il foglio mentre l'ingegnere era, CP_1 Parte_1 dapprima, contrario poi si convinse e disse all'avvocato di stampare il foglio;
ho saputo dopo che il documento era inerente ad alcuni incarichi professionali resi dell'avvocato in favore dell'ingegnere e della società il documento fu firmato dentro la sala riunioni;
la segreteria e la sala riunioni sono attigue e la porte era aperta ) ;
Risulta quindi provata l'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura Parte_1 privata del marzo 2017 .
A diverse conclusioni non pervenirsi valorizzando gli esiti della CTU grafologica esperita nel giudizio presente giudizio.
5 Invero come è noto Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana. Sez. 1, Sentenza n. 15686 del 27/07/2015 (
Nel caso di specie , a fronte degli esiti chiari e certi ricavabili dalla prova orale , alcun rilievo può attribuirsi al giudizio di falsità reso dal CTU, il quale si è espresso in termini di mera probabilità di apocrifia ( ritiene condivisibile quanto affermato da autorevole letteratura secondo cui il tecnico deve esprimere un giudizio finale di probabilità (sia di apocrifia che di autografia) se “il bilancio evidenzia indizi di tale numero da assumere una sensibile maggiore pregnanza segnaletica di fronte agli indizi contrari che tuttavia, creando incertezza, attenuano la pienezza degli indizi prevalenti e dello stesso giudizio conclusivo. La probabilità deriva la sua concretezza da indizi altamente segnaletici pur contrastati da alcuni contrari”):
Ne consegue che - non essendo contestato ( ed essendo anzi documentato) lo svolgimento dell'attività professionale espletata dall'Avv. nel contesto della partica HIbo – il credito CP_1 vantato dall'Ing che risulta esistente in quanto attestato dal riferimento alle prestazioni Per_1 professionali da esso svolte contenuto nella scrittura del 1.3.2027 prodotta dalla stessa difesa di
è estinto per compensazione volontaria. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.077 ,00 , liquidate sulla base dei valori medi scaglione sino a 26.000 .
Le spese di CTU vanno poste parimenti carico del soccombente .
PQM
Il Tribunale di Palermo- Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa così provvede :
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di come precisata nella Parte_1 CP_1 memoria ex art 183 c 1 cpc depositata in data 29/30.7.24;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in euro 5.077 per compensi , oltre a spese generali al 15% Cpa e Iva;
6 Pone definitivamente la spese di CTU, liquidate come da separato decreto , a carico di Parte_1
.
[...]
Palermo il 22-12-25
Il Giudice
TI AR
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. TI AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica nella persona del Giudice TI AR , sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione, ha pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3387 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Ing. , nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Galileo GA n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lima, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gaspare Celesia per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
Avv. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Barbera, CP_1 congiuntamente e divisamente da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, via Simone Corleo n.32;
– convenito OGGETTO: prestazione d'opera
MOTIVI delle DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ing. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3798/23 emesso il 2/10/2023, con il quale il Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. della somma di euro 69.508,54, CP_1 oltre interessi e spese del monitorio, asseritamente dovuti a titolo di compensi professionali.
1 Parte opponente, dopo avere dedotto l'inesistenza del credito , disconoscendo la di lui sottoscrizione apposta alla scrittura privata di riconoscimento del debito del 1.3.2017 , ha, per quanto qui di interesse , dedotto di essere creditore nei confronti del legale, per le prestazioni professionali eseguite in favore dello stesso ( consistenti nella direzione di lavori di manutenzione CP_1 straordinaria di un immobile, di sua proprietà, sito a Palermo in via Vulcano n. 14) della somma pari euro 14.175,55; somma di cui in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento.
Sulla base di tali premesse l'ing. ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
-In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dall'Ing. per le prestazioni Parte_1 professionali eseguite a favore dell'avv. ammontanti a complessive € 14.175,55; CP_1
-condannare pertanto l'avv. a corrispondere in favore dell'Ing. la CP_1 Parte_1 somma di € 14.175,55 oltre interessi legali maturati da19.02.2014 sino al soddisfo. con comparsa del 7.12.24 si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 nonché il rigetto della domanda riconvenzionale .
L'Avv. previa formulazione di istanza di verificazione della scrittura privata, ha eccepito, in CP_1 via preliminare, la prescrizione dell'asserito credito per l'inutile decorso del termine di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. ( non avendo egli ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione e, in particolare, la parcella portante la data del 24.02.2014 allegata alla relazione a dell'ing. ). Parte_1
Nel merito l'avv. ha negato la sussistenza del credito oggetto della domanda riconvenzionale, CP_1 rilevando che:
- l'ing. si era offerto di assisterlo gratuitamente nel completamento di una pratica Parte_1 urbanistica iniziata e curata da altro professionista;
- non vi era prova del credito, stante la mancata dimostrazione delle prestazioni svolte, non desumibile dalla documentazione versata in atti;
- il , invero, si era occupato solamente di aspetti marginali della pratica , fornendo un Parte_1 apporto di limitatissimo rilievo per opere in corso di definizione, nonché presentendo presso gli uffici competenti, di alcuni certificati da egli sottoscritti;
- in ogni caso, il credito per cui è causa si era estinto per compensazione, stante che , nell'ambio della scrittura privata del 1.3.2017 le parti avevano convenuto che “ il compenso per le prestazioni rese dallo scrivente ( ) in Suo favore ( si intendono compensate Parte_1 CP_1 con quelle da lei rese in favore dello scrivente nell'ambito dei rapporti con la talchè CP_2 alla data odierna, nulla e per alcun titolo o causale ho a pretendere nei Sui confronti ; sicché il credito era estinto essendo compensato con quello vantato dal per l'attività legale resa CP_1 favore dell'ing. nell'ambito di una vicenda che aveva coinvolto quest'ultimo Parte_1
2 personalmente quale amministratore della e che aveva comportato la redazione di CP_2 un parere pro veritate.
Con ordinanza del 13/02/24 , è stata disposta la separazione della domanda riconvenzionale proposta con atto di citazione in opposizione, da nei confronti del Parte_1 CP_1 concessi i termini ex art 183 c 6 cpc e fallito il tentativo di conciliazione, la causa , istruita a mezzo
CTU e acquisizione delle prove orali assunte nel diverso giudizio RG 14701/23 , è stata assunta in decisione nelle forme di cui allìart 127 ter cpc e 281 sexies cpc .
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
Invero “ Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo ( css. Cv sez Sez. 2 - , Ordinanza n.
15665 del 05/06/2023) sicchè , essendo contestato il credito, non è invocabile la prescrizione breve di cui all'art 2956 c 2 cc ..
Nel merito , la domanda va rigettata , posto che il credito vantato da è estinto giusta Parte_1 compensazione volontaria operata con la scrittura del 1.3.2017 .
Invero, con detta scrittura il ha dichiarato espressamente che ogni credito dallo stesso Parte_1 vantato per prestazioni rese in favore di – prestazioni che , in assenza di allegazioni su altre CP_1 attività svolte dall'ingegnere, non possono che essere quelle per cui è causa - doveva ritenersi compensato con i crediti vantati dal legale per l'attività stragiudiziale svolta in favore della CP_3
di cui il era socio e amministratore ( “ il compenso per le prestazioni rese dallo
[...] Parte_1 scrivente ( ) in Suo favore ( si intendono compensate con quelle da lei rese in Parte_1 CP_1 favore dello scrivente nell'ambito dei rapporti con la talchè alla data odierna, nulla e CP_2 per alcun titolo o causale ho a pretendere nei Sui confronti”).
La scrittura in questione , nonostante il disconoscimento della sottoscrizione operato dal , Parte_1
è pienamente utilizzabile , posto che le prove acquisite nel giudizio hanno consentito di acclarare la riconducibilità della sottoscrizione al . Parte_1
3 In particolare, vanno menzionati i verbali delle prove orali assunte nel diverso procedimento di opposizione a d.i n 14701/23 , acquisiti con ordinanza del 26.9.25 , emessa in esito al contraddittorio provocato sul punto .
Va ribadita la piena utilizzabile dei predetti verbali posto che:
- si tratta di prova di formazione successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie;
- sono state depositate tempestivamente nell'ambito dell'odierno giudizio le dichiarazioni rese da e in data 18.1.24 ( cfr doc 2 e 3 del procedimento Testimone_1 Testimone_2 cautelare di cui al doc 9 nota deposito avv.to Barberi del 15.4.24 ) , poi escussi come testi nel giudizio RG 14701/23;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, prima dell'ordinanza di separazione ( del
14.3.24) – la difesa di con memoria del 18.1.24 ( allegato 8 nota deposito del 15.4.24 ) CP_1
e con istanza resa all'udienza del 24.1.24 di discussione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo – aveva già tempestivamente formulato prova orale tesa ad accertare la veridicità della firma apposta alla scrittura del 1.3.2017 .
Sicché alcuna preclusione può ritenersi maturata rispetto alla produzione dei verbali di prove testimoniali rese in altro giudizio , perché di formazione successiva allo scadere dei termini ex art
183 cpc e, per altro, perché confermative di dichiarazioni ritualmente depositate nell'odierno giudizio, rese fuori udienza dei predetti testimoni ( la cui conferma era stata chiesta in giudizio RG
14701/23 , prima della separazione, con istanza da ritenersi quindi tempestivamente proposta anche nel contesto del presente procedimento).
Ed ancora, occorre ribadire che i verbali delle prove orali assunte in un diverso giudizio integrano prove atipiche pienamente utilizzabili stante che :
- “ Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.
9507 del 2023);
- la prova orale è stata assunta nell'ambito del diverso giudizio RG 14701/2023 , nel contraddittorio tra le parti, che sono le stesse dell'odierno giudizio .
4 Ciò precisato, va rilevato come le dichiarazioni rese dai testimoni nel diverso giudizio di opposizione a d.i. abbiano consentito di accertare la autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura del 1 marzo 2017 .
Nello specifico, il teste – da ritenersi attendibile stante la coerenza interna del racconto, per Tes_2 altro riscontrato dalle dichiarazioni dell'altro teste escusso, non ravvisandosi Testimone_3 profili di inattendibilità nella mera circostanza che egli abbia patrocinato il nella fase CP_1 monitoria - ha confermato di avere visto il sottoscrivere un documento avente ad Parte_1 oggetto i compensi dovuti al , il cui contenuto riproduceva quelle della scrittura privata del CP_1
2017 che veniva esibita al teste ( confermo i capitoli 1e 2 ( so dà atto che al teste vie esibito il doc
2 zip 9 allegato alla comparsi di costituzione ) ero presente al momento della firma;
non ho esaminato prima della sottoscrizione e il contenuto del foglio che invece lessi subito dopo in quanto
l'avv. mi chiese di fare una copia;
ricordo che il documento aveva ad oggetto il pagamento CP_1 di compensi professionali con riguardo a taluni giudizi di cui ovviamente non ricordo il numero di ruolo;
; quindi il contenuto coincide con quello del foglio che mi viene esibito () Confermo di avere assistito al momento della firma;
insieme a me c'era la segretaria segretaria di Testimone_1 studio . Preciso che inizialmente i trovavo in sala riunioni e una volta che e hanno CP_1 Parte_1 fatto ingresso nella sala io e la segretaria ci siamo spostati nel locale adibito a segreteria che comunque è di fronte la sala riunioni a distanza d circa due metri e mezzo;
siamo rimasti li;
io quindi ho visto all'atto di sottoscrivere la dichiarazione mentre mi trovavo in prossimità Parte_1 dell'ingresso dalla sala riunioni;
la porta era aperta ricordo che quando poi son rientrato nella sala riunioni ho sentito i due discutere di compensi”)
Dichiarazioni del medesimo tenore sono state rese anche dalla teste ( cap 1 2 Testimone_3 confermo: ho visto firmare ero sulla soglia dell'ingresso dalla sala riunioni;
ricorso che Parte_1 avv. stampò il foglio e mi chiese di prenderlo ma io non lessi il contenuto;
No ho mai CP_1 assistito ad altre firme apposte in mia presenza dall'ing. ; ricordo che i die parlavano in Parte_1 modo concitato perché voleva che l'ing. firmasse il foglio mentre l'ingegnere era, CP_1 Parte_1 dapprima, contrario poi si convinse e disse all'avvocato di stampare il foglio;
ho saputo dopo che il documento era inerente ad alcuni incarichi professionali resi dell'avvocato in favore dell'ingegnere e della società il documento fu firmato dentro la sala riunioni;
la segreteria e la sala riunioni sono attigue e la porte era aperta ) ;
Risulta quindi provata l'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura Parte_1 privata del marzo 2017 .
A diverse conclusioni non pervenirsi valorizzando gli esiti della CTU grafologica esperita nel giudizio presente giudizio.
5 Invero come è noto Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana. Sez. 1, Sentenza n. 15686 del 27/07/2015 (
Nel caso di specie , a fronte degli esiti chiari e certi ricavabili dalla prova orale , alcun rilievo può attribuirsi al giudizio di falsità reso dal CTU, il quale si è espresso in termini di mera probabilità di apocrifia ( ritiene condivisibile quanto affermato da autorevole letteratura secondo cui il tecnico deve esprimere un giudizio finale di probabilità (sia di apocrifia che di autografia) se “il bilancio evidenzia indizi di tale numero da assumere una sensibile maggiore pregnanza segnaletica di fronte agli indizi contrari che tuttavia, creando incertezza, attenuano la pienezza degli indizi prevalenti e dello stesso giudizio conclusivo. La probabilità deriva la sua concretezza da indizi altamente segnaletici pur contrastati da alcuni contrari”):
Ne consegue che - non essendo contestato ( ed essendo anzi documentato) lo svolgimento dell'attività professionale espletata dall'Avv. nel contesto della partica HIbo – il credito CP_1 vantato dall'Ing che risulta esistente in quanto attestato dal riferimento alle prestazioni Per_1 professionali da esso svolte contenuto nella scrittura del 1.3.2027 prodotta dalla stessa difesa di
è estinto per compensazione volontaria. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.077 ,00 , liquidate sulla base dei valori medi scaglione sino a 26.000 .
Le spese di CTU vanno poste parimenti carico del soccombente .
PQM
Il Tribunale di Palermo- Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa così provvede :
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di come precisata nella Parte_1 CP_1 memoria ex art 183 c 1 cpc depositata in data 29/30.7.24;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in euro 5.077 per compensi , oltre a spese generali al 15% Cpa e Iva;
6 Pone definitivamente la spese di CTU, liquidate come da separato decreto , a carico di Parte_1
.
[...]
Palermo il 22-12-25
Il Giudice
TI AR
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. TI AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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