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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 4051/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4051/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Mazzini n. 29, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Logudoro n. 35 presso lo studio C.F._1 degli Avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu, in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“1) Accertati i postumi dell'infortunio del 17.5.21 nella misura corrispondente al danno biologico del
1%, dichiarare tenuto l' a liquidare in favore del Ricorrente l'indennizzo in rendita complessivo CP_1 del 17%, tenuto conto delle preesistenze già indennizzate, con la decorrenza di legge.
2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e CP_1
pagina 1 di 4 rivalutazione monetaria con la decorrenza di legge.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“[…] voglia rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, ha agito in giudizio nei confronti dell' Parte_1 CP_1 per ottenere il riconoscimento dei postumi invalidanti dell'infortunio alla mano sinistra avvenuto in data 17.5.2021, per cui l' gli aveva riconosciuto solo una ITT fino al 30.6.2021. CP_1
Il ricorrente ha inoltre esposto di essere titolare di una rendita complessiva pari al 16% di cui 2% per tinel e phanel positivi bilateralmente soprattutto a dx, 2% per esiti algodisfunzionali di epicondilite bilaterale”, 5% per limitazione funzionale spalle e 8% per esiti di plurime discopatie del rachide lombare.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza della domanda e CP_1 rilevando come l'opposizione avanzata dal ricorrente in sede amministrativa fosse stata accolta e dovesse essere espletata la visita collegiale per la valutazione degli atti e dell'effettiva sussistenza di postumi invalidanti.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico nominato dall'ufficio, Dott. , dopo accurati esami medici e attento Persona_1 studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 22.3.2025, ha riscontrato che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di causa, è interessata da postumi per esiti frattura di segond IV dito mano sinistra.
La bozza della consulenza tecnica d'ufficio è stata oggetto di osservazione ad opera di parte ricorrente con riguardo all'utilizzo del codice tabellare 255 rispetto al codice 267, ritenuto più idoneo per la valutazione dei postumi dell'infortunio.
Il perito ha condiviso la possibilità astratta di utilizzare il codice tabellare 267, ma che nel caso di specie, il codice in esame non è adatto in quanto identificativo per gli esiti di tenovaginaliti del distretto polso mano apprezzabili strumentalmente. pagina 2 di 4 A prescindere dall'opportunità di utilizzare questo codice tabellare, il perito ha comunque chiarito che “il danno è veramente modestissimo rappresentato da minima deformità in flessione della falange distale ( circa 10°) con impossibilità alla completa estensione attiva: buona è la forza prensile della mano e la presa digito-palmare , anche se riferita dolente- La lesione riportata non giustifica assolutamente il riferito “perdurare della ipersensibilità” ( che potrebbe essere riferibile alla sindrome del tunnel carpale già valutata ) né ho rilevato alcuna limitazione funzionale del polso. Pur considerando le osservazioni di parte ricorrente, ritengo che gli esiti dell'infortunio del 17/5/2021, per
i motivi sovraesposti, possano determinare una menomazione non superiore al 1% che ritengo equa in considerazione del minimo danno riportato”.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha accertato che i postumi dell'infortunio del
17.5.2021, complessivamente valutabili in misura pari all'1%, considerando anche le preesistenti tecnopatie (16%, di cui 2% per tinel e phanel positivi bilateralmente soprattutto a dx, 2% per esiti algodisfunzionali di epicondilite bilaterale”, 5% per limitazione funzionale spalle e 8% per esiti di plurime discopatie del rachide lombare), determinano un danno biologico complessivo unitario del
17% (pag. 6 della perizia).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte con le quali il perito ha apprezzabilmente argomentato e confermato le proprie conclusioni.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 17 % dalla data 1.7.2021 (giorno seguente alla conclusione del periodo di ITT), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato dall'istituto a suo favore in relazione alla rendita già riconosciuta, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio in misura pari a
2/3. Difatti, in primo luogo occorre considerare che, a fronte della pretesa di parte attrice di vedersi riconosciuto un danno biologico pari all'8 %, il CTU ha riconosciuto la sussistenza di postumi essenzialmente irrilevanti, pari ad appena l'1 %.
In secondo luogo, va rilevato che la comunicazione dell' sul mancato riconoscimento dei CP_1 postumi dell'infortunio (doc. 5 prodotto nella memoria di costituzione), datata il 22.7.2021, è stata oggetto di opposizione solo oltre due anni dopo, ossia in data 7.9.2023, con le evidenti conseguenze in termini di conclusione del relativo procedimento, alla luce dei più elementari principi di buona fede. pagina 3 di 4 Inoltre, l'opposizione era stata accolta e si sarebbe dovuta semplicemente svolgere la visita collegiale per la relativa valutazione, ragione per la quale quantomeno la fase istruttoria e quella decisoria avrebbero potuto senz'altro essere evitate.
Pertanto, considerato il principio di causalità governante il regime di ripartizione delle spese di lite, solo per la restante parte le spese seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00 (considerato il valore differenziale tra la rendita riconosciuta dall' al 16% e quella del 17% risultane all'esito CP_1 della presente causa).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto al riconoscimento dei postumi dell'infortunio avvenuto il 17.5.21 e ha diritto di percepire la maggiore rendita nella misura del 17 %, con decorrenza di legge dal giorno
1.7.2021, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita nella misura del CP_1
17%, con decorrenza dalla data del 1.7.2021, oltre al maggior importo fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- compensa le spese processuali in misura pari a 2/3 e condanna l' a rifondere all'attore la CP_1
restante parte, che liquida in euro 437,33 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 8.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4051/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Mazzini n. 29, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Logudoro n. 35 presso lo studio C.F._1 degli Avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu, in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“1) Accertati i postumi dell'infortunio del 17.5.21 nella misura corrispondente al danno biologico del
1%, dichiarare tenuto l' a liquidare in favore del Ricorrente l'indennizzo in rendita complessivo CP_1 del 17%, tenuto conto delle preesistenze già indennizzate, con la decorrenza di legge.
2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e CP_1
pagina 1 di 4 rivalutazione monetaria con la decorrenza di legge.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“[…] voglia rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, ha agito in giudizio nei confronti dell' Parte_1 CP_1 per ottenere il riconoscimento dei postumi invalidanti dell'infortunio alla mano sinistra avvenuto in data 17.5.2021, per cui l' gli aveva riconosciuto solo una ITT fino al 30.6.2021. CP_1
Il ricorrente ha inoltre esposto di essere titolare di una rendita complessiva pari al 16% di cui 2% per tinel e phanel positivi bilateralmente soprattutto a dx, 2% per esiti algodisfunzionali di epicondilite bilaterale”, 5% per limitazione funzionale spalle e 8% per esiti di plurime discopatie del rachide lombare.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza della domanda e CP_1 rilevando come l'opposizione avanzata dal ricorrente in sede amministrativa fosse stata accolta e dovesse essere espletata la visita collegiale per la valutazione degli atti e dell'effettiva sussistenza di postumi invalidanti.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico nominato dall'ufficio, Dott. , dopo accurati esami medici e attento Persona_1 studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 22.3.2025, ha riscontrato che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di causa, è interessata da postumi per esiti frattura di segond IV dito mano sinistra.
La bozza della consulenza tecnica d'ufficio è stata oggetto di osservazione ad opera di parte ricorrente con riguardo all'utilizzo del codice tabellare 255 rispetto al codice 267, ritenuto più idoneo per la valutazione dei postumi dell'infortunio.
Il perito ha condiviso la possibilità astratta di utilizzare il codice tabellare 267, ma che nel caso di specie, il codice in esame non è adatto in quanto identificativo per gli esiti di tenovaginaliti del distretto polso mano apprezzabili strumentalmente. pagina 2 di 4 A prescindere dall'opportunità di utilizzare questo codice tabellare, il perito ha comunque chiarito che “il danno è veramente modestissimo rappresentato da minima deformità in flessione della falange distale ( circa 10°) con impossibilità alla completa estensione attiva: buona è la forza prensile della mano e la presa digito-palmare , anche se riferita dolente- La lesione riportata non giustifica assolutamente il riferito “perdurare della ipersensibilità” ( che potrebbe essere riferibile alla sindrome del tunnel carpale già valutata ) né ho rilevato alcuna limitazione funzionale del polso. Pur considerando le osservazioni di parte ricorrente, ritengo che gli esiti dell'infortunio del 17/5/2021, per
i motivi sovraesposti, possano determinare una menomazione non superiore al 1% che ritengo equa in considerazione del minimo danno riportato”.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha accertato che i postumi dell'infortunio del
17.5.2021, complessivamente valutabili in misura pari all'1%, considerando anche le preesistenti tecnopatie (16%, di cui 2% per tinel e phanel positivi bilateralmente soprattutto a dx, 2% per esiti algodisfunzionali di epicondilite bilaterale”, 5% per limitazione funzionale spalle e 8% per esiti di plurime discopatie del rachide lombare), determinano un danno biologico complessivo unitario del
17% (pag. 6 della perizia).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte con le quali il perito ha apprezzabilmente argomentato e confermato le proprie conclusioni.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 17 % dalla data 1.7.2021 (giorno seguente alla conclusione del periodo di ITT), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato dall'istituto a suo favore in relazione alla rendita già riconosciuta, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio in misura pari a
2/3. Difatti, in primo luogo occorre considerare che, a fronte della pretesa di parte attrice di vedersi riconosciuto un danno biologico pari all'8 %, il CTU ha riconosciuto la sussistenza di postumi essenzialmente irrilevanti, pari ad appena l'1 %.
In secondo luogo, va rilevato che la comunicazione dell' sul mancato riconoscimento dei CP_1 postumi dell'infortunio (doc. 5 prodotto nella memoria di costituzione), datata il 22.7.2021, è stata oggetto di opposizione solo oltre due anni dopo, ossia in data 7.9.2023, con le evidenti conseguenze in termini di conclusione del relativo procedimento, alla luce dei più elementari principi di buona fede. pagina 3 di 4 Inoltre, l'opposizione era stata accolta e si sarebbe dovuta semplicemente svolgere la visita collegiale per la relativa valutazione, ragione per la quale quantomeno la fase istruttoria e quella decisoria avrebbero potuto senz'altro essere evitate.
Pertanto, considerato il principio di causalità governante il regime di ripartizione delle spese di lite, solo per la restante parte le spese seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00 (considerato il valore differenziale tra la rendita riconosciuta dall' al 16% e quella del 17% risultane all'esito CP_1 della presente causa).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto al riconoscimento dei postumi dell'infortunio avvenuto il 17.5.21 e ha diritto di percepire la maggiore rendita nella misura del 17 %, con decorrenza di legge dal giorno
1.7.2021, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita nella misura del CP_1
17%, con decorrenza dalla data del 1.7.2021, oltre al maggior importo fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- compensa le spese processuali in misura pari a 2/3 e condanna l' a rifondere all'attore la CP_1
restante parte, che liquida in euro 437,33 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 8.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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