Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tullio D'Amora, Francesca Vanoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tullio D’Amora in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di avviso orale, nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Firenze, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 159/2011, notificato il successivo -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali ivi compresi, per quanto occorrer possa, il verbale di perquisizione del -OMISSIS-, il verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p., ed il verbale di perquisizione operata ex art. 103, comma 3, D.P.R. 309/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 16 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità dello stesso a spese compensate;
Considerato che, preso atto di quanto sopra, al Collegio non residua che dichiarare l’improcedibilità del ricorso a spese compensate, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.