Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
DO ZI Presidente RO D’IA Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 24101 del registro di Segreteria, relativa al conto giudiziale n. 37838, avente ad oggetto la gestione dell’agente contabile NT RG (cod. fisc.: [...]), nato a [...] il 1°
maggio 1977 e residente in [...], consegnatario beni mobili (gestione automezzi e parco macchine) dell’Azienda Ospedaliera
“Annunziata - Mariano Santo – Santa Barbara” di Cosenza, per l’esercizio finanziario 2019, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv.
TT PI (cod. fisc.: [...]) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cosenza (fax n. 0984.452964), via Piave n. 36, e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
concetta.piacente@pec.giuffre.it.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. RO D’IA, udito il pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per l’agente contabile Sentenza n. 33/2026
e per l’amministrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con relazione n. 195/2024, relativa al conto giudiziale n. 37838, avente ad oggetto la gestione dell’agente contabile dei beni mobili (gestione automezzi e parco macchine) presso l’Azienda Ospedaliera “Annunziata –
Mariano Santo – Santa Barbara” di Cosenza signor NT GI, per l’esercizio finanziario 2019, il magistrato designato ha deferito all’esame del collegio, ai sensi dell’art. 145 c.g.c., la questione preliminare in ordine alla procedibilità del conto giudiziale in esame, in ragione delle note prott. nn.
6290 del 23 maggio 2023, a firma congiunta del Responsabile e del Direttore dell’Ufficio Gestione Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera, e 6457 del 26 maggio 2023, del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera, con le quali è stata proposta la rettifica dell’atto di nomina dell’agente contabile perché mero agente amministrativo, titolare di un debito di vigilanza e non di custodia.
2. Con memoria difensiva, depositata il 15 maggio 2025, l’agente contabile ha chiesto di dichiarare la improcedibilità del conto giudiziale anche in ragione della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera n. 351 del 16 giugno 2023, con la quale il signor GI è stato eliminato dall’elenco degli agenti contabili, perché soggetto a mero debito di vigilanza e, quindi, non tenuto alla resa del conto giudiziale.
3. Con sentenza-ordinanza n. 156 del 18 giugno 2025, il collegio ha dichiarato procedibile il conto giudiziale in esame, considerato che “il signor GI è da ritenere agente contabile, perché titolare della gestione del parco automezzi e delle annesse attività (per il quale espressamente l’amministrazione ha dichiarato sussistente il debito di custodia), e che il conto giudiziale in esame è procedibile.” e, mancando nella relazione già depositata conclusioni nel merito, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., ha rimesso gli atti al magistrato designato per l’esame del conto giudiziale e per la compilazione della relazione, rinviando al merito la statuizione sulle spese.
4. Con relazione depositata il 16 ottobre 2025, il magistrato designato ha evidenziato che, con riguardo al regolamento disciplinante la gestione del magazzino del consegnatario e dei registri contabili, l’agente contabile ha riferito che “(…) non risulta un regolamento disciplinante la gestione del magazzino e, dunque, mancano i registri del predetto regolamento”; che, con riguardo all’inventario dei beni, è stato trasmesso l’“inventario beni di proprietà in uso al 31.12.2019” (allegato n. 7 della nota di deposito); che i dati in esso riportati trovano coincidenza con i dati iscritti nel conto giudiziale tranne per il bene codice inventario n. 42826 (descrizione: automezzi, quantità: 1, costo fiscale: 223.370,29, ammortamento fiscale: 223.370,29, residuo fiscale: 0,00) che non appare nel conto giudiziale; che, con riguardo alla richiesta di invio di copia delle fatture dei beni acquistati e affidati in custodia al consegnatario nell’esercizio finanziario, dei relativi verbali di presa in carico dei beni ricevuti dal consegnatario durante l’esercizio e copia dei verbali di scarico dei beni che il consegnatario ha assegnato al personale durante l’esercizio, l’agente contabile, nella nota deposito DAeD n. 24064 del 5.6.2023, al punto n. 8, ha dichiarato che “nell’anno 2019 non sono intervenute variazioni di consistenza dei beni mobili-automezzi” e, al punto n.
12, che “non si sono avuti beni in consegna nell’esercizio 2019”; che, come si è detto, il conto giudiziale riporta n. 4 dei n. 5 beni inventariati al 31.12.2019.
Ha, quindi, concluso rappresentando la carenza del regolamento della gestione del consegnatario e di registri contabili e che il bene inventariato con il codice n. 42826 non è stato iscritto nel conto giudiziale, come meglio specificato al punto n. 5 della relazione.
5. Con memoria difensiva, depositata il 7 novembre 2025, l’agente contabile ha chiesto che venga dichiarata la regolarità della gestione con il conseguente discarico. In via subordinata, di dare, comunque, atto della inesistenza di qualsivoglia ammanco. In particolare, ha osservato che la mancata iscrizione del bene inventariato sarebbe imputabile ad un errore materiale privo di qualsivoglia effetto patrimoniale e che l’assenza del regolamento di gestione e dei registri contabili è imputabile all’amministrazione e non certamente all’agente contabile.
6. Con ordinanza n. 111/2025 dell’11 novembre 2025, il collegio, considerato che la relazione del magistrato designato evidenziava la discrasia tra l’inventario dei beni e il conto giudiziale, con particolare riguardo al bene inventariato al n. 42826 (descrizione automezzi, quantità: 1, costo fiscale:
223.370,29, ammortamento fiscale: 223.370,29, residuo fiscale: 0,00), non rappresentato nella gestione, ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per il completamento dell’attività istruttoria ai fini dell’accertamento della menzionata discrasia ed ha fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 27 gennaio 2026.
7. Con relazione del 5 dicembre 2025, il magistrato designato, a conclusione dell’ampia fase interlocutoria e sulla base dei chiarimenti e dei documenti forniti dall’agente contabile, ha concluso per la regolarità del conto giudiziale.
8. Nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione ed il p.m. contabile ha concluso per la regolarità del conto giudiziale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni formulate dal magistrato designato nella relazione conclusiva del 5 dicembre 2025. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti, relativa all’attività istruttoria compiuta sulla base delle decisioni collegiali, che la mancata indicazione nel conto giudiziale del bene inventariato è frutto di un mero errore materiale di trascrizione verificatosi in fase di compilazione del conto, dovuto alla sua integrazione manuale per le criticità connesse alla fase di migrazione dal vecchio al nuovo sistema informatico gestionale. Quanto, poi, alla rilevata assenza del regolamento che disciplina la gestione del consegnatario, il magistrato istruttore ha rappresentato che la gestione in esame è conforme alle regole generali “tanto è che già nella originaria relazione di irregolarità nessuna anomalia, né formale né sostanziale, veniva riscontrata”. Ne deriva che il conto giudiziale in esame, previa rettifica dell’errore materiale da parte dell’agente contabile, è da dichiarare regolare.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale meglio specificato in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente RO D’IA DO ZI Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 12/02/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente