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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 181/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 181 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 30.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Matteotti n.167 presso lo studio dell'avv.to Marco Di Domenico che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via A, Manzoni n.61 presso lo studio dell'avv.to Enrico Spitali che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CP_2 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.166 presso lo studio dell'avv.to Sonia Bellone che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario
- RESISTENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 181/2025 R.G.A.C.C.
per il ricorrente, la resistente e l'interveniente: “conclusioni congiunte come da verbale del 30.9.2025. In ogni caso richiedendo l'interveniente la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 28.1.2025 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Taggia il 10.6.2000 con che il Tribunale di Sanremo con CP_1 sentenza in data 25.10.2010 (n.151/10) ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi - chiedeva al Tribunale di voler modificare le condizioni ivi stabilite in punto affidamento e mantenimento della figlia (22 CP_2 anni, essendo nata il [...]), da ritenersi ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa eccepiva CP_1 proprio il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta da controparte, stante la maggiore età ormai raggiunta dalla figlia CP_2
Si costituiva, altresì, in giudizio che, con propria comparsa, si CP_2 rimetteva alle decisioni del Giudice in ordine alle domande spiegate da parte ricorrente.
All'udienza del 30.9.2025 il Tribunale, preso atto dell'accordo nel merito raggiunto tra le parti (e fatta salva la richiesta della figlia di condanna del padre al pagamento delle spese di lite da essa sopportate) e ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rinunziata dalla resistente l'eccezione CP_1 relativa alla notifica effettuata nei propri confronti (vds. “...Preliminarmente l'avv. Rilla, richiesto dal Giudice, dichiara di rinunziare all'eccezione sollevata in ordine alla validità dell'notifica del ricorso introduttivo;
quanto precede al fine di consentire, nell'interesse della figlia, di pervenire ad un più rapido esame del merito...”) ed all'esito di trattative espletate in corso di causa, abbiano raggiunto tra loro un accordo con il quale, dato atto della medio tempore raggiunta età della figlia e del venir meno di quanto disposto in punto affidamento della stessa, CP_2 confermavano – questa volta con versamento a mani della stessa – il contributo paterno al suo mantenimento;
quanto precede riferendo come la stessa, pur da tempo reperita attività lavorativa nel luogo di residenza (Vienna), abbia manifestato volontà di abbandonare tale occupazione per rientrare a vivere in Italia e reperire attività lavorativa adeguatamente remunerata in luogo più prossimo alla propria residenza (vds. quanto riferito all'udienza del 30.9.2025: “... , richiesta dal CP_2
Giudice, dichiara di lavorare attualmente a Vienna in un albergo con contratto a tempo indeterminato e mansioni di receptionist;
attualmente con stipendio di circa €
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 181/2025 R.G.A.C.C.
2.000 mensili. Precisa di svolgere tali mansioni dall'ottobre 2023, avendo in precedenza svolto presso la medesima struttura dal dicembre 2022 impiego di cameriera con stipendio di circa € 1.600 mensili. Precisa di corrispondere per l'abitazione un canone pari ad € 720,00 mensili e di avere intenzione di rientrare in Italia, non solo per ragioni personali ed affettive, ma anche non potendosi garantire sotto il profilo economico e stante il costo della vita la permanenza a Vienna con l'attuale stipendio. Dichiara, inoltre, la propria intenzione di reperire nel prossimo futuro attività lavorativa a Monaco e come le proprie richieste potrebbero essere soddisfatte ove il padre provvedesse a versare direttamente a sue mani il mantenimento a suo tempo stabilito nella sentenza di divorzio. Parte ricorrente, preso atto di quanto riferito dalla figlia e del contenuto della sua richiesta, CP_2 conferma la propria disponibilità a corrispondere a sue mani il contributo al mantenimento stabilito in sede di divorzio;
quanto precede dicendosi altresì disponibile a versare alla madre quanto fino ad oggi dovuto per il medesimo titolo e non corrisposto. La resistente, preso atto di quanto riferito dal ricorrente, nulla oppone a che a decorrere dalla data odierna il contributo paterno al mantenimento della figlia venga direttamente versato a mani di quest'ultima...”). CP_2
Tenuto conto dell'assenza di ragioni ostative, ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente di condanna del CP_2 ricorrente alle spese di lite, la stessa deve essere rigettata apparendo, invece, opportuno, procedere ad un'integrale compensazione delle stesse. In proposito deve, infatti, essere sottolineato come, in ragione dell'assenza di contatti tra le parti (essendosi tra l'altro da tempo la figlia trasferita all'estero), il ricorrente di CP_2 altro strumento non disponesse al fine di affrontare il merito delle domande spiegate se non quello di introdurre il presente giudizio;
quanto precede anche tenuto conto di come, pur tentata un'interlocuzione con le controparti (vds. la missiva inviata in data 20.4.2024 alla figlia all'indirizzo di Vienna e da essa ricevuta a mani proprie), non avesse ricevuto alcuna risposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di Sanremo con sentenza in data 25.10.2010 (n.151/10) nel senso che, fermo il resto:
1) dispone che il contributo al mantenimento stabilito al punto 4) del dispositivo della predetta sentenza venga versato direttamente a mani della figlia maggiorenne (anziché della madre;
quanto CP_2 CP_1 precede con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 28.10.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 181 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 30.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Matteotti n.167 presso lo studio dell'avv.to Marco Di Domenico che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via A, Manzoni n.61 presso lo studio dell'avv.to Enrico Spitali che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CP_2 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.166 presso lo studio dell'avv.to Sonia Bellone che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario
- RESISTENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 181/2025 R.G.A.C.C.
per il ricorrente, la resistente e l'interveniente: “conclusioni congiunte come da verbale del 30.9.2025. In ogni caso richiedendo l'interveniente la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 28.1.2025 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Taggia il 10.6.2000 con che il Tribunale di Sanremo con CP_1 sentenza in data 25.10.2010 (n.151/10) ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi - chiedeva al Tribunale di voler modificare le condizioni ivi stabilite in punto affidamento e mantenimento della figlia (22 CP_2 anni, essendo nata il [...]), da ritenersi ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa eccepiva CP_1 proprio il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta da controparte, stante la maggiore età ormai raggiunta dalla figlia CP_2
Si costituiva, altresì, in giudizio che, con propria comparsa, si CP_2 rimetteva alle decisioni del Giudice in ordine alle domande spiegate da parte ricorrente.
All'udienza del 30.9.2025 il Tribunale, preso atto dell'accordo nel merito raggiunto tra le parti (e fatta salva la richiesta della figlia di condanna del padre al pagamento delle spese di lite da essa sopportate) e ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rinunziata dalla resistente l'eccezione CP_1 relativa alla notifica effettuata nei propri confronti (vds. “...Preliminarmente l'avv. Rilla, richiesto dal Giudice, dichiara di rinunziare all'eccezione sollevata in ordine alla validità dell'notifica del ricorso introduttivo;
quanto precede al fine di consentire, nell'interesse della figlia, di pervenire ad un più rapido esame del merito...”) ed all'esito di trattative espletate in corso di causa, abbiano raggiunto tra loro un accordo con il quale, dato atto della medio tempore raggiunta età della figlia e del venir meno di quanto disposto in punto affidamento della stessa, CP_2 confermavano – questa volta con versamento a mani della stessa – il contributo paterno al suo mantenimento;
quanto precede riferendo come la stessa, pur da tempo reperita attività lavorativa nel luogo di residenza (Vienna), abbia manifestato volontà di abbandonare tale occupazione per rientrare a vivere in Italia e reperire attività lavorativa adeguatamente remunerata in luogo più prossimo alla propria residenza (vds. quanto riferito all'udienza del 30.9.2025: “... , richiesta dal CP_2
Giudice, dichiara di lavorare attualmente a Vienna in un albergo con contratto a tempo indeterminato e mansioni di receptionist;
attualmente con stipendio di circa €
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 181/2025 R.G.A.C.C.
2.000 mensili. Precisa di svolgere tali mansioni dall'ottobre 2023, avendo in precedenza svolto presso la medesima struttura dal dicembre 2022 impiego di cameriera con stipendio di circa € 1.600 mensili. Precisa di corrispondere per l'abitazione un canone pari ad € 720,00 mensili e di avere intenzione di rientrare in Italia, non solo per ragioni personali ed affettive, ma anche non potendosi garantire sotto il profilo economico e stante il costo della vita la permanenza a Vienna con l'attuale stipendio. Dichiara, inoltre, la propria intenzione di reperire nel prossimo futuro attività lavorativa a Monaco e come le proprie richieste potrebbero essere soddisfatte ove il padre provvedesse a versare direttamente a sue mani il mantenimento a suo tempo stabilito nella sentenza di divorzio. Parte ricorrente, preso atto di quanto riferito dalla figlia e del contenuto della sua richiesta, CP_2 conferma la propria disponibilità a corrispondere a sue mani il contributo al mantenimento stabilito in sede di divorzio;
quanto precede dicendosi altresì disponibile a versare alla madre quanto fino ad oggi dovuto per il medesimo titolo e non corrisposto. La resistente, preso atto di quanto riferito dal ricorrente, nulla oppone a che a decorrere dalla data odierna il contributo paterno al mantenimento della figlia venga direttamente versato a mani di quest'ultima...”). CP_2
Tenuto conto dell'assenza di ragioni ostative, ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente di condanna del CP_2 ricorrente alle spese di lite, la stessa deve essere rigettata apparendo, invece, opportuno, procedere ad un'integrale compensazione delle stesse. In proposito deve, infatti, essere sottolineato come, in ragione dell'assenza di contatti tra le parti (essendosi tra l'altro da tempo la figlia trasferita all'estero), il ricorrente di CP_2 altro strumento non disponesse al fine di affrontare il merito delle domande spiegate se non quello di introdurre il presente giudizio;
quanto precede anche tenuto conto di come, pur tentata un'interlocuzione con le controparti (vds. la missiva inviata in data 20.4.2024 alla figlia all'indirizzo di Vienna e da essa ricevuta a mani proprie), non avesse ricevuto alcuna risposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di Sanremo con sentenza in data 25.10.2010 (n.151/10) nel senso che, fermo il resto:
1) dispone che il contributo al mantenimento stabilito al punto 4) del dispositivo della predetta sentenza venga versato direttamente a mani della figlia maggiorenne (anziché della madre;
quanto CP_2 CP_1 precede con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 28.10.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3