Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1581/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 18/05/1971), (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. RINALDI FLAMINIA;
C.F._1
(ROMA (RM), 13/10/1979), (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SULLI RENATA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) disporre che la figlia minore resti affidata congiuntamente ai Per_1 genitori, ex art. 337 ter c.c., e collocata prevalentemente presso la madre a Roma, nell'immobile in Via Pietro Querini n. 1;
3) dare atto che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di . Per le Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé;
4) disporre che il padre, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, avrà il diritto di vedere e tenere con sé , secondo il seguente calendario di Per_1 frequentazione:
a) a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (oppure alle ore 13 nei mesi di giugno e di settembre) sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà direttamente a scuola o a casa della madre (in caso di assenza da scuola);
b) nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna,
starà altresì con il padre il giovedì dall'uscita da scuola sino al Per_1 venerdì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, il padre starà altresì con il martedì, dall'uscita da scuola sino all'indomani, Per_1 quanto il padre la riaccompagnerà a scuola;
c) per metà delle vacanze natalizie, in via alternata, starà con i Per_1 genitori due periodi di uguale durata ciascuno – o dal 23/12 al 31/12 alle ore
18 o dal 31/12 alle ore 18 al 7.1 - dalla fine della scuola alla ripresa delle lezioni. Le giornate del 23, 24 e 25 dicembre saranno sempre alternate. In particolare, starà il giorno 23 e 24 dicembre (Vigilia di Natale) con Per_1 il genitore con il quale trascorrerà il 2° periodo e il 25 dicembre (pranzo di
Natale) con il genitore con il quale trascorrerà il 1° periodo da unire la giornata del 25 dicembre alle giornate dal 26 dicembre in poi). I coniugi concordano che, durante le vacanze natalizie 2023, starà con il padre Per_1 il secondo periodo (e così, in via alternata, ogni anno); d) per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, dunque dalla fine della scuola alla ripresa della scuola, ad anni alterni;
e) i ponti (Ponte dei Santi, 25 aprile, 1° maggio, 2 Persona_2 giugno, San Pietro e Paolo) in via alternata, anche di anno in anno, al fine di permettere alla figlia di trascorre con ciascun genitore, ad anni alterni, ogni festività, iniziando dal ponte del 25.04.2023 in cui sarà con la Per_1 madre. Il genitore “titolare del Ponte” avrà diritto a tenere con sé la figlia anche nell'immediato weekend;
f) durante le vacanze scolastiche estive i genitori concordano che il calendario ordinario di frequentazione padre-figlia proseguirà anche per il mese di giugno. Durante il mese di luglio, invece, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia due weekend lunghi dal giovedì mattina sino al lunedì mattina, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale, con pernottamento, ove dovesse trovarsi a Roma. Il padre terrà poi con sé due Per_1 Per_1 settimane nel mese di agosto, anche non consecutive. I periodi prescelti dovranno concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo il padre terrà con sé , ad anni alterni, la prima e la seconda settimana Per_1 oppure la terza e la quarta, comunicando il relativo periodo alla moglie;
g) durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali, estive (1° luglio -31 agosto), ponti, il regime di frequentazione ordinario verrà sospeso e l'alternanza riprenderà al termine delle vacanze a favore del genitore che non ha trascorso con la figlia l'ultima settimana di vacanza;
h) qualora il padre, per comprovati impegni di lavoro, anche all'estero, da comunicare con un preavviso di almeno 72 ore, non potesse trascorrere con la figlia le giornate sopra indicate, avrà il diritto di recuperare, previo accordo con la madre, i giorni di mancata frequentazione entro il mese successivo, includendo nelle giornate di recupero anche quelle che potrebbero rientrare nei weekend di competenza materna purché una delle due giornate, il sabato o la domenica, venga lasciata alla madre;
i) il compleanno di verrà trascorso, ove possibile, con entrambi i Per_1 genitori (diversamente, in via alternata, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni) i quali si impegnano altresì che trascorra Per_1 con ciascun di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la Festa della Mamma e la Festa del Papà;
j) in ogni caso, i genitori, nei periodi di propria competenza, avranno l'obbligo di controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati dall'Istituto scolastico;
di scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione relativa alla figlia;
di riferire i luoghi nei quali risiederanno con lui durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio, nonché di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini della figlia;
k) entrambi i genitori durante i periodi di propria competenza potranno farsi coadiuvare nella gestione della figlia da parenti e/o da baby sitter;
l) ove i genitori dovessero assentarsi da Roma per più giorni consecutivi (che coincidono con la frequenza della figlia) concordano sin da ora di dare precedenza all'altro genitore per la gestione della figlia anziché a baby sitter;
5) disporre che il padre contribuirà al mantenimento di nei seguenti Per_1 termini e con le seguenti modalità:
a) corrispondendo alla madre collocataria, con bonifico in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.800,00 (milleottocento/00) per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
b) contribuendo, nella misura del 100%, alle spese straordinarie nell'interesse della minore. Come previsto dal protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione e uscite didattiche in ambito giornaliero organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter, queste ultime nella misura indicata al punto 8, spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica), prestando sin d'ora il proprio consenso allo svolgimento da parte di ciascun figlio di una attività sportiva da scegliere di comune accordo, spese mediche e sanitarie quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche via mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
8) dare atto che il signor sino al termine delle scuole elementari Pt_1 frequentate dalla figlia, si impegnerà a concorrere in via diretta, al pagamento del costo di un baby-sitter e di una domestica, sino alla concorrenza massima di € 600,00 mensili complessivi. I coniugi concordano altresì che continueranno a utilizzare la medesima baby sitter, laddove possibile, che farà spola, insieme a , tra le case dei genitori fungendo Per_1 da trait d'union. Nei periodi nei quali la baby sitter sarà a casa del sig.
il compenso sarà a carico dello stesso, non rientrando nel contributo Pt_1 forfetario sopra indicato;
9) dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
10) dare atto che il Signor intende riconoscere alla moglie, Pt_1 [...]
solo ed esclusivamente a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 CP_1
l. 1° dicembre 1970 n. 898 ottavo comma e successive modificazioni, nonché
a titolo di definizione e sistemazione definitiva dei loro rapporti economici, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Tale importo verrà versato entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
11) dichiarare equa, ex art. 5, legge del 1° dicembre 1970 n. 898, comma VIII, nell'ammontare e nei termini di corresponsione la liquidazione una tantum- disciplinata alla precedente clausola 10, riconosciuta dal signor alla signora Pt_1 CP_1
12) dare atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto nella clausola n. 10, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
13) dare atto che le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore della figlia minore;
14) dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/11/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1581/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 03/11/2001 tra (ROMA (RM), Parte_1
18/05/1971) e (ROMA (RM), 13/10/1979) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1230, Parte
2, Serie A04, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c. Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi