Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 1085
Articolo 2
Versione
9 ottobre 1956
Art. 1.
Nella spesa di lire 1.860.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Universita' di Bologna lo Stato e gli altri enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario costituito con legge 11 aprile 1930, n. 488 , concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1956