Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 285/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 12/06/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparso per le ricorrenti l'Avv. ACQUILINO SERGIO.
Nessuno è comparso per il resistente Controparte_1
.
[...]
L'Avv. ACQUILINO rappresenta di aver depositato documentazione attestante la regolare notifica eseguita nei confronti del convenuto.
Il Giudice attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione dichiara la contumacia del . Controparte_1
L'avv. ACQUILINO rileva che il D.L. 45/25 convertito in L. 79/25 ha escluso l'applicabilità della legge di bilancio all'a.s. 2024/25.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 14.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 12/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 285/2025 R.G. Lav. tra
- , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte rappresentate e difese dall'avv. ACQUILINO SERGIO Parte_4
come da mandati in atti ricorrenti e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni delle parti ricorrenti come precisate nell'atto introduttivo e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025 Parte_1 Parte_2
e premesso di aver prestato attività lavorativa in Parte_3 Parte_4 favore del quali docenti in forza di contratti a tempo Controparte_1
determinato, di aver ottenuto con sentenza il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le precedenti annualità lavorate e di aver continuato ad essere occupate dall'amministrazione come docenti supplenti per gli anni citati in atti senza ricevere la
Carta elettronica, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: a) accertare
e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015 anche per gli anni successivi a quelli già riconosciuti con le sentenze n. 222/2023, n. 24/2024, n. 241/2024 e 278/2024; b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditarvi per le ricorrenti
e la somma di € 500,00 e per le ricorrenti e Parte_1 Parte_4 Parte_3
la somma di € 1.000,00 ciascuna o la somma maggiore o minore meglio vista, Parte_2
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio alle ricorrenti e la somma di € 500,00 ed alle ricorrenti Parte_1 Parte_4
e la somma di € 1.000,00 ciascuna o le somme maggiori o Parte_3 Parte_2
minori meglio viste, da determinarsi anche eventualmente in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato nella misura di € 49,00, ad I.V.A. e C.P.A.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore delle ricorrenti ha rilevato l'entrata in vigore della L. n. 79/25 ed ha insistito per l'accoglimento delle domande.
3 Il ricorso è fondato.
E' dimostrato dagli stati matricolari prodotti che le ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato CP_1
negli anni scolastici indicati in atti
In particolare dalla documentazione allegata al ricorso risulta che:
- nell'anno scolastico 2024/25 è attualmente in servizio con incarico Parte_1
fino al termine delle attività didattiche;
- , ha prestato servizio nell'anno scolastico 2023/24 fino al Parte_2
termine delle attività didattiche ed è attualmente in servizio nell'anno scolastico 2024/25 con incarico fino al termine delle attività didattiche
- ha prestato servizio nell'anno scolastico 2023/24 fino al Parte_3
termine delle attività didattiche ed è attualmente in servizio nell'anno scolastico 2024/25 con incarico fino al termine delle attività didattiche
- è attualmente in servizio nell'anno scolastico 2024/25 con incarico Parte_4
fino al termine delle attività didattiche.
Le ricorrenti hanno dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
4 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_3
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Le ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
5 docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
6 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo
7 determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come le odierne ricorrenti nelle annualità oggetto di domanda.
Le ricorrenti hanno rivendicato il beneficio anche con riferimento al corrente anno scolastico.
Come detto, l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, oggi prevede il riconoscimento della Carta anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e la rideterminazione in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
Con l'art. 6 bis della legge n. 79/25 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 45/25 ed è entrata in vigore il 7.6.2025), tuttavia, è stato ulteriormente modificato l'art. 1 comma 121 della L. 107/15: il testo attualmente vigente precisa che la definizione con decreto ministeriale dei “criteri e le modalità di assegnazione della Carta” nonché annualmente dell'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti troverà applicazione “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, “con le modalità ed i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122” dell'art. 1 L. 107/15, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il
[...]
continua a non riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio. Controparte_1
Non rileva la circostanza che gli incarichi siano ancora in essere: la stessa Corte di
Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Il ricorso deve quindi essere accolto e va affermato il diritto delle odierne ricorrenti
(tuttora dipendenti del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del al rilascio in Controparte_1
loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
8 In particolare le ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per l'a.s. 2024/25; Parte_1
- per gli aa.ss. 2023/24 e2024/25; Parte_2
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_3
- per l'a.s. 2024/25. Parte_4
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto delle ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per l'a.s. 2024/25, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e2024/25, Parte_2
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_3
- quanto a per l'a.s. 2024/25, Parte_4 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
9 Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 12/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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