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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 797 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/03/1979
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo LA PLACA
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
Conclusioni ELle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario celebrato tra i signori Controparte_1
e in AN EL RA (VI) il 28.05.2017 con atto trascritto al n. 12 parte II seria Parte_1
A, anno 2017 alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi genitori con la stabile residenza presso Per_1
l'abitazione EL padre sita in Marostica (VI), Corso G. Mazzini n. 136 int. 7, considerato che la stessa continuerà a frequentare il plesso scolastico di Marostica, con l'impegno da parte di ciascun
1 ricorrente ad educarla ed istruirla e prestare alla stessa piena e incondizionata assistenza morale e materiale.
3. La madre, potrà pertanto tenere con sé la figlia due fine settimana al mese secondo il principio ELl'alternanza e secondo il seguente calendario:
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di propria spettanza dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattino quando porterà la figlia a scuola e, nella settimana in cui la minore trascorrerà con il padre il fine settimana dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattino quando la riporterà a scuola.
La figlia dovrà essere prelevata dal rispettivo genitore direttamente presso la scuola o presso la abitazione materna salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori di volta in volta anche via messaggio.
Durante il periodo estivo i genitori provvederanno, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze
e gli impegni ELla figlia e dei genitori a concordare eventuali modifiche alle modalità sopra indicate previo accordo telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima ELla eventuale variazione.
4. La figlia trascorrerà le vacanze natalizie per metà con la madre e per metà con il padre e in via alternata il giorno ELla Vigilia e EL Natale con un genitore e l'ultimo ELl'anno e il primo ELl'anno con l'altro genitore fino alla epifania in modo tale da trascorrere metà EL periodo di vacanza con un genitore e metà con l'altro genitore, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro, salvo diversi accordi che intercorreranno tra i genitori di volta in volta.
Le ulteriori festività scolastiche saranno alternate tra i rispettivi genitori (ad esempio 25 aprile con un genitore e 1° maggio con altro genitore indipendentemente dalla settimana di spettanza salvo accordo tra i coniugi). Viene precisato dai genitori che, indipendentemente dai giorni di spettanza, la figlia trascorrerà con la madre la “festa ELla mamma” e con il padre la “festa EL papà” nonché con i rispettivi genitori il giorno EL loro compleanno. Compatibilmente con le esigenze dei genitori questi cercheranno di trascorrere con la figlia i rispettivi compleanni ELla stessa. Se ciò non fosse possibile entrambi i genitori provvederanno affinché il genitore non collocatario prevalente possa trascorrere con la figlia parte ELla giornata EL compleanno ELla stessa indipendentemente dai giorni di affidamento.
5. Per quanto concerne le vacanze estive, considerati gli impegni lavorativi EL padre e salvo accordi che potranno intercorrere tra i genitori di volta in volta, la madre potrà tenere con sé la figlia almeno per 4 settimane anche non consecutive. A tal fine i genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio le disponibilità dei giorni di ferie per meglio accordarsi sulle vacanze da trascorrere con la figlia.
2
6. I genitori garantiranno sempre la possibilità, durante le vacanze estive e invernali e comunque nell'arco ELla giornata in cui la minore sarà con uno dei genitori, di avere un contatto telefonico con l'altro genitore purché ciò avvenga nel rispetto degli impegni ELla minore e ELl'altro genitore.
7. Considerate le modalità di affidamento ELla minore e la diversa capacità reddituale, le parti pattuiscono che il padre concorrerà nel mantenimento ELla stessa mediante la corresponsione di una somma pari ad €uro 200,00.= mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat. Detta somma verrà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese.
Le spese straordinarie relative alle spese mediche non coperte dal SSN verranno suddivise tra i coniugi nella misura EL 70% a carico EL padre e il residuo 30% a carico ELla madre;
il padre si farà inoltre carico esclusivo di tutte le spese scolastiche nonché di tutte le spese per le attività sportive
e ludiche ELla minore.
8. L'assegno unico verrà percepito direttamente dalla signora e con la Controparte_1
sottoscrizione EL presente atto il signor conferma il proprio assenso alla cessione Controparte_2
ELlo stesso in favore ELla signora . Controparte_1
9. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla avere a che richiedere ad alcun titolo l'uno nei confronti ELl'altro ad esclusione di quanto indicato alla alinea che precede in ordine al pagamento EL veicolo oggetto di trasferimento.
10. I coniugi danno l'assenso reciproco al rilascio EL passaporto per sé stessi e per la figlia”.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: il P.M. ha espresso parere favorevole in data 9.4.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi ELl'art. 473 bis.49
c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da essi contratto in AN EL RA (VI) in data 28/05/2017.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 8/05/2024 in sostituzione ELl'udienza EL 9/05/2024, veniva omologata con sentenza n. 122/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito ELl'udienza EL 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento ELle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella
3 presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n.
122/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e la data di comparizione ELle parti davanti al Giudice relatore ai fini ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una ELle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
-nulla osta alla conferma ELle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso ELla figlia minore , nata a [...] il [...], alla prevalente collocazione ELla Per_1
stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte ELla madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione EL contributo al mantenimento ELla figlia a carico EL padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze ELla minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo EL Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico EL padre nella misura EL 70% e a carico ELla madre per il residuo
30%, così come concordato dalle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti ELl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio EL passaporto per sé stessi e per la figlia;
-ELle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale ELl'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte EL Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese di lite, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto da Controparte_1
4 e da in AN EL RA (VI) il 28/05/2017 alle condizioni in epigrafe Parte_1
riportate;
b) ORDINA al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine ELl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL
Comune di AN EL RA (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 2017;
c) NULLA sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio EL 25/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 797 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/03/1979
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo LA PLACA
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
Conclusioni ELle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario celebrato tra i signori Controparte_1
e in AN EL RA (VI) il 28.05.2017 con atto trascritto al n. 12 parte II seria Parte_1
A, anno 2017 alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi genitori con la stabile residenza presso Per_1
l'abitazione EL padre sita in Marostica (VI), Corso G. Mazzini n. 136 int. 7, considerato che la stessa continuerà a frequentare il plesso scolastico di Marostica, con l'impegno da parte di ciascun
1 ricorrente ad educarla ed istruirla e prestare alla stessa piena e incondizionata assistenza morale e materiale.
3. La madre, potrà pertanto tenere con sé la figlia due fine settimana al mese secondo il principio ELl'alternanza e secondo il seguente calendario:
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di propria spettanza dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattino quando porterà la figlia a scuola e, nella settimana in cui la minore trascorrerà con il padre il fine settimana dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattino quando la riporterà a scuola.
La figlia dovrà essere prelevata dal rispettivo genitore direttamente presso la scuola o presso la abitazione materna salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori di volta in volta anche via messaggio.
Durante il periodo estivo i genitori provvederanno, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze
e gli impegni ELla figlia e dei genitori a concordare eventuali modifiche alle modalità sopra indicate previo accordo telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima ELla eventuale variazione.
4. La figlia trascorrerà le vacanze natalizie per metà con la madre e per metà con il padre e in via alternata il giorno ELla Vigilia e EL Natale con un genitore e l'ultimo ELl'anno e il primo ELl'anno con l'altro genitore fino alla epifania in modo tale da trascorrere metà EL periodo di vacanza con un genitore e metà con l'altro genitore, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro, salvo diversi accordi che intercorreranno tra i genitori di volta in volta.
Le ulteriori festività scolastiche saranno alternate tra i rispettivi genitori (ad esempio 25 aprile con un genitore e 1° maggio con altro genitore indipendentemente dalla settimana di spettanza salvo accordo tra i coniugi). Viene precisato dai genitori che, indipendentemente dai giorni di spettanza, la figlia trascorrerà con la madre la “festa ELla mamma” e con il padre la “festa EL papà” nonché con i rispettivi genitori il giorno EL loro compleanno. Compatibilmente con le esigenze dei genitori questi cercheranno di trascorrere con la figlia i rispettivi compleanni ELla stessa. Se ciò non fosse possibile entrambi i genitori provvederanno affinché il genitore non collocatario prevalente possa trascorrere con la figlia parte ELla giornata EL compleanno ELla stessa indipendentemente dai giorni di affidamento.
5. Per quanto concerne le vacanze estive, considerati gli impegni lavorativi EL padre e salvo accordi che potranno intercorrere tra i genitori di volta in volta, la madre potrà tenere con sé la figlia almeno per 4 settimane anche non consecutive. A tal fine i genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio le disponibilità dei giorni di ferie per meglio accordarsi sulle vacanze da trascorrere con la figlia.
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6. I genitori garantiranno sempre la possibilità, durante le vacanze estive e invernali e comunque nell'arco ELla giornata in cui la minore sarà con uno dei genitori, di avere un contatto telefonico con l'altro genitore purché ciò avvenga nel rispetto degli impegni ELla minore e ELl'altro genitore.
7. Considerate le modalità di affidamento ELla minore e la diversa capacità reddituale, le parti pattuiscono che il padre concorrerà nel mantenimento ELla stessa mediante la corresponsione di una somma pari ad €uro 200,00.= mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat. Detta somma verrà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese.
Le spese straordinarie relative alle spese mediche non coperte dal SSN verranno suddivise tra i coniugi nella misura EL 70% a carico EL padre e il residuo 30% a carico ELla madre;
il padre si farà inoltre carico esclusivo di tutte le spese scolastiche nonché di tutte le spese per le attività sportive
e ludiche ELla minore.
8. L'assegno unico verrà percepito direttamente dalla signora e con la Controparte_1
sottoscrizione EL presente atto il signor conferma il proprio assenso alla cessione Controparte_2
ELlo stesso in favore ELla signora . Controparte_1
9. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla avere a che richiedere ad alcun titolo l'uno nei confronti ELl'altro ad esclusione di quanto indicato alla alinea che precede in ordine al pagamento EL veicolo oggetto di trasferimento.
10. I coniugi danno l'assenso reciproco al rilascio EL passaporto per sé stessi e per la figlia”.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: il P.M. ha espresso parere favorevole in data 9.4.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi ELl'art. 473 bis.49
c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da essi contratto in AN EL RA (VI) in data 28/05/2017.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 8/05/2024 in sostituzione ELl'udienza EL 9/05/2024, veniva omologata con sentenza n. 122/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito ELl'udienza EL 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento ELle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella
3 presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n.
122/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e la data di comparizione ELle parti davanti al Giudice relatore ai fini ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una ELle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
-nulla osta alla conferma ELle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso ELla figlia minore , nata a [...] il [...], alla prevalente collocazione ELla Per_1
stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte ELla madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione EL contributo al mantenimento ELla figlia a carico EL padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze ELla minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo EL Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico EL padre nella misura EL 70% e a carico ELla madre per il residuo
30%, così come concordato dalle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti ELl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio EL passaporto per sé stessi e per la figlia;
-ELle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale ELl'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte EL Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese di lite, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto da Controparte_1
4 e da in AN EL RA (VI) il 28/05/2017 alle condizioni in epigrafe Parte_1
riportate;
b) ORDINA al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine ELl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL
Comune di AN EL RA (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 2017;
c) NULLA sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio EL 25/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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