TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 141
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge. violazione dell’art. 15, comma 7 bis del d.lgs n. 502/1992; violazione dell’art. 11 dpr 484/1997 e dm 30 gennaio 1998

    L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall'Amministrazione è fondata e va accolta. Il ricorrente non ha ancora subito un pregiudizio concreto e attuale, poiché il concorso non è concluso e potrebbe risultare vincitore. La giurisprudenza estende alla materia dei concorsi pubblici l'orientamento secondo cui i bandi vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, poiché solo questi ultimi rendono attuale la lesione della situazione soggettiva. Il mero interesse a partecipare a un concorso conforme alla normativa vigente non è idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione di legge. violazione dell’art. 15, comma 7 bis del d.lgs n. 502/1992; violazione dell’art. 11 dpr 484/1997 e dm 30 gennaio 1998 sotto altro profilo

    L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall'Amministrazione è fondata e va accolta. Il ricorrente non ha ancora subito un pregiudizio concreto e attuale, poiché il concorso non è concluso e potrebbe risultare vincitore. La giurisprudenza estende alla materia dei concorsi pubblici l'orientamento secondo cui i bandi vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, poiché solo questi ultimi rendono attuale la lesione della situazione soggettiva. Il mero interesse a partecipare a un concorso conforme alla normativa vigente non è idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso. Sotto un primo profilo, tale deduzione investe inammissibilmente le scelte organizzative dell’Amministrazione che, in quanto tali, non investono in modo diretto la posizione soggettiva del ricorrente; sotto un secondo profilo, il mero interesse “a partecipare ad un concorso conforme alla normativa vigente” non risulta, nella sua genericità, idoneo a fondare l’ammissibilità del proposto gravame.

  • Inammissibile
    Violazione di legge. violazione dell’art. 15, 7 bis d.lgs. n. 502/1992

    L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall'Amministrazione è fondata e va accolta. Il ricorrente non ha ancora subito un pregiudizio concreto e attuale, poiché il concorso non è concluso e potrebbe risultare vincitore. La giurisprudenza estende alla materia dei concorsi pubblici l'orientamento secondo cui i bandi vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, poiché solo questi ultimi rendono attuale la lesione della situazione soggettiva. Il mero interesse a partecipare a un concorso conforme alla normativa vigente non è idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità dell’azione amministrativa

    L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall'Amministrazione è fondata e va accolta. Il ricorrente non ha ancora subito un pregiudizio concreto e attuale, poiché il concorso non è concluso e potrebbe risultare vincitore. La giurisprudenza estende alla materia dei concorsi pubblici l'orientamento secondo cui i bandi vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, poiché solo questi ultimi rendono attuale la lesione della situazione soggettiva. Il mero interesse a partecipare a un concorso conforme alla normativa vigente non è idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso. Sotto un primo profilo, tale deduzione investe inammissibilmente le scelte organizzative dell’Amministrazione che, in quanto tali, non investono in modo diretto la posizione soggettiva del ricorrente; sotto un secondo profilo, il mero interesse “a partecipare ad un concorso conforme alla normativa vigente” non risulta, nella sua genericità, idoneo a fondare l’ammissibilità del proposto gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 141
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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