Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2023, proposto da
IN AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Zuccarello, Michela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Mainardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Garibaldi n. 1;
per l'annullamento
-dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data – Sez. Concorsi ed Esami in data 22 agosto 2023;
-di ogni atto, presupposto o conseguente al menzionato atto impugnato, il cui annullamento si renda necessario alla tutela degli interessi facenti capo al ricorrente, annullamento e/o disapplicazione, dell’atto aziendale, della determinazione del fabbisogno di strutture complesse menzionata nel bando con lo stesso pubblicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AN IN ha impugnato l’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, pubblicato dall’Azienda USL della Romagna il 22.8.2023, unitamente ai relativi atti presupposti.
Nelle premesse in fatto il ricorrente ha precisato quanto segue:
-con l’impugnato avviso l’Azienda USL della Romagna ha indetto un concorso per l’attribuzione a Dirigenti Veterinari – Area Sanità Animale o a Dirigenti Veterinari – Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootechiche degli incarichi quinquennali di direzione di strutture complesse denominate: (i) U.O. Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche Ravenna; (ii) U. O. Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche Rimini;
-tra i requisiti per l’ammissione al concorso il suddetto avviso ha, tra l’altro, previsto: “ anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nell’Area della Sanità Animale o area equipollente, e specializzazione nella disciplina Sanità Animale o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nell’Area della Sanità Animale oppure anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nell’Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o area equipollente, e specializzazione nella disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nell’Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ”;
-quanto alla Commissione di valutazione di cui all’art. 15 comma 7- bis D. Lgs. 502/92, l’avviso ha previsto che sia composta dal Direttore Sanitario (componente di diritto) e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale;
-l’avviso ha richiamato anche la determinazione con cui sono stati individuati i fabbisogni delle Strutture complesse UO Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche di Ravenna e di Rimini;
-essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando il ricorrente, in data 11.9.2023, ha presentato la domanda di ammissione per entrambe gli incarichi in oggetto.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l’illegittimità del suddetto avviso di attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, ha dedotto i seguenti vizi: “ I. Violazione di legge. violazione dell’art. 15, comma 7 bis del d.lgs n. 502/1992; violazione dell’art. 11 dpr 484/1997 e dm 30 gennaio 1998; II. Violazione di legge. violazione dell’art. 15, comma 7 bis del d.lgs n. 502/1992; violazione dell’art. 11 dpr 484/1997 e dm 30 gennaio 1998 sotto altro profilo; III. Violazione di legge. violazione dell’art. 15, 7 bis d.lgs. n. 502/1992; IV. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità dell’azione amministrativa ”; in estrema sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme epigrafate, in quanto le due aree “Sanità Animale” (“SA”) e “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” (“IAPZ”) sarebbero nettamente distinte e comporterebbero, in capo ai veterinari possessori delle relative specializzazioni, competenze professionali differenziate e infungibili; non sarebbe, quindi legittima la nomina di un Direttore di una struttura di “Sanità Animale e Igiene delle produzioni zootecniche” che abbia i requisiti e le competenze proprie di una o - in alternativa - dell’altra disciplina; l’avviso impugnato sarebbe illegittimo perché prevede l’esistenza di un’Area equipollente sia all’Area della “SA” sia all’Area della “IAPZ”, nonostante il D.M. 30.1.1998 non contempli alcuna reciproca equipollenza; il concorso sarebbe illegittimo perché, tra i requisiti di ammissione, prevede il possesso in via alternativa dell’anzianità di servizio e della specializzazione nelle aree “SA” o “IAPZ” per l’affidamento dell’incarico di direzione di una unità organizzativa “ Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche ” a sua volta illegittima; con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato che il bando non risponderebbe al fabbisogno delle strutture complesse dell’Azienda USL intimata, come individuate nella determinazione allegata all’avviso medesimo; sarebbero richieste competenze professionali appartenenti a due aree disciplinari distinte; tale situazione violerebbe l’interesse del ricorrente a partecipare ad un concorso conforme alla normativa vigente; con il terzo motivo si è lamentata la violazione dell’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs n. 502/1992 in quanto i componenti della Commissione di valutazione non potrebbero possedere le competenze per valutare le esperienze professionali e le attività di formazione per entrambe le Aree cui concorrono i candidati; con il quarto e ultimo motivo il ricorrente, richiamando le doglianze già esposte, ha censurato l’illogicità dell’azione amministrativa, atteso che sarà valutato sia per le competenze e le esperienze professionali sia per la sua formazione tanto in ambito/Area “SA”, quanto in ambito/Area “IAPZ”.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Usl della Romagna la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per (i) carenza di interesse, stante la mancanza di pregiudizio avendo il ricorrente partecipato al concorso non ancora concluso, per (ii) omessa impugnazione dell’atto presupposto (comunicazione del D.G. del 22.3.2023) e per (iii) sconfinamento nelle scelte discrezionali dell’Amministrazione; nel merito ha contestato le censure avversarie perché infondate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
E’ necessario scrutinare, in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Giova premettere, in via generale, che l’interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, CPA), è una condizione dell’azione che presuppone che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità, e cioè un risultato di vantaggio, dall’accoglimento del ricorso. L’interesse al ricorso deve inoltre presentare i caratteri della attualità, della concretezza e della personalità ( Consiglio di Stato, sez. VI, 25 marzo 2025, n. 2460 ).
Più nello specifico, per quanto qui interessa, va rilevato che la giurisprudenza ha “esteso alla materia dei concorsi pubblici il noto orientamento sviluppatosi nel settore delle gare di appalto (C.d.S., A.P., 26 aprile 2018, n. 4), secondo cui i bandi di gara e le lettere di invito vanno, normalmente, impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, poiché sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. A fronte di una clausola del bando di concorso in tesi illegittima, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, perché ancora non sa se l'astratta e potenziale illegittimità di questa si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione e così in una lesione effettiva della situazione giuridica soggettiva (C.d.S., Sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10674)” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, 13 ottobre 2025, n. 8023 ).
Ebbene, tanto premesso, si osserva che il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, ha precisato di aver partecipato al concorso in questione essendo in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; il concorso, come precisato dall’Amministrazione resistente, non si è ancora concluso, circostanza che è pacifica tra le parti; dunque, alcun pregiudizio, concreto e attuale, risulta sussistente a carico del ricorrente, la cui posizione giuridico-soggettiva non è –al momento- incisa dall’avviso impugnato (asseritamente illegittimo), atteso che i vincitori del concorso non sono stati ancora individuati e che il ricorrente medesimo, all’esito della procedura comparativa, ben potrebbe ottenere il c.d. “bene della vita”, risultando vincitore del concorso di cui si discute.
Dunque, stante l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, il ricorrente è sprovvisto dell’interesse a ricorre e il ricorso, conseguentemente, risulta inammissibile.
Né risulta sufficiente, ad avviso del Collegio, a sorreggere l’ammissibilità del ricorso la deduzione, sviluppata nel secondo motivo di censura, secondo la quale il bando non risponderebbe al fabbisogno delle strutture complesse dell’Azienda USL intimata perché sarebbero richieste competenze professionali appartenenti a due aree disciplinari distinte, ciò che violerebbe altresì l’interesse del ricorrente a partecipare ad un concorso conforme alla normativa vigente. Sotto un primo profilo, tale deduzione investe inammissibilmente le scelte organizzative dell’Amministrazione che, in quanto tali, non investono in modo diretto la posizione soggettiva del ricorrente; sotto un secondo profilo, il mero interesse “ a partecipare ad un concorso conforme alla normativa vigente ” non risulta, nella sua genericità, idoneo a fondare l’ammissibilità del proposto gravame.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ER | OL NT |
IL SEGRETARIO