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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5183/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Vitale Gloria;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Cucinella Massimo;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 4/11/2025 in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve rilevarsi che all'udienza di prima comparizione del 4.11.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver aggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione, sicché, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le
1 proprie conclusioni chiedendo concordemente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti.
La causa è stata quindi posta in decisione.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in occasione della comparizione dinanzi al Giudice
Delegato.
3. I coniugi, inoltre, all'udienza del 4.11.2025 hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che di seguito integralmente si riportano:
“1) affidamento condiviso dei minori tra entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del genitore non collocatario nei seguenti termini: il martedì, una settimana senza pernottamento con prelevamento al termine delle lezioni e accompagnamento la sera alle 21:45; il martedì, con pernottamento ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola fino al mercoledì, orario inizio lezioni scolastiche, con onere dello stesso di accompagnarli a scuola;
il sabato mattina e la domenica mattina, ogni settimana, con pranzo insieme al padre e riaccompagnamento presso il domicilio materno dopo pranzo alle ore 16:00; per le festività natalizie, i minori trascorreranno con un genitore dalla sera del 24 dicembre fino al pranzo del 25 dicembre, e con l'altro genitore dal 25 dicembre sera al 26 dicembre sera, ad anni alterni;
per ogni altra festività religiosa e civile, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
nel periodo estivo, con il genitore non collocatario per
15 giorni anche non consecutivi, ma almeno 7 consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, dall'1 al 7 luglio e dall' 1 al 7 agosto per il genitore non collocatario;
2) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che continuerà Parte_1 ad abitarla insieme ai figli con contestuale voltura delle utenze e subentro nel contratto di locazione, il cui canone verrà pagato dalla sig.ra medesima;
Pt_1
3) a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori, il sig. pagherà CP_1 un contributo mensile di 600 euro complessivi (200 euro per ciascun figlio) oltre
2 al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in atto presso questo
Tribunale;
4) l'Assegno Unico erogato mensilmente dall' verrà percepito, per tutti i CP_2 figli minori, interamente dalla sig.ra ; Parte_1
5) a titolo di mantenimento della sig.ra , il sig. pagherà Parte_1 CP_1 un contributo mensile di 100 euro entro il giorno 5 di ogni mese.
Tutte le predette somme saranno oggetto di rivalutazione secondo gli indici
ISTAT”.
4. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti in quanto non sono contrarie a norme imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
5. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/02/1983 e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio a IS (PA) il 13/07/2021, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 2, parte I dell'anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5183/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Vitale Gloria;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Cucinella Massimo;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 4/11/2025 in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve rilevarsi che all'udienza di prima comparizione del 4.11.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver aggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione, sicché, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le
1 proprie conclusioni chiedendo concordemente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti.
La causa è stata quindi posta in decisione.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in occasione della comparizione dinanzi al Giudice
Delegato.
3. I coniugi, inoltre, all'udienza del 4.11.2025 hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che di seguito integralmente si riportano:
“1) affidamento condiviso dei minori tra entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del genitore non collocatario nei seguenti termini: il martedì, una settimana senza pernottamento con prelevamento al termine delle lezioni e accompagnamento la sera alle 21:45; il martedì, con pernottamento ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola fino al mercoledì, orario inizio lezioni scolastiche, con onere dello stesso di accompagnarli a scuola;
il sabato mattina e la domenica mattina, ogni settimana, con pranzo insieme al padre e riaccompagnamento presso il domicilio materno dopo pranzo alle ore 16:00; per le festività natalizie, i minori trascorreranno con un genitore dalla sera del 24 dicembre fino al pranzo del 25 dicembre, e con l'altro genitore dal 25 dicembre sera al 26 dicembre sera, ad anni alterni;
per ogni altra festività religiosa e civile, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
nel periodo estivo, con il genitore non collocatario per
15 giorni anche non consecutivi, ma almeno 7 consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, dall'1 al 7 luglio e dall' 1 al 7 agosto per il genitore non collocatario;
2) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che continuerà Parte_1 ad abitarla insieme ai figli con contestuale voltura delle utenze e subentro nel contratto di locazione, il cui canone verrà pagato dalla sig.ra medesima;
Pt_1
3) a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori, il sig. pagherà CP_1 un contributo mensile di 600 euro complessivi (200 euro per ciascun figlio) oltre
2 al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in atto presso questo
Tribunale;
4) l'Assegno Unico erogato mensilmente dall' verrà percepito, per tutti i CP_2 figli minori, interamente dalla sig.ra ; Parte_1
5) a titolo di mantenimento della sig.ra , il sig. pagherà Parte_1 CP_1 un contributo mensile di 100 euro entro il giorno 5 di ogni mese.
Tutte le predette somme saranno oggetto di rivalutazione secondo gli indici
ISTAT”.
4. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti in quanto non sono contrarie a norme imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
5. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/02/1983 e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio a IS (PA) il 13/07/2021, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 2, parte I dell'anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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