Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto da Istituti Pitagora di Francavilla a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento n. 9511 del 28 giugno 2021 comunicato in pari data con oggetto “Richiesta di riconoscimento della Parità scolastica A.S. 2021/2022 Legge 10 marzo 2000, n. 62 D.M. 10.10.2008 n. 83 – Istituti Pitagora Via Tosti 38 – Francavilla al Mare (CH)”, attraverso il quale il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Direzione Generale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della parità scolastica avanzata dall'Istituto ricorrente per l'a.s. 2021/2022;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
E per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. per 1.000.000,00 di euro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AB IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il gravato provvedimento n. 9511 del 28 giugno 2021 emesso dall’Ufficio scolastico regionale Abruzzo, ha il seguente contenuto “ Si fa riferimento alle istanze ricevute il 31.03.2021 e acquisite al protocollo con nn. 5260 e 5261 del 6.04.2021, con le quali la S.V. - in qualità di Legale Rappresentante della Società a r.l. "Istituti PITAGORA", con sede legale in ES — Via Rio Sparto, ha inoltrato richiesta di riconoscimento della parità scolastica, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2021/2022, relativamente alla Scuola indicata in oggetto per i seguenti indirizzi:
Istituto Tecnico Commerciale;
Istituto Professionale Abbigliamento e Moda;
Istituto Tecnico Industriale indirizzo Informatica;
Istituto Tecnico per Geometri.
Al riguardo, si segnala che la normativa vigente in materia - art. 4, punto 4.1 del D.M. n. 83/2008 - prevede l'accertamento, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, in ordine alla completezza ed alla regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore della istituzione richiedente, e la conseguente emissione del relativo provvedimento - positivo o negativo - di definizione dell'istanza di cui trattasi, anche attraverso verifiche ispettive in loco.
A tal fine l'Ufficio scrivente ha conferito, con nota prot. n.8298 del 15.06.2021 ai Dirigenti Tecnici dott.ssa De Nicola e dott. Bocchia, l'incarico per la visita ispettiva presso i locali della Istituzione Scolastica in oggetto, effettuata nei giorni 15 e 17 giugno 2021.
Preliminarmente si richiama quanto disposto dal Consiglio di Stato in sede di sentenza definitiva n. 139/2021, che ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica di cui al Decreto del Direttore Generale USR Abruzzo n. 246 del 30 agosto 2019, nonché quanto espresso con il parere - prot. 14448 del 12.04.2021 - dall'Avvocatura dello Stato in merito alla sentenza citata in merito all'esercizio della facoltà ispettiva dell'ufficio.
Dalle risultanze della predetta visita ispettiva e dalla disamina dei documenti a corredo delle istanze presentate, tesa a verificare la "completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti" prodotti dalla S.V. medesima, ai sensi dell'art.3 dello stesso D.M., sono emerse delle mancanze della documentazione e delle criticità relativamente alla sicurezza ed all'adeguamento sismico dei locali adibiti ad uso scolastico, come da normativa vigente.
Nello specifico, riguardo la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, è stato rilevato quanto segue:
o Il Contratto di locazione stipulato con la Curia Vescovile di Avezzano vigente dal 2002 al 2009, registrato in data 28/10/2002, risulta ampiamente scaduto. È stato richiesto un contratto in corso di validità, ma non è stato consegnato, con dichiarazione che il contratto in caso di disdetta si rinnova tacitamente. Non è dato sapere se ci sia stata qualche disdetta da parte del proprietario, ne risultano registrazioni di eventuali proroghe del contratto in essere;
o Il Contratto di locazione stipulato con la Curia Vescovile di Avezzano vigente dal 2002 al 2009, registrato in data 28/10/2002, risulta ampiamente scaduto. È stato richiesto un contratto in corso di validità, ma non è stato consegnato, con dichiarazione che il contratto in caso di disdetta si rinnova tacitamente. Non è dato sapere se ci sia stata qualche disdetta da parte del proprietario, ne risultano registrazioni di eventuali proroghe del contratto in essere;
o Il Certificato agibilità locali è risalente al 1986 ed è firmato dal Sindaco; si sollevano dubbi sulla legittimità dell'atto che dovrebbe essere sottoscritto da un tecnico, non da un organo politico;
o NON PRESENTE il certificato di idoneità statica: all'interno del Certificato di agibilità si cita un certificato di idoneità statica, datato 6 Maggio 1986, che però non viene prodotto ed è quindi considerato mancante;
o NON PRESENTE il Certificato di vulnerabilità sismica;
o L'autorizzazione sanitaria è risalente al 1986;
o La dichiarazione sostitutiva della rappresentante legale di conformità dell'impianto elettrico in realtà è una dichiarazione che l'impianto è stato fatto prima del 13 marzo 1990
e quindi non rientra nella L. 46/90. Se ne deduce che negli ultimi 30 anni l'impianto elettrico non abbia ricevuto nessun ammodernamento o manutenzione, che andrebbe corredata da certificazione di conformità;
o Il contratto manutenzione caldaia si compone di 15 pagine di impegni dell'impresa, ma la centrale termica è in funzione già da decenni. A seguito di richiesta, sono state fornite fotocopie non autenticate del libretto di impianto in cui risultano, come ultime date riportate nelle manutenzioni, interventi effettuati nel 2016;
o Il DVR è molto generico (7 pagine), privo di parti essenziali, quali il Piano di evacuazione
e carente in diversi aspetti della rilevazione dei rischi, come le insidie in palestra, i materiali del "cosiddetto" laboratorio di Chimica, conservazione dell'archivio, porta di sicurezza rotta, ecc...;
o La Dichiarazione attestante l'impegno per la costituzione e composizione degli OOCC presenta pleonasticamente in allegato la copia dello statuto delle studentesse e degli studenti);
o La Dichiarazione di applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti disabili appare di difficile applicazione dato che tutto il piano superiore è privo di accessi per disabili;
o L' Elenco delle attrezzature risulta astratto, dato che non è stato possibile rintracciare la maggior parte di esse nei cosiddetti laboratori.
o Riguardo la SICUREZZA dei locali (D.L.vo 81/2008, D.M. 26/08/1992 si riscontraAssenza del Piano di Emergenza;
Assenza della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale — RLS;
Assenza di attività di formazione e informazione del personale;
Assenza di attività di formazione e informazione per gli alunni;
Assenza di maniglioni antipanico sulle uscite di sicurezza;
Assenza delle uscite di emergenza (almeno 2 per piano);
Assenza del piano di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
Relativamente ai locali si evidenzia:
in tutte le aule, i pavimenti sono vecchi, con mattonelle malconce o rotte porte non sempre ben funzionanti e comunque danneggiate, vecchie, con stipiti rotti e scrostati, alcune di dimensioni ridotte (circa 70x200), nella parte muraria si riscontrano crepe e rotture, soprattutto in corrispondenza delle porte e degli infissi. Ci sono tubi e fili a vista (impiantistica non protetta) e interruttori e prese senza copertura esterna;
Laboratorio di chimica e scienze e laboratorio di fisica: si tratta in realtà di un unico locale assolutamente non idoneo, a cui si accede dalla palestra, presumibilmente una cucina dismessa, priva di cappa di aspirazione e di armadi adatti alla conservazione sicura dei prodotti. Al suo interno non è stata rinvenuta la maggior parte delle attrezzature dichiarate;
La palestra in realtà è uno stanzone, con soffitto basso (3 mt circa) e pavimento di mattonelle per abitazione, anche abbastanza datate. È piena di punti rischiosi, come termosifoni in ghisa scoperti, angoli vivi e persino ganci che fuoriescono dal muro. Tale situazione non risulta presente del DVR. Gli spogliatoi in realtà consistono in un unico locale molto piccolo, senza servizi igienici, che non ci è stato aperto poiché utilizzato al momento come locale di sgombero;
La biblioteca è un locale ben arredato, con pochissimi libri e finestre piccole e poste in alto, molto difficoltose da aprire;
I servizi igienici sono vecchi e mal conservati, con barriere architettoniche. I muri non sono sempre in buono stato. I termosifoni di ghisa sono a vista be scrostati. I lavandini sono vecchi ed i rubinetti solo in parte presenti o funzionanti. Per mattonelle, muri e porte vale quanto detto per le aule. L'ingresso ai bagni è caratterizzato da un gradino;
I servizi igienici per i disabili sono composti da un vano spoglio, provvisto dell'essenziale, ma con piastrelle vecchie;
Al piano terra l'aula insegnanti ha finestre piccole e poste in alto, molto difficoltose da aprire. Tutto il primo piano non è accessibile agli studenti con disabilità. Il corridoio è stretto, la ringhiera delle scale ha il passamano rotto. Nel corridoio è presente una vetrata rotta. Anche nei corridoi sono presenti tubi a vista. La scala antincendio è in buone condizioni, anche se stretta (circa 1 mt.). La porta di accesso ha il maniglione rotto ed è di difficilissima apertura. All'esterno cì sono alcune porte malmesse e scrostature nell'intonaco. Alcune parti sono ingombre e sporche, indecorose per un'istituzione scolastica. Nel locale antistante all'aula informatica del primo piano è conservato un archivio cartaceo in armadi di legno, senza porte antifiamma. Tale situazione non risulta presente del DVR.
Gli arredi scolastici si riducono all'essenziale nelle aule ordinarie e si presentano deficitari nella maggior parte delle aule speciali; su alcuni banchi e cattedre sono state riscontrate imperfezioni rotture.
Relativamente al Progetto Educativo e Piano dell'Offerta Educativo si rileva· La richiesta non sembra essere corredata da un piano didattico adeguato ed aggiornato. Viene fornito un Progetto Educativo di Istituto, redatto dal Collegio docenti. Non si capisce chi e quando abbia redatto tale atto, dal momento che non è stato indicato alcun nominativo di docenti.
· Il PTOF non esiste, ma viene presentato un Progetto Educativo di Istituto e una carta dei servizi, risalente ai primi anni 90 del secolo scorso. Il settore "Linee essenziali dell'offerta formativa" è di stampo generico e di privo di qualsiasi riferimento alla specifica istituzione scolastica in termine di scelte gestionali e organizzative.
· Nel Programma educativo si enumerano quattro risultati attesi. Manca ogni riferimento ai profili d'uscita presenti nel dpr (87, 88, 89 del 2010), pertanto risulta non adeguato nè aggiornato alle normative nazionali recenti. Anche la denominazione dell'indirizzo richiesto è antiquata e non aggiornata alla normativa del 2010.
· Criteri di valutazione insufficienti
· Nel regolamento si fa menzione del libretto delle giustificazioni. Non compare alcun riferimento ad un registro elettronico.
· La carta dei servizi scolastici, in parte illeggibile, sembra fotocopiata da una vecchia versione scritta a macchina. Essa all'Art. 15 recita: l'istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: progetto educativo di istituto, programmazione educativa, programmazione didattica. In quest'ultima si cita il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicate dai consigli di classe e dal collegio dei docenti. Anche qui manca dunque ogni riferimento alla recente normativa.
· Nella parte terza, condizioni ambientali della scuola, all'articolo 24 si recita che l'istituto garantisce le condizioni igieniche e di sicurezza di tutti locali. Tali condizioni, verificate durante l'ispezione effettuata nel corso degli esami di Stato, ha lasciato alcuni punti dubbi.
· L'ultima voce dell'articolo 25 sostiene che è depositata presso la segreteria dell'istituto, quale fattore pubblico di qualità, "l'esistenza di barriere architettoniche, ascensori e spazi esterni attrezzati". Ora l'ascensore non esiste in tale edificio, barriere architettoniche non ne mancano - ad esempio si può accedere ai bagni degli studenti solo tramite un gradino - e non sono stati rinvenuti spazi esterni attrezzati. Buona parte di tali spazi appariva incolta ed abbandonata (sul retro una parte di essi è adibito a sgombero e deposito di spazzatura).
A queste poche pagine, riportate in fotocopia ed eccessivamente datate nei loro contenuti, segue il gruppo nutrito denominato "linee essenziali dell'offerta formativa", che corrisponde ad una generica descrizione dell'indirizzo; anche in esse, tuttavia, si possono trovare alcune carenze manca qualsiasi riferimento al d.p.r. 88 / 2010.
· Tra le risorse sono citate biblioteca fornita di testi aggiornati (non rinvenuto all'interno dell'istituto), aule di fisica e di chimica (non rinvenute all'interno dell'istituto), campo di pallacanestro, calcetto e palestra (non rinvenute nell'istituto). Per i particolari si rimanda alla parte relativa all'ispezione della struttura.
· Nei rapporti scuola famiglia manca qualsiasi riferimento al patto di corresponsabilità e non risulta disponibile un registro elettronico.
· Sono citate le tematiche educative trasversali (ambiente, salute, pace, legalità, valori, rispetto e promozione dei diritti umani) senza tener conto delle ultime indicazioni dell'esame di stato, riguardo ai nodi concettuali delle varie programmazioni · Nel paragrafo "finalità didattico educative trasversali" si parla di conoscenze, competenze e capacità utilizzando una tassonomia ormai superata, di matrice comportamentista, che pone le competenze tra le conoscenze le capacità. Tale tassonomia emerge ancora parlando della valutazione in cui le cinque parti esposte sulla tipologia di valutazione sono (subito dopo) confuse con cinque atti successivi.
· Nel testo si fa riferimento ancora all'alternanza scuola lavoro, ignorando la recente normativa (legge 3(5 dicembre 2018, n. 145) che ha invece introdotto al suo posto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.
· Pur citando correttamente la normativa, fa ancora riferimento al voto di condotta, anziché la valutazione del comportamento
· Non si parla della recente normativa sull'Educazione Civica
· Nei criteri per l'individuazione del livello di sufficienza, si fa ancora riferimento a conoscenze abilità e competenze, questa volta organizzate tassonomicamente secondo l'orientamento costruttivista e quindi in contrasto con quanto prima affermato.
· Nella "corrispondenza tra i voti espressi e livelli di conoscenza" non sono presenti indicatori e descrittori ma semplicemente una articolazione di avverbi per cui 10 corrisponde "pienamente", Otto a "soddisfacente", sette a "discretamente", sei a "sostanzialmente", cinque "mediocremente", quattro a "in modo inadeguato", tre a "scarsamente". Risulta evidente che tale tassonomia non ha criteri scientifici né oggettivi.
Pertanto, tenuto conto delle disposizioni impartite con l'art. 4 - punto 4.1 del citato D.M. n. 83/2008, in considerazione della necessaria tutela e garanzia della sicurezza degli edifici scolastici, tenuto altresì conto che dalle risultanze degli accertamenti ispettivi disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale, risulta che la evidente e diffusa carenza dei requisiti fondamentali della sicurezza dei locali destinati all'uso scolastico possono causare gravi conseguenze sulla incolumità degli alunni, dei docenti e di tutti gli operatori scolastici.
Spiace comunicare pertanto che, preso atto del parere contrario al riconoscimento della parità scolastica espresso nell'ambito della visita ispettiva, le richieste di riconoscimento della parità scolastica avanzate per il prossimo a.s. 2021/2022 dalla S.V., non possono essere accolte ”.
Contro tale atto sono nel ricorso proposti i seguenti motivi di diritto.
Nel primo motivo si deduce che a seguito della sospensiva, disposta in via cautelare dal Consiglio di Stato (con ordinanza n. 4586 del 27 agosto 2021), della sentenza del TAR Abruzzo, ES, n. 139/2021, che aveva rigettato il ricorso avverso una precedente revoca di parità scolastica a carico dell’Istituto Pitagora, il nuovo diniego di parità nei confronti del medesimo Istituto deve oramai ritenersi tamquam non esset . La suddetta ordinanza del Consiglio di Stato, si afferma, ha determinato la reviviscenza della parità scolastica già vantata ai sensi della L.n. 62/2000.
Nel secondo motivo si dice che è errato ritenere che al 31 marzo debba essere inoltrata tutta la documentazione probante i requisiti, essendo sufficiente la sola autocertificazione di tale possesso (essendo sufficiente che lo si autocertifichi e, se contestato o richiesto dall’USR, poi si documenti). Sarebbe del resto impossibile pretendere, ad esempio, che al 31 marzo – ossia prima di sapere se la parità sarà concessa, cosa che si saprà solo al 30 di giugno – un’impresa possa stipulare contratti del valore di centinaia di migliaia di euro con docenti e personale ATA o acquistare o condurre in locazione l’immobile che deve sì essere pronto al servizio, ma il cui completamento non può avvenire se non dal 30 giugno in poi.
Con il terzo motivo si rileva la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 in quanto non sono state rispettate le garanzie procedimentali da esso previste, nonché dall’art. 4 del D.M. n. 83 del 2008. Si evidenzia che l’Amministrazione scolastica ha violato un principio fondamentale contenuto nella legge n. 241/90 e relativo alla regolarità del procedimento amministrativo, ossia la necessità della comunicazione di un eventuale preavviso di diniego e della concessione di ulteriori 10 giorni di tempo per le dovute controdeduzioni.
Con il quarto motivo si lamenta che le ispezioni sono state condotte da un collegio ispettivo composto in violazione della lettera di incarico dell’USR Abruzzo, poiché composto non già dai due nominati, bensì da tre ispettori. Inoltre, si afferma, il 17 giugno 2021 vi è stata la seconda visita ispettiva da parte di un solo dirigente tecnico. Inoltre, si segnala disparità di trattamento ricevuta dall'Istituto ricorrente rispetto ad altre scuole del territorio e precisamente l'Istituto Mecenate di ES e l'Istituto Tesla di Chieti, alle quali l'Usr Abruzzo ha riconosciuta la parità dopo un'unica visita ispettiva effettuata da un solo ispettore.
Con il quinto motivo si deduce che nel caso dell’Istituto ricorrente tutti i requisiti ex lege previsti per il riconoscimento della parità didattica erano presenti.
Segnatamente si contestano le asserzioni della P.A. in riferimento a: rinnovo del contratto di locazione, certificato di agibilità, certificato di idoneità statica, certificato di vulnerabilità sismica, autorizzazione sanitaria, dichiarazione sull’impianto elettrico, caldaia, Documento Valutazione Rischi - DVR, barriere architettoniche, attrezzature, piano di emergenza, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale - RLS, formazione del personale docente e alunni, maniglioni antipanico sulle uscite di sicurezza, uscite di emergenza, pavimenti, laboratori di chimica e fisica, palestra, servizi igienici, finestre e accessibilità agli studenti disabili, progetto educativo e piano dell’offerta educativa.
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale Abruzzo, si sono costituiti con memorie di mero stile.
All’udienza straordinaria del 17 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto essendo fondato l’assorbente terzo motivo di diritto, volto a censurare il mancato invio del preavviso di rigetto.
La violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nel caso in cui venga in rilievo, come nel caso all’esame, l'esercizio di un potere discrezionale, determina l'illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative del privato istante. L'attuale formulazione della norma (dopo le modifiche ex D.L. 76/2020, art. 12), rilevante ratione temporis nella fattispecie, in caso di omissione del preavviso di rigetto, esclude il modello procedimentale correlato all'esercizio di un potere discrezionale dal meccanismo di possibile sanatoria processuale previsto espressamente solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (cfr. T.A.R. per il Lazio, Roma sez. V quater, 23 maggio 2025, n. 9969; Consiglio di Stato sez. V, 13 agosto 2024, n. 7119, punto 10.1 della sentenza).
Peraltro, non avendo le Amministrazioni costituite spiegato difese di merito, non è stata nemmeno dedotta la concreta e sostanziale non modificabilità dell’atto gravato, il quale riguarda, in molte delle sue parti, irregolarità o incongruenze che appaiono marginali e introdotte in via dubitativa, accanto ad altre dalla indubbia maggiore serietà (il riferimento e alle norme in materia di sicurezza, staticità e igiene). Nella specie, l’instaurazione di un corretto dialogo procedimentale improntato a trasparenza e buona fede (ex art. 2bis L. 241/1990) avrebbe permesso a parte ricorrente di rappresentare la propria posizione e, forse, di intervenire sui molteplici aspetti considerati nel quinto motivo di ricorso, con possibile deflazione del contenzioso.
Il visto profilo di censura fondatamente proposto assorbe le restanti critiche e conduce all’annullamento dell’atto impugnato, con onere dell’Amministrazione di rideterminarsi.
La domanda di danno va, invece, respinta data la sua genericità (essendo la stessa così formulata: “ si chiede altresì la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, in misura non inferiore ad 1.000.000,00 di euro, o nella diversa che sarà ritenuta di giustizia ”) e non essendo stata accertata la fondatezza della pretesa. Sotto questo profilo deve ribadirsi che “ l’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali si annoverano il difetto di motivazione come anche i vizi del procedimento, non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può costituire il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno (ex multis, TAR Abruzzo ES, Sez. I, 10 luglio 2020, n. 216; TAR Piemonte Torino, Sez. I, 5 settembre 2019, n. 965; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1859), (T.A.R. per le Marche, sez. II, 21 marzo 2024 n. 287; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930; sez. VI , 4 luglio 2025, n. 5803; T.A.R. per la Sicilia, Palermo, sez. II, 3 marzo 2025, n. 495).
Sono ravvisabili sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite, posto che il vizio acclarato nell’atto non fornisce certezze circa la fondatezza della pretesa al bene della vita sostanziale perseguito da parte ricorrente, dato dal riconoscimento della parità scolastica dell’Istituto educativo in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento n. 9511 del 28 giugno 2021 emesso dall’Ufficio scolastico regionale Abruzzo. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA MA NG, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
AB IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB IO | NA MA NG |
IL SEGRETARIO