TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 126
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 per mancato invio del preavviso di rigetto

    La violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, nel caso di esercizio di un potere discrezionale, determina l'illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è sanabile processualmente.

  • Altro
    Reviviscenza della parità scolastica a seguito di sospensiva del Consiglio di Stato

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del terzo motivo di ricorso.

  • Altro
    Sufficienza della sola autocertificazione della documentazione al 31 marzo

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del terzo motivo di ricorso.

  • Altro
    Irregolarità nella composizione del collegio ispettivo e disparità di trattamento

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del terzo motivo di ricorso.

  • Altro
    Presenza di tutti i requisiti ex lege per il riconoscimento della parità

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del terzo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Genericità della domanda risarcitoria

    La domanda di danno è stata respinta per genericità e perché l'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali non costituisce di per sé presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 126
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 126
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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