Ordinanza cautelare 30 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/02/2026, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6837 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Pitzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Roma e, per esso, del Dirigente della Divisione P.A.S. dell'11.03.2025, notificato a mani il 25.03.2025, con il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di arma corta (pistola) per difesa personale presentata dal ricorrente,
della relazione di servizio del Commissariato di P.S. di Ostia Lido, di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. SC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, titolare di porto d’armi in scadenza, in ragione di alcuni reati contro il patrimonio subiti e degli incarichi ricoperti nel dicembre 2024, presentava istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi, “persistendo i motivi che ne hanno determinato il rilascio”.
Con atto del 6.2.2025, notificata all’interessato il 18.2.2025, la Questura di Roma comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10-bis legge n. 241/1990, motivato dalla assenza di una dimostrazione aggiornata, da parte del richiedente, di situazioni specifiche che “… facciano ritenere che l’istante sia verosimilmente esposto ad un particolare pericolo rispetto agli altri cittadini…”, nonché dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice di Pace – per il reato di cui all’art. 581 CP, a seguito di fatti occorsi in data 21.02.2024.
2.- Il ricorrente presentava osservazioni nelle quali sottolineava il pericolo di subire, come in passato, gravi ritorsioni in relazione agli incarichi rivestiti di componente della Commissione della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, nonché di collaboratore del Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie, che già nell’anno precedente era stato ritenuto valido motivo per il rinnovo della licenza.
Quanto al procedimento penale promosso nei suoi confronti dal sig. GI GU, egli negava di aver mai percosso o ingiuriato il sig. GU e precisava di aver già sporto denuncia nei confronti del querelante, che allegava.
3. Con il provvedimento del Questore di Roma dell’11.03.2025, notificato il 25.03.2025, veniva respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente.
4. Tanto premesso, -OMISSIS- agisce per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
-violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del R.D. 18.06.1931,n. 773 (TULPS), violazione dell'art. 1 comma 1 (principi dell'azione amministrativa), comma 2-bis (principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e P.A.), nonché dell'art. 3 (obbligo di motivazione) della legge n. 241/90; eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza di motivazione, contraddittorietà, errore sui presupposti, violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, del giusto procedimento e di leale collaborazione e buona fede nei rapporti con il cittadino, di proporzionalità e ragionevolezza.
Rileva il ricorrente che è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale a suo carico ex art. 581 cp.
5.- Si è costituita l’Amministrazione intimata, depositando memoria ed insistendo per il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza del 20 gennaio 2026.
6.- Il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono.
Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento all’assenza di elementi utili a dimostrare il bisogno effettivo del porto d’arma in capo al richiedente.
Il ricorrente sostiene che con riferimento al dimostrato bisogno dell’arma nel provvedimento ci si limita ad affermare che “ la concessione ed il rinnovo della licenza di porto di pistola, ai sensi dell’art. 42 del T.U.L.P.S., costituendo una deroga al normale divieto di portare le armi sancito per legge, presuppongono la dimostrazione aggiornata, da parte del richiedente, di fatti ben specifici che facciano ritenere che l’istante sia verosimilmente esposto ad un concreto e specifico rischio per la propria incolumità personale tale da porlo in condizione differenziata rispetto agli altri cittadini” e che non vengono tenute in considerazione le circostanze addotte dal richiedente per dimostrare l’esistenza di un concreto pericolo per la sua incolumità personale.
Afferma altresì con riferimento al secondo requisito per il rilascio del porto d’armi previsto dall’art. 39 del TULPS, vale a dire l’assenza del pericolo di abuso da parte del soggetto che la richiede (oltre all’assenza di condanne o di misure di sicurezza per i reati previsti dagli artt. 11 e 43 dello stesso TULPS), che è stata depositata la decisione del Giudice di Pace di Roma con la quale è stato archiviato il procedimento penale n. 2000/24 per percosse, avviato a seguito della denuncia del sig. GI GU.
7.- Ora, sebbene l’archiviazione del procedimento penale sopra citata, assunta in data 9 luglio 2025, sia successiva all’adozione del diniego impugnato e, comunque, secondo la giurisprudenza prevalente, l’Amministrazione mantenga sempre il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo al rilascio o mantenimento della licenza di porto d'armi nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso, per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12/04/2025, n. 7208), tuttavia non può non rilevarsi nel caso di specie che il motivo del mancato rinnovo della licenza posseduta dal ricorrente sin dal 1983 risieda in particolare (se non esclusivamente) sulla proposizione della predetta denuncia e sulla conseguente pendenza del procedimento penale i cui contorni, tuttavia, erano tali che hanno portato il giudice penale, su conforme richiesta del pubblico ministero, all’archiviazione.
Un tale esito – seppure successivo al provvedimento impugnato - rileva, a maggior ragione nel caso di specie, nella misura in cui la motivazione del provvedimento impugnato, come si avrà modo di esporre nel prosieguo, non reca, a fronte della indicazione della pendenza del procedimento penale per percosse, alcuna valutazione concreta circa la buona TT (sconfessata dall’esito del giudizio penale) e, soprattutto, sulla mancanza di affidabilità dell’istante, rispetto al fatto che, dal 1983, si deve supporre non abbia mai fatto dubitare circa il possesso di un tale requisito.
8.- Ed invero, la motivazione appare priva di elementi utili ed oggettivi, idonei a sostenere il diniego impugnato. Infatti il diniego appare sfornito di sufficiente istruttoria e motivazione, non considerando, da un lato, la “storia” dell’istante che, come detto, dal 1983, non ha mai fatto dubitare circa il possesso di un tale requisito e, dall’altro, in debito conto le deduzioni dell’interessato in ordine agli incarichi svolti ed alla attualità o meno dell’esigenza di difesa personale.
Da un lato, è indubbio che l’interessato debba produrre, come sostiene l’Amministrazione, elementi attuali e concreti che inverino e dimostrino il bisogno per fini di difesa personale, esposto dal richiedente a fondamento dell’istanza. L’art. 42 TULPS infatti stabilisce: “ Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”.
D’altro canto, tuttavia, nel caso in esame, non si rinviene nel provvedimento reiettivo impugnato un apparato di sostegno logico e coerente con i dati forniti dall’interessato, trattandosi di una istanza di rinnovo che esige una adeguata valutazione in caso di diniego.
Non si rinvengono, infatti, adeguati elementi istruttori e di supporto logico del diniego, non essendo stati considerati in motivazione i precedenti rinnovi, gli episodi predatori riferiti dall’interessato, gli incarichi pubblici che l’interessato afferma di avere svolto nel tempo, di cui manca apposita valutazione, nonché, in senso contrario, gli interessi generali relativi a mutati indirizzi nella gestione della sicurezza pubblica che possono fondare un ripensamento ragionevole, esente da vizi.
9.- In ordine al quadro normativo di riferimento, giova constatare che, sebbene il precedente rilascio del titolo di porto d'armi non generi diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo, il bisogno di un'arma per difesa personale deve essere sempre suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo, da attualizzare al momento dell'ultima richiesta.
Tuttavia, la giurisprudenza ha di recente ribadito che, sebbene il precedente rilascio del porto d'armi non precluda all'Amministrazione di operare opposte valutazioni in sede di un'ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della opportunità della scelta originariamente compiuta, tuttavia ha anche evidenziato che tale “revirement” debba comunque essere basato su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/04/2025, n. 706) che, invero, nel caso di specie, non risulta adeguatamente svolta, basandosi il diniego su un sostanziale automatismo in ragione della pendenza del procedimento penale (poi conclusosi, comunque, con una archiviazione).
Detti elementi istruttori e motivazionali, necessari ex art. 3 legge 241/1990, nel caso di specie risultano quindi carenti, occorrendo elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di un bisogno effettivo.
10.- In definitiva il Collegio rileva che, nei limiti esposti, salvi i provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere discrezionale ad essa attribuito dalla legge in materia di armi, il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione e, per l’effetto, l’atto impugnato è annullato.
11.- Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NE | LE GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.