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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3213\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. R.O. Zurini, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
come in atti.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t. , rappr.to e difeso come in atti CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17\6\22 la ha impugnato l' intimazione di pagamento Parte_1
n. 07120229005798783000, notificata il 14\6\22 e relativa a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2013-2015-2016 e 2017.
Più in particolare detta intimazione trae origine dai segunenti avvisi di addebito :
1) 37120160004037958000
2) 37120160014322546000
3) 37120170000433076000
4) 37120170010792569000-
La ricorrente ha dedotto la nullità dela pretesa creditoria per intervenuta decadenza ex art. 25
d.lvo 46\99 e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
L' nel proprio atto costitutivo ha contrastato la richiesta di parte ricorrente, eccependo il CP_3
difetto d'interesse ad agire, in uno all'insussistenza dell'eccepita decadenza e prescrizione. CP_ Anche l' ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il rigetto delle domande, seppur con diverse considerazioni.
Va, innanzitutto, qualificata l'azione azione intrapresa dalla , che ben può intendersi Parte_1 come opposizione all'esecuzione, atteso che la ricorrente, tramite le eccezioni avanzate, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché non soggetta a termine sino all'inizio dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e comunque instaurata nel termine previsto dalla citata norma processualistica per come espressamente richiamata dall'art. 24 del d.lvo 46\99.
Pur sussistente è l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo la impugnato avviso Parte_1
di addebito, cioè atto prodromico all'esecuzione.
Sempre in via preliminare va altresì rilevato che nel corso del giudizio ( cfr. da ultimo verbale udienza 24\6\25) parte ricorrente ha proposto querela di falso incidentale avverso il CP_ documento prodotto dall' in sede di costituzione e rappresentato dalla cartolina di ritorno della racc.ta a\r n. 65037669417-5 datata 21\11\16 – riferita alla notifica dell'avviso di addebito in premessa elencato al n.
2 - e, più in particolare, per la parte dell'atto relativa alla sottoscrizione per ricevuta a nome di in quanto ritenuta apocrifa . Persona_1
In riferimento a siffatta eccezione questo giudicante, ritenuti sussistenti i requisiti di legge di cui agli artt. 222 e ss. c.p.c., ha, con separato provvedimento, trasmesso gli atti alla competente sede del Tribunale.
Rimane, pertanto, da decidere la parte dell'impugnativa relativa agli avvisi di addebito indicati ai nn. 1 – 3 e 4 del ricorso in opposizione.
Per alcuni di questi, per la precisione quelli elencati ai nn. 3 e 4, va dichiarata cessata la materia del contendere, poiché parte ricorrente ha aderito alla cd. “rottamazione” ed ha provato sia l'avvenuta accettazione dell'istanza, sia il regolare pagamento delle rate ( cfr. dichiarazione resa all'udienza del 24\6\25, non contestata, e successiva produzione documentale per come autorizzata).
In merito all'ultimo avviso di addebito da scrutinare, quello elencato al n. 1, si deve preliminarmente rilevare l'insussistenza dell'eccepita decadenza.
Invero la S.C. ( con l'ordinanza n. 27726\19 ) ha così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei CP_ meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Fondata, invece, è l'eccezione di prescrizione.
L'avviso di addebito in oggetto è riferito a contributi IVS per l'anno 2015, con notifica avvenuta in data 12\5\16.
E' ormai principio consolidato che nel caso che occupa la prescrizione da considerare è quella quinquennale e dall'esame del fascicolo processuale di parte resistente non si sono rinvenuti atti idonei ai fini interruttivi.
Pertanto dalla data di notifica dell'avviso di addebito ed a maggior ragione dalla data di consolidazione del credito è maturato il termine prescrizionale appena riferito.
Le suesposte considerazioni restano valide anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale e pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – prima sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – seconda sospensione stabilita in 182 gg), in ogni caso valutabili qualora il termine di prescrizione dovesse cadere in tali periodi.
Infatti a voler considerare l'intero periodo ( 311 gg.) a tale fine stabilito, il termine ultimo andava a scadere il 23\3\22, mentre l'intimazione impugnata risulta pacificamente notificata addì 14\6\22.
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta e le spese di procedura, tenuto conto dello sviluppo ed esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, per i motivi tutti illustrati, così definitivamente provvede:
- dispone, come da separato provvedimento, trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza in ordine alla proposizione della querela di falso incidentale di cui in motivazione per quanto attiene all'avviso di addebito n.
37120160014322546000 ;
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa per gli avvisi di addebito nn. 37120170000433076000 e 37120170010792569000 ;
-dichiara prescritto l'avviso di addebito n. 37120160004037958000 ;
-compensa integralmente le spese e competenze tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Nola, 4\7\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3213\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. R.O. Zurini, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
come in atti.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t. , rappr.to e difeso come in atti CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17\6\22 la ha impugnato l' intimazione di pagamento Parte_1
n. 07120229005798783000, notificata il 14\6\22 e relativa a contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2013-2015-2016 e 2017.
Più in particolare detta intimazione trae origine dai segunenti avvisi di addebito :
1) 37120160004037958000
2) 37120160014322546000
3) 37120170000433076000
4) 37120170010792569000-
La ricorrente ha dedotto la nullità dela pretesa creditoria per intervenuta decadenza ex art. 25
d.lvo 46\99 e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
L' nel proprio atto costitutivo ha contrastato la richiesta di parte ricorrente, eccependo il CP_3
difetto d'interesse ad agire, in uno all'insussistenza dell'eccepita decadenza e prescrizione. CP_ Anche l' ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il rigetto delle domande, seppur con diverse considerazioni.
Va, innanzitutto, qualificata l'azione azione intrapresa dalla , che ben può intendersi Parte_1 come opposizione all'esecuzione, atteso che la ricorrente, tramite le eccezioni avanzate, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché non soggetta a termine sino all'inizio dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e comunque instaurata nel termine previsto dalla citata norma processualistica per come espressamente richiamata dall'art. 24 del d.lvo 46\99.
Pur sussistente è l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo la impugnato avviso Parte_1
di addebito, cioè atto prodromico all'esecuzione.
Sempre in via preliminare va altresì rilevato che nel corso del giudizio ( cfr. da ultimo verbale udienza 24\6\25) parte ricorrente ha proposto querela di falso incidentale avverso il CP_ documento prodotto dall' in sede di costituzione e rappresentato dalla cartolina di ritorno della racc.ta a\r n. 65037669417-5 datata 21\11\16 – riferita alla notifica dell'avviso di addebito in premessa elencato al n.
2 - e, più in particolare, per la parte dell'atto relativa alla sottoscrizione per ricevuta a nome di in quanto ritenuta apocrifa . Persona_1
In riferimento a siffatta eccezione questo giudicante, ritenuti sussistenti i requisiti di legge di cui agli artt. 222 e ss. c.p.c., ha, con separato provvedimento, trasmesso gli atti alla competente sede del Tribunale.
Rimane, pertanto, da decidere la parte dell'impugnativa relativa agli avvisi di addebito indicati ai nn. 1 – 3 e 4 del ricorso in opposizione.
Per alcuni di questi, per la precisione quelli elencati ai nn. 3 e 4, va dichiarata cessata la materia del contendere, poiché parte ricorrente ha aderito alla cd. “rottamazione” ed ha provato sia l'avvenuta accettazione dell'istanza, sia il regolare pagamento delle rate ( cfr. dichiarazione resa all'udienza del 24\6\25, non contestata, e successiva produzione documentale per come autorizzata).
In merito all'ultimo avviso di addebito da scrutinare, quello elencato al n. 1, si deve preliminarmente rilevare l'insussistenza dell'eccepita decadenza.
Invero la S.C. ( con l'ordinanza n. 27726\19 ) ha così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei CP_ meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Fondata, invece, è l'eccezione di prescrizione.
L'avviso di addebito in oggetto è riferito a contributi IVS per l'anno 2015, con notifica avvenuta in data 12\5\16.
E' ormai principio consolidato che nel caso che occupa la prescrizione da considerare è quella quinquennale e dall'esame del fascicolo processuale di parte resistente non si sono rinvenuti atti idonei ai fini interruttivi.
Pertanto dalla data di notifica dell'avviso di addebito ed a maggior ragione dalla data di consolidazione del credito è maturato il termine prescrizionale appena riferito.
Le suesposte considerazioni restano valide anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale e pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – prima sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – seconda sospensione stabilita in 182 gg), in ogni caso valutabili qualora il termine di prescrizione dovesse cadere in tali periodi.
Infatti a voler considerare l'intero periodo ( 311 gg.) a tale fine stabilito, il termine ultimo andava a scadere il 23\3\22, mentre l'intimazione impugnata risulta pacificamente notificata addì 14\6\22.
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta e le spese di procedura, tenuto conto dello sviluppo ed esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, per i motivi tutti illustrati, così definitivamente provvede:
- dispone, come da separato provvedimento, trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza in ordine alla proposizione della querela di falso incidentale di cui in motivazione per quanto attiene all'avviso di addebito n.
37120160014322546000 ;
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa per gli avvisi di addebito nn. 37120170000433076000 e 37120170010792569000 ;
-dichiara prescritto l'avviso di addebito n. 37120160004037958000 ;
-compensa integralmente le spese e competenze tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Nola, 4\7\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano