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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR CE Presidente
Dott.ssa UD MI Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8.6.2023, promosso da
(c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Elena Celeste ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, in Viale
Lombardia n. 66;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati CP_1 C.F._2
LI OL GI SA e OV ON ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano via Bergamo n. 11;
RESISTENTE
E con
(C.F.: ) quale curatore speciale del minore Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), in proprio ex articolo 86 c.p.c., ed elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliato presso il suo studio, in Monza, Via Manzoni n° 33;
INTERVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale, nel merito:
1) dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto in Milano, il 03.10.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atto n. 1453, Registro 01, parte 1, anno 2014);
2) affidare in via esclusiva il figlio minore alla SI.ra , collocandolo presso la madre;
Persona_1 Pt_1
3) disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé in un luogo ritenuto tutelante per CP_1 Per_1 il minore dai servizi sociali e in presenza di un soggetto individuato da questi ultimi;
4) porre a carico del sig. una somma non inferiore a € 400,00, rivalutabile secondo gli indici CP_1
Istat, a titolo di mantenimento di , o la diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla sig.ra Per_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 100 % delle spese straordinarie;
Pt_1
5) porre a carico del sig. una somma non inferiore a € 400,00 a titolo di contributo per CP_1 spese abitative necessarie per garantire al figlio minore un'abitazione idonea alle sue esigenze, in considerazione del fatto che la disdetta del contratto di locazione ha determinato la perdita della casa familiare e l'impossibilità di procedere all'assegnazione della stessa;
6) confermare e/o disporre il divieto per il sig. di vedere e/o avere qualsiasi tipo di contatto CP_3 con Persona_1
7) rigettare le domande ex adverso formulate da parte del Curatore di , con riferimento Per_1 all'affidamento e alla gestione del patrimonio del minore.
In via istruttoria
Senza inversione dell'onere della prova e con riserva di integrare le istanze istruttorie a seguito delle allegazioni di controparte:
- ammettere prova per interrogatorio formale del sig. e per testi sui fatti di cui al ricorso CP_1 introduttivo da 1 a 52 da intendersi qui integralmente trascritti come capitoli di prova e preceduti dalle parole “Vero che”, espunte eventuali espressioni valutative o contenenti giudizi, e, a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Si indicano a testi:
1) SI.ra residente a [...](Al), in corso Spinola n.5; Testimone_1
2) Dott.ssa , c/o la scuola dell'infanzia SS Redentore, a Milano, in via Da Palestrina n.11; Tes_2
3) Dott.ssa c/o la scuola dell'infanzia SS Redentore, a Milano, in via Da Palestrina n. 11; Persona_2
4) , c/o la scuola dell'infanzia SS Redentore, a Milano, in via Da Palestrina n.11; CP_4
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta nella memoria nell'interesse del SI.
[...] del 05.07.2023 e del 26.09.2023, perchè priva di un capitolato e/o di una vera e propria parte CP_1 narrativa;
Pagina 2 - ci si oppone altresì all'ammissione della prova per testi dedotta nella memoria del 26.09.2023 relativa alla richiesta di conferma delle dichiarazioni rese per iscritto (doc. da 81 a 84, ctp), in quanto irrilevante ai fini del decidere, vista la decisione dell'esame del nucleo famigliare e in quanto le predette dichiarazioni sono state rese in modo estremamente generico;
- ci si oppone all'ammisione dei testi SI.ra e SI. in quanto detentori di un Testimone_3 CP_3 interesse proprio e comunque coinvolti nel presente giudizio a seguito della richiesta di esame del nucleo famigliare.
Con condanna alle spese di lite
Per il resistente:
In via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 paritetico.
3) statuire che il padre possa vedere e tenere presso di sé a fine settimana alternati dal sabato dalle Per_1 ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 e per tre pomeriggi alla settimana all'uscita di scuola o comunque dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 o comunque che sia statuita una modalità di collocamento paritetico con ampia disponibilità di visita con pernotto del minore con e presso il padre;
4) statuire, quanto alle vacanze natalizie che, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Capodanno con una suddivisione equa dei giorni di vacanza sulla base del calendario scolastico e, indicativamente, dal 23 Dicembre al 30 Dicembre con un genitore e dal 31
Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 ottobre di ogni anno;
5) statuire che il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori le festività di Pasqua;
6) statuire, quanto alle vacanze estive (periodo giugno – agosto), che il minore trascorrerà con il padre quattro settimane anche non consecutive previo accordo tra i genitori per il periodo prescelto entro il 30 aprile di ogni anno, con facoltà per entrambi di portare la figlio in vacanza anche in luoghi diversi da quelli delle rispettive residenze previa comunicazione vicendevole delle località e relativi recapiti;
7) statuire quanto ai ponti, il compleanno del minore e/o dei genitori ed alle ulteriori eventuali vacanze scolastiche che venga utilizzato il criterio dell'alternanza per stabilire con quale genitore il minore debba trascorrere il periodo, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore difforme accordo fra i genitori e comunque tenendo conto del calendario scolastico;
8) statuire il mantenimento in forma diretta e il 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie scolastiche, sportive ed extrascolastiche documentate e previamente concordate;
Pagina 3 9) rigettare la richiesta di mantenimento in favore della ricorrente in quanto non sussistenti i presupposti ex lege per la concessione del predetto strumento;
10) disporre che l'assegno unico universale per il figlio, previsto dagli artt. 1 e 2 del Dlgs 230/2021 e succ. mod. venga suddiviso al 50% tra le parti;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, alla luce degli esiti della relazione dei Servizi Sociali di Sesto San OV del 1° luglio 2025,e nello specifico della dottoressa psicoterapeuta del minore, nonché della relazione dei Servizi di Peschiera OR del 4 Per_3 luglio 2025, si chiede in via meramente subordinata di voler mantenere l'affidamento all'Ente disponendo Contr ampliamento del tempo di visita con più incontri settimanali di al fine di agevolare la Persona_4 ripresa completa dei rapporti autonomi di col padre. Per_1
In caso di accoglimento della domanda subordinata, si chiede di ridurre l'ammontare del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre ad € 200,00. Per_1
Per il curatore speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare: disporre l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, con collocamento Persona_1 dello stesso presso la madre;
disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico/psicoterapeutico in favore del minore, in ambito privato ovvero tramite il servizio specialistico pubblico, con un professionista il quale sia disponibile a rapportarsi con l'ente affidatario, a tutela del minore;
incaricare il Servizio Sociale dell'ente affidatario di regolamentare gli incontri padre-figlio, nel preminente interesse di , inizialmente con modalità osservata e, comunque, prevedendo un graduale Per_1 ampliamento della frequentazione padre-figlio, con facoltà di liberalizzazione degli incontri, salvo pregiudizio per il minore;
incaricare il servizio sociale territorialmente competente di favorire la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre;
incaricare il servizio sociale territorialmente competente di favorire l'avvio/prosecuzione di un percorso di supporto psicologico/psicoterapeutico da parte di entrambi i genitori;
porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio di € 400,00/mese, o di Per_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese ed aggiornabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza;
disporre che l'assegno unico per il figlio venga integralmente percepito dalla madre;
Pagina 4 mantenere la sospensione delle visite tra e lo zio stante la pendenza del Per_1 CP_3 procedimento ex art. 317bis, 336 e 337ter c.c. promosso dai signori e avanti CP_3 Parte_2 il Tribunale per i Minorenni di Milano (n. RG 11/2024).
Con vittoria di spese e compensi professionali. In ogni caso, stante l'ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidare i compensi spettanti all'Avv. per le prestazioni CP_2 professionali dallo stesso espletate, a tutela e nell'interesse del minore, nel procedimento in epigrafe indicato, emettendo il relativo decreto di pagamento contestualmente alla decisione del presente giudizio.
Il sottoscritto curatore speciale e difensore si riserva, comunque, di depositare in via telematica l'istanza per la liquidazione dei compensi allo stesso spettanti in forza della delibera di ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (già depositata in atti).
Pagina 5 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.6.2023 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 3.10.2014 con di aver sempre lavorato come baby sitter e di aver interrotto l'attività CP_1 lavorativa per sottoporsi a PMA;
che dall'unione nasceva il 22.3.2018; che la casa coniugale era Per_1 condotta da in locazione;
che la coppia aveva sempre vissuto in armonia ed aveva CP_1 fronteggiato le continue ingerenze del fratello del resistente, ; che il resistente era stato per anni in CP_3 terapia proprio a causa dei comportamenti del fratello;
che aveva adito il Tribunale per i CP_3
Minorenni per veder regolamentata la propria relazione con il nipote;
che entrambi i coniugi si opponevano e che il procedimento si concludeva con accordo del giorno 1.12.2020, che prevedeva la possibilità dello zio di incontrare l'ultimo sabato del mese, per un'ora, in presenza di Per_1 CP_1
a Lavagna (dove risiedeva la nonna paterna del bambino); che il procedimento veniva estinto;
che, da novembre 2021, subiva numerosi ricoveri e visite specialistiche, a causa di una gravissima patologia Per_1 denominata “sindrome da ipoventilazione centrale (o sindrome di DI)”, diagnosticata per la prima volta proprio in quel mese;
che era dunque costretto a dormire con una maschera collegata ad una Per_1 macchina;
di dover vegliare sul figlio, che si sfilava la mascherina;
che la coppia era entrata in crisi ed era addivenuta alla decisione di separarsi;
che adiva di nuovo il Tribunale per i Minorenni CP_3 chiedendo l'ampliamento delle visite con il minore;
che non si costituiva in giudizio e che invece CP_1 ella si opponeva;
che su suggerimento del fratello, faceva mancare a moglie e figlio il CP_1 mantenimento e disdettava il contratto di locazione della casa coniugale;
che intervenivano anche i servizi sociali;
che il Tribunale per i Minorenni rigettava il ricorso di evidenziando che la situazione CP_3 del nucleo familiare era delicata e che la conflittualità esistente tra e la madre del minore CP_3 era ostativa alla ripresa degli incontri tra e lo zio paterno;
che, ciò nonostante, Per_1 CP_1 consentiva al fratello di incontrare il minore, chiedendo a di non dirlo alla madre;
di aver cercato Per_1 vanamente un lavoro e di sostenersi con aiuti di natura economica ricevuti da una cugina e dalla
Parrocchia SS Redentore;
che il padre aveva anche interrotto il pagamento della retta della scuola primaria e che l'Istituto si era dichiarato disponibile a tenere gratuitamente, per non sconvolgerlo;
che Per_1 [...] lavorava come impiegato presso “BCC risparmio e previdenza” di Milano, con retribuzione CP_1 mensile di euro 1.800,00 circa, oltre tickets restaurant di € 7,70 l'uno, oltre la somma mensile di € 180,00,
a titolo di assegno unico;
domandava, in via preliminare e urgente, che fosse posto a carico di
[...] una somma non inferiore a € 400,00 a titolo di mantenimento di , oltre al 100 % delle spese CP_1 Per_1 straordinarie, oltre che una somma non inferiore a € 300,00 per il proprio mantenimento e che fosse vietato a di avere qualsiasi tipo di contatto con;
nel merito domandava la separazione, CP_3 Per_1 con affido esclusivo del minore a sé e regolamentazione del diritto di visita paterno alla presenza di un educatore dei servizi sociali;
la determinazione in euro 400 oltre al 100% delle spese straordinarie per il
Pagina 6 mantenimento del figlio e di in euro 300 a titolo di contributo al mantenimento proprio, con divieto a a frequentare il minore;
CP_3
- il Giudice, vista l'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. fissava udienza in data 11.7.2023, assegnava termine per la notifica ed abilitava il resistente al deposito di note difensive;
disponeva che i servizi sociali competenti per territorio inviassero relazione di aggiornamento in ordine alla condizione del nucleo.
- il resistente si costituiva ai soli fini dell'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. in data 5.7.2023 ed esponeva di essere un padre attento e premuroso;
che la ricorrente lavorava come baby sitter ed era economicamente autosufficiente;
che non vi era pregiudizio nella frequentazione tra padre, lo zio paterno e;
di essersi sempre occupato in via prevalente del figlio anche dopo la scoperta della sua malattia;
Per_1 di avere ottimi rapporti con la propria famiglia di origine;
di aver seguito negli anni precedenti percorso di sostegno personale a seguito di una forte crisi di panico avvenuta durante l'orario di lavoro e a causa di un forte spavento per una sparatoria e non per problematiche familiari;
di avere in corso finanziamenti con rate mensili di 635,35; di vivere in locazione con canone mensile di euro 650, oltre ad euro 200 per spese condominiali;
di sostenere euro 260 mensili per spese trasporto;
domandava l'affido condiviso con collocamento paritetico, il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori per i tempi di rispettiva permanenza con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di determinazione di contributo al mantenimento della ricorrente e di divieto di frequentazioni con lo zio;
la suddivisione al
50% tra i genitori dell'AS CO.
- Alla udienza del 11.7.2023 le parti rispettivamente dichiaravano: Per_ : io vivo da ieri in un hausing sociale da ieri con , mi ha hanno trovato Parte_1 la casa gli operatori dei servizi sociali;
non pago nulla ad ora, mi hanno detto che c'è un contributo del comune con cui dovrei fare la spesa, in casa non pago nulla perché è carico del Comune. Io non sto lavorando, ma sto cercando lavoro, ho fatto lavoretti come baby sitter, fino a giugno 2023, ma saltuariamente. L'AU lo prende io non avrei mai voluto essere CP_1 qui, avrei voluto trovare un accordo, ma non si può, ho ricevuto denunce, ci sono stati i Carabinieri, ho avuto registrazioni, Per_ adesso non siamo organizzati per le visite tra ed il padre, ma io non ho problemi con lui, ma mio cognato mi ha sempre cercato di escludere dalla vita della famiglia, mio marito ha avuto tanta sofferenza con la famiglia di origine. Mio cognato è una persona che si è sempre intromessa, vuole comandare lui, anche con mio figlio, anche il patto di corresponsabilità della scuola durante il Covid lo ha contestato, dicendo che era il rappresentante legale del padre. Non è il rappresentante legale del padre, ma dice di essere tale e ha anche minacciato la scuola. Ha fatto anche inviti al nostro matrimonio non permessi da noi. io vivo a Milano da mia madre, la casa che avevamo in locazione la sto lasciando, mi sto occupando CP_1 del trasloco da solo. Io lavoro presso BCC come impiegato amministrativo fondi pensione, con retribuzione mensile di euro Per_ 1800 oltre 13ma. È vero che prendo l'AU che attualmente è di euro 188. I rapporti con sono ottimi, giochiamo insieme, lo accompagno a scuola e vorrei andare al mare con lui, perché gli piace l'acqua. Con la signora c'è molto conflitto, Per_ io riconosco come genitore, anche lei vuole bene a , ma quando io ho deciso di separarmi perché non provavo più niente
Pagina 7 siamo andati in crisi;
mio fratello ha 9 anni più di me, mi ha sempre protetto fin da piccolo, è una persona affettuosa e Per_ responsabile, anche con , che vede sempre alla mia presenza, ma non è il padre e non cerca di fare il padre. La madre non vuole nemmeno che lo chiami zio. Non capisco dove stia il pregiudizio, lo zio ha affetto, ma comunque non sarebbe una frequentazione quotidiana.
- a scioglimento della riserva il Giudice ex articoli 475bis.15 e 473bis.2 c.p.c. disponeva l'affido di Per_1 al Comune di residenza ex articolo 333 c.c., nominava al minore un curatore speciale, collocava Per_1 presso la madre, disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio, disponeva che l'Ente affidatario monitorasse il nucleo familiare, sospendeva le visite tra e poneva a carico del resistente con Per_1 CP_3 decorrenza giugno 2023 l'importo di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disponeva che la ricorrente, con decorrenza giugno 2023, percepisse il 100% dell'assegno unico per il figlio;
disponeva che l'Ente affidatario monitorasse il nucleo familiare, disciplinasse il diritto di visita paterno ut supra, curasse l'effettuazione di percorso di ADM presso l'abitazione materna, effettuasse valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali e valutazione delle relazioni del minore con la famiglia di origine paterna.
- con istanza urgente del 28.7.2023 domandava inaudita altera parte la modifica delle modalità CP_1 di visita del minore con il padre come disposte con provvedimento del 15.7.2023; a sostegno della Per_1 domanda deduceva che per il mese di agosto 2023 i Servizi Sociali incaricati non erano in grado di garantire le visite tra minore e padre alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali per carenza di risorse;
-il giudice della sezione feriale rilevava che gli operatori avevano predisposto un calendario di videochiamate tra minore e padre alla presenza di un educatore al fine di evitare un'interruzione dei contatti tra padre e minore durante il periodo estivo;
evidenziava che alla luce del quadro come emerso non si ravvisano fondate ragioni per dar luogo ad una modifica dell'ordinanza del 15.07.2023 quanto alle modalità di visita del minore con il padre per tutte le ragioni già ampiamente esposte con precedente provvedimento essendo tali modalità di visita Per_ state disposte “al fine di gestire i tempi e modi di permanenza in relazione alla patologia di , scongiurare il Per_ coinvolgimento di da parte di nel conflitto familiare, fornire al resistente gli strumenti necessari a relazionarsi CP_1 al minore con modalità scevre da pregiudizi per lui” di talchè devono essere confermate le vigenti modalità di visita del minore con il padre con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disciplinare il diritto di visita paterno secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio nell'esclusivo interesse del minore, alla presenza di un educatore dei servizi sociali e con espresso invito ai Servizi Sociali incaricati di assicurare anche durante il mese di agosto 2023 la relazione padre-figlio in un contesto di garanzia per il minore medesimo tenuto conto del suo esclusivo interesse; il giudice rigettava l'istanza e confermava che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio.
- in data 26.9.2023 si costituiva nel merito il resistente che esponeva che nel corso del mese di agosto
2023 non erano state organizzate visite con il minore e le videochiamate erano state sporadiche, nonché
Pagina 8 che le valutazioni psicodiagnostiche e le valutazioni della famiglia di origine paterna non erano iniziate;
contestava che i provvedimenti assunti sino a quel momento erano sproporzionati e dannosi per il minore;
che aveva ostilità nei confronti dello zio paterno che ella aveva anche Pt_1 CP_3 negato allo zio di poter fare il padrino di battesimo del nipote;
che i provvedimenti chiesti da Pt_1 erano fortemente limitativi dei diritti dello zio che era molto legato alla nonna ed CP_3 Per_1 allo zio paterni;
eccepiva che di essersi sempre occupato del figlio, anche dopo la scoperta della malattia;
di essere in grado di accudire il minore anche nella fase del sonno;
eccepiva che la ricorrente era dotata di piena ed integra capacità lavorativa e svolgeva attività irregolare di baby sitter;
che ella non aveva mai contribuito ai bisogni della famiglia;
di essere impiegato con retribuzione mensile di euro 1780, di sostenere spese per locazione di euro 650 mensili e per finanziamenti di euro 635,35 mensili;
domandava l'affido condiviso del minore, con collocamento presso di sé o in subordine con collocamento paritetico;
che ciascun genitore provvedesse al mantenimento del minore per i tempi di rispettiva permanenza;
la ripartizione al 50% dell'assegno unico per il figlio;
che lo zio potesse continuare a vedere CP_3
, rimanendo da solo e per lungo tempo con il nipote;
in subordine che potesse Per_1 CP_3 continuare a vedere in presenza di altra persona, o altro soggetto indicato dal Per_1 CP_1
Tribunale o dagli assistenti sociali;
in estremo subordine statuire che lo zio potesse vedere in uno Per_1 spazio protetto almeno una o due volte al mese;
domandava CTU sul nucleo familiare.
- in data 26.9.2023 si costituiva il curatore speciale che deduceva che genitori di , a seguito della Per_1 dissoluzione del rapporto coniugale, non erano stati in grado di tutelare il superiore interesse del figlio;
che il minore era peraltro affetto da una grave patologia di salute;
che le sue esigenze erano state postposte alla conflittualità esistente tra le parti;
che detta conflittualità si era manifestata nel contenuto degli atti difensivi delle parti, nello scambio di corrispondenza, nelle richieste di autorizzazione al deposito di registrazioni e file audio, nelle varie azioni giudiziali intraprese anche in sede penale;
che la conflittualità era esasperata dalla figura dello zio paterno deduceva che allo stato , per la fragilità CP_3 Pt_1 della propria condizione anche abitativa, non era in grado di occuparsi autonomamente di e di Per_1 esercitare pienamente le proprie responsabilità genitoriali, necessitando di un supporto esterno;
che
[...] non era stato in grado di limitare la conflittualità con la moglie ed aveva talvolta violato le CP_1 prescrizioni già impartite dal Tribunale per i Minorenni in ordine alle visite di con lo zio;
che, pur Per_1 avendo percepito per mesi l'assegno unico per l'intero, egli aveva disdetto il contratto di locazione, omesso di versare il contributo al mantenimento e di pagare le rette scolastiche, in tal modo esponendo il figlio ad un grave pregiudizio anche economico;
deduceva che i genitori non avevano provveduto a richiedere i supporti connessi alla invalidità di;
concludeva domandando la conferma dell'affido di Per_1
all'Ente, e degli ulteriori provvedimenti già assunti in data 15.7.2023, anche in punto economico;
Per_1 che fosse ordinato ai genitori ex articolo 334 c.c. di provvedere ad ogni incombente finalizzato alla percezione da parte del minore delle pensioni/indennità allo steso spettanti a causa della patologia da cui
Pagina 9 era affetto ovvero, in subordine, che essi fossero rimossi dall'amministrazione del patrimonio del minore, con affidamento della stessa ad un curatore speciale;
in via istruttoria domandava disporsi CTU volta alla valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali - da estendersi anche ai componenti delle famiglie di origine del minore che intendessero incontrarlo - oltre che alla valutazione della qualità della relazione con . Per_1
- Con provvedimento ex articolo 38 disp. att. c.c. del 11.10.2023 reso su ricorso del Pubblico Ministero ex articolo 333 c.c., il Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale
Ordinario e in via provvisoria ed urgente, l'affido del minore al Comune di residenza con limitazione della responsabilità genitoriale in merito a collocamento, scelte educative e sanitarie ed agli incarichi conferiti all'Ente; disponeva il collocamento di con la madre presso la Fondazione “Asilo Per_1
Mariuccia” di Milano, dove il minore era stato collocato a luglio 2023, con prosecuzione degli interventi di accompagnamento all'autonomia lavorativa ed economica in favore della madre, oltre che in quelli di supporto educativo;
il Tribunale per i Minorenni rilevava che detta progettualità era necessaria ed urgente, in attesa della pronuncia del T.O., in quanto il Servizio Sociale riportava gravi difficoltà comunicative e relazionali nella coppia genitoriale e, in particolare, emerge la figura dello zio paterno del minore, come CP_3 disturbante, intervenendo il medesimo nelle questioni genitoriali e in quelle educative e organizzative del minore. Non a caso, lo zio ha presentato denuncia nei confronti della madre del minore per presunti maltrattamenti fisici e di natura verbale che la stessa avrebbe posto in essere in danno del marito e del figlio. A fronte di una siffatta situazione, il minore ha iniziato ad assumere comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni e risulta iperattivo, manifestando, al contempo, difficoltà nell'esternare il proprio vissuto emotivo. Peraltro, egli soffre della cosiddetta “sindrome ondina”, per la quale sono stati eseguiti diversi ricoveri, a causa delle difficoltà respiratorie di cui soffre, sindrome che richiede, nelle ore notturne, l'utilizzo di un macchinario per l'ossigenazione.
- All'udienza del 26.10.2023 le parti dichiaravano: la ricorrente: vivo in una struttura in Housing del Comune dal 10 luglio, mi danno un contributo economico di 300 euro mensili;
sto percependo l'assegno unico di euro 189 che mi versa il padre;
da ottobre 2023 mi riconoscono il reddito di cittadinanza che ammonta ad euro 600 mensili;
sto facendo colloqui di lavoro per la gestione di un bar. Adesso porto a Per_ scuola alle 8.45 e lo recupero alle 15.45 poi il martedì ha psicomotricità e calcio sabato mattina. Il lunedì c'è lo spazio neutro. Abbiamo fatto richiesta per l'indennità di frequenza, ma la pratica è ferma al CAF perché manca la firma Per_ del padre, ho già aperto il libretto alle poste a nome di . Non sono proprietaria di beni immobili. il resistente: vivo con mia mamma, in locazione, e le verso la metà del canone di locazione;
il canone di locazione è di euro
1300 mensili. Mia mamma è in pensione, mi pare percepisca 2320 euro mensili, che comprendono la reversibilità di mio papà. viviamo soli io e mia mamma. Lavoro come impiegato amministrativo presso il gruppo IKEA con retribuzione mensile di euro 1800, oltre 13ma. Non sono titolare di alcun bene immobile. Mia mamma aveva un appartamento in Per_ locazione a Lavagna, ma non ha più quel contratto. Sto vedendo un'ora a settimana in spazio neutro, ho fatto delle videochiamate a luglio ed agosto, e poi qualcuna la scorsa settimana, in genere ho fatto videochiamate quando dovevamo
Pagina 10 compensare incontri di persona mancati, ma gli operatori ci hanno dato libertà di fare videochiamate quando lo desidero, perché il rapporto è ottimo. Sull'indennità di frequenza non ho ancora firmato perché ritenevo che l'avrebbe gestita il curatore speciale;
chiarito che invece compete a noi genitori la richiesta mi impegno entro la data della prossima udienza a fare quanto Per_ necessario per far pervenire il beneficio a con gli arretrati.
- A scioglimento della riserva, ex articolo 473bis.22 c.p.c. il Giudice disponeva l'affido di al Comune Per_1 di residenza, collocava presso la madre, disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé Per_1 alla presenza di un operatore dei servizi sociali, secondo un calendario predisposto dall'Ente affidatario,
e che potesse effettuare videochiamate con il figlio una volta al giorno, secondo liberi accordi assunti direttamente con la ricorrente, disponeva che l'Ente affidatario monitorasse il nucleo familiare, confermava la sospensione delle visite tra e poneva a carico del resistente con Per_1 CP_3 decorrenza giugno 2023 l'importo di euro 350,00 da versarsi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente percepisse il Per_1
100% dell'assegno unico per il figlio con decorrenza giugno 2023; disponeva CTU sul nucleo familiare.
- il precedente difensore di rinunciava al mandato e in data 19.4.2024 il resistente si costituiva con CP_1 un nuovo difensore, che si riportava integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente legale.
- il nuovo difensore di rinunciava al mandato ed il resistente in data 13.1.2025 si costituiva con CP_1 un nuovo difensore.
- all'udienza del 11.2.2025 il legale della ricorrente esponeva che la signora attualmente è ancora in housing con Per_
, la signora lavora part time per 30 ore settimanali come colf, 850 euro al mese, a tempo indeterminato, ha fatto Per_ richiesta per l'assegnazione di casa popolare in Milano, l'ha ottenuta, ma non si conoscono le tempistiche. vede il papà Contr in spazio neutro a Sesto San OV alle 16, ha poi la psicoterapia, e prima aveva anche l' . Pende un terzo giudizio davanti al TM promosso dallo zio e dalla nonna, con la quale c'è accordo per vedere il bambino una/due volte al mese anche a Lavagna, anche se la nonna attualmente si sta trasferendo a Milano (…) la signora è attualmente seguita dal
CPS.
Il legale del resistente evidenzia che ha iniziato una terapia presso i servizi sociali, sono state sospese le visite CP_1 domiciliari e andrebbero riprese, perché la frequentazione padre – figlio è molto penalizzata. I servizi sociali di Peschiera
OR sono disponibili a organizzare ADM presso la casa del padre, non ha senso sospendere perché ha una CP_1 stabilità abitativa; domandava ampliamento dei tempi che i genitori trascorrevano insieme con;
la Per_1 ricorrente non si opponeva. Contr Per_ Il curatore speciale ha evidenziato che l' potrebbe essere ripresa, ma in orari compatibili con gli impegni di .
A scioglimento della riserva il Giudice confermava i provvedimenti in essere, disponeva che il minore seguisse un percorso di psicoterapia individuale, invitava la madre all'effettuazione di un percorso di supporto piscologico ed il padre all'effettuazione di un percorso di psicoterapia personale e un intervento di supporto psico-educativo alle funzioni genitoriali e fissava udienza di discussione ex art 473bis.28.
Pagina 11 Alla udienza di discussione ex art 473bis.28 del 14.10.2025 il legale della ricorrente si riporta ai propri scritti, facendo presente che la signora ha superato il periodo di prova rispetto al nuovo contratto, che verrà trasformato a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di euro 978 lorde, su 13 mensilità. La signora ha partecipato al bando case popolari di Sesto San OV ed è in prima pagina, con oneri presumibili di 200/300 euro e per questo chiede aumento contributo Per_ Pa al mantenimento, ma la signora non riesce a mantenere diversamente. La signora uscendo alle 16.30 dal lavoro Per_ e dovrebbe prendere la baby sitter, ma si è offerto di prendere da scuola e l'Ente lo ha autorizzato. Il problema CP_1
è che senza baby sitter, quando il papà non può (per esempio la settimana del 23.10) la signora è in difficoltà. Il contributo dalla Fondazione Mariuccia cesserà quando la signora uscirà dal progetto di housing. Si chiede l'affido esclusivo anche per arginare le influenze dello zio paterno e non è un alibi. La signora tiene a precisare che le fragilità non incidono sulle competenze genitoriali ed in ogni caso la signora sta proseguendo il suo percorso. Per_ Il legale del resistente si riporta ai propri atti, ribadisce che la disponibilità di di tenere al posto della CP_1 baby sitter è costante, la baby sitter è un bisogno e una spesa occasionale che potrà essere divisa, non è d'accordo alla CP_1 presenza quotidiana della baby sitter, ma non si oppone ad una presenza occasionale. E la signora potrebbe trovare un lavoro a tempo pieno. Repetti più di tanto non può versare. Sulle fragilità, i servizi non hanno evidenziato mancanze in Per_ ed il rapporto con è molto migliorato e lui riesce a gestirlo molto bene, il bambino non vedo lo zio dal 3.5.2023, CP_1 pende ancora il procedimento davanti al TM con riserva da ottobre 2024. Chiede affido condiviso o in subordine all'Ente. Per_ Il problema è che non è stato iscritto al dopo scuola, non essendo residente a [...].
Il curatore speciale si riporta alle note conclusive, facendo presente che la conferma dell'affido all'Ente deriva dal fatto che a suo parere la madre non è ancora pronta per un affido esclusivo e anche per fronteggiare le discussioni con il padre o influenze esterne. l'affido all'Ente deve essere temporaneo per rafforzare entrambi e per arrivare un affido condiviso. E forse non sarebbe opportuno nemmeno per vedere un affido esclusivo alla madre. CP_1
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione,
e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
Pagina 12 - si ritiene di dover confermare l'affido di (n. 22.3.2018) all'Ente territorialmente competente: i Per_1 provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n. 663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c..
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente monitorato dai servizi sociali competenti, anche nell'ambito di procedimento instaurato presso il Tribunale per i Minorenni, ed è stata effettuata CTU sul nucleo familiare.
Dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 1.3.2023 emerge che lo zio paterno ha CP_3 proposto ricorso al Tribunale per i Minorenni domandando il ripristino e l'intensificazione degli incontri con il nipote, al fine di consolidare il legame con lui;
a tale istanza si è opposta la madre, eccependo tra l'altro la conflittualità esistente con lo zio, che si sarebbe a più riprese intromesso nella vita della coppia;
nell'ambito del predetto procedimento ha esposto di aver proposto 4 denunce contro CP_3
in riferimento a mancato rispetto del diritto di visita, diffamazione, percosse, violenza privata, Pt_1 sottrazione di minore e maltrattamenti in famiglia ai danni di e anche Per_1 CP_1 CP_1 ha esposto di aver proposto denunce contro per diffamazione, maltrattamenti ai danni propri e Pt_1 del minore, percosse e mancato rispetto del ruolo paterno;
il Tribunale per i Minorenni ha incaricato i servizi sociali competenti per territorio di effettuare una approfondita valutazione del nucleo familiare;
il
Tribunale per i Minorenni ha evidenziato la sussistenza di elevatissima conflittualità familiare e che eventuali contatti del minore con lo zio prima della risoluzione del conflitto tra gli adulti sarebbero caratterizzati da tensioni familiari che , per la sua età e per la sua patologia, non sarebbe in grado di Per_1 comprendere, né di gestire e sarebbero dunque destabilizzanti;
il Tribunale per i Minorenni ha infine rigettato il ricorso di CP_3
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San OV del luglio 2023 emerge che i servizi conoscono il nucleo a seguito di segnalazione effettuata nel dicembre 2022 da CP_3 in ordine alla conflittualità esistente tra i fratello e la moglie;
i servizi sociali hanno quindi segnalato CP_1 la situazione di pregiudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
nei colloqui conoscitivi, ha lamentato l'intromissione di nelle questioni di coppia ed in quelle Pt_1 CP_3
Pagina 13 educative ed organizzative che afferiscono;
ella lamenta che, nonostante i provvedimenti in essere, Per_1 continuerebbe ad incontrare il minore, in accordo con il fratello . CP_3 CP_1
In data 29.5.2023 avrebbe accompagnato a scuola e si sarebbe quindi recato presso CP_1 Per_1
l'Istituto con il fratello chiedendo di poterlo ritirare anticipatamente;
la direttrice della scuola, a CP_3 conoscenza della situazione, non ha autorizzato l'uscita anticipata e i fratelli a questo punto hanno CP_1 chiamato la Polizia;
la Polizia a sua volta ha contattato i servizi, al fine di redigere rapporto da inviare all'Autorità; anche in altre occasioni, avrebbe organizzato incontri tra e la famiglia CP_1 Per_1 di origine, determinando segnalazioni alle Forze dell'Ordine.
Sul punto si dice esasperato dagli atteggiamenti della moglie che non lo lascerebbe libero CP_1 di far frequentare alla nonna paterna, né di godere di momenti con il figlio. Per_1
I servizi sociali hanno tentato di disciplinare gli incontri padre – figlio nel fine settimana, ma il tentativo
è naufragato a causa della conflittualità della coppia;
gli operatori allegano di aver ricevuto numerose comunicazioni dei fratelli dalle quali emergerebbe la continua esposizione del minore a litigi CP_1 familiari;
anche la direttrice scolastica ha evidenziato che il minore manifesta aggressività verso i compagni ed è iperattivo, con difficoltà ad esternare il proprio vissuto emotivo;
espone che il padre Pt_1 chiederebbe continuamente al minore di mantenere il segreto rispetto agli incontri con lo zio e la nonna e ciò destabilizzerebbe . Per_1
I servizi evidenziano che la situazione si è aggravata anche per l'insorgere di problematiche economiche:
a disdetto il contratto di locazione della casa familiare e gli operatori hanno dovuto trovare CP_1 una soluzione abitativa in housing sociale per ed il minore, predisponendo contestualmente un Pt_1 percorso volto al raggiungimento di autonomia economica ed abitativa, oltre che un supporto educativo per la gestione del minore.
ha convintamente aderito a tale progetto;
dal canto suo (che stava trattenendo l'intero Pt_1 CP_1 importo dell'assegno unico) non versava alcunché per il mantenimento del minore.
Concludendo la relazione del luglio 2023, i servizi sociali evidenziano la necessità di valutare un affido del minore all'Ente territorialmente competente anche al fine di regolamentare le visite padre – minore,
Il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, ex articoli 473bis.2 e 473bis.15 c.p.c. ha disposto l'affido di all'Ente, il collocamento presso la madre, disciplinato con l'ausilio dei servizi sociali competenti Per_1 per territorio ed alla presenza di un educatore dei servizi sociali i rapporti con il padre, ha sospeso le visite con lo zio , posto a carico del resistente un contributo al mantenimento di di euro 350 CP_3 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disposto la percezione da parte di del 100% Pt_1 dell'assegno unico per il figlio.
Con provvedimento ex articolo 38 disp. att. C.c. del 11.10.2023 reso su ricorso del Pubblico Ministero, il
Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario e, in via provvisoria ed urgente, l'affido del minore al Comune di residenza ed il collocamento di con la Per_1
Pagina 14 madre presso la Fondazione “Asilo Mariuccia” di Milano, dove era stato collocato a luglio 2023, con prosecuzione degli interventi di accompagnamento all'autonomia lavorativa ed economica in favore della madre, oltre che in quelli di supporto educativo.
Il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che tale progettualità è necessaria in quanto il Servizio Sociale ha riportato gravi difficoltà comunicative e relazionali nella coppia genitoriale e, in particolare, emerge la figura dello zio paterno del minore, , come disturbante, intervenendo il medesimo nelle questioni genitoriali e in quelle educative CP_3
e organizzative del minore. Non a caso, lo zio ha presentato denuncia nei confronti della madre del minore per presunti maltrattamenti fisici e di natura verbale che la stessa avrebbe posto in essere in danno del marito e del figlio. A fronte di una siffatta situazione, il minore ha iniziato ad assumere comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni e risulta iperattivo, manifestando, al contempo, difficoltà nell'esternare il proprio vissuto emotivo. Peraltro, egli soffre della cosiddetta
“sindrome ondina”, per la quale sono stati eseguiti diversi ricoveri, a causa delle difficoltà respiratorie di cui soffre, sindrome che richiede, nelle ore notturne, l'utilizzo di un macchinario per l'ossigenazione.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti del 23.10.2023 emerge l'inizio ed il buon andamento dele visite in Spazio neutro tra ed il padre;
il minore ricerca il contatto fisico con il padre;
sono stati Per_1 previsti anche momenti congiunti padre – madre – figlio che parimenti hanno registrato un buon andamento;
in ragione di ciò, sono state previste visite presso l'abitazione paterna alla presenza di educatore dei servizi ed è stato ampliato il tempo di permanenza presso lo spazio neutro.
e sono stati inseriti in comunità anche in ragione dell'emergenza abitativa del nucleo;
Per_1 Pt_1
l'inserimento è servito anche per fornire supporto alla ricorrente nella gestione del minore nella delicata fase separativa.
Le insegnanti di lo descrivono come un bimbo irrequieto che si distrae facilmente;
ha relazioni Per_1 molto ambivalenti con i coetanei;
i servizi ritengono necessaria l'effettuazione di valutazione neuropsichiatrica del minore.
Il Giudice delegato, ex articolo 473bis.22 c.p.c. ha confermato l'affido di al Comune di residenza, Per_1 il collocamento presso la madre, le visite con il padre alla presenza di educatore, la sospensione dei rapporti con lo zio , gli incarichi conferiti ai servizi sociali (disponendo anche l'effettuazione di CP_3
ADM presso la madre e la valutazione di presso UONPIA) e le statuizioni economiche;
ha previsto Per_1
l'effettuazione di una videochiamata al giorno tra ed il padre. Per_1
Dall'esperita CTU, depositata in data 19.1.2025 e le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine scevra di vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti, risulta che l'educatore di Per_ ADM che presenzia alle visite tra e il padre ha dichiarato che "... è sempre molto contento di vedere Per_1
Per_ il padre. Negli ultimi incontri è un pochino più agitato: fa attività ludiche, giochi col padre in modo molto più energico, più corporeo. È capitato in diverse occasioni che sia dovuto intervenire io per limitare un pochino l'eccesso di attivazione di
". Per_5
Pagina 15 La relazione padre-figlio è connotata da reciproci scambi affettuosi, ma - al contempo - sono emerse difficoltà nell'esercizio di alcune funzioni genitoriali, come ad esempio - quella regolativa e normativa, carenze che saranno confermate nei successivi Contr incontri di rete svolti in CTU, dagli Operatori dello S.N., e dallo stesso SI. CP_1
Secondo le osservazioni del Dott. negli incontri di ADM il SI. sarebbe "delegante" in merito agli Per_6 CP_1 aspetti educativi "...ha proprio bisogno che alcune cose le faccia proprio io e se io mostro come potrebbe essere svolta un'attività Per_
o quale potrebbe essere un appunto da fare a ...lui comunque lascia che faccia io, lui non si espone…il papà e la nonna sembrano incapaci di dare un punto fermo…è una cosa che spetta a me fare…" (pagina 38 relazione peritale).
La Dr.ssa Yacoub ha riportato, inoltre, le difficoltà paterne e gestire il momento del saluto dal figlio, che deve essere supportato dall'Educatrice o dalla SI.ra Pt_1
Ha sottolineato che permane una difficoltà da parte del padre nella lettura dello stato emotivo del figlio.
La Dott.ssa ha dovuto sollecitare più volte il signore a comunicare al figlio che non avrebbe più potuto presenziare Per_7 ai suoi allenamenti di calcio;
il signore ha spiegato che non aveva compreso che lo dovesse riferire autonomamente. (pagina
41 relazione peritale).
Gli operatori non segnalano invece criticità nella gestione di da parte della madre (ibidem). Per_1
All'esito del terzo ricorso proposto presso il TM, gli incontri con lo zio sono sospesi, mentre la CP_3 nonna paterna può vedere in uno o due incontri mensili con il minore alla presenza della madre, Per_1
o a Lavagna o a Milano, e due videochiamate settimanali, il giovedì e venerdì. (pagina 20 relazione peritale).
In merito ai contatti telefonici con la nonna, il Dott. ha riportato che si configurano come momenti faticosi per Per_6 il bambino, che non mostra particolare interesse ad interagire con la nonna, preferendo giocare, mentre la nonna e il padre cercano di sollecitarlo più volte alla risposta. Il Dott. Rovina ha riportato che la SI.ra ha condiviso la difficoltà Pt_1 in merito alla gestione delle telefonate della nonna paterna. (pagina 44 relazione peritale).
In considerazione delle riscontrate difficoltà della nonna a rispettare il calendario dei contatti telefonici stabilito dall'
[...]
e della sua scarsa comprensione della riluttanza del nipote a permanere a lungo al telefono e a rispondere alle Parte_4 insistenti domande (la donna sarebbe arrivata ad effettuare anche 7 chiamate al giorno al nipote, pagina 45 relazione peritale), questi ultimi contatti sono stati recentemente modificati dall' e, all'oggi, è previsto Parte_4
Per_ che la nonna invii a un audio-videomessaggio. Per_ Dopo i mesi estivi, gli incontri fra la nonna e sono invece proseguiti a cadenza mensile a Milano, concordati fra la
SI.ra e la SI.ra (pagina 20 relazione peritale). Tes_3 Pt_1
Le insegnati della scuola materna descrivono come “...un bimbo irrequieto che si distrae facilmente;
ha Per_1 relazioni molto ambivalenti con i coetanei…”; dalla Nota scolastica relativa all'anno 2023/24 si legge “... Dimostra un disagio emotivo che esprime a volte con il magone di fronte a svariate situazioni. Non riesce ad accettare le piccole frustrazioni derivante da una normale relazione sociale con i pari. Trasferisce questo suo disagio anche nel rapporto con il cibo. Ultimamente è particolarmente iperattivo e lo dimostra con un atteggiamento sempre molto agitato.
Pagina 16 Dalla relazione clinica del 2.1.24, redatta dagli Operatori del C.F. Integrato dell'Asst Nord Milano di Sesto Per_ San OV emerge che “....Si evidenzia come sia alle prese con un mondo emotivo interno caratterizzato da vissuti di solitudine e in particolare di rabbia, in questo momento difficilmente sanabile e bonificati che si esprimono attraverso comportamenti aggressivi e in una evidente fatica nel reggere la relazione con l'altro…” (tutto da pagine 14 e 15 relazione peritale).
In considerazione delle difficoltà segnalate, è stata disposta la valutazione specialistica, effettuata presso la UONPIA di
Sesto San OV, a cura della NPI Dr.ssa ; Le diverse valutazioni specialistiche svolte, oltre alla valutazione Per_8 effettuata in contesto di CTU, hanno evidenziato significative fragilità emotive del minore, tanto da rendere necessaria
l'indicazione di una tempestiva presa in carico psicoterapica in suo favore;
Nelle more della presente Consulenza tale intervento è stato attivato, con il benestare dei genitori e autorizzazione del Giudice (decreto del 17.5.24), in forma privata
a cura della Dr.ssa Cinzia Chiappini, con studio in Milano, che a partire dal mese di giugno 2024 ha avviato gli incontri con il bambino, a cadenza settimanale;
Nell'ambito di un primo confronto fra il Collegio Peritale e la Dr.ssa Per_3 la stessa ha evidenziato la necessità che nella vita del minore non intervengano ulteriori modifiche, al fine di consentirgli il ripristino di una condizione di stabilità, minata dagli eventi che hanno caratterizzato fino ad oggi la sua esistenza, con particolare riferimento alle vicende conseguenti alla separazione dei genitori (pagina 15 relazione peritale).
è ad oggi in carico all'Ospedale Bambin Gesù di Roma, ove si reca una volta all'anno per controlli Per_1 afferenti la sindrome di DI (pagina 50 relazione peritale).
Alla osservazione peritale, è apparso non aver ancora compiutamente rielaborato la propria Per_1 condizione sanitaria, né la vicenda separativa;
non ha compreso le dinamiche che riguardano la famiglia paterna (pagine 82 e 83 relazione peritale).
Dal punto di vista emotivo sono emerse fragilità in diverse aree, che sembrano derivare dalle esperienze traumatiche che Per_
ha vissuto fin dai primi anni di vita: le ospedalizzazioni ripetute, gli interventi medici invasivi, la percezione di rischio per la propria vita e – proprio in corrispondenza della diagnosi medica ricevuta e della necessità di interventi terapeutici quotidiani – la separazione dei genitori e il cambio repentino di abitazione. Per_ Tali eventi hanno generato in angosce di perdita e separazione, un senso di scarsa padronanza degli eventi, la percezione di un'affidabilità parziale e discontinua delle proprie figure di riferimento e un'immagine di sé compromessa dal punto di vista della salute.
Appare necessario che questi elementi, indicativi di un rischio psicoevolutivo, ricevano un adeguato trattamento psicoterapico, necessità confermata dalla relazione neuropsichiatrica, nelle cui conclusioni viene indicato un rischio psicopatologico a carico del minore se non adeguatamente accompagnato tramite un percorso psicologico, che ne inquadri innanzitutto i bisogni e includa nella cornice complessiva un lavoro sulle dinamiche familiari e la gestione ottimale della sua condizione medica
(pagina 84 relazione peritale).
Le parti hanno ricostruito la storia di coppia, evidenziando le difficoltà incontrate nel comunicare a madre e fratello di l'intenzione di sposarsi, anche perché in questo modo essi non avrebbero più potuto CP_1 usare la casa di Milano, per i rientri in Lombardia;
la CTU evidenzia come le dinamiche familiari emerse
Pagina 17 hanno evidenziato la difficoltà di nell'arginare il cognato nella gestione del proprio nucleo Pt_1 familiare (pagina 48 relazione peritale).
La coppia è poi entrata in crisi a causa delle problematiche sanitarie che hanno investito il figlio e di difficoltà economiche, che hanno portato il nucleo a dipendere dalla madre e dal fratello di la CP_1 coppia ha conosciuto un'importantissima crisi relazionale ed è intervenuta la decisione separativa (pagina
52 relazione peritale).
Ad aggravare oltre modo i già fragili equilibri della famiglia, la cui stabilità era stata messa a dura prova dalle vicende sanitarie del figlio, si aprì un contenzioso giudiziario – tuttora in corso – avviato dal SI. mediante due ricorsi CP_3 presso il T.M. di Milano e diverse denunce penali contro la SI.ra accusandola di maltrattamenti fisici e psicologici, Pt_1 nei confronti del fratello e del nipote. Per inciso, anche il SI. dopo aver comunicato alla moglie la decisione CP_1 di separarsi, a sua volta ha presentato le medesime denunce penali nei confronti della SI.ra Dal colloquio svolto Pt_1 con il SI. il medesimo ha dichiarato che le denunce sono state archiviate. (pagina 53 relazione peritale). CP_3
La CTU evidenzia alcuni accadimenti occorsi nel corso delle indagini peritali, emblematici del clima familiare: avrebbe disegnato la figura dello zio, dapprima esponendo di averlo sentito, in una Per_1 telefonata che il padre gli avrebbe chiesto di non rivelare, e poi ritrattando.
Le parti hanno inoltre discusso animatamente alla presenza di in merito alla partecipazione di Per_1 al compleanno del figlio;
il resistente sostiene che la ricorrente lo avrebbe minacciato di non fargli CP_1 più vedere il figlio e di aver subito violenza verbale.
Infine, la nonna paterna avrebbe avuto uno scontro con in ordine alla mancata effettuazione di Pt_1 una videochiamata con , e le avrebbe inviato un messaggio dai toni perentori, che la ricorrente Per_1 attribuisce alla stesura del cognato (pagine 21 - 23 relazione peritale).
Le parti hanno poi avuto alcuni scontri in ordine ad aspetti economici, e le comunicazioni pervenute a
, a dire del CTU, per le modalità aggressive in cui sono state redatte, e per l'assenza di Pt_1 considerazione per il benessere del figlio, non parrebbero provenire dal resistente (pagina 28 relazione peritale).
In almeno due occasioni, inoltre, il resistente ha tenuto atteggiamenti contrari alle indicazioni degli operatori riguardo all'introduzione a della figura dello zio (consegna dell'albero di Natale 2023 e Per_1 del regalo per il primo giorno di scuola) giungendo addirittura a perdere le staffe anche in presenza del figlio;
la CTU a tal proposito rileva Si riscontra un'adesione da parte del SI. alle richieste del fratello, CP_1 accettandone supinamente le iniziative ed evitando - invece - il confronto con il co-genitore. Per_ Tale atteggiamento sembra impedirgli di valutare con attenzione le scelte che riguardano direttamente , non considerando adeguatamente l'impatto che queste potrebbero avere sul figlio.
La decisione di assecondare il fratello è stata presa sulla base di considerazioni astratte e personali, legate alla propria educazione (“...sono stato abituato a leggere il biglietto prima di aprire un regalo...”) e sulla presunzione che il figlio avrebbe gradito il regalo. Queste valutazioni, non condivise con la SI.ra appaiono scollegate da un'analisi accurata Pt_1
Pagina 18 dell'attuale dinamica relazionale familiare, da una comprensione chiara delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e, soprattutto, da una rappresentazione realistica e consapevole del figlio.
Il SI. ha mostrato una certa incoerenza nella valutazione dell'episodio in questione, che ha al contempo minimizzato CP_1
(definendolo una “stupidata”) e del quale non si è assunto una propria responsabilità, attribuita ad altri. Tali elementi Per_ indicano una carente capacità nel riconoscere che potrebbe sentirsi confuso e destabilizzato da riferimenti o esplicitazioni a situazioni, oggetto di controversia e conflitto.
Queste dinamiche, di cui il bambino sembra avere una certa percezione e consapevolezza, rischiano di generare in lui un possibile conflitto di lealtà nei confronti di ciascun genitore. (pagine 33 e 34 relazione peritale).
La SI.ra ha espresso una significativa sfiducia rispetto alla possibilità che il padre possa emanciparsi Pt_1 dall'influenza del fratello, da cui tende a farsi dirigere anche nelle scelte che riguardano il figlio, a discapito - invece - di una condivisione co-genitoriale.
Tale dinamica relazionale tra i due fratelli contribuirebbe, secondo la madre, ad alimentare una rappresentazione negativa delle sue modalità genitoriali.
Questo aspetto appare centrale nell'orientare in una prospettiva conflittiva la relazione co-genitoriale fra gli ex coniugi, poiché CP_
- a detta della SI.ra - l'interesse dello zio nei confronti del nipote sarebbe rivolto ad estendere un controllo Pt_1 diretto anche sulla vita del minore, ponendosi come figura sostitutiva dei genitori o ostacolandone le decisioni educative.
(pagina 35 relazione peritale).
Dal canto suo, non ha espresso specifiche preoccupazioni genitoriali a riguardo delle capacità CP_1 materne.
Dalla valutazione condotta sulla ricorrente non emergono psicopatologie;
Non sono emersi segnali di aggressività o atteggiamenti ostili e il racconto degli episodi critici ha mostrato un approccio oggettivo, privo di manipolazioni.
Questo suggerisce una tendenza alla moderazione e alla collaborazione, caratteristiche spesso associate a individui con una buona resilienza emotiva. L'anamnesi rileva una dimensione di deprivazione affettiva primaria legata a un rapporto insoddisfacente con la figura materna, percepita come svalutante. L'esperienza di essere stata una figlia “problematica” sembra aver influenzato il suo sviluppo emotivo, lasciando un'impronta di immaturità relazionale. Tali esperienze precoci possono strutturare modelli di attaccamento insicuro che si riflettono nelle relazioni adulte (pagina 63 relazione peritale).
La valutazione delle sua competenze genitoriali non rileva elementi di inadeguatezza;
ella presenza una buona sintonizzazione emotiva su;
appare in grado di fornirgli il corretto contenimento ed Per_1 occasioni di socializzazione, non interferisce nella relazione con il padre;
ella presenta tuttavia vissuti di ansia, connessi alla vicenda sanitaria di ed a quella separativa, per la quale la CTU suggerisce l'avvio Per_1 di un percorso di sostegno psicologico per la SI.ra in considerazione dello stato di preoccupazione e i vissuti di Pt_1 ansia materna, che potrebbero influire sulla relazione con il figlio e aumentare le difficoltà nell'avviare un graduale processo di superamento del rapporto fusionale (pagina 67 relazione peritale).
è rimasto orfano di padre improvvisamente a 22 anni;
il fratello maggiore ha costituito un CP_1 importantissimo supporto anche economico per lui e la madre;
dalla valutazione emerge che la funzione di
Pagina 19 pensiero risulta alterata da un certo allentamento dei nessi associativi, con ragionamenti talvolta esposti in modo tangenziale
e prolisso, che si delineano secondo una prospettiva concreta, ostacolante i processi di astrazione. Benché non si osservi una franca alterazione nell'esame di realtà, il disturbo di pensiero riscontrato interferisce con una corretta interpretazione dell'esperienza. Lo stato di iperallerta osservabile attraverso diversi indici – come la rigidità relazionale ed espressiva, una ridotta espressività mimica e talvolta dissonante con i contenuti espressi, l'assenza di autocritica nei ragionamenti – sembra derivare da una fragilità strutturale dell'Io. Tale fragilità, presente nell'organizzazione personologica del SI. e che CP_1 impatta - trasversalmente - tutte le aree del funzionamento psicologico, rimanda a un'immagine di sé vulnerabile, bisognosa di sostegno esterno per mantenere una percezione di stabilità. Nel corso dei colloqui consulenziali, il SI. ha mostrato CP_1 una frequente dipendenza dal supporto dell'ex moglie e dei propri consulenti tecnico-legali. (pagina 73 relazione peritale).
Il racconto anamnestico del SI. ha delineato esperienze di vita che suggeriscono uno sviluppo CP_1 maturativo parziale, segnato da un contesto familiare percepito come severo e giudicante;
Le rappresentazioni delle figure genitoriali, scarsamente caratterizzate, indicano difficoltà nel legame di attaccamento primario, contribuendo a un senso profondo di insicurezza e inadeguatezza personale;
Questo quadro sembra aver compromesso lo sviluppo di un senso identitario solido ed è stato acuito da esperienze scolastiche poco gratificanti, nel corso delle quali egli ha maturato l'idea di essere poco brillante
(pagina 75 relazione peritale).
Tale approccio educativo sembra aver contribuito a instaurare processi di autosvalutazione e a lasciare il SI. privo CP_1 di strumenti per affrontare le sue difficoltà emotive e relazionali. L'improvvisa perdita del padre, avvenuta quando era ancora giovane, e l'assunzione del ruolo di capofamiglia da parte del fratello maggiore, con modalità autoritarie, sembrano aver limitato ulteriormente la possibilità di sviluppare un'autonomia identitaria, perpetuando una condizione di dipendenza psicologica. (ibidem).
Nella relazione sentimentale con la SI.ra il SI. ha assunto un atteggiamento passivo, mostrando Pt_1 CP_1 dinamiche di dipendenza che hanno ostacolato la costruzione di una relazione di coppia basata sulla reciprocità matura.
Il venir meno dell'idealizzazione della coppia e il confronto con i risvolti faticosi della realtà, quali le difficoltà economiche familiari e - soprattutto - le vicende sanitarie riguardanti il figlio, hanno rappresentato fattori destabilizzanti per il SI.
di difficile tolleranza, che hanno indotto un processo regressivo nel cercare supporto nella famiglia d'origine (pagine CP_1
75 e 76 relazione peritale).
Il quadro personologico sopra delineato e gli approfondimenti specialistici condotti hanno rilevato la presenza di aspetti psicopatologici nell'ambito di disturbo di personalità dipendente, di un disturbo del pensiero, in associazione con un assetto ipervigilante. In considerazione di ciò, si fornisce indicazione di un percorso di psicoterapia individuale volta a promuovere una maggiore consapevolezza di sé, una crescita personale e una migliore capacità di fronteggiare i compiti della vita adulta.(pagina 78 r relazione peritale).
Più recentemente, il SI. ha fatto richiesta di presa in carico psicologica presso il Consultorio di Peschiera OR CP_1
(pagina 45 relazione peritale).
Pagina 20 Le criticità riscontrate inficiano l'esercizio delle funzioni genitoriali;
se è molto legato affettivamente al figlio (che lo CP_1 ricambia), la fragilità strutturale presente nell'organizzazione personologica riscontrata nel SI. sembra ostacolare CP_1 lo sviluppo di un'adeguata identificazione con il ruolo genitoriale paterno.
Nello specifico, l'insicurezza soggettiva e l'idea interiorizzata di inadeguatezza sembrano fattori in grado di limitarlo nella capacità di fornire un modello positivo di autoregolazione emotiva e di resilienza per il figlio, riflettendo un modello relazionale che enfatizza dipendenza e insicurezza.
Da quanto osservato nell'espletamento consulenziale, da quanto emerso dagli incontri di rete con gli Operatori di di CP_6
Contr
e, infine, dagli esiti della valutazione personologica, si delineano significative difficoltà nell'esercizio delle funzioni normative e regolative paterne, che vengono delegate a terzi.
Le fragilità inerenti alla capacità di mentalizzazione e alla funzione riflessiva interferiscono con la possibilità del SI. CP_1 di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni del figlio e di corrispondervi in modo adeguato.
Un ulteriore fattore limitativo delle capacità genitoriali paterne è costituito dalla sua difficoltà nel definire netti confini familiari, volti a proteggere il sistema della propria famiglia da influenze e pressioni derivanti dall'esterno del nucleo familiare, nell'ambito del disturbo di personalità dipendente, che implica difficoltà nel gestire autonomamente le responsabilità genitoriali, esponendo il figlio a contesti per lui confusivi e potenzialmente forieri di indurre nel minore un conflitto di lealtà.
In corso di CTU non si sono riscontrate modalità paterne svalutative nei confronti del ruolo materno.
Tuttavia, tali riscontri positivi devono essere correlati alle numerose denunce esposte dal SI. nei confronti della SI.ra CP_1
per reati di maltrattamenti in famiglia e nei confronti del minore, né va sottaciuta l'influenza del fratello maggiore, Pt_1
a sua volta - autore di diverse denunce nei confronti della SI.ra per i medesimi reati, che l'ha anche accusata di Pt_1 soffrire di una condizione psicologica o patologica che ne comprometterebbe le capacità genitoriali.
Tali accuse sono state ritrattate nei colloqui consulenziali dallo zio paterno, che ha definito l'ex cognata una madre adeguata, mentre il SI. non ha fatto accenni significativi a comportamenti materni maltrattanti e/o abusanti. (pagina CP_1
79 relazione peritale).
La CTU ha evidenziato la necessità che entrambi i genitori possano effettuare strutturato percorso di sostegno individuale e alla genitorialità. CP_ La CTU ha anche incontrato lo zio il quale ha esposto a più riprese la necessità di una relazione con il nipote;
Si osserva che fra le diverse ragioni esposte dallo zio paterno, che fanno riferimento ad istanze personali proprie e del fratello, non si rilevano considerazioni a riguardo dell'interesse del nipote ad avere una relazione con lui. (pagina 94 relazione peritale).
Circa la persona della ex cognata, il SI. ha dichiarato che "non aveva" una buona considerazione della medesima, CP_1 ma attualmente ha modificato la propria opinione e, all'oggi, ritiene che la SI.ra "...è stata una buona madre Pt_1
Per_ perché è riuscita ad educare in un certo modo...le denunce di maltrattamento...sono cose passate, sono archiviate;
io sono qui semplicemente per cominciare un nuovo rapporto…".
Oggi lo zio paterno non ritiene che l'ex cognata sia una madre maltrattante.
Pagina 21 Il SI. ha affermato di avere modificato la propria considerazione, poiché si è reso conto “...degli errori che ho fatto CP_1 in passato. Un diverso approccio con o con entrambi i genitori anche da separati può essere importante per dare Parte_1 al bambino una vita normale, per dare a me la possibilità di vedere mio nipote ogni tanto…".
Non sono stati forniti elementi utili a comprendere il percorso mentale che ha portato a un cambiamento così radicale nel giudizio sull'ex cognata che, da madre maltrattante e gravemente pregiudizievole, oggi viene definita una madre adeguata.
La brevità del tempo intercorso tra l'ultima segnalazione e questa rivalutazione solleva interrogativi sulla coerenza e le motivazioni sottese a tale rivalutazione (pagine 96/97 relazione peritale).
Il decesso del padre ha comportato per il SI. una sostanziale rivalutazione dei propri progetti di emancipazione CP_1 personale, che - da quel momento - hanno assunto il preciso orientamento caratterizzato dall'identificazione con la figura paterna introiettata.
Egli, infatti, nel periodo precedente aveva iniziato ad investire in una propria autonomia abitativa, essendosi inserito nel mondo lavorativo, e nel mese di maggio 1994 aveva acquistato una casa in provincia di Pavia.
Tuttavia, con la morte del padre "...è crollato tutto…”; ha, pertanto, deciso di non trasferirsi, rivendendo l'appartamento.
Riguardo al periodo successivo al decesso del padre, il SI. ha spiegato che "...è stato difficile prendere decisioni che CP_1 possono essere sbagliate...però non l'ho passata male…l'ho passata male affettivamente…ma non l'ho passata male dal punto di vista della vita, io l'ho portata avanti lo stesso perché dovevo aiutare me stesso, aiutare mio fratello e aiutare mia mamma…". (pagina 100 relazione peritale).
La valutazione di pone in luce il fatto che i contenuti dell'attività ideativa tendono a seguire una CP_3 prospettiva persecutoria, in cui la realtà esterna è vissuta come una minaccia per un Sé che, pur apparendo grandioso, si rivela in realtà fragile e carenziato (“...non sono uno sprovveduto. Pensano di avere davanti una persona che non ha affrontato determinate cose, determinate situazioni, problematiche...e tentano di prendermi in giro…").
Tale struttura psicologica può essere indicativa di un funzionamento narcisistico della personalità, in cui l'immagine idealizzata di sé si accompagna a una vulnerabilità sottostante (Lingiardi, 2017).
L'attività psicomotoria e la mimica facciale rivelano tratti di rigidità emotiva, che si riflette in un atteggiamento interpersonale formale e poco empatico.
Questa rigidità si associa a un'espressività emotiva inibita e controllata, suggerendo un tratto alessitimico che è spesso correlato a difficoltà relazionali e a una limitata capacità di comprendere e regolare le proprie emozioni.
A riguardo degli aspetti fallimentari della propria esperienza, il SI. dimostra una autocritica ipovalida, CP_1 minimizzando le difficoltà vissute e attribuendo a cause esterne eventuali insuccessi.
Con riferimento ai rapporti con la cognata, la CTU evidenzia che L'introduzione di un elemento esterno in una struttura familiare rigidamente organizzata sembra aver destabilizzato l'equilibrio e sollecitato reazioni difensive di stampo persecutorio.
Le modalità comportamentali del SI. si sono scontrate con la personalità della SI.ra che si è opposta ai CP_1 Pt_1 tentativi dell'ex cognato di estendere la propria influenza o interferenza sul suo nucleo familiare.
Pagina 22 Ne è derivato un conflitto tra il SI. e la SI.ra ancora irrisolto, che si incardina sul minore, verso CP_3 Pt_1 il quale è verosimile che si ripropongano le dinamiche di controllo e dipendenza già descritte.
Pertanto, si suggerisce l'avvio di un percorso psicoterapico in favore del SI. mirato a sviluppare modalità CP_3 relazionali più adeguate ed attente all'individualità e ai bisogni altrui. (pagina 111 relazione peritale).
Dai colloqui con la madre di emerge invece che Il quadro familiare descritto dalla nonna paterna delinea CP_1 una famiglia complessa, in cui emergono legami affettivi profondi ma anche dinamiche relazionali marcate da gerarchie e dipendenze.
La nonna paterna ha espresso il desiderio di una maggiore partecipazione nella vita del nipote.
Tuttavia, ciò parrebbe limitato dalla dipendenza dai figli per la gestione pratica delle relazioni familiari.
Complessivamente il colloquio della nonna paterna ha evidenziato diversi elementi di ambivalenza, manifestando opinioni che sono state successivamente mitigate o contraddette.
Ciò viene rilevato nella rappresentazione delle cure materne, contemporaneamente valutate come adeguate ma, anche giudicando la SI.ra come "un po' ossessiva", osservando che il figlio è sereno. Pt_1
Oppure affermando che il nipote le appare "intimidito" nelle videochiamate, ha poi minimizzato questa osservazione, definendola di nessuna importanza.
È probabile che tale ambivalenza rifletta un atteggiamento volto a mantenere un equilibrio nell'ambito di un contesto relazionale complesso, al fine di evitare ulteriori tensioni o conflitti. (Pagina 114 relazione peritale).
La CTU conclude evidenziando che Da quanto emerso dall'espletamento consulenziale, la scrivente CTU ritiene che, all'oggi, un esercizio della responsabilità genitoriale condiviso del minore possa risultare pregiudizievole per il medesimo.
La presenza dei disturbi psichici - disturbo del pensiero, disturbo di personalità di tipo dipendente, assetto ipervigilante - rilevati dall'odierno accertamento a carico del SI. costituisce fattore che ne altera in modo significativo il contributo CP_1
Per_ ai processi decisionali di maggiore interesse del figlio (cfr. Sabatello, 2018). Per_9 Per_10
Il riscontrato quadro psicopatologico, associato ad una fragilità nucleare dell'Io, implica, nello specifico, una significativa problematica a riguardo della possibilità di un funzionamento autonomo e maturo del SI. i cui comportamenti CP_1 genitoriali appaiono eterodiretti e subordinati all'influenza altrui, stanti le difficoltà nel tracciare netti confini familiari, volti
a salvaguardare il sistema famiglia da influenze e pressioni derivanti dall'esterno del nucleo familiare.
Tale compromissione comporta, altresì, il perpetuarsi del conflitto co-genitoriale, frequentemente generato da reiterate critiche, squalifiche e attacchi alla figura materna, tali da interferire severamente la necessaria serenità dell'ambiente di vita offerto al minore, oltre a ledere il suo diritto alla bigenitorialità. (pagina 130 relazione peritale).
La scrivente ritiene opportuno indicare la conferma del collocamento del minore presso la madre, in considerazione dell'adeguatezza genitoriale materna accertata. Per quanto riguarda gli incontri con il padre, si ritiene opportuno indicare la conferma le attuali modalità assistite, ovvero gli incontri in Spazio Neutro, in ragione delle fragilità osservate nell'esercizio genitoriale paterno, che richiedono un puntuale e costante sostegno psico-educativo. Data l'attuale distanza territoriale fra i due ambienti genitoriali e dei tempi di percorrenza necessari per gli spostamenti del minore, l'intervento di ADM risulterebbe
- all'oggi - svantaggioso, ritenendo opportuno suggerire l'ipotesi di rivalutarne la ripresa, anche in considerazione di un
Pagina 23 prossimo trasferimento abitativo della madre. Da quanto emerso, si ritiene necessario suggerire, per quanto attiene al minore, la prosecuzione dell'attuale intervento di psicoterapia in suo favore. In considerazione di quanto rilevato a riguardo dei genitori, si ritiene che gli stessi potrebbero beneficiare, anche individuando le risorse nell'ambito del Servizio Pubblico, dei seguenti interventi:
• per quanto riguarda la madre, l'attivazione di un percorso di supporto psicologico volto al miglior fronteggiamento delle componenti ansiose emerse nella relazione con il figlio;
•circa il padre, l'attivazione di un percorso di psicoterapia personale e un intervento di supporto psico-educativo alle funzioni genitoriali;
•a riguardo della dinamica co-genitoriale, si ritiene opportuno suggerire l'avvio di un percorso a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 11.2.2025 emerge che la ricorrente è ancora ospite del progetto di accoglienza e lavora part time, è alla ricerca di bando di alloggio in edilizia popolare;
è stato inserito nel nuovo contesto scolastico, ove ha buoni risultati didattici, ma pessimi riscontri Per_1 relazionali, in quanto è molto aggressivo con gli altri compagni;
farebbe fatica a concentrarsi e chiederebbe attenzione ed esclusività; la situazione appare comunque migliorata dopo i primi mesi;
la madre è attenta ai bisogni del figlio e collaborativa con le insegnanti.
Dalla relazione educativa in vista della medesima udienza emergono le fatiche di nel contenere CP_1
, che comunque esprime il desiderio di stare più tempo con il padre;
stanti le fatiche comunicative Per_1 della coppia, in accordo con la CTU si è deciso di non permettere momenti di condivisione tra i genitori, se non osservati.
Il Giudice delegato ha disposto effettuazione di ADM presso l'abitazione paterna, che seguisse Per_1 percorso di sostegno individuale ed invitato le parti a fare altrettanto;
ha confermato nel resto i provvedimenti in essere.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Peschiera OR del 7.7.2025 emerge che a favore di è CP_1
Contr iniziato percorso di sostegno alla genitorialità ed intervento di che ha sostituito gli incontri in spazio neutro;
egli ha inoltre iniziato un percorso di psicoterapia e si presenta puntualmente agli incontri.
nonostante il bel rapporto con il figlio, appariva bloccato negli incontri con quest'ultimo e CP_1 timoroso dei giudizi emersi in ordine alle sue competenze genitoriali;
con il passare del tempo egli ha iniziato a gestire in modo più consapevole il minore, condividendo con lui anche momenti vari
(accompagnamento alle partite, alle viste mediche, feste della scuola, vacanze estive).
Egli evidenzia di essere in crisi di fronte alle richieste di di trascorrere tempo tutti insieme, fatte Pt_1
a suo dire dalla donna anche alla presenza di , sia perché teme che l'Ente affidatario possa non Per_1 assentirle, generando crisi nel minore, sia perché comunque la compresenza con la ricorrente lo porta a sentirsi sotto osservazione nel rapporto con il figlio.
Pagina 24 Durante il corso dell'ADM ed il padre giocano spesso a calcio, e condividono in modo positivo il Per_1 tempo insieme;
appare attento alle esigenze del minore e molto legato a lui affettivamente;
egli ha CP_1 maggiormente faticato nell'avere un approccio normativo, ma appare in grado di accogliere i suggerimenti dell'educatore ed incrementare le competenze genitoriali sul punto.
Gli operatori evidenziano la necessità di proseguire nell'intervento di ADM, anche al fine di consentire lo svolgimento di maggiori incontri padre – figlio: anche manifesta il desiderio di stare Per_1 maggiormente con il padre;
gli operatori evidenziano altresì la necessità che prosegua il percorso CP_1 di sostegno alla genitorialità ed il percorso di sostegno individuale, presso CEAF.
Dalla relazione della Fondazione Asilo Mariuccia del 15.7.2025 emerge che ha iniziato la prima Per_1 elementare, non ha riscontrato problemi a scuola e si è relazionato positivamente con i cambiamenti e le richieste del nuovo contesto scolastico.
Dopo un periodo di difficoltà nella gestione delle relazioni con i compagni, ha manifestato Per_1 importanti miglioramenti dal punto di vista relazionale.
sta seguendo il percorso di psicoterapia con la dott.ssa gli incontri padre-figlio Per_1 Per_3 avvengono regolarmente una volta a settimana durante l'ADM; il minore ha iniziato anche a giocare a calcio, pratica che gli piace molto.
La relazione conferma le buone capacità genitoriali di , che appare in grado di gestire la Pt_1 quotidianità del minore, ma anche la sua condizione sanitaria;
a tal proposito, dopo l'annuale visita di controllo a Roma, emerge che dovrà continuare ad indossare la maschera notturna. Per_1
lavora part time a tempo indeterminato come colf presso un'abitazione privata;
ella manifesta il Pt_1 desiderio di riottenere autonomina abitativa ed ha partecipato a bandi di edilizia popolare;
ella ha recentemente intrapreso percorso di sostegno individuale.
La relazione conclude evidenziando la necessità di proseguire negli interventi a favore di , anche Per_1 con riferimento ad un percorso psico educativo che possa sostenerlo nelle fasi di crescita e sviluppo emotivo e relazionale.
La relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San OV di luglio 2025 conferma i riscontri emersi nelle due relazioni sopra citate;
ha terminato il primo anno di scuola, manifesta Per_1 ancora agitazione motoria, ma riconosce le figure adulte di riferimento;
l'Ente affidatario ha autorizzato la partecipazione del padre a momenti di vita del figlio, come le partite di calcio, dopo confronto con la psicologa del minore, nell'interesse dello stesso , che manifesta la volontà di trascorrere più tempo Per_1 con il genitore.
Gli operatori evidenziano che talvolta sorgono ancora incomprensioni tra i genitori;
per questo motivo, ed in considerazione della necessità di proseguire gli interventi psico educativi, suggeriscono la prosecuzione dell'affido all'Ente.
Alla luce di tutto quanto precede, si ritiene di dover confermare l'affido di al Comune di residenza. Per_1
Pagina 25 Invero, la storia di coppia è stata negli ultimi anni caratterizzata da importantissima conflittualità e la disgregazione della coppia genitoriale è avvenuta con modalità assolutamente pregiudizievoli per , Per_1 che, a seguito dell'inopinata decisione del padre di porre fine al contratto di locazione, non ha potuto più contare sulla casa coniugale, ed ha dunque perso una stabile collocazione abitativa, nonché il continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori (cfr. Cass. sent. n. 1198/2006).
Il padre per molto tempo ha percepito l'assegno unico integralmente, omettendo qualsivoglia contributo al mantenimento del minore.
I rapporti tra le parti sono stati altamente conflittuali e tale conflittualità è stata alimentata dalle ingerenze dello zio nella vita del nucleo, e nella gestione di , le quali ingerenze hanno CP_3 Per_1 determinato plurime violazioni della sospensione delle visite zio – come già disposta dal Tribunale Per_1 per i Minorenni di Milano nel marzo 2023, ripetute segnalazioni alle Forze dell'Ordine, la presentazione di denunce per i più svariati titoli di reato, nonché comportamenti paterni anomali (es. richiesta di ritiro anticipato da scuola) ed assolutamente in contrasto con l'esigenza di assicurare a stabilità e Per_1 regolarità di vita e di preservarlo dal conflitto di coppia (in tal senso anche la richiesta al minore di mantenere il segreto sulle frequentazioni con lo zio).
La condizione della madre è stata a lungo connotata da precarietà economica, lavorativa ed abitativa, tanto che ella è stata inserita in progetto di housing sociale volto al graduale raggiungimento di autonomia;
allo stato ha reperito attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale, sta partecipando a Pt_1 concorsi delle Poste per profili professionali di lingua spagnola (cfr. comparsa conclusionale ricorrente),
è ancora alla ricerca di autonomia abitativa;
ella ha solo recentemente intrapreso percorso di sostegno individuale.
Ella non ha dunque ancora completato il percorso volto a raggiungere piena autonomia economica, abitativa, personale. ha iniziato percorso di sostegno alla genitorialità e percorso di sostegno individuale, al fine di CP_1 superare le fragilità emerse anche nella relazione con;
egli è legato al minore da profondo affetto Per_1
– ricambiato – ma non pare allo stato in grado di gestire in modo autonomo la relazione con lui, anche per le carenze nel ruolo normativo, né tantomeno quella con la ricorrente.
ha una delicatissima situazione sanitaria;
grazie agli interventi psico educativi a suo favore (ADM, Per_1 percorso di sostegno individuale con la dott.ssa pratica regolare del calcio…) ha migliorato la Per_3 propria condizione, ed anche le relazioni con i pari in ambito scolastico.
Gli operatori evidenziano tuttavia la necessità di prosecuzione di tutti i percorsi intrapresi.
Le ingerenze di sul fratello non sono venute meno: alla udienza del 14.10.2025 il resistente CP_3 ha nuovamente lamentato l'interruzione dei rapporti tra il fratello ed il figlio (interruzione disposta con
Pagina 26 plurimi provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria); dall'esame degli estratti conto del resistente emerge come il fratello lo supporti economicamente in modo continuativo (documenti da 87 a 90 . CP_3 CP_1
Alla luce di quanto precede appare assolutamente necessario confermare l'affido di al Comune di Per_1 residenza ex articolo 333 c.c., che assumerà le determinazioni sanitarie, scolastiche, educative, afferenti i rapporti con il padre per il minore, ricercando il consenso dei genitori, ma provvedendo anche in caso di dissenso, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c.
L'ente affidatario verificherà anche l'opportunità di organizzare incontri padre – madre - figlio e supporterà le parti nell'esercizio condiviso della genitorialità; curerà la prosecuzione di ADM e del percorso di sostegno individuale per il minore con la dott.ssa verificherà infine la prosecuzione Per_3 dei percorsi di sostegno individuale per le parti.
La durata dell'affido è stabilita in 24 mesi ed al termine esso tornerà condiviso;
all'approssimarsi di detta scadenza, il servizio sociale segnalerà al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni
l'opportunità di richiederne la proroga, ex articolo 5bis u.c. e 4 c. 4 l. 184/1983.
-il collocamento di resterà presso la madre, genitore con cui il minore ha sempre prevalentemente Per_1 vissuto e che appare pienamente in grado di gestire anche le sue necessità sanitarie, ciò anche al fine di garantire a stabilità dell'organizzazione di vita ed evitargli nuovi e repentini cambiamenti logistici. Per_1
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio nell'esclusivo interesse di , se del caso alla presenza di un educatore Per_1 dei servizi, al fine di gestire i tempi e modi di permanenza in relazione alla patologia di , scongiurare Per_1 il coinvolgimento di da parte di nel conflitto familiare, fornire al resistente gli strumenti Per_1 CP_1 necessari a relazionarsi al minore con modalità scevre da pregiudizi per lui.
L'Ente affidatario avrà facoltà di ampliare e ridurre, modificare, liberalizzare e sospendere le visite ove ritenuto necessario a tutela del benessere del minore.
Il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio una volta al giorno, secondo liberi accordi assunti direttamente con la ricorrente, come richiesto dalla stessa alla udienza del 26.10.2023. Pt_1
-Restano sospese le visite tra e Per_1 CP_3
Elementi costituitivi della identità personale, intesa nella sua precisa e integrale dimensione psico-fisica, sono tra gli altri il nome, la nazionalità, le relazioni familiari, la paritaria discendenza da entrambe le figure genitoriali (cfr. articolo 8 CEDU;
cfr. anche art. 8 Convenzione New York diritti del , ratificata Per_12 con l. 176/1991): essa è dunque preservata attraverso la tutela dei predetti elementi.
L'identità personale si alimenta anche nella conservazione di stabili rapporti familiari: l'articolo 24, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE prevede il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò non sia in contrasto con un suo interesse superiore;
la disposizione è espressamente informata dall'articolo 9 par. 3 della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, citata.
Pagina 27 E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo.
Anche nella giurisprudenza della CGUE, una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull'interesse sotteso al citato diritto fondamentale (cfr. CGUE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, Jasna c. Per_13 Per_14
, punto 59 e 60).
[...]
L'articolo art. 317-bis. c.c. declina nella normativa primaria il diritto del minore all'identità personale, nel rapporto con gli ascendenti, prevedendo che Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo
336, secondo comma.
La tutela a tale diritto è accordata oggi anche dall'articolo 473bis.6 c. 2 c.p.c..
Osserva il Tribunale che il diritto alle frequentazioni con i parenti di entrambi i rami, quale espressione del diritto all'identità personale del minore, conosce lo stesso limite già ampiamente evidenziato con riferimento alle frequentazioni con i genitori, e costituito dall'interesse del minore stesso.
Nel caso di specie, per tutte le ragioni già esposte, l'ingerenza di nella vita familiare è foriera CP_3 di conflittualità (agita anche in sede penale), confusione organizzativa, ripetuti interventi delle forze dell'ordine, elementi questi suscettibili di destabilizzare il minore, privandolo della serenità anche ambientale necessaria ad affrontare la patologia oltre che la vicenda separativa.
Nell'interesse superiore di , ad oggi restano dunque sospese le visite tra il minore e lo zio. Per_1
-Non è opportuno l'ascolto di (nato nel 2018 e dunque minore di anni 12) in quanto non sono Per_1 stati allegati, né sono comunque emersi elementi che possano indurre a ritenerlo capace di discernimento in relazione alle domande proposte nella predetta sede (cfr. Cass. sent. n. 4595/2025).
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha percepito reddito nell'anno di imposta 2024 di euro 6384
(media su 12 mesi euro 532 documento 53 ricorrente) e nei primi tre mesi del 2025 di euro 617 netti circa
(documento 54 ricorrente).
Dall'esame degli estratti conto 2024 e primi mesi del 2025 (documento 52 ricorrente) emerge che nel
2024 vi sono stati bonifici per stipendi di euro 6400 circa, versamenti di contanti di euro 4000 circa e bonifici dalla Fondazione che la ospita di euro 3900 circa (totale euro 14300, media mensile euro 1191)
e nei primi sei mesi 2025 versamenti di contanti di euro 670 e bonifici dalla Fondazione che la ospita di euro 900.
Alla udienza del 14.10.2025 ha allegato di lavorare part time a tempo indeterminato come ausiliaria presso scuola materna in Milano, con qualifica di operaia di 1° livello e con orario part time di 25 ore (67,56)
Pagina 28 dalle 11.30 alle 16.30, e con reddito mensile di euro 980 lordi circa per tredici mensilità (e dunque euro
980 netti circa su 12 mensilità applicando le aliquote attuali IRPEF.
È intenzionata a partecipare ad una selezione di per il reperimento di profilo professionale CP_7 parlante spagnolo.
Percepisce euro 300 di assegno unico (documento 51 ricorrente).
Vive in un immobile messo a disposizione grazie all'intervento dei Servizi Sociali, per il quale non sostiene alcun onere, che ricade sul Comune;
ha richiesto alloggio di edilizia popolare, per il quale corrisponderà euro 300 circa di canone di locazione.
Considerati importi minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che Pt_1 ha una disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali di euro 480 considerato già il canone di locazione e non computati i versamenti di contanti.
Il resistente lavora come impiegato;
nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato un reddito di euro 30248 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2.021 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in locazione con canone mensile di euro 850 (documento 92 resistente) e rimborsa finanziamento di euro 400.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che ha una disponibilità CP_1 netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 271.
Dall'esame degli estratti di conto corrente 2024 emergono versamenti contanti di circa euro 4000 (media mensile euro 330), versamenti per prestiti dal fratello e dalla primavera 2024 bonifici costanti da CP_3 tale per rimborso spese, per complessivi euro 12.000 circa (media mensile euro 900 circa) Testimone_3
(documenti da 87 a 90 . CP_1
Considerati i rimborsi spese di RT e i versamenti contanti la sua disponibilità mensile residua è stata di circa 1500 euro, e ciò senza considerare il supporto economico del fratello . CP_3
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze del minore ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
Il contributo al mantenimento ordinario comprende già il contributo alle spese abitative.
-La circostanza per cui vive con la madre, che ne sopporta i maggiori oneri di mantenimento, Per_1 determina la percezione da parte di del 100% dell'assegno unico per il figlio;
la ricorrente potrà Pt_1 richiedere l'erogazione del beneficio direttamente ad INPS.
-Alla udienza del 26.10.2023 ha dichiarato di essersi attivata per la percezione da parte di Pt_1 Per_1 dell'indennità di frequenza e Repetti si è impegnato per l'effettuazione degli adempimenti burocratici necessari: ciò comporta che allo stato, e salva verifica del buon fine della pratica, nulla deve essere disposto ex articolo 334 c.c.
Pagina 29 Le Spese CTU come già liquidate restano a carico di e dell'Erario nella misura del 50% ciascuna, CP_1 essendosi l'indagine svolta nell'interesse di tutte le parti in causa.
La natura e l'esito del giudizio, e i rapporti tra le parti comportano la compensazione delle spese di lite tra le stesse e tra i genitori ed il curatore speciale.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] CP_1 così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Milano in data 3.10.2014 (Atto n. 1453, Parte I). CP_1
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge.
III. Dispone l'affidamento di al Comune di residenza ex articolo 333 c.c., che assumerà le Per_1 determinazioni sanitarie, scolastiche, educative, afferenti i rapporti con il padre per il minore, ricercando il consenso dei genitori, ma provvedendo anche in caso di dissenso, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c.; l'ente affidatario verificherà anche l'opportunità di organizzare incontri padre – madre - figlio e supporterà le parti nell'esercizio condiviso della genitorialità; curerà la prosecuzione di ADM e del percorso di sostegno individuale per il minore con la dott.ssa verificherà infine la prosecuzione dei percorsi di sostegno individuale per le parti. Per_3
IV. La durata dell'affido è stabilita in 24 mesi ed al termine esso tornerà condiviso;
all'approssimarsi di detta scadenza, il servizio sociale segnalerà al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni
l'opportunità di richiederne la proroga, ex articolo 5bis u.c. e 4 c. 4 l. 184/1983.
V. invita le parti alla prosecuzione dei rispettivi percorsi di terapia individuale, quanto a CP_1 presso CEAF;
VI. colloca la residenza del minore presso la madre.
VII.dispone che possa vedere e tenere con sé il minore secondo un calendario e con CP_1 modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio nell'esclusivo interesse di , se del caso Per_1 alla presenza di un educatore dei servizi;
l'Ente affidatario avrà facoltà di ampliare e ridurre, modificare, liberalizzare e sospendere le visite ove ritenuto necessario a tutela del benessere del minore;
il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio una volta al giorno, secondo liberi accordi assunti direttamente con la ricorrente;
VIII. sospende le visite tra e Per_1 CP_3
IX. con decorrenza ottobre 2025 Pone a carico di l'importo di euro 500,00, da versarsi a CP_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa
Pagina 30 scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico di il 50% CP_1 delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Pagina 31 X. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'AS unico per il minore;
XI. pone le spese di CTU a definitivo carico di e dell'Erario nella misura del 50% ciascuno;
CP_1
XII. Compensa tra le parti le spese di lite.
XIII. compensa le Spese di lite tra le parti ed il curatore speciale;
XIV. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza:
a) alle parti,
b) al curatore speciale,
c) ai servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San OV e Peschiera OR,
d) al Giudice Tutelare per l'apertura del fascicolo ex 337 c.c. ex articolo 5 bis l. 184/1983,
e) al Tribunale per i Minorenni di Milano per opportuna conoscenza (N. 11 /2024 RG/ MIN c.a. dott.ssa Paola Ortolan).
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Giudice est.
UD MI
Il Presidente
AR CE
Pagina 32
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR CE Presidente
Dott.ssa UD MI Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8.6.2023, promosso da
(c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Elena Celeste ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, in Viale
Lombardia n. 66;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati CP_1 C.F._2
LI OL GI SA e OV ON ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano via Bergamo n. 11;
RESISTENTE
E con
(C.F.: ) quale curatore speciale del minore Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), in proprio ex articolo 86 c.p.c., ed elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliato presso il suo studio, in Monza, Via Manzoni n° 33;
INTERVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale, nel merito:
1) dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto in Milano, il 03.10.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atto n. 1453, Registro 01, parte 1, anno 2014);
2) affidare in via esclusiva il figlio minore alla SI.ra , collocandolo presso la madre;
Persona_1 Pt_1
3) disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé in un luogo ritenuto tutelante per CP_1 Per_1 il minore dai servizi sociali e in presenza di un soggetto individuato da questi ultimi;
4) porre a carico del sig. una somma non inferiore a € 400,00, rivalutabile secondo gli indici CP_1
Istat, a titolo di mantenimento di , o la diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla sig.ra Per_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 100 % delle spese straordinarie;
Pt_1
5) porre a carico del sig. una somma non inferiore a € 400,00 a titolo di contributo per CP_1 spese abitative necessarie per garantire al figlio minore un'abitazione idonea alle sue esigenze, in considerazione del fatto che la disdetta del contratto di locazione ha determinato la perdita della casa familiare e l'impossibilità di procedere all'assegnazione della stessa;
6) confermare e/o disporre il divieto per il sig. di vedere e/o avere qualsiasi tipo di contatto CP_3 con Persona_1
7) rigettare le domande ex adverso formulate da parte del Curatore di , con riferimento Per_1 all'affidamento e alla gestione del patrimonio del minore.
In via istruttoria
Senza inversione dell'onere della prova e con riserva di integrare le istanze istruttorie a seguito delle allegazioni di controparte:
- ammettere prova per interrogatorio formale del sig. e per testi sui fatti di cui al ricorso CP_1 introduttivo da 1 a 52 da intendersi qui integralmente trascritti come capitoli di prova e preceduti dalle parole “Vero che”, espunte eventuali espressioni valutative o contenenti giudizi, e, a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Si indicano a testi:
1) SI.ra residente a [...](Al), in corso Spinola n.5; Testimone_1
2) Dott.ssa , c/o la scuola dell'infanzia SS Redentore, a Milano, in via Da Palestrina n.11; Tes_2
3) Dott.ssa c/o la scuola dell'infanzia SS Redentore, a Milano, in via Da Palestrina n. 11; Persona_2
4) , c/o la scuola dell'infanzia SS Redentore, a Milano, in via Da Palestrina n.11; CP_4
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta nella memoria nell'interesse del SI.
[...] del 05.07.2023 e del 26.09.2023, perchè priva di un capitolato e/o di una vera e propria parte CP_1 narrativa;
Pagina 2 - ci si oppone altresì all'ammissione della prova per testi dedotta nella memoria del 26.09.2023 relativa alla richiesta di conferma delle dichiarazioni rese per iscritto (doc. da 81 a 84, ctp), in quanto irrilevante ai fini del decidere, vista la decisione dell'esame del nucleo famigliare e in quanto le predette dichiarazioni sono state rese in modo estremamente generico;
- ci si oppone all'ammisione dei testi SI.ra e SI. in quanto detentori di un Testimone_3 CP_3 interesse proprio e comunque coinvolti nel presente giudizio a seguito della richiesta di esame del nucleo famigliare.
Con condanna alle spese di lite
Per il resistente:
In via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 paritetico.
3) statuire che il padre possa vedere e tenere presso di sé a fine settimana alternati dal sabato dalle Per_1 ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 e per tre pomeriggi alla settimana all'uscita di scuola o comunque dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 o comunque che sia statuita una modalità di collocamento paritetico con ampia disponibilità di visita con pernotto del minore con e presso il padre;
4) statuire, quanto alle vacanze natalizie che, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Capodanno con una suddivisione equa dei giorni di vacanza sulla base del calendario scolastico e, indicativamente, dal 23 Dicembre al 30 Dicembre con un genitore e dal 31
Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 ottobre di ogni anno;
5) statuire che il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori le festività di Pasqua;
6) statuire, quanto alle vacanze estive (periodo giugno – agosto), che il minore trascorrerà con il padre quattro settimane anche non consecutive previo accordo tra i genitori per il periodo prescelto entro il 30 aprile di ogni anno, con facoltà per entrambi di portare la figlio in vacanza anche in luoghi diversi da quelli delle rispettive residenze previa comunicazione vicendevole delle località e relativi recapiti;
7) statuire quanto ai ponti, il compleanno del minore e/o dei genitori ed alle ulteriori eventuali vacanze scolastiche che venga utilizzato il criterio dell'alternanza per stabilire con quale genitore il minore debba trascorrere il periodo, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore difforme accordo fra i genitori e comunque tenendo conto del calendario scolastico;
8) statuire il mantenimento in forma diretta e il 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie scolastiche, sportive ed extrascolastiche documentate e previamente concordate;
Pagina 3 9) rigettare la richiesta di mantenimento in favore della ricorrente in quanto non sussistenti i presupposti ex lege per la concessione del predetto strumento;
10) disporre che l'assegno unico universale per il figlio, previsto dagli artt. 1 e 2 del Dlgs 230/2021 e succ. mod. venga suddiviso al 50% tra le parti;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, alla luce degli esiti della relazione dei Servizi Sociali di Sesto San OV del 1° luglio 2025,e nello specifico della dottoressa psicoterapeuta del minore, nonché della relazione dei Servizi di Peschiera OR del 4 Per_3 luglio 2025, si chiede in via meramente subordinata di voler mantenere l'affidamento all'Ente disponendo Contr ampliamento del tempo di visita con più incontri settimanali di al fine di agevolare la Persona_4 ripresa completa dei rapporti autonomi di col padre. Per_1
In caso di accoglimento della domanda subordinata, si chiede di ridurre l'ammontare del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre ad € 200,00. Per_1
Per il curatore speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare: disporre l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, con collocamento Persona_1 dello stesso presso la madre;
disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico/psicoterapeutico in favore del minore, in ambito privato ovvero tramite il servizio specialistico pubblico, con un professionista il quale sia disponibile a rapportarsi con l'ente affidatario, a tutela del minore;
incaricare il Servizio Sociale dell'ente affidatario di regolamentare gli incontri padre-figlio, nel preminente interesse di , inizialmente con modalità osservata e, comunque, prevedendo un graduale Per_1 ampliamento della frequentazione padre-figlio, con facoltà di liberalizzazione degli incontri, salvo pregiudizio per il minore;
incaricare il servizio sociale territorialmente competente di favorire la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre;
incaricare il servizio sociale territorialmente competente di favorire l'avvio/prosecuzione di un percorso di supporto psicologico/psicoterapeutico da parte di entrambi i genitori;
porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio di € 400,00/mese, o di Per_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese ed aggiornabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza;
disporre che l'assegno unico per il figlio venga integralmente percepito dalla madre;
Pagina 4 mantenere la sospensione delle visite tra e lo zio stante la pendenza del Per_1 CP_3 procedimento ex art. 317bis, 336 e 337ter c.c. promosso dai signori e avanti CP_3 Parte_2 il Tribunale per i Minorenni di Milano (n. RG 11/2024).
Con vittoria di spese e compensi professionali. In ogni caso, stante l'ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidare i compensi spettanti all'Avv. per le prestazioni CP_2 professionali dallo stesso espletate, a tutela e nell'interesse del minore, nel procedimento in epigrafe indicato, emettendo il relativo decreto di pagamento contestualmente alla decisione del presente giudizio.
Il sottoscritto curatore speciale e difensore si riserva, comunque, di depositare in via telematica l'istanza per la liquidazione dei compensi allo stesso spettanti in forza della delibera di ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (già depositata in atti).
Pagina 5 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.6.2023 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 3.10.2014 con di aver sempre lavorato come baby sitter e di aver interrotto l'attività CP_1 lavorativa per sottoporsi a PMA;
che dall'unione nasceva il 22.3.2018; che la casa coniugale era Per_1 condotta da in locazione;
che la coppia aveva sempre vissuto in armonia ed aveva CP_1 fronteggiato le continue ingerenze del fratello del resistente, ; che il resistente era stato per anni in CP_3 terapia proprio a causa dei comportamenti del fratello;
che aveva adito il Tribunale per i CP_3
Minorenni per veder regolamentata la propria relazione con il nipote;
che entrambi i coniugi si opponevano e che il procedimento si concludeva con accordo del giorno 1.12.2020, che prevedeva la possibilità dello zio di incontrare l'ultimo sabato del mese, per un'ora, in presenza di Per_1 CP_1
a Lavagna (dove risiedeva la nonna paterna del bambino); che il procedimento veniva estinto;
che, da novembre 2021, subiva numerosi ricoveri e visite specialistiche, a causa di una gravissima patologia Per_1 denominata “sindrome da ipoventilazione centrale (o sindrome di DI)”, diagnosticata per la prima volta proprio in quel mese;
che era dunque costretto a dormire con una maschera collegata ad una Per_1 macchina;
di dover vegliare sul figlio, che si sfilava la mascherina;
che la coppia era entrata in crisi ed era addivenuta alla decisione di separarsi;
che adiva di nuovo il Tribunale per i Minorenni CP_3 chiedendo l'ampliamento delle visite con il minore;
che non si costituiva in giudizio e che invece CP_1 ella si opponeva;
che su suggerimento del fratello, faceva mancare a moglie e figlio il CP_1 mantenimento e disdettava il contratto di locazione della casa coniugale;
che intervenivano anche i servizi sociali;
che il Tribunale per i Minorenni rigettava il ricorso di evidenziando che la situazione CP_3 del nucleo familiare era delicata e che la conflittualità esistente tra e la madre del minore CP_3 era ostativa alla ripresa degli incontri tra e lo zio paterno;
che, ciò nonostante, Per_1 CP_1 consentiva al fratello di incontrare il minore, chiedendo a di non dirlo alla madre;
di aver cercato Per_1 vanamente un lavoro e di sostenersi con aiuti di natura economica ricevuti da una cugina e dalla
Parrocchia SS Redentore;
che il padre aveva anche interrotto il pagamento della retta della scuola primaria e che l'Istituto si era dichiarato disponibile a tenere gratuitamente, per non sconvolgerlo;
che Per_1 [...] lavorava come impiegato presso “BCC risparmio e previdenza” di Milano, con retribuzione CP_1 mensile di euro 1.800,00 circa, oltre tickets restaurant di € 7,70 l'uno, oltre la somma mensile di € 180,00,
a titolo di assegno unico;
domandava, in via preliminare e urgente, che fosse posto a carico di
[...] una somma non inferiore a € 400,00 a titolo di mantenimento di , oltre al 100 % delle spese CP_1 Per_1 straordinarie, oltre che una somma non inferiore a € 300,00 per il proprio mantenimento e che fosse vietato a di avere qualsiasi tipo di contatto con;
nel merito domandava la separazione, CP_3 Per_1 con affido esclusivo del minore a sé e regolamentazione del diritto di visita paterno alla presenza di un educatore dei servizi sociali;
la determinazione in euro 400 oltre al 100% delle spese straordinarie per il
Pagina 6 mantenimento del figlio e di in euro 300 a titolo di contributo al mantenimento proprio, con divieto a a frequentare il minore;
CP_3
- il Giudice, vista l'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. fissava udienza in data 11.7.2023, assegnava termine per la notifica ed abilitava il resistente al deposito di note difensive;
disponeva che i servizi sociali competenti per territorio inviassero relazione di aggiornamento in ordine alla condizione del nucleo.
- il resistente si costituiva ai soli fini dell'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. in data 5.7.2023 ed esponeva di essere un padre attento e premuroso;
che la ricorrente lavorava come baby sitter ed era economicamente autosufficiente;
che non vi era pregiudizio nella frequentazione tra padre, lo zio paterno e;
di essersi sempre occupato in via prevalente del figlio anche dopo la scoperta della sua malattia;
Per_1 di avere ottimi rapporti con la propria famiglia di origine;
di aver seguito negli anni precedenti percorso di sostegno personale a seguito di una forte crisi di panico avvenuta durante l'orario di lavoro e a causa di un forte spavento per una sparatoria e non per problematiche familiari;
di avere in corso finanziamenti con rate mensili di 635,35; di vivere in locazione con canone mensile di euro 650, oltre ad euro 200 per spese condominiali;
di sostenere euro 260 mensili per spese trasporto;
domandava l'affido condiviso con collocamento paritetico, il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori per i tempi di rispettiva permanenza con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di determinazione di contributo al mantenimento della ricorrente e di divieto di frequentazioni con lo zio;
la suddivisione al
50% tra i genitori dell'AS CO.
- Alla udienza del 11.7.2023 le parti rispettivamente dichiaravano: Per_ : io vivo da ieri in un hausing sociale da ieri con , mi ha hanno trovato Parte_1 la casa gli operatori dei servizi sociali;
non pago nulla ad ora, mi hanno detto che c'è un contributo del comune con cui dovrei fare la spesa, in casa non pago nulla perché è carico del Comune. Io non sto lavorando, ma sto cercando lavoro, ho fatto lavoretti come baby sitter, fino a giugno 2023, ma saltuariamente. L'AU lo prende io non avrei mai voluto essere CP_1 qui, avrei voluto trovare un accordo, ma non si può, ho ricevuto denunce, ci sono stati i Carabinieri, ho avuto registrazioni, Per_ adesso non siamo organizzati per le visite tra ed il padre, ma io non ho problemi con lui, ma mio cognato mi ha sempre cercato di escludere dalla vita della famiglia, mio marito ha avuto tanta sofferenza con la famiglia di origine. Mio cognato è una persona che si è sempre intromessa, vuole comandare lui, anche con mio figlio, anche il patto di corresponsabilità della scuola durante il Covid lo ha contestato, dicendo che era il rappresentante legale del padre. Non è il rappresentante legale del padre, ma dice di essere tale e ha anche minacciato la scuola. Ha fatto anche inviti al nostro matrimonio non permessi da noi. io vivo a Milano da mia madre, la casa che avevamo in locazione la sto lasciando, mi sto occupando CP_1 del trasloco da solo. Io lavoro presso BCC come impiegato amministrativo fondi pensione, con retribuzione mensile di euro Per_ 1800 oltre 13ma. È vero che prendo l'AU che attualmente è di euro 188. I rapporti con sono ottimi, giochiamo insieme, lo accompagno a scuola e vorrei andare al mare con lui, perché gli piace l'acqua. Con la signora c'è molto conflitto, Per_ io riconosco come genitore, anche lei vuole bene a , ma quando io ho deciso di separarmi perché non provavo più niente
Pagina 7 siamo andati in crisi;
mio fratello ha 9 anni più di me, mi ha sempre protetto fin da piccolo, è una persona affettuosa e Per_ responsabile, anche con , che vede sempre alla mia presenza, ma non è il padre e non cerca di fare il padre. La madre non vuole nemmeno che lo chiami zio. Non capisco dove stia il pregiudizio, lo zio ha affetto, ma comunque non sarebbe una frequentazione quotidiana.
- a scioglimento della riserva il Giudice ex articoli 475bis.15 e 473bis.2 c.p.c. disponeva l'affido di Per_1 al Comune di residenza ex articolo 333 c.c., nominava al minore un curatore speciale, collocava Per_1 presso la madre, disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio, disponeva che l'Ente affidatario monitorasse il nucleo familiare, sospendeva le visite tra e poneva a carico del resistente con Per_1 CP_3 decorrenza giugno 2023 l'importo di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disponeva che la ricorrente, con decorrenza giugno 2023, percepisse il 100% dell'assegno unico per il figlio;
disponeva che l'Ente affidatario monitorasse il nucleo familiare, disciplinasse il diritto di visita paterno ut supra, curasse l'effettuazione di percorso di ADM presso l'abitazione materna, effettuasse valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali e valutazione delle relazioni del minore con la famiglia di origine paterna.
- con istanza urgente del 28.7.2023 domandava inaudita altera parte la modifica delle modalità CP_1 di visita del minore con il padre come disposte con provvedimento del 15.7.2023; a sostegno della Per_1 domanda deduceva che per il mese di agosto 2023 i Servizi Sociali incaricati non erano in grado di garantire le visite tra minore e padre alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali per carenza di risorse;
-il giudice della sezione feriale rilevava che gli operatori avevano predisposto un calendario di videochiamate tra minore e padre alla presenza di un educatore al fine di evitare un'interruzione dei contatti tra padre e minore durante il periodo estivo;
evidenziava che alla luce del quadro come emerso non si ravvisano fondate ragioni per dar luogo ad una modifica dell'ordinanza del 15.07.2023 quanto alle modalità di visita del minore con il padre per tutte le ragioni già ampiamente esposte con precedente provvedimento essendo tali modalità di visita Per_ state disposte “al fine di gestire i tempi e modi di permanenza in relazione alla patologia di , scongiurare il Per_ coinvolgimento di da parte di nel conflitto familiare, fornire al resistente gli strumenti necessari a relazionarsi CP_1 al minore con modalità scevre da pregiudizi per lui” di talchè devono essere confermate le vigenti modalità di visita del minore con il padre con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disciplinare il diritto di visita paterno secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio nell'esclusivo interesse del minore, alla presenza di un educatore dei servizi sociali e con espresso invito ai Servizi Sociali incaricati di assicurare anche durante il mese di agosto 2023 la relazione padre-figlio in un contesto di garanzia per il minore medesimo tenuto conto del suo esclusivo interesse; il giudice rigettava l'istanza e confermava che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio.
- in data 26.9.2023 si costituiva nel merito il resistente che esponeva che nel corso del mese di agosto
2023 non erano state organizzate visite con il minore e le videochiamate erano state sporadiche, nonché
Pagina 8 che le valutazioni psicodiagnostiche e le valutazioni della famiglia di origine paterna non erano iniziate;
contestava che i provvedimenti assunti sino a quel momento erano sproporzionati e dannosi per il minore;
che aveva ostilità nei confronti dello zio paterno che ella aveva anche Pt_1 CP_3 negato allo zio di poter fare il padrino di battesimo del nipote;
che i provvedimenti chiesti da Pt_1 erano fortemente limitativi dei diritti dello zio che era molto legato alla nonna ed CP_3 Per_1 allo zio paterni;
eccepiva che di essersi sempre occupato del figlio, anche dopo la scoperta della malattia;
di essere in grado di accudire il minore anche nella fase del sonno;
eccepiva che la ricorrente era dotata di piena ed integra capacità lavorativa e svolgeva attività irregolare di baby sitter;
che ella non aveva mai contribuito ai bisogni della famiglia;
di essere impiegato con retribuzione mensile di euro 1780, di sostenere spese per locazione di euro 650 mensili e per finanziamenti di euro 635,35 mensili;
domandava l'affido condiviso del minore, con collocamento presso di sé o in subordine con collocamento paritetico;
che ciascun genitore provvedesse al mantenimento del minore per i tempi di rispettiva permanenza;
la ripartizione al 50% dell'assegno unico per il figlio;
che lo zio potesse continuare a vedere CP_3
, rimanendo da solo e per lungo tempo con il nipote;
in subordine che potesse Per_1 CP_3 continuare a vedere in presenza di altra persona, o altro soggetto indicato dal Per_1 CP_1
Tribunale o dagli assistenti sociali;
in estremo subordine statuire che lo zio potesse vedere in uno Per_1 spazio protetto almeno una o due volte al mese;
domandava CTU sul nucleo familiare.
- in data 26.9.2023 si costituiva il curatore speciale che deduceva che genitori di , a seguito della Per_1 dissoluzione del rapporto coniugale, non erano stati in grado di tutelare il superiore interesse del figlio;
che il minore era peraltro affetto da una grave patologia di salute;
che le sue esigenze erano state postposte alla conflittualità esistente tra le parti;
che detta conflittualità si era manifestata nel contenuto degli atti difensivi delle parti, nello scambio di corrispondenza, nelle richieste di autorizzazione al deposito di registrazioni e file audio, nelle varie azioni giudiziali intraprese anche in sede penale;
che la conflittualità era esasperata dalla figura dello zio paterno deduceva che allo stato , per la fragilità CP_3 Pt_1 della propria condizione anche abitativa, non era in grado di occuparsi autonomamente di e di Per_1 esercitare pienamente le proprie responsabilità genitoriali, necessitando di un supporto esterno;
che
[...] non era stato in grado di limitare la conflittualità con la moglie ed aveva talvolta violato le CP_1 prescrizioni già impartite dal Tribunale per i Minorenni in ordine alle visite di con lo zio;
che, pur Per_1 avendo percepito per mesi l'assegno unico per l'intero, egli aveva disdetto il contratto di locazione, omesso di versare il contributo al mantenimento e di pagare le rette scolastiche, in tal modo esponendo il figlio ad un grave pregiudizio anche economico;
deduceva che i genitori non avevano provveduto a richiedere i supporti connessi alla invalidità di;
concludeva domandando la conferma dell'affido di Per_1
all'Ente, e degli ulteriori provvedimenti già assunti in data 15.7.2023, anche in punto economico;
Per_1 che fosse ordinato ai genitori ex articolo 334 c.c. di provvedere ad ogni incombente finalizzato alla percezione da parte del minore delle pensioni/indennità allo steso spettanti a causa della patologia da cui
Pagina 9 era affetto ovvero, in subordine, che essi fossero rimossi dall'amministrazione del patrimonio del minore, con affidamento della stessa ad un curatore speciale;
in via istruttoria domandava disporsi CTU volta alla valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali - da estendersi anche ai componenti delle famiglie di origine del minore che intendessero incontrarlo - oltre che alla valutazione della qualità della relazione con . Per_1
- Con provvedimento ex articolo 38 disp. att. c.c. del 11.10.2023 reso su ricorso del Pubblico Ministero ex articolo 333 c.c., il Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale
Ordinario e in via provvisoria ed urgente, l'affido del minore al Comune di residenza con limitazione della responsabilità genitoriale in merito a collocamento, scelte educative e sanitarie ed agli incarichi conferiti all'Ente; disponeva il collocamento di con la madre presso la Fondazione “Asilo Per_1
Mariuccia” di Milano, dove il minore era stato collocato a luglio 2023, con prosecuzione degli interventi di accompagnamento all'autonomia lavorativa ed economica in favore della madre, oltre che in quelli di supporto educativo;
il Tribunale per i Minorenni rilevava che detta progettualità era necessaria ed urgente, in attesa della pronuncia del T.O., in quanto il Servizio Sociale riportava gravi difficoltà comunicative e relazionali nella coppia genitoriale e, in particolare, emerge la figura dello zio paterno del minore, come CP_3 disturbante, intervenendo il medesimo nelle questioni genitoriali e in quelle educative e organizzative del minore. Non a caso, lo zio ha presentato denuncia nei confronti della madre del minore per presunti maltrattamenti fisici e di natura verbale che la stessa avrebbe posto in essere in danno del marito e del figlio. A fronte di una siffatta situazione, il minore ha iniziato ad assumere comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni e risulta iperattivo, manifestando, al contempo, difficoltà nell'esternare il proprio vissuto emotivo. Peraltro, egli soffre della cosiddetta “sindrome ondina”, per la quale sono stati eseguiti diversi ricoveri, a causa delle difficoltà respiratorie di cui soffre, sindrome che richiede, nelle ore notturne, l'utilizzo di un macchinario per l'ossigenazione.
- All'udienza del 26.10.2023 le parti dichiaravano: la ricorrente: vivo in una struttura in Housing del Comune dal 10 luglio, mi danno un contributo economico di 300 euro mensili;
sto percependo l'assegno unico di euro 189 che mi versa il padre;
da ottobre 2023 mi riconoscono il reddito di cittadinanza che ammonta ad euro 600 mensili;
sto facendo colloqui di lavoro per la gestione di un bar. Adesso porto a Per_ scuola alle 8.45 e lo recupero alle 15.45 poi il martedì ha psicomotricità e calcio sabato mattina. Il lunedì c'è lo spazio neutro. Abbiamo fatto richiesta per l'indennità di frequenza, ma la pratica è ferma al CAF perché manca la firma Per_ del padre, ho già aperto il libretto alle poste a nome di . Non sono proprietaria di beni immobili. il resistente: vivo con mia mamma, in locazione, e le verso la metà del canone di locazione;
il canone di locazione è di euro
1300 mensili. Mia mamma è in pensione, mi pare percepisca 2320 euro mensili, che comprendono la reversibilità di mio papà. viviamo soli io e mia mamma. Lavoro come impiegato amministrativo presso il gruppo IKEA con retribuzione mensile di euro 1800, oltre 13ma. Non sono titolare di alcun bene immobile. Mia mamma aveva un appartamento in Per_ locazione a Lavagna, ma non ha più quel contratto. Sto vedendo un'ora a settimana in spazio neutro, ho fatto delle videochiamate a luglio ed agosto, e poi qualcuna la scorsa settimana, in genere ho fatto videochiamate quando dovevamo
Pagina 10 compensare incontri di persona mancati, ma gli operatori ci hanno dato libertà di fare videochiamate quando lo desidero, perché il rapporto è ottimo. Sull'indennità di frequenza non ho ancora firmato perché ritenevo che l'avrebbe gestita il curatore speciale;
chiarito che invece compete a noi genitori la richiesta mi impegno entro la data della prossima udienza a fare quanto Per_ necessario per far pervenire il beneficio a con gli arretrati.
- A scioglimento della riserva, ex articolo 473bis.22 c.p.c. il Giudice disponeva l'affido di al Comune Per_1 di residenza, collocava presso la madre, disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé Per_1 alla presenza di un operatore dei servizi sociali, secondo un calendario predisposto dall'Ente affidatario,
e che potesse effettuare videochiamate con il figlio una volta al giorno, secondo liberi accordi assunti direttamente con la ricorrente, disponeva che l'Ente affidatario monitorasse il nucleo familiare, confermava la sospensione delle visite tra e poneva a carico del resistente con Per_1 CP_3 decorrenza giugno 2023 l'importo di euro 350,00 da versarsi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente percepisse il Per_1
100% dell'assegno unico per il figlio con decorrenza giugno 2023; disponeva CTU sul nucleo familiare.
- il precedente difensore di rinunciava al mandato e in data 19.4.2024 il resistente si costituiva con CP_1 un nuovo difensore, che si riportava integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente legale.
- il nuovo difensore di rinunciava al mandato ed il resistente in data 13.1.2025 si costituiva con CP_1 un nuovo difensore.
- all'udienza del 11.2.2025 il legale della ricorrente esponeva che la signora attualmente è ancora in housing con Per_
, la signora lavora part time per 30 ore settimanali come colf, 850 euro al mese, a tempo indeterminato, ha fatto Per_ richiesta per l'assegnazione di casa popolare in Milano, l'ha ottenuta, ma non si conoscono le tempistiche. vede il papà Contr in spazio neutro a Sesto San OV alle 16, ha poi la psicoterapia, e prima aveva anche l' . Pende un terzo giudizio davanti al TM promosso dallo zio e dalla nonna, con la quale c'è accordo per vedere il bambino una/due volte al mese anche a Lavagna, anche se la nonna attualmente si sta trasferendo a Milano (…) la signora è attualmente seguita dal
CPS.
Il legale del resistente evidenzia che ha iniziato una terapia presso i servizi sociali, sono state sospese le visite CP_1 domiciliari e andrebbero riprese, perché la frequentazione padre – figlio è molto penalizzata. I servizi sociali di Peschiera
OR sono disponibili a organizzare ADM presso la casa del padre, non ha senso sospendere perché ha una CP_1 stabilità abitativa; domandava ampliamento dei tempi che i genitori trascorrevano insieme con;
la Per_1 ricorrente non si opponeva. Contr Per_ Il curatore speciale ha evidenziato che l' potrebbe essere ripresa, ma in orari compatibili con gli impegni di .
A scioglimento della riserva il Giudice confermava i provvedimenti in essere, disponeva che il minore seguisse un percorso di psicoterapia individuale, invitava la madre all'effettuazione di un percorso di supporto piscologico ed il padre all'effettuazione di un percorso di psicoterapia personale e un intervento di supporto psico-educativo alle funzioni genitoriali e fissava udienza di discussione ex art 473bis.28.
Pagina 11 Alla udienza di discussione ex art 473bis.28 del 14.10.2025 il legale della ricorrente si riporta ai propri scritti, facendo presente che la signora ha superato il periodo di prova rispetto al nuovo contratto, che verrà trasformato a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di euro 978 lorde, su 13 mensilità. La signora ha partecipato al bando case popolari di Sesto San OV ed è in prima pagina, con oneri presumibili di 200/300 euro e per questo chiede aumento contributo Per_ Pa al mantenimento, ma la signora non riesce a mantenere diversamente. La signora uscendo alle 16.30 dal lavoro Per_ e dovrebbe prendere la baby sitter, ma si è offerto di prendere da scuola e l'Ente lo ha autorizzato. Il problema CP_1
è che senza baby sitter, quando il papà non può (per esempio la settimana del 23.10) la signora è in difficoltà. Il contributo dalla Fondazione Mariuccia cesserà quando la signora uscirà dal progetto di housing. Si chiede l'affido esclusivo anche per arginare le influenze dello zio paterno e non è un alibi. La signora tiene a precisare che le fragilità non incidono sulle competenze genitoriali ed in ogni caso la signora sta proseguendo il suo percorso. Per_ Il legale del resistente si riporta ai propri atti, ribadisce che la disponibilità di di tenere al posto della CP_1 baby sitter è costante, la baby sitter è un bisogno e una spesa occasionale che potrà essere divisa, non è d'accordo alla CP_1 presenza quotidiana della baby sitter, ma non si oppone ad una presenza occasionale. E la signora potrebbe trovare un lavoro a tempo pieno. Repetti più di tanto non può versare. Sulle fragilità, i servizi non hanno evidenziato mancanze in Per_ ed il rapporto con è molto migliorato e lui riesce a gestirlo molto bene, il bambino non vedo lo zio dal 3.5.2023, CP_1 pende ancora il procedimento davanti al TM con riserva da ottobre 2024. Chiede affido condiviso o in subordine all'Ente. Per_ Il problema è che non è stato iscritto al dopo scuola, non essendo residente a [...].
Il curatore speciale si riporta alle note conclusive, facendo presente che la conferma dell'affido all'Ente deriva dal fatto che a suo parere la madre non è ancora pronta per un affido esclusivo e anche per fronteggiare le discussioni con il padre o influenze esterne. l'affido all'Ente deve essere temporaneo per rafforzare entrambi e per arrivare un affido condiviso. E forse non sarebbe opportuno nemmeno per vedere un affido esclusivo alla madre. CP_1
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione,
e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
Pagina 12 - si ritiene di dover confermare l'affido di (n. 22.3.2018) all'Ente territorialmente competente: i Per_1 provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n. 663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c..
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente monitorato dai servizi sociali competenti, anche nell'ambito di procedimento instaurato presso il Tribunale per i Minorenni, ed è stata effettuata CTU sul nucleo familiare.
Dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 1.3.2023 emerge che lo zio paterno ha CP_3 proposto ricorso al Tribunale per i Minorenni domandando il ripristino e l'intensificazione degli incontri con il nipote, al fine di consolidare il legame con lui;
a tale istanza si è opposta la madre, eccependo tra l'altro la conflittualità esistente con lo zio, che si sarebbe a più riprese intromesso nella vita della coppia;
nell'ambito del predetto procedimento ha esposto di aver proposto 4 denunce contro CP_3
in riferimento a mancato rispetto del diritto di visita, diffamazione, percosse, violenza privata, Pt_1 sottrazione di minore e maltrattamenti in famiglia ai danni di e anche Per_1 CP_1 CP_1 ha esposto di aver proposto denunce contro per diffamazione, maltrattamenti ai danni propri e Pt_1 del minore, percosse e mancato rispetto del ruolo paterno;
il Tribunale per i Minorenni ha incaricato i servizi sociali competenti per territorio di effettuare una approfondita valutazione del nucleo familiare;
il
Tribunale per i Minorenni ha evidenziato la sussistenza di elevatissima conflittualità familiare e che eventuali contatti del minore con lo zio prima della risoluzione del conflitto tra gli adulti sarebbero caratterizzati da tensioni familiari che , per la sua età e per la sua patologia, non sarebbe in grado di Per_1 comprendere, né di gestire e sarebbero dunque destabilizzanti;
il Tribunale per i Minorenni ha infine rigettato il ricorso di CP_3
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San OV del luglio 2023 emerge che i servizi conoscono il nucleo a seguito di segnalazione effettuata nel dicembre 2022 da CP_3 in ordine alla conflittualità esistente tra i fratello e la moglie;
i servizi sociali hanno quindi segnalato CP_1 la situazione di pregiudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
nei colloqui conoscitivi, ha lamentato l'intromissione di nelle questioni di coppia ed in quelle Pt_1 CP_3
Pagina 13 educative ed organizzative che afferiscono;
ella lamenta che, nonostante i provvedimenti in essere, Per_1 continuerebbe ad incontrare il minore, in accordo con il fratello . CP_3 CP_1
In data 29.5.2023 avrebbe accompagnato a scuola e si sarebbe quindi recato presso CP_1 Per_1
l'Istituto con il fratello chiedendo di poterlo ritirare anticipatamente;
la direttrice della scuola, a CP_3 conoscenza della situazione, non ha autorizzato l'uscita anticipata e i fratelli a questo punto hanno CP_1 chiamato la Polizia;
la Polizia a sua volta ha contattato i servizi, al fine di redigere rapporto da inviare all'Autorità; anche in altre occasioni, avrebbe organizzato incontri tra e la famiglia CP_1 Per_1 di origine, determinando segnalazioni alle Forze dell'Ordine.
Sul punto si dice esasperato dagli atteggiamenti della moglie che non lo lascerebbe libero CP_1 di far frequentare alla nonna paterna, né di godere di momenti con il figlio. Per_1
I servizi sociali hanno tentato di disciplinare gli incontri padre – figlio nel fine settimana, ma il tentativo
è naufragato a causa della conflittualità della coppia;
gli operatori allegano di aver ricevuto numerose comunicazioni dei fratelli dalle quali emergerebbe la continua esposizione del minore a litigi CP_1 familiari;
anche la direttrice scolastica ha evidenziato che il minore manifesta aggressività verso i compagni ed è iperattivo, con difficoltà ad esternare il proprio vissuto emotivo;
espone che il padre Pt_1 chiederebbe continuamente al minore di mantenere il segreto rispetto agli incontri con lo zio e la nonna e ciò destabilizzerebbe . Per_1
I servizi evidenziano che la situazione si è aggravata anche per l'insorgere di problematiche economiche:
a disdetto il contratto di locazione della casa familiare e gli operatori hanno dovuto trovare CP_1 una soluzione abitativa in housing sociale per ed il minore, predisponendo contestualmente un Pt_1 percorso volto al raggiungimento di autonomia economica ed abitativa, oltre che un supporto educativo per la gestione del minore.
ha convintamente aderito a tale progetto;
dal canto suo (che stava trattenendo l'intero Pt_1 CP_1 importo dell'assegno unico) non versava alcunché per il mantenimento del minore.
Concludendo la relazione del luglio 2023, i servizi sociali evidenziano la necessità di valutare un affido del minore all'Ente territorialmente competente anche al fine di regolamentare le visite padre – minore,
Il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, ex articoli 473bis.2 e 473bis.15 c.p.c. ha disposto l'affido di all'Ente, il collocamento presso la madre, disciplinato con l'ausilio dei servizi sociali competenti Per_1 per territorio ed alla presenza di un educatore dei servizi sociali i rapporti con il padre, ha sospeso le visite con lo zio , posto a carico del resistente un contributo al mantenimento di di euro 350 CP_3 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disposto la percezione da parte di del 100% Pt_1 dell'assegno unico per il figlio.
Con provvedimento ex articolo 38 disp. att. C.c. del 11.10.2023 reso su ricorso del Pubblico Ministero, il
Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario e, in via provvisoria ed urgente, l'affido del minore al Comune di residenza ed il collocamento di con la Per_1
Pagina 14 madre presso la Fondazione “Asilo Mariuccia” di Milano, dove era stato collocato a luglio 2023, con prosecuzione degli interventi di accompagnamento all'autonomia lavorativa ed economica in favore della madre, oltre che in quelli di supporto educativo.
Il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che tale progettualità è necessaria in quanto il Servizio Sociale ha riportato gravi difficoltà comunicative e relazionali nella coppia genitoriale e, in particolare, emerge la figura dello zio paterno del minore, , come disturbante, intervenendo il medesimo nelle questioni genitoriali e in quelle educative CP_3
e organizzative del minore. Non a caso, lo zio ha presentato denuncia nei confronti della madre del minore per presunti maltrattamenti fisici e di natura verbale che la stessa avrebbe posto in essere in danno del marito e del figlio. A fronte di una siffatta situazione, il minore ha iniziato ad assumere comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni e risulta iperattivo, manifestando, al contempo, difficoltà nell'esternare il proprio vissuto emotivo. Peraltro, egli soffre della cosiddetta
“sindrome ondina”, per la quale sono stati eseguiti diversi ricoveri, a causa delle difficoltà respiratorie di cui soffre, sindrome che richiede, nelle ore notturne, l'utilizzo di un macchinario per l'ossigenazione.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti del 23.10.2023 emerge l'inizio ed il buon andamento dele visite in Spazio neutro tra ed il padre;
il minore ricerca il contatto fisico con il padre;
sono stati Per_1 previsti anche momenti congiunti padre – madre – figlio che parimenti hanno registrato un buon andamento;
in ragione di ciò, sono state previste visite presso l'abitazione paterna alla presenza di educatore dei servizi ed è stato ampliato il tempo di permanenza presso lo spazio neutro.
e sono stati inseriti in comunità anche in ragione dell'emergenza abitativa del nucleo;
Per_1 Pt_1
l'inserimento è servito anche per fornire supporto alla ricorrente nella gestione del minore nella delicata fase separativa.
Le insegnanti di lo descrivono come un bimbo irrequieto che si distrae facilmente;
ha relazioni Per_1 molto ambivalenti con i coetanei;
i servizi ritengono necessaria l'effettuazione di valutazione neuropsichiatrica del minore.
Il Giudice delegato, ex articolo 473bis.22 c.p.c. ha confermato l'affido di al Comune di residenza, Per_1 il collocamento presso la madre, le visite con il padre alla presenza di educatore, la sospensione dei rapporti con lo zio , gli incarichi conferiti ai servizi sociali (disponendo anche l'effettuazione di CP_3
ADM presso la madre e la valutazione di presso UONPIA) e le statuizioni economiche;
ha previsto Per_1
l'effettuazione di una videochiamata al giorno tra ed il padre. Per_1
Dall'esperita CTU, depositata in data 19.1.2025 e le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine scevra di vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti, risulta che l'educatore di Per_ ADM che presenzia alle visite tra e il padre ha dichiarato che "... è sempre molto contento di vedere Per_1
Per_ il padre. Negli ultimi incontri è un pochino più agitato: fa attività ludiche, giochi col padre in modo molto più energico, più corporeo. È capitato in diverse occasioni che sia dovuto intervenire io per limitare un pochino l'eccesso di attivazione di
". Per_5
Pagina 15 La relazione padre-figlio è connotata da reciproci scambi affettuosi, ma - al contempo - sono emerse difficoltà nell'esercizio di alcune funzioni genitoriali, come ad esempio - quella regolativa e normativa, carenze che saranno confermate nei successivi Contr incontri di rete svolti in CTU, dagli Operatori dello S.N., e dallo stesso SI. CP_1
Secondo le osservazioni del Dott. negli incontri di ADM il SI. sarebbe "delegante" in merito agli Per_6 CP_1 aspetti educativi "...ha proprio bisogno che alcune cose le faccia proprio io e se io mostro come potrebbe essere svolta un'attività Per_
o quale potrebbe essere un appunto da fare a ...lui comunque lascia che faccia io, lui non si espone…il papà e la nonna sembrano incapaci di dare un punto fermo…è una cosa che spetta a me fare…" (pagina 38 relazione peritale).
La Dr.ssa Yacoub ha riportato, inoltre, le difficoltà paterne e gestire il momento del saluto dal figlio, che deve essere supportato dall'Educatrice o dalla SI.ra Pt_1
Ha sottolineato che permane una difficoltà da parte del padre nella lettura dello stato emotivo del figlio.
La Dott.ssa ha dovuto sollecitare più volte il signore a comunicare al figlio che non avrebbe più potuto presenziare Per_7 ai suoi allenamenti di calcio;
il signore ha spiegato che non aveva compreso che lo dovesse riferire autonomamente. (pagina
41 relazione peritale).
Gli operatori non segnalano invece criticità nella gestione di da parte della madre (ibidem). Per_1
All'esito del terzo ricorso proposto presso il TM, gli incontri con lo zio sono sospesi, mentre la CP_3 nonna paterna può vedere in uno o due incontri mensili con il minore alla presenza della madre, Per_1
o a Lavagna o a Milano, e due videochiamate settimanali, il giovedì e venerdì. (pagina 20 relazione peritale).
In merito ai contatti telefonici con la nonna, il Dott. ha riportato che si configurano come momenti faticosi per Per_6 il bambino, che non mostra particolare interesse ad interagire con la nonna, preferendo giocare, mentre la nonna e il padre cercano di sollecitarlo più volte alla risposta. Il Dott. Rovina ha riportato che la SI.ra ha condiviso la difficoltà Pt_1 in merito alla gestione delle telefonate della nonna paterna. (pagina 44 relazione peritale).
In considerazione delle riscontrate difficoltà della nonna a rispettare il calendario dei contatti telefonici stabilito dall'
[...]
e della sua scarsa comprensione della riluttanza del nipote a permanere a lungo al telefono e a rispondere alle Parte_4 insistenti domande (la donna sarebbe arrivata ad effettuare anche 7 chiamate al giorno al nipote, pagina 45 relazione peritale), questi ultimi contatti sono stati recentemente modificati dall' e, all'oggi, è previsto Parte_4
Per_ che la nonna invii a un audio-videomessaggio. Per_ Dopo i mesi estivi, gli incontri fra la nonna e sono invece proseguiti a cadenza mensile a Milano, concordati fra la
SI.ra e la SI.ra (pagina 20 relazione peritale). Tes_3 Pt_1
Le insegnati della scuola materna descrivono come “...un bimbo irrequieto che si distrae facilmente;
ha Per_1 relazioni molto ambivalenti con i coetanei…”; dalla Nota scolastica relativa all'anno 2023/24 si legge “... Dimostra un disagio emotivo che esprime a volte con il magone di fronte a svariate situazioni. Non riesce ad accettare le piccole frustrazioni derivante da una normale relazione sociale con i pari. Trasferisce questo suo disagio anche nel rapporto con il cibo. Ultimamente è particolarmente iperattivo e lo dimostra con un atteggiamento sempre molto agitato.
Pagina 16 Dalla relazione clinica del 2.1.24, redatta dagli Operatori del C.F. Integrato dell'Asst Nord Milano di Sesto Per_ San OV emerge che “....Si evidenzia come sia alle prese con un mondo emotivo interno caratterizzato da vissuti di solitudine e in particolare di rabbia, in questo momento difficilmente sanabile e bonificati che si esprimono attraverso comportamenti aggressivi e in una evidente fatica nel reggere la relazione con l'altro…” (tutto da pagine 14 e 15 relazione peritale).
In considerazione delle difficoltà segnalate, è stata disposta la valutazione specialistica, effettuata presso la UONPIA di
Sesto San OV, a cura della NPI Dr.ssa ; Le diverse valutazioni specialistiche svolte, oltre alla valutazione Per_8 effettuata in contesto di CTU, hanno evidenziato significative fragilità emotive del minore, tanto da rendere necessaria
l'indicazione di una tempestiva presa in carico psicoterapica in suo favore;
Nelle more della presente Consulenza tale intervento è stato attivato, con il benestare dei genitori e autorizzazione del Giudice (decreto del 17.5.24), in forma privata
a cura della Dr.ssa Cinzia Chiappini, con studio in Milano, che a partire dal mese di giugno 2024 ha avviato gli incontri con il bambino, a cadenza settimanale;
Nell'ambito di un primo confronto fra il Collegio Peritale e la Dr.ssa Per_3 la stessa ha evidenziato la necessità che nella vita del minore non intervengano ulteriori modifiche, al fine di consentirgli il ripristino di una condizione di stabilità, minata dagli eventi che hanno caratterizzato fino ad oggi la sua esistenza, con particolare riferimento alle vicende conseguenti alla separazione dei genitori (pagina 15 relazione peritale).
è ad oggi in carico all'Ospedale Bambin Gesù di Roma, ove si reca una volta all'anno per controlli Per_1 afferenti la sindrome di DI (pagina 50 relazione peritale).
Alla osservazione peritale, è apparso non aver ancora compiutamente rielaborato la propria Per_1 condizione sanitaria, né la vicenda separativa;
non ha compreso le dinamiche che riguardano la famiglia paterna (pagine 82 e 83 relazione peritale).
Dal punto di vista emotivo sono emerse fragilità in diverse aree, che sembrano derivare dalle esperienze traumatiche che Per_
ha vissuto fin dai primi anni di vita: le ospedalizzazioni ripetute, gli interventi medici invasivi, la percezione di rischio per la propria vita e – proprio in corrispondenza della diagnosi medica ricevuta e della necessità di interventi terapeutici quotidiani – la separazione dei genitori e il cambio repentino di abitazione. Per_ Tali eventi hanno generato in angosce di perdita e separazione, un senso di scarsa padronanza degli eventi, la percezione di un'affidabilità parziale e discontinua delle proprie figure di riferimento e un'immagine di sé compromessa dal punto di vista della salute.
Appare necessario che questi elementi, indicativi di un rischio psicoevolutivo, ricevano un adeguato trattamento psicoterapico, necessità confermata dalla relazione neuropsichiatrica, nelle cui conclusioni viene indicato un rischio psicopatologico a carico del minore se non adeguatamente accompagnato tramite un percorso psicologico, che ne inquadri innanzitutto i bisogni e includa nella cornice complessiva un lavoro sulle dinamiche familiari e la gestione ottimale della sua condizione medica
(pagina 84 relazione peritale).
Le parti hanno ricostruito la storia di coppia, evidenziando le difficoltà incontrate nel comunicare a madre e fratello di l'intenzione di sposarsi, anche perché in questo modo essi non avrebbero più potuto CP_1 usare la casa di Milano, per i rientri in Lombardia;
la CTU evidenzia come le dinamiche familiari emerse
Pagina 17 hanno evidenziato la difficoltà di nell'arginare il cognato nella gestione del proprio nucleo Pt_1 familiare (pagina 48 relazione peritale).
La coppia è poi entrata in crisi a causa delle problematiche sanitarie che hanno investito il figlio e di difficoltà economiche, che hanno portato il nucleo a dipendere dalla madre e dal fratello di la CP_1 coppia ha conosciuto un'importantissima crisi relazionale ed è intervenuta la decisione separativa (pagina
52 relazione peritale).
Ad aggravare oltre modo i già fragili equilibri della famiglia, la cui stabilità era stata messa a dura prova dalle vicende sanitarie del figlio, si aprì un contenzioso giudiziario – tuttora in corso – avviato dal SI. mediante due ricorsi CP_3 presso il T.M. di Milano e diverse denunce penali contro la SI.ra accusandola di maltrattamenti fisici e psicologici, Pt_1 nei confronti del fratello e del nipote. Per inciso, anche il SI. dopo aver comunicato alla moglie la decisione CP_1 di separarsi, a sua volta ha presentato le medesime denunce penali nei confronti della SI.ra Dal colloquio svolto Pt_1 con il SI. il medesimo ha dichiarato che le denunce sono state archiviate. (pagina 53 relazione peritale). CP_3
La CTU evidenzia alcuni accadimenti occorsi nel corso delle indagini peritali, emblematici del clima familiare: avrebbe disegnato la figura dello zio, dapprima esponendo di averlo sentito, in una Per_1 telefonata che il padre gli avrebbe chiesto di non rivelare, e poi ritrattando.
Le parti hanno inoltre discusso animatamente alla presenza di in merito alla partecipazione di Per_1 al compleanno del figlio;
il resistente sostiene che la ricorrente lo avrebbe minacciato di non fargli CP_1 più vedere il figlio e di aver subito violenza verbale.
Infine, la nonna paterna avrebbe avuto uno scontro con in ordine alla mancata effettuazione di Pt_1 una videochiamata con , e le avrebbe inviato un messaggio dai toni perentori, che la ricorrente Per_1 attribuisce alla stesura del cognato (pagine 21 - 23 relazione peritale).
Le parti hanno poi avuto alcuni scontri in ordine ad aspetti economici, e le comunicazioni pervenute a
, a dire del CTU, per le modalità aggressive in cui sono state redatte, e per l'assenza di Pt_1 considerazione per il benessere del figlio, non parrebbero provenire dal resistente (pagina 28 relazione peritale).
In almeno due occasioni, inoltre, il resistente ha tenuto atteggiamenti contrari alle indicazioni degli operatori riguardo all'introduzione a della figura dello zio (consegna dell'albero di Natale 2023 e Per_1 del regalo per il primo giorno di scuola) giungendo addirittura a perdere le staffe anche in presenza del figlio;
la CTU a tal proposito rileva Si riscontra un'adesione da parte del SI. alle richieste del fratello, CP_1 accettandone supinamente le iniziative ed evitando - invece - il confronto con il co-genitore. Per_ Tale atteggiamento sembra impedirgli di valutare con attenzione le scelte che riguardano direttamente , non considerando adeguatamente l'impatto che queste potrebbero avere sul figlio.
La decisione di assecondare il fratello è stata presa sulla base di considerazioni astratte e personali, legate alla propria educazione (“...sono stato abituato a leggere il biglietto prima di aprire un regalo...”) e sulla presunzione che il figlio avrebbe gradito il regalo. Queste valutazioni, non condivise con la SI.ra appaiono scollegate da un'analisi accurata Pt_1
Pagina 18 dell'attuale dinamica relazionale familiare, da una comprensione chiara delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e, soprattutto, da una rappresentazione realistica e consapevole del figlio.
Il SI. ha mostrato una certa incoerenza nella valutazione dell'episodio in questione, che ha al contempo minimizzato CP_1
(definendolo una “stupidata”) e del quale non si è assunto una propria responsabilità, attribuita ad altri. Tali elementi Per_ indicano una carente capacità nel riconoscere che potrebbe sentirsi confuso e destabilizzato da riferimenti o esplicitazioni a situazioni, oggetto di controversia e conflitto.
Queste dinamiche, di cui il bambino sembra avere una certa percezione e consapevolezza, rischiano di generare in lui un possibile conflitto di lealtà nei confronti di ciascun genitore. (pagine 33 e 34 relazione peritale).
La SI.ra ha espresso una significativa sfiducia rispetto alla possibilità che il padre possa emanciparsi Pt_1 dall'influenza del fratello, da cui tende a farsi dirigere anche nelle scelte che riguardano il figlio, a discapito - invece - di una condivisione co-genitoriale.
Tale dinamica relazionale tra i due fratelli contribuirebbe, secondo la madre, ad alimentare una rappresentazione negativa delle sue modalità genitoriali.
Questo aspetto appare centrale nell'orientare in una prospettiva conflittiva la relazione co-genitoriale fra gli ex coniugi, poiché CP_
- a detta della SI.ra - l'interesse dello zio nei confronti del nipote sarebbe rivolto ad estendere un controllo Pt_1 diretto anche sulla vita del minore, ponendosi come figura sostitutiva dei genitori o ostacolandone le decisioni educative.
(pagina 35 relazione peritale).
Dal canto suo, non ha espresso specifiche preoccupazioni genitoriali a riguardo delle capacità CP_1 materne.
Dalla valutazione condotta sulla ricorrente non emergono psicopatologie;
Non sono emersi segnali di aggressività o atteggiamenti ostili e il racconto degli episodi critici ha mostrato un approccio oggettivo, privo di manipolazioni.
Questo suggerisce una tendenza alla moderazione e alla collaborazione, caratteristiche spesso associate a individui con una buona resilienza emotiva. L'anamnesi rileva una dimensione di deprivazione affettiva primaria legata a un rapporto insoddisfacente con la figura materna, percepita come svalutante. L'esperienza di essere stata una figlia “problematica” sembra aver influenzato il suo sviluppo emotivo, lasciando un'impronta di immaturità relazionale. Tali esperienze precoci possono strutturare modelli di attaccamento insicuro che si riflettono nelle relazioni adulte (pagina 63 relazione peritale).
La valutazione delle sua competenze genitoriali non rileva elementi di inadeguatezza;
ella presenza una buona sintonizzazione emotiva su;
appare in grado di fornirgli il corretto contenimento ed Per_1 occasioni di socializzazione, non interferisce nella relazione con il padre;
ella presenta tuttavia vissuti di ansia, connessi alla vicenda sanitaria di ed a quella separativa, per la quale la CTU suggerisce l'avvio Per_1 di un percorso di sostegno psicologico per la SI.ra in considerazione dello stato di preoccupazione e i vissuti di Pt_1 ansia materna, che potrebbero influire sulla relazione con il figlio e aumentare le difficoltà nell'avviare un graduale processo di superamento del rapporto fusionale (pagina 67 relazione peritale).
è rimasto orfano di padre improvvisamente a 22 anni;
il fratello maggiore ha costituito un CP_1 importantissimo supporto anche economico per lui e la madre;
dalla valutazione emerge che la funzione di
Pagina 19 pensiero risulta alterata da un certo allentamento dei nessi associativi, con ragionamenti talvolta esposti in modo tangenziale
e prolisso, che si delineano secondo una prospettiva concreta, ostacolante i processi di astrazione. Benché non si osservi una franca alterazione nell'esame di realtà, il disturbo di pensiero riscontrato interferisce con una corretta interpretazione dell'esperienza. Lo stato di iperallerta osservabile attraverso diversi indici – come la rigidità relazionale ed espressiva, una ridotta espressività mimica e talvolta dissonante con i contenuti espressi, l'assenza di autocritica nei ragionamenti – sembra derivare da una fragilità strutturale dell'Io. Tale fragilità, presente nell'organizzazione personologica del SI. e che CP_1 impatta - trasversalmente - tutte le aree del funzionamento psicologico, rimanda a un'immagine di sé vulnerabile, bisognosa di sostegno esterno per mantenere una percezione di stabilità. Nel corso dei colloqui consulenziali, il SI. ha mostrato CP_1 una frequente dipendenza dal supporto dell'ex moglie e dei propri consulenti tecnico-legali. (pagina 73 relazione peritale).
Il racconto anamnestico del SI. ha delineato esperienze di vita che suggeriscono uno sviluppo CP_1 maturativo parziale, segnato da un contesto familiare percepito come severo e giudicante;
Le rappresentazioni delle figure genitoriali, scarsamente caratterizzate, indicano difficoltà nel legame di attaccamento primario, contribuendo a un senso profondo di insicurezza e inadeguatezza personale;
Questo quadro sembra aver compromesso lo sviluppo di un senso identitario solido ed è stato acuito da esperienze scolastiche poco gratificanti, nel corso delle quali egli ha maturato l'idea di essere poco brillante
(pagina 75 relazione peritale).
Tale approccio educativo sembra aver contribuito a instaurare processi di autosvalutazione e a lasciare il SI. privo CP_1 di strumenti per affrontare le sue difficoltà emotive e relazionali. L'improvvisa perdita del padre, avvenuta quando era ancora giovane, e l'assunzione del ruolo di capofamiglia da parte del fratello maggiore, con modalità autoritarie, sembrano aver limitato ulteriormente la possibilità di sviluppare un'autonomia identitaria, perpetuando una condizione di dipendenza psicologica. (ibidem).
Nella relazione sentimentale con la SI.ra il SI. ha assunto un atteggiamento passivo, mostrando Pt_1 CP_1 dinamiche di dipendenza che hanno ostacolato la costruzione di una relazione di coppia basata sulla reciprocità matura.
Il venir meno dell'idealizzazione della coppia e il confronto con i risvolti faticosi della realtà, quali le difficoltà economiche familiari e - soprattutto - le vicende sanitarie riguardanti il figlio, hanno rappresentato fattori destabilizzanti per il SI.
di difficile tolleranza, che hanno indotto un processo regressivo nel cercare supporto nella famiglia d'origine (pagine CP_1
75 e 76 relazione peritale).
Il quadro personologico sopra delineato e gli approfondimenti specialistici condotti hanno rilevato la presenza di aspetti psicopatologici nell'ambito di disturbo di personalità dipendente, di un disturbo del pensiero, in associazione con un assetto ipervigilante. In considerazione di ciò, si fornisce indicazione di un percorso di psicoterapia individuale volta a promuovere una maggiore consapevolezza di sé, una crescita personale e una migliore capacità di fronteggiare i compiti della vita adulta.(pagina 78 r relazione peritale).
Più recentemente, il SI. ha fatto richiesta di presa in carico psicologica presso il Consultorio di Peschiera OR CP_1
(pagina 45 relazione peritale).
Pagina 20 Le criticità riscontrate inficiano l'esercizio delle funzioni genitoriali;
se è molto legato affettivamente al figlio (che lo CP_1 ricambia), la fragilità strutturale presente nell'organizzazione personologica riscontrata nel SI. sembra ostacolare CP_1 lo sviluppo di un'adeguata identificazione con il ruolo genitoriale paterno.
Nello specifico, l'insicurezza soggettiva e l'idea interiorizzata di inadeguatezza sembrano fattori in grado di limitarlo nella capacità di fornire un modello positivo di autoregolazione emotiva e di resilienza per il figlio, riflettendo un modello relazionale che enfatizza dipendenza e insicurezza.
Da quanto osservato nell'espletamento consulenziale, da quanto emerso dagli incontri di rete con gli Operatori di di CP_6
Contr
e, infine, dagli esiti della valutazione personologica, si delineano significative difficoltà nell'esercizio delle funzioni normative e regolative paterne, che vengono delegate a terzi.
Le fragilità inerenti alla capacità di mentalizzazione e alla funzione riflessiva interferiscono con la possibilità del SI. CP_1 di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni del figlio e di corrispondervi in modo adeguato.
Un ulteriore fattore limitativo delle capacità genitoriali paterne è costituito dalla sua difficoltà nel definire netti confini familiari, volti a proteggere il sistema della propria famiglia da influenze e pressioni derivanti dall'esterno del nucleo familiare, nell'ambito del disturbo di personalità dipendente, che implica difficoltà nel gestire autonomamente le responsabilità genitoriali, esponendo il figlio a contesti per lui confusivi e potenzialmente forieri di indurre nel minore un conflitto di lealtà.
In corso di CTU non si sono riscontrate modalità paterne svalutative nei confronti del ruolo materno.
Tuttavia, tali riscontri positivi devono essere correlati alle numerose denunce esposte dal SI. nei confronti della SI.ra CP_1
per reati di maltrattamenti in famiglia e nei confronti del minore, né va sottaciuta l'influenza del fratello maggiore, Pt_1
a sua volta - autore di diverse denunce nei confronti della SI.ra per i medesimi reati, che l'ha anche accusata di Pt_1 soffrire di una condizione psicologica o patologica che ne comprometterebbe le capacità genitoriali.
Tali accuse sono state ritrattate nei colloqui consulenziali dallo zio paterno, che ha definito l'ex cognata una madre adeguata, mentre il SI. non ha fatto accenni significativi a comportamenti materni maltrattanti e/o abusanti. (pagina CP_1
79 relazione peritale).
La CTU ha evidenziato la necessità che entrambi i genitori possano effettuare strutturato percorso di sostegno individuale e alla genitorialità. CP_ La CTU ha anche incontrato lo zio il quale ha esposto a più riprese la necessità di una relazione con il nipote;
Si osserva che fra le diverse ragioni esposte dallo zio paterno, che fanno riferimento ad istanze personali proprie e del fratello, non si rilevano considerazioni a riguardo dell'interesse del nipote ad avere una relazione con lui. (pagina 94 relazione peritale).
Circa la persona della ex cognata, il SI. ha dichiarato che "non aveva" una buona considerazione della medesima, CP_1 ma attualmente ha modificato la propria opinione e, all'oggi, ritiene che la SI.ra "...è stata una buona madre Pt_1
Per_ perché è riuscita ad educare in un certo modo...le denunce di maltrattamento...sono cose passate, sono archiviate;
io sono qui semplicemente per cominciare un nuovo rapporto…".
Oggi lo zio paterno non ritiene che l'ex cognata sia una madre maltrattante.
Pagina 21 Il SI. ha affermato di avere modificato la propria considerazione, poiché si è reso conto “...degli errori che ho fatto CP_1 in passato. Un diverso approccio con o con entrambi i genitori anche da separati può essere importante per dare Parte_1 al bambino una vita normale, per dare a me la possibilità di vedere mio nipote ogni tanto…".
Non sono stati forniti elementi utili a comprendere il percorso mentale che ha portato a un cambiamento così radicale nel giudizio sull'ex cognata che, da madre maltrattante e gravemente pregiudizievole, oggi viene definita una madre adeguata.
La brevità del tempo intercorso tra l'ultima segnalazione e questa rivalutazione solleva interrogativi sulla coerenza e le motivazioni sottese a tale rivalutazione (pagine 96/97 relazione peritale).
Il decesso del padre ha comportato per il SI. una sostanziale rivalutazione dei propri progetti di emancipazione CP_1 personale, che - da quel momento - hanno assunto il preciso orientamento caratterizzato dall'identificazione con la figura paterna introiettata.
Egli, infatti, nel periodo precedente aveva iniziato ad investire in una propria autonomia abitativa, essendosi inserito nel mondo lavorativo, e nel mese di maggio 1994 aveva acquistato una casa in provincia di Pavia.
Tuttavia, con la morte del padre "...è crollato tutto…”; ha, pertanto, deciso di non trasferirsi, rivendendo l'appartamento.
Riguardo al periodo successivo al decesso del padre, il SI. ha spiegato che "...è stato difficile prendere decisioni che CP_1 possono essere sbagliate...però non l'ho passata male…l'ho passata male affettivamente…ma non l'ho passata male dal punto di vista della vita, io l'ho portata avanti lo stesso perché dovevo aiutare me stesso, aiutare mio fratello e aiutare mia mamma…". (pagina 100 relazione peritale).
La valutazione di pone in luce il fatto che i contenuti dell'attività ideativa tendono a seguire una CP_3 prospettiva persecutoria, in cui la realtà esterna è vissuta come una minaccia per un Sé che, pur apparendo grandioso, si rivela in realtà fragile e carenziato (“...non sono uno sprovveduto. Pensano di avere davanti una persona che non ha affrontato determinate cose, determinate situazioni, problematiche...e tentano di prendermi in giro…").
Tale struttura psicologica può essere indicativa di un funzionamento narcisistico della personalità, in cui l'immagine idealizzata di sé si accompagna a una vulnerabilità sottostante (Lingiardi, 2017).
L'attività psicomotoria e la mimica facciale rivelano tratti di rigidità emotiva, che si riflette in un atteggiamento interpersonale formale e poco empatico.
Questa rigidità si associa a un'espressività emotiva inibita e controllata, suggerendo un tratto alessitimico che è spesso correlato a difficoltà relazionali e a una limitata capacità di comprendere e regolare le proprie emozioni.
A riguardo degli aspetti fallimentari della propria esperienza, il SI. dimostra una autocritica ipovalida, CP_1 minimizzando le difficoltà vissute e attribuendo a cause esterne eventuali insuccessi.
Con riferimento ai rapporti con la cognata, la CTU evidenzia che L'introduzione di un elemento esterno in una struttura familiare rigidamente organizzata sembra aver destabilizzato l'equilibrio e sollecitato reazioni difensive di stampo persecutorio.
Le modalità comportamentali del SI. si sono scontrate con la personalità della SI.ra che si è opposta ai CP_1 Pt_1 tentativi dell'ex cognato di estendere la propria influenza o interferenza sul suo nucleo familiare.
Pagina 22 Ne è derivato un conflitto tra il SI. e la SI.ra ancora irrisolto, che si incardina sul minore, verso CP_3 Pt_1 il quale è verosimile che si ripropongano le dinamiche di controllo e dipendenza già descritte.
Pertanto, si suggerisce l'avvio di un percorso psicoterapico in favore del SI. mirato a sviluppare modalità CP_3 relazionali più adeguate ed attente all'individualità e ai bisogni altrui. (pagina 111 relazione peritale).
Dai colloqui con la madre di emerge invece che Il quadro familiare descritto dalla nonna paterna delinea CP_1 una famiglia complessa, in cui emergono legami affettivi profondi ma anche dinamiche relazionali marcate da gerarchie e dipendenze.
La nonna paterna ha espresso il desiderio di una maggiore partecipazione nella vita del nipote.
Tuttavia, ciò parrebbe limitato dalla dipendenza dai figli per la gestione pratica delle relazioni familiari.
Complessivamente il colloquio della nonna paterna ha evidenziato diversi elementi di ambivalenza, manifestando opinioni che sono state successivamente mitigate o contraddette.
Ciò viene rilevato nella rappresentazione delle cure materne, contemporaneamente valutate come adeguate ma, anche giudicando la SI.ra come "un po' ossessiva", osservando che il figlio è sereno. Pt_1
Oppure affermando che il nipote le appare "intimidito" nelle videochiamate, ha poi minimizzato questa osservazione, definendola di nessuna importanza.
È probabile che tale ambivalenza rifletta un atteggiamento volto a mantenere un equilibrio nell'ambito di un contesto relazionale complesso, al fine di evitare ulteriori tensioni o conflitti. (Pagina 114 relazione peritale).
La CTU conclude evidenziando che Da quanto emerso dall'espletamento consulenziale, la scrivente CTU ritiene che, all'oggi, un esercizio della responsabilità genitoriale condiviso del minore possa risultare pregiudizievole per il medesimo.
La presenza dei disturbi psichici - disturbo del pensiero, disturbo di personalità di tipo dipendente, assetto ipervigilante - rilevati dall'odierno accertamento a carico del SI. costituisce fattore che ne altera in modo significativo il contributo CP_1
Per_ ai processi decisionali di maggiore interesse del figlio (cfr. Sabatello, 2018). Per_9 Per_10
Il riscontrato quadro psicopatologico, associato ad una fragilità nucleare dell'Io, implica, nello specifico, una significativa problematica a riguardo della possibilità di un funzionamento autonomo e maturo del SI. i cui comportamenti CP_1 genitoriali appaiono eterodiretti e subordinati all'influenza altrui, stanti le difficoltà nel tracciare netti confini familiari, volti
a salvaguardare il sistema famiglia da influenze e pressioni derivanti dall'esterno del nucleo familiare.
Tale compromissione comporta, altresì, il perpetuarsi del conflitto co-genitoriale, frequentemente generato da reiterate critiche, squalifiche e attacchi alla figura materna, tali da interferire severamente la necessaria serenità dell'ambiente di vita offerto al minore, oltre a ledere il suo diritto alla bigenitorialità. (pagina 130 relazione peritale).
La scrivente ritiene opportuno indicare la conferma del collocamento del minore presso la madre, in considerazione dell'adeguatezza genitoriale materna accertata. Per quanto riguarda gli incontri con il padre, si ritiene opportuno indicare la conferma le attuali modalità assistite, ovvero gli incontri in Spazio Neutro, in ragione delle fragilità osservate nell'esercizio genitoriale paterno, che richiedono un puntuale e costante sostegno psico-educativo. Data l'attuale distanza territoriale fra i due ambienti genitoriali e dei tempi di percorrenza necessari per gli spostamenti del minore, l'intervento di ADM risulterebbe
- all'oggi - svantaggioso, ritenendo opportuno suggerire l'ipotesi di rivalutarne la ripresa, anche in considerazione di un
Pagina 23 prossimo trasferimento abitativo della madre. Da quanto emerso, si ritiene necessario suggerire, per quanto attiene al minore, la prosecuzione dell'attuale intervento di psicoterapia in suo favore. In considerazione di quanto rilevato a riguardo dei genitori, si ritiene che gli stessi potrebbero beneficiare, anche individuando le risorse nell'ambito del Servizio Pubblico, dei seguenti interventi:
• per quanto riguarda la madre, l'attivazione di un percorso di supporto psicologico volto al miglior fronteggiamento delle componenti ansiose emerse nella relazione con il figlio;
•circa il padre, l'attivazione di un percorso di psicoterapia personale e un intervento di supporto psico-educativo alle funzioni genitoriali;
•a riguardo della dinamica co-genitoriale, si ritiene opportuno suggerire l'avvio di un percorso a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 11.2.2025 emerge che la ricorrente è ancora ospite del progetto di accoglienza e lavora part time, è alla ricerca di bando di alloggio in edilizia popolare;
è stato inserito nel nuovo contesto scolastico, ove ha buoni risultati didattici, ma pessimi riscontri Per_1 relazionali, in quanto è molto aggressivo con gli altri compagni;
farebbe fatica a concentrarsi e chiederebbe attenzione ed esclusività; la situazione appare comunque migliorata dopo i primi mesi;
la madre è attenta ai bisogni del figlio e collaborativa con le insegnanti.
Dalla relazione educativa in vista della medesima udienza emergono le fatiche di nel contenere CP_1
, che comunque esprime il desiderio di stare più tempo con il padre;
stanti le fatiche comunicative Per_1 della coppia, in accordo con la CTU si è deciso di non permettere momenti di condivisione tra i genitori, se non osservati.
Il Giudice delegato ha disposto effettuazione di ADM presso l'abitazione paterna, che seguisse Per_1 percorso di sostegno individuale ed invitato le parti a fare altrettanto;
ha confermato nel resto i provvedimenti in essere.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Peschiera OR del 7.7.2025 emerge che a favore di è CP_1
Contr iniziato percorso di sostegno alla genitorialità ed intervento di che ha sostituito gli incontri in spazio neutro;
egli ha inoltre iniziato un percorso di psicoterapia e si presenta puntualmente agli incontri.
nonostante il bel rapporto con il figlio, appariva bloccato negli incontri con quest'ultimo e CP_1 timoroso dei giudizi emersi in ordine alle sue competenze genitoriali;
con il passare del tempo egli ha iniziato a gestire in modo più consapevole il minore, condividendo con lui anche momenti vari
(accompagnamento alle partite, alle viste mediche, feste della scuola, vacanze estive).
Egli evidenzia di essere in crisi di fronte alle richieste di di trascorrere tempo tutti insieme, fatte Pt_1
a suo dire dalla donna anche alla presenza di , sia perché teme che l'Ente affidatario possa non Per_1 assentirle, generando crisi nel minore, sia perché comunque la compresenza con la ricorrente lo porta a sentirsi sotto osservazione nel rapporto con il figlio.
Pagina 24 Durante il corso dell'ADM ed il padre giocano spesso a calcio, e condividono in modo positivo il Per_1 tempo insieme;
appare attento alle esigenze del minore e molto legato a lui affettivamente;
egli ha CP_1 maggiormente faticato nell'avere un approccio normativo, ma appare in grado di accogliere i suggerimenti dell'educatore ed incrementare le competenze genitoriali sul punto.
Gli operatori evidenziano la necessità di proseguire nell'intervento di ADM, anche al fine di consentire lo svolgimento di maggiori incontri padre – figlio: anche manifesta il desiderio di stare Per_1 maggiormente con il padre;
gli operatori evidenziano altresì la necessità che prosegua il percorso CP_1 di sostegno alla genitorialità ed il percorso di sostegno individuale, presso CEAF.
Dalla relazione della Fondazione Asilo Mariuccia del 15.7.2025 emerge che ha iniziato la prima Per_1 elementare, non ha riscontrato problemi a scuola e si è relazionato positivamente con i cambiamenti e le richieste del nuovo contesto scolastico.
Dopo un periodo di difficoltà nella gestione delle relazioni con i compagni, ha manifestato Per_1 importanti miglioramenti dal punto di vista relazionale.
sta seguendo il percorso di psicoterapia con la dott.ssa gli incontri padre-figlio Per_1 Per_3 avvengono regolarmente una volta a settimana durante l'ADM; il minore ha iniziato anche a giocare a calcio, pratica che gli piace molto.
La relazione conferma le buone capacità genitoriali di , che appare in grado di gestire la Pt_1 quotidianità del minore, ma anche la sua condizione sanitaria;
a tal proposito, dopo l'annuale visita di controllo a Roma, emerge che dovrà continuare ad indossare la maschera notturna. Per_1
lavora part time a tempo indeterminato come colf presso un'abitazione privata;
ella manifesta il Pt_1 desiderio di riottenere autonomina abitativa ed ha partecipato a bandi di edilizia popolare;
ella ha recentemente intrapreso percorso di sostegno individuale.
La relazione conclude evidenziando la necessità di proseguire negli interventi a favore di , anche Per_1 con riferimento ad un percorso psico educativo che possa sostenerlo nelle fasi di crescita e sviluppo emotivo e relazionale.
La relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San OV di luglio 2025 conferma i riscontri emersi nelle due relazioni sopra citate;
ha terminato il primo anno di scuola, manifesta Per_1 ancora agitazione motoria, ma riconosce le figure adulte di riferimento;
l'Ente affidatario ha autorizzato la partecipazione del padre a momenti di vita del figlio, come le partite di calcio, dopo confronto con la psicologa del minore, nell'interesse dello stesso , che manifesta la volontà di trascorrere più tempo Per_1 con il genitore.
Gli operatori evidenziano che talvolta sorgono ancora incomprensioni tra i genitori;
per questo motivo, ed in considerazione della necessità di proseguire gli interventi psico educativi, suggeriscono la prosecuzione dell'affido all'Ente.
Alla luce di tutto quanto precede, si ritiene di dover confermare l'affido di al Comune di residenza. Per_1
Pagina 25 Invero, la storia di coppia è stata negli ultimi anni caratterizzata da importantissima conflittualità e la disgregazione della coppia genitoriale è avvenuta con modalità assolutamente pregiudizievoli per , Per_1 che, a seguito dell'inopinata decisione del padre di porre fine al contratto di locazione, non ha potuto più contare sulla casa coniugale, ed ha dunque perso una stabile collocazione abitativa, nonché il continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori (cfr. Cass. sent. n. 1198/2006).
Il padre per molto tempo ha percepito l'assegno unico integralmente, omettendo qualsivoglia contributo al mantenimento del minore.
I rapporti tra le parti sono stati altamente conflittuali e tale conflittualità è stata alimentata dalle ingerenze dello zio nella vita del nucleo, e nella gestione di , le quali ingerenze hanno CP_3 Per_1 determinato plurime violazioni della sospensione delle visite zio – come già disposta dal Tribunale Per_1 per i Minorenni di Milano nel marzo 2023, ripetute segnalazioni alle Forze dell'Ordine, la presentazione di denunce per i più svariati titoli di reato, nonché comportamenti paterni anomali (es. richiesta di ritiro anticipato da scuola) ed assolutamente in contrasto con l'esigenza di assicurare a stabilità e Per_1 regolarità di vita e di preservarlo dal conflitto di coppia (in tal senso anche la richiesta al minore di mantenere il segreto sulle frequentazioni con lo zio).
La condizione della madre è stata a lungo connotata da precarietà economica, lavorativa ed abitativa, tanto che ella è stata inserita in progetto di housing sociale volto al graduale raggiungimento di autonomia;
allo stato ha reperito attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale, sta partecipando a Pt_1 concorsi delle Poste per profili professionali di lingua spagnola (cfr. comparsa conclusionale ricorrente),
è ancora alla ricerca di autonomia abitativa;
ella ha solo recentemente intrapreso percorso di sostegno individuale.
Ella non ha dunque ancora completato il percorso volto a raggiungere piena autonomia economica, abitativa, personale. ha iniziato percorso di sostegno alla genitorialità e percorso di sostegno individuale, al fine di CP_1 superare le fragilità emerse anche nella relazione con;
egli è legato al minore da profondo affetto Per_1
– ricambiato – ma non pare allo stato in grado di gestire in modo autonomo la relazione con lui, anche per le carenze nel ruolo normativo, né tantomeno quella con la ricorrente.
ha una delicatissima situazione sanitaria;
grazie agli interventi psico educativi a suo favore (ADM, Per_1 percorso di sostegno individuale con la dott.ssa pratica regolare del calcio…) ha migliorato la Per_3 propria condizione, ed anche le relazioni con i pari in ambito scolastico.
Gli operatori evidenziano tuttavia la necessità di prosecuzione di tutti i percorsi intrapresi.
Le ingerenze di sul fratello non sono venute meno: alla udienza del 14.10.2025 il resistente CP_3 ha nuovamente lamentato l'interruzione dei rapporti tra il fratello ed il figlio (interruzione disposta con
Pagina 26 plurimi provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria); dall'esame degli estratti conto del resistente emerge come il fratello lo supporti economicamente in modo continuativo (documenti da 87 a 90 . CP_3 CP_1
Alla luce di quanto precede appare assolutamente necessario confermare l'affido di al Comune di Per_1 residenza ex articolo 333 c.c., che assumerà le determinazioni sanitarie, scolastiche, educative, afferenti i rapporti con il padre per il minore, ricercando il consenso dei genitori, ma provvedendo anche in caso di dissenso, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c.
L'ente affidatario verificherà anche l'opportunità di organizzare incontri padre – madre - figlio e supporterà le parti nell'esercizio condiviso della genitorialità; curerà la prosecuzione di ADM e del percorso di sostegno individuale per il minore con la dott.ssa verificherà infine la prosecuzione Per_3 dei percorsi di sostegno individuale per le parti.
La durata dell'affido è stabilita in 24 mesi ed al termine esso tornerà condiviso;
all'approssimarsi di detta scadenza, il servizio sociale segnalerà al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni
l'opportunità di richiederne la proroga, ex articolo 5bis u.c. e 4 c. 4 l. 184/1983.
-il collocamento di resterà presso la madre, genitore con cui il minore ha sempre prevalentemente Per_1 vissuto e che appare pienamente in grado di gestire anche le sue necessità sanitarie, ciò anche al fine di garantire a stabilità dell'organizzazione di vita ed evitargli nuovi e repentini cambiamenti logistici. Per_1
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo un calendario e con modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio nell'esclusivo interesse di , se del caso alla presenza di un educatore Per_1 dei servizi, al fine di gestire i tempi e modi di permanenza in relazione alla patologia di , scongiurare Per_1 il coinvolgimento di da parte di nel conflitto familiare, fornire al resistente gli strumenti Per_1 CP_1 necessari a relazionarsi al minore con modalità scevre da pregiudizi per lui.
L'Ente affidatario avrà facoltà di ampliare e ridurre, modificare, liberalizzare e sospendere le visite ove ritenuto necessario a tutela del benessere del minore.
Il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio una volta al giorno, secondo liberi accordi assunti direttamente con la ricorrente, come richiesto dalla stessa alla udienza del 26.10.2023. Pt_1
-Restano sospese le visite tra e Per_1 CP_3
Elementi costituitivi della identità personale, intesa nella sua precisa e integrale dimensione psico-fisica, sono tra gli altri il nome, la nazionalità, le relazioni familiari, la paritaria discendenza da entrambe le figure genitoriali (cfr. articolo 8 CEDU;
cfr. anche art. 8 Convenzione New York diritti del , ratificata Per_12 con l. 176/1991): essa è dunque preservata attraverso la tutela dei predetti elementi.
L'identità personale si alimenta anche nella conservazione di stabili rapporti familiari: l'articolo 24, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE prevede il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò non sia in contrasto con un suo interesse superiore;
la disposizione è espressamente informata dall'articolo 9 par. 3 della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, citata.
Pagina 27 E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo.
Anche nella giurisprudenza della CGUE, una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull'interesse sotteso al citato diritto fondamentale (cfr. CGUE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, Jasna c. Per_13 Per_14
, punto 59 e 60).
[...]
L'articolo art. 317-bis. c.c. declina nella normativa primaria il diritto del minore all'identità personale, nel rapporto con gli ascendenti, prevedendo che Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo
336, secondo comma.
La tutela a tale diritto è accordata oggi anche dall'articolo 473bis.6 c. 2 c.p.c..
Osserva il Tribunale che il diritto alle frequentazioni con i parenti di entrambi i rami, quale espressione del diritto all'identità personale del minore, conosce lo stesso limite già ampiamente evidenziato con riferimento alle frequentazioni con i genitori, e costituito dall'interesse del minore stesso.
Nel caso di specie, per tutte le ragioni già esposte, l'ingerenza di nella vita familiare è foriera CP_3 di conflittualità (agita anche in sede penale), confusione organizzativa, ripetuti interventi delle forze dell'ordine, elementi questi suscettibili di destabilizzare il minore, privandolo della serenità anche ambientale necessaria ad affrontare la patologia oltre che la vicenda separativa.
Nell'interesse superiore di , ad oggi restano dunque sospese le visite tra il minore e lo zio. Per_1
-Non è opportuno l'ascolto di (nato nel 2018 e dunque minore di anni 12) in quanto non sono Per_1 stati allegati, né sono comunque emersi elementi che possano indurre a ritenerlo capace di discernimento in relazione alle domande proposte nella predetta sede (cfr. Cass. sent. n. 4595/2025).
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha percepito reddito nell'anno di imposta 2024 di euro 6384
(media su 12 mesi euro 532 documento 53 ricorrente) e nei primi tre mesi del 2025 di euro 617 netti circa
(documento 54 ricorrente).
Dall'esame degli estratti conto 2024 e primi mesi del 2025 (documento 52 ricorrente) emerge che nel
2024 vi sono stati bonifici per stipendi di euro 6400 circa, versamenti di contanti di euro 4000 circa e bonifici dalla Fondazione che la ospita di euro 3900 circa (totale euro 14300, media mensile euro 1191)
e nei primi sei mesi 2025 versamenti di contanti di euro 670 e bonifici dalla Fondazione che la ospita di euro 900.
Alla udienza del 14.10.2025 ha allegato di lavorare part time a tempo indeterminato come ausiliaria presso scuola materna in Milano, con qualifica di operaia di 1° livello e con orario part time di 25 ore (67,56)
Pagina 28 dalle 11.30 alle 16.30, e con reddito mensile di euro 980 lordi circa per tredici mensilità (e dunque euro
980 netti circa su 12 mensilità applicando le aliquote attuali IRPEF.
È intenzionata a partecipare ad una selezione di per il reperimento di profilo professionale CP_7 parlante spagnolo.
Percepisce euro 300 di assegno unico (documento 51 ricorrente).
Vive in un immobile messo a disposizione grazie all'intervento dei Servizi Sociali, per il quale non sostiene alcun onere, che ricade sul Comune;
ha richiesto alloggio di edilizia popolare, per il quale corrisponderà euro 300 circa di canone di locazione.
Considerati importi minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che Pt_1 ha una disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali di euro 480 considerato già il canone di locazione e non computati i versamenti di contanti.
Il resistente lavora come impiegato;
nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato un reddito di euro 30248 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2.021 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in locazione con canone mensile di euro 850 (documento 92 resistente) e rimborsa finanziamento di euro 400.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che ha una disponibilità CP_1 netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 271.
Dall'esame degli estratti di conto corrente 2024 emergono versamenti contanti di circa euro 4000 (media mensile euro 330), versamenti per prestiti dal fratello e dalla primavera 2024 bonifici costanti da CP_3 tale per rimborso spese, per complessivi euro 12.000 circa (media mensile euro 900 circa) Testimone_3
(documenti da 87 a 90 . CP_1
Considerati i rimborsi spese di RT e i versamenti contanti la sua disponibilità mensile residua è stata di circa 1500 euro, e ciò senza considerare il supporto economico del fratello . CP_3
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze del minore ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
Il contributo al mantenimento ordinario comprende già il contributo alle spese abitative.
-La circostanza per cui vive con la madre, che ne sopporta i maggiori oneri di mantenimento, Per_1 determina la percezione da parte di del 100% dell'assegno unico per il figlio;
la ricorrente potrà Pt_1 richiedere l'erogazione del beneficio direttamente ad INPS.
-Alla udienza del 26.10.2023 ha dichiarato di essersi attivata per la percezione da parte di Pt_1 Per_1 dell'indennità di frequenza e Repetti si è impegnato per l'effettuazione degli adempimenti burocratici necessari: ciò comporta che allo stato, e salva verifica del buon fine della pratica, nulla deve essere disposto ex articolo 334 c.c.
Pagina 29 Le Spese CTU come già liquidate restano a carico di e dell'Erario nella misura del 50% ciascuna, CP_1 essendosi l'indagine svolta nell'interesse di tutte le parti in causa.
La natura e l'esito del giudizio, e i rapporti tra le parti comportano la compensazione delle spese di lite tra le stesse e tra i genitori ed il curatore speciale.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] CP_1 così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Milano in data 3.10.2014 (Atto n. 1453, Parte I). CP_1
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge.
III. Dispone l'affidamento di al Comune di residenza ex articolo 333 c.c., che assumerà le Per_1 determinazioni sanitarie, scolastiche, educative, afferenti i rapporti con il padre per il minore, ricercando il consenso dei genitori, ma provvedendo anche in caso di dissenso, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c.; l'ente affidatario verificherà anche l'opportunità di organizzare incontri padre – madre - figlio e supporterà le parti nell'esercizio condiviso della genitorialità; curerà la prosecuzione di ADM e del percorso di sostegno individuale per il minore con la dott.ssa verificherà infine la prosecuzione dei percorsi di sostegno individuale per le parti. Per_3
IV. La durata dell'affido è stabilita in 24 mesi ed al termine esso tornerà condiviso;
all'approssimarsi di detta scadenza, il servizio sociale segnalerà al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni
l'opportunità di richiederne la proroga, ex articolo 5bis u.c. e 4 c. 4 l. 184/1983.
V. invita le parti alla prosecuzione dei rispettivi percorsi di terapia individuale, quanto a CP_1 presso CEAF;
VI. colloca la residenza del minore presso la madre.
VII.dispone che possa vedere e tenere con sé il minore secondo un calendario e con CP_1 modalità stabilite dai servizi sociali competenti per territorio nell'esclusivo interesse di , se del caso Per_1 alla presenza di un educatore dei servizi;
l'Ente affidatario avrà facoltà di ampliare e ridurre, modificare, liberalizzare e sospendere le visite ove ritenuto necessario a tutela del benessere del minore;
il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio una volta al giorno, secondo liberi accordi assunti direttamente con la ricorrente;
VIII. sospende le visite tra e Per_1 CP_3
IX. con decorrenza ottobre 2025 Pone a carico di l'importo di euro 500,00, da versarsi a CP_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa
Pagina 30 scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico di il 50% CP_1 delle spese scolastiche, mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Pagina 31 X. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'AS unico per il minore;
XI. pone le spese di CTU a definitivo carico di e dell'Erario nella misura del 50% ciascuno;
CP_1
XII. Compensa tra le parti le spese di lite.
XIII. compensa le Spese di lite tra le parti ed il curatore speciale;
XIV. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza:
a) alle parti,
b) al curatore speciale,
c) ai servizi sociali competenti per il territorio di Sesto San OV e Peschiera OR,
d) al Giudice Tutelare per l'apertura del fascicolo ex 337 c.c. ex articolo 5 bis l. 184/1983,
e) al Tribunale per i Minorenni di Milano per opportuna conoscenza (N. 11 /2024 RG/ MIN c.a. dott.ssa Paola Ortolan).
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Giudice est.
UD MI
Il Presidente
AR CE
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