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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 22/01/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER CE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13532/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014900408000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 , impugna la cartella di pagamento n. 07120250014900408000 e relativi ruoli, ricevuta a mezzo raccomandata il 22/04/2025, relativa ad una
Comunicazione di irregolarità, codice atto n.03625192228, consegnata il 19/08/2024, afferente liquidazione formale ex art. 36 bis DPR 600/73 del mod. unico presentato per l'anno d'imposta 2021.
Contesta la mancata notifica della comunicazione sottesa alla cartella impugnata e che le sanzioni siano state illegittimamente assoggettate ad interessi in violazione di legge.
Si è costituita Associazione_1 che preliminarmente eccepisce che la predetta comunicazione è stata resa disponibile al contribuente in via telematica come da avversa richiesta. Nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione “Firma della dichiarazione”) è stata barrata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario” e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione“ Impegno alla presentazione telematica”) la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
Precisa altresì che alla ricezione dell'avviso bonario seguiva la presentazione di istanza CIVIS da parte del ricorrente, istanza che conduceva alla rideterminazione delle imposte dovute ,come da comunicazione di irregolarità codice atto n.3625192228 con abbinamento di versamenti e che risulta consegnata in data
19/08/2024 con chiusura della pratica, ma che, a fronte di tale istanza, non seguivano i versamenti dovuti e venivano pertanto applicati sanzioni ed interessi.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le formulate eccezioni fanno riferimento al mancato ricevimento della prodromica comunicazione di irregolarità o avviso bonario indicata in cartella con codice atto n. 03625192228, risultante consegnata in data 19/08/2024.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che con originaria comunicazione di irregolarità codice atto n.34262022212 venivano comunicati al contribuente gli esiti della liquidazione formale del mod. unico anno d'imposta 2021. L'ufficio ha reso disponibile l'avviso bonario in data 10/05/2024, come da richiesta telematica effettuata in sede di presentazione della dichiarazione mediante sbarramento della relativa casella, nell'area riservata del portale Entratel.
Prova dell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente consegue altresì dall'istanza CIVIS, successiva alla ricezione dell'avviso bonario, a seguito della quale veniva rideterminato l'importo delle imposte dovute, come da comunicazione di irregolarità codice atto n.3625192228 con abbinamento di versamenti e che risulta consegnata in data 19/08/2024. Da tali adempimenti scaturisce la regolarità della procedura seguita dall'ufficio secondo le indicazioni fissate dall'Agenzia e quelle richieste dal contribuente che non deve attendere alcuna notifica, bensì solo procedere a visualizzare gli esiti della richiesta all'interno della procedura.
Il mancato pagamento successivo alla rideterminazione dell'importo ha dato legittimamente luogo alla notifica della cartella di pagamento n. 07120250014900408000 con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro 300 .
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER CE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13532/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014900408000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 , impugna la cartella di pagamento n. 07120250014900408000 e relativi ruoli, ricevuta a mezzo raccomandata il 22/04/2025, relativa ad una
Comunicazione di irregolarità, codice atto n.03625192228, consegnata il 19/08/2024, afferente liquidazione formale ex art. 36 bis DPR 600/73 del mod. unico presentato per l'anno d'imposta 2021.
Contesta la mancata notifica della comunicazione sottesa alla cartella impugnata e che le sanzioni siano state illegittimamente assoggettate ad interessi in violazione di legge.
Si è costituita Associazione_1 che preliminarmente eccepisce che la predetta comunicazione è stata resa disponibile al contribuente in via telematica come da avversa richiesta. Nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione “Firma della dichiarazione”) è stata barrata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario” e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione“ Impegno alla presentazione telematica”) la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
Precisa altresì che alla ricezione dell'avviso bonario seguiva la presentazione di istanza CIVIS da parte del ricorrente, istanza che conduceva alla rideterminazione delle imposte dovute ,come da comunicazione di irregolarità codice atto n.3625192228 con abbinamento di versamenti e che risulta consegnata in data
19/08/2024 con chiusura della pratica, ma che, a fronte di tale istanza, non seguivano i versamenti dovuti e venivano pertanto applicati sanzioni ed interessi.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le formulate eccezioni fanno riferimento al mancato ricevimento della prodromica comunicazione di irregolarità o avviso bonario indicata in cartella con codice atto n. 03625192228, risultante consegnata in data 19/08/2024.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che con originaria comunicazione di irregolarità codice atto n.34262022212 venivano comunicati al contribuente gli esiti della liquidazione formale del mod. unico anno d'imposta 2021. L'ufficio ha reso disponibile l'avviso bonario in data 10/05/2024, come da richiesta telematica effettuata in sede di presentazione della dichiarazione mediante sbarramento della relativa casella, nell'area riservata del portale Entratel.
Prova dell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente consegue altresì dall'istanza CIVIS, successiva alla ricezione dell'avviso bonario, a seguito della quale veniva rideterminato l'importo delle imposte dovute, come da comunicazione di irregolarità codice atto n.3625192228 con abbinamento di versamenti e che risulta consegnata in data 19/08/2024. Da tali adempimenti scaturisce la regolarità della procedura seguita dall'ufficio secondo le indicazioni fissate dall'Agenzia e quelle richieste dal contribuente che non deve attendere alcuna notifica, bensì solo procedere a visualizzare gli esiti della richiesta all'interno della procedura.
Il mancato pagamento successivo alla rideterminazione dell'importo ha dato legittimamente luogo alla notifica della cartella di pagamento n. 07120250014900408000 con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro 300 .