CASS
Sentenza 1 luglio 2021
Sentenza 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2021, n. 25143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25143 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI FR n. a Crotone il 25/9/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 11/6/2020 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN IA De TI;
letta la requisitoria del P.G.,Dott.Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25143 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 21/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Aosta che, in data 5/2/2014, aveva riconosciuto il IO colpevole del delitto di tentata estorsione in danno di EC TO, condannandolo alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. Al prevenuto si addebita di aver rivolto minacce nei confronti dello EC per indurlo a non fornire a DI GO l'appoggio logistico e i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto regionale di manutenzione invernale della Valtournanche, cui aveva partecipato anche l'odierno ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giovanni Di Nardo, deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. con particolare riferimento alla omessa derubricazione del reato di tentata estorsione in minaccia. La difesa, dopo aver premesso che nella prospettiva accusatoria il reato di tentata estorsione mediante minaccia sarebbe stata finalizzata a costringere lo EC a non fornire alla Glair srl di DI GO i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto regionale aggiudicato alla società onde subentrare nell'aggiudicazione, segnala che l'arti.° del D.Igs 50/2016 prevede che solo nel caso di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante ovvero in caso di fallimento, liquidazione coatta o di interdittiva antimafia dell'appaltatore o, ancora, negli altri casi indicati dall'art. 108, la stazione appaltante può consultare le imprese partecipanti alla gara ai fini della stipula di un nuovo contratto. Pertanto, poiché il recesso dell'aggiudicatario non avrebbe comunque portato alla stipula di un nuovo contratto con altra impresa in gara, il IO -nella specie- non avrebbe potuto conseguire alcun profitto. Né tantomeno il ricorrente avrebbe avuto diritto alcuno a subentrare allo EC nel subappalto, eventualità non prospettata nel capo d'imputazione e non supportata da alcuna emergenza processuale. Aggiunge la difesa che alcuna rilevanza può avere l'erronea supposizione da parte dell'imputato che il recesso del vincitore potesse in qualche modo avvantaggiarlo, alla luce del tenore dell'art. 49 cod.pen. sicché il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie di minaccia, non perseguibile per difetto di querela e, comunque, allo stato estinta per maturata prescrizione;
2.2 la mancata assunzione di una prova a discarico decisiva, avendo il Tribunale revocato la già disposta ammissione quale teste di GN SA, il cui esame era indispensabile per lumeggiare i rapporti tra l'imputato e la p.o. ed illustrare le ragioni di astio dello EC nei confronti dell'imputato; 2 cP, 2.3 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena, avendo i giudici di merito ritenuto di negare all'imputato le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello. E' bensì vero come rimarcato dalla difesa che questa Corte può rilevare d'ufficio la difforme qualificazione giuridica del fatto di reato posto alla sua attenzione, nondimeno allorché la qualificazione alternativa postuli degli accertamenti in fatto, demandati all'esclusiva competenza del giudice di merito, non può che riconoscersi valenza ostativa al mancato rispetto del principio devolutivo. Nella specie, la difesa assume che la condotta minatoria tenuta dal prevenuto nei confronti della p.o. EC non poteva attingere l'evento costrittivo costituito dalla rinunzia all'appalto della società aggiudicataria, che aveva concordato il subappalto di mezzi con la p.o.,e il conseguente ingiusto profitto dell'assegnazione dei lavori al ricorrente, non essendo simile eventualità contemplata dal D.Igs n. 50/2016. Tuttavia, non emerge alcun dato dalle sentenze di merito circa la natura della gara aggiudicata alla Glair s.r.I., le procedure seguite e la disciplina in concreto applicabile, approfondimenti che dovevano trovare ingresso, ove rilevanti, nelle sedi di merito. Deve aggiungersi, ad ogni buon conto, che la doglianza risulta, alla stregua dei materiali scrutinati, manifestamente infondata, assumendo la difesa a parametro dell'impossibilità dell'evento il decreto Igs n. 50 del 18/4/2016 sebbene il delitto contestato si sia consumato, secondo incolpazione, nel settembre 2012, in epoca di gran lunga antecedente l'entrata in vigore del testo legislativo richiamato. 4. Destituita di pregio è la doglianza sviluppata nel secondo motivo relativa alla pretesa mancata assunzione di prova decisiva alla luce della genericità delle deduzioni difensive e tenuto conto che già il primo giudice aveva ampiamente argomentato l'attendibilità della p.o. EC, evidenziandone la coerenza narrativa e la sostanziale coincidenza ricostruttiva con il narrato del teste DI. Inoltre il primo giudice, a pag. 5, ha dato conto che, sebbene lo CC fosse all'epoca creditore del IO, lo stesso imputato ha escluso di essere stato destinatario di atti giudiziari da parte del medesimo per il soddisfacimento di tali pretese. 5.Inammissibili s'appalesano i conclusivi rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in considerazione della gravità del fatto e delle modalità esecutive mentre non risultano espressamente richieste le circostanze attenuanti generiche, che la Corte non ha ritenuto di dover officiosamente riconoscere a 3 osL, fronte di una sanzione ritenuta congrua e della mancata allegazione di elementi a tal fine apprezzabili. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 Maggio 2021 Il Consigliere estensore AN IA De TI
udita la relazione del Cons. AN IA De TI;
letta la requisitoria del P.G.,Dott.Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25143 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 21/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Aosta che, in data 5/2/2014, aveva riconosciuto il IO colpevole del delitto di tentata estorsione in danno di EC TO, condannandolo alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. Al prevenuto si addebita di aver rivolto minacce nei confronti dello EC per indurlo a non fornire a DI GO l'appoggio logistico e i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto regionale di manutenzione invernale della Valtournanche, cui aveva partecipato anche l'odierno ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giovanni Di Nardo, deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. con particolare riferimento alla omessa derubricazione del reato di tentata estorsione in minaccia. La difesa, dopo aver premesso che nella prospettiva accusatoria il reato di tentata estorsione mediante minaccia sarebbe stata finalizzata a costringere lo EC a non fornire alla Glair srl di DI GO i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto regionale aggiudicato alla società onde subentrare nell'aggiudicazione, segnala che l'arti.° del D.Igs 50/2016 prevede che solo nel caso di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante ovvero in caso di fallimento, liquidazione coatta o di interdittiva antimafia dell'appaltatore o, ancora, negli altri casi indicati dall'art. 108, la stazione appaltante può consultare le imprese partecipanti alla gara ai fini della stipula di un nuovo contratto. Pertanto, poiché il recesso dell'aggiudicatario non avrebbe comunque portato alla stipula di un nuovo contratto con altra impresa in gara, il IO -nella specie- non avrebbe potuto conseguire alcun profitto. Né tantomeno il ricorrente avrebbe avuto diritto alcuno a subentrare allo EC nel subappalto, eventualità non prospettata nel capo d'imputazione e non supportata da alcuna emergenza processuale. Aggiunge la difesa che alcuna rilevanza può avere l'erronea supposizione da parte dell'imputato che il recesso del vincitore potesse in qualche modo avvantaggiarlo, alla luce del tenore dell'art. 49 cod.pen. sicché il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie di minaccia, non perseguibile per difetto di querela e, comunque, allo stato estinta per maturata prescrizione;
2.2 la mancata assunzione di una prova a discarico decisiva, avendo il Tribunale revocato la già disposta ammissione quale teste di GN SA, il cui esame era indispensabile per lumeggiare i rapporti tra l'imputato e la p.o. ed illustrare le ragioni di astio dello EC nei confronti dell'imputato; 2 cP, 2.3 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena, avendo i giudici di merito ritenuto di negare all'imputato le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello. E' bensì vero come rimarcato dalla difesa che questa Corte può rilevare d'ufficio la difforme qualificazione giuridica del fatto di reato posto alla sua attenzione, nondimeno allorché la qualificazione alternativa postuli degli accertamenti in fatto, demandati all'esclusiva competenza del giudice di merito, non può che riconoscersi valenza ostativa al mancato rispetto del principio devolutivo. Nella specie, la difesa assume che la condotta minatoria tenuta dal prevenuto nei confronti della p.o. EC non poteva attingere l'evento costrittivo costituito dalla rinunzia all'appalto della società aggiudicataria, che aveva concordato il subappalto di mezzi con la p.o.,e il conseguente ingiusto profitto dell'assegnazione dei lavori al ricorrente, non essendo simile eventualità contemplata dal D.Igs n. 50/2016. Tuttavia, non emerge alcun dato dalle sentenze di merito circa la natura della gara aggiudicata alla Glair s.r.I., le procedure seguite e la disciplina in concreto applicabile, approfondimenti che dovevano trovare ingresso, ove rilevanti, nelle sedi di merito. Deve aggiungersi, ad ogni buon conto, che la doglianza risulta, alla stregua dei materiali scrutinati, manifestamente infondata, assumendo la difesa a parametro dell'impossibilità dell'evento il decreto Igs n. 50 del 18/4/2016 sebbene il delitto contestato si sia consumato, secondo incolpazione, nel settembre 2012, in epoca di gran lunga antecedente l'entrata in vigore del testo legislativo richiamato. 4. Destituita di pregio è la doglianza sviluppata nel secondo motivo relativa alla pretesa mancata assunzione di prova decisiva alla luce della genericità delle deduzioni difensive e tenuto conto che già il primo giudice aveva ampiamente argomentato l'attendibilità della p.o. EC, evidenziandone la coerenza narrativa e la sostanziale coincidenza ricostruttiva con il narrato del teste DI. Inoltre il primo giudice, a pag. 5, ha dato conto che, sebbene lo CC fosse all'epoca creditore del IO, lo stesso imputato ha escluso di essere stato destinatario di atti giudiziari da parte del medesimo per il soddisfacimento di tali pretese. 5.Inammissibili s'appalesano i conclusivi rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in considerazione della gravità del fatto e delle modalità esecutive mentre non risultano espressamente richieste le circostanze attenuanti generiche, che la Corte non ha ritenuto di dover officiosamente riconoscere a 3 osL, fronte di una sanzione ritenuta congrua e della mancata allegazione di elementi a tal fine apprezzabili. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 Maggio 2021 Il Consigliere estensore AN IA De TI