Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 5/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5140/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. Parte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni RI, che li rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter EL, all'avv. Fabio CI e all'avv. Nicola IE;
RICORRENTE
Contro
(C.F. –USR Controparte_1 P.IVA_1
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , Dirigente del di e dalla dott.ssa Elisa Persona_1 CP_3 CP_2
Cesaro, dipendente dello stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio CP_1
di , Via Coazze n. 18; Controparte_4 CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
I ricorrenti danno atto di aver già ottenuto sentenze che hanno loro riconosciuto il diritto a percepire l'emolumento della c.d. Carta elettronica del docente, e agiscono in giudizio per ottenere tale emolumento anche per gli anni successivi.
I ricorrenti affermano esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agiscono per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di
€ 500,00, per , Parte_1
€ 500,00, per Parte_2
€ 500,00, per Parte_3
€ 500,00, per Parte_4
(pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1
configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
2 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal
3 vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La docente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal Parte_1
1.9.2023 al 30.6.2024, il docente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal Pt_2
1.9.2023 al 30.6.2024, la docente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal Pt_3
1.9.2023 al 30.6.2024, la docente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal Pt_4
1.9.2023 al 30.6.2024
È provato che i ricorrenti siano rimasti interni al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricati di una supplenza per l'a.s. 2024/2025; ai ricorrenti spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile ai CP_1
ricorrenti nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di
€ 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2023/2024 per la docente Parte_1
€ 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2023/2024 per il docente Pt_2
€ 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2023/2024 per la docente Pt_3
€ 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2023/2024 per la docente Per_2
[...]
2. Le spese di lite
[...]
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della serialità del contenzioso e del numero delle parti assistite, con la richiesta distrazione. Non può essere concessa la maggiorazione richiesta ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14, in assenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , , Parte_1 Parte_2 con riferimento all'a.s Parte_3 Parte_4
2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , , Parte_1 Parte_2
per il tramite della carta Parte_3 Parte_4 elettronica del docente, la somma complessiva di € 500,00 ciascuno, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in solido in favore degli avv. CI, EL, IE e RI, dichiaratisi antistatari.
Torino, 5/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5