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27 marzo 2001
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1 gennaio 2002
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30 ottobre 2002
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7 novembre 2004
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Art. 18. Reclutamento di uditori giudiziari 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, ((da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.)) 2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova.
Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell' articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, e' in facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.
Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell' articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, e' in facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.
Commentari • 4
- 1. Concorso in magistratura:avvocati, magistrati onorari, dottori di ricerca senza testAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2004 · 0.67866725
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 22/07/2005, n. 317Provvedimento: […] n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e 123- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario, previsti dall'art. 18 della medesima legge n. 48 del 2001, dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;Leggi di più...
- beneficiari dell’esonero·
- concorso per uditore giudiziario·
- esonero dalla prova preliminare·
- magistratura·
- manifesta inammissibilità delle questioni.·
- restituzione degli atti ai giudici rimettenti.·
- sopravvenuta modifica della norma denunciata·
- ord. 317/05 a. ordinamento giudiziario·
- ord. 317/05 b. ordinamento giudiziario·
- necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni