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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2947/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
ON IA ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Ardore, alla Via Colarrò n. 9, presso lo studio dell'Avv. MEDIATI SERGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Locri, in Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo giudice l'Inps contestando le risultanze delle conclusioni rese dal
CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 1524/2022 R.G.), deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta, consistente nella pensione di invalidità civile ex art. 12 l. 118/71.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza nel merito.
Disposto un supplemento peritale, ad esito dell'udienza di discussione del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie al decreto di fissazione dei termini per il dissenso, comunicato in data 18.7.2023 è seguita dichiarazione depositata il 3.8.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 1.9.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non avrebbe tenuto conto delle patologie
“Poliartropatia infiammatoria siero-negativa” e “Disturbo delirante”, nonostante fossero ampiamente documentate in atti, ed avrebbe erroneamente qualificato la patologia psichiatrica riscontrata.
Alla luce di tali deduzioni si rendeva dunque necessario chiamare a chiarimenti il
CTU nominato per la fase di ATPO.
Il Ctu, dunque, ha chiarito che “La perizianda sig.ra CO IA è affetta da poliartropatia infiammatoria siero-negativa successivamente diagnosticata come artrite reumatoide riportata nell'elaborato peritale sia in anamnesi che nell'esame obiettivo ma non quantizzata come danno biologico per mera dimenticanza. Ritengo quindi che alla luce di tale patologia bisogna dare una valutazione del 50% (COD.
9303). La valutazione della patologia psichiatrica è corretta. Pertanto la perizianda,
CO AN è da ritenersi paziente invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 100% con decorrenza dal 25.03.2022 data della domanda amministrativa (25.03.2022)”.
La citata consulenza, unitamente ai resi chiarimenti, integralmente richiamata, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell'INPS ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida al 100% con decorrenza dal 25.3.2022, data della domanda amministrativa.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell'Inps e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la ricorrente invalida al 100% dal 25.3.2022, ai sensi dell'art. 12 l. 118/71;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2947/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
ON IA ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Ardore, alla Via Colarrò n. 9, presso lo studio dell'Avv. MEDIATI SERGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Locri, in Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo giudice l'Inps contestando le risultanze delle conclusioni rese dal
CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 1524/2022 R.G.), deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta, consistente nella pensione di invalidità civile ex art. 12 l. 118/71.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza nel merito.
Disposto un supplemento peritale, ad esito dell'udienza di discussione del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie al decreto di fissazione dei termini per il dissenso, comunicato in data 18.7.2023 è seguita dichiarazione depositata il 3.8.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 1.9.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non avrebbe tenuto conto delle patologie
“Poliartropatia infiammatoria siero-negativa” e “Disturbo delirante”, nonostante fossero ampiamente documentate in atti, ed avrebbe erroneamente qualificato la patologia psichiatrica riscontrata.
Alla luce di tali deduzioni si rendeva dunque necessario chiamare a chiarimenti il
CTU nominato per la fase di ATPO.
Il Ctu, dunque, ha chiarito che “La perizianda sig.ra CO IA è affetta da poliartropatia infiammatoria siero-negativa successivamente diagnosticata come artrite reumatoide riportata nell'elaborato peritale sia in anamnesi che nell'esame obiettivo ma non quantizzata come danno biologico per mera dimenticanza. Ritengo quindi che alla luce di tale patologia bisogna dare una valutazione del 50% (COD.
9303). La valutazione della patologia psichiatrica è corretta. Pertanto la perizianda,
CO AN è da ritenersi paziente invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 100% con decorrenza dal 25.03.2022 data della domanda amministrativa (25.03.2022)”.
La citata consulenza, unitamente ai resi chiarimenti, integralmente richiamata, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell'INPS ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida al 100% con decorrenza dal 25.3.2022, data della domanda amministrativa.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell'Inps e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la ricorrente invalida al 100% dal 25.3.2022, ai sensi dell'art. 12 l. 118/71;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi