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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 302/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
UL OT di LL e LV CO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa Maria Giovanna CP_1 P.IVA_1
Buffa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 ha chiesto che venga accertato il Parte_1 suo grado d'invalidità nella misura del 67%, contestando la percentuale del 60% attribuitale CP_ dall' all'esito del procedimento amministrativo. A sostegno della superiore pretesa ha evidenziato che l'interesse all'accertamento deriverebbe dall'aumento delle possibilità di ottenere una serie di prestazioni connesse all'ISEE (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 27 maggio 2025 l ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva (cfr. memoria).
1 Ciò detto, il ricorso va immediatamente dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente come la ricorrente non abbia agito per la tutela di un diritto, ma esclusivamente per l'accertamento (in qualche modo “preventivo” e
“generalizzato”) del proprio grado d'invalidità.
Il riconoscimento della percentuale d'invalidità, tuttavia, non costituisce di per sé un diritto tutelato dall'ordinamento, che, invece, lo prevede quale elemento costitutivo concorrente dei numerosi diritti elencati nello stesso ricorso.
Ora, è noto che chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare di avere un interesse attuale e specifico alla tutela richiesta.
Nella fattispecie tale interesse è del tutto insussistente o, comunque, sicuramente indimostrato.
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente osservato che chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa, essendo evidentemente precluse le azioni giudiziarie meramente esplorative: ebbene, nel caso di specie la ha Pt_2 contestato l'accertamento amministrativo senza neppure allegare una consulenza tecnica di parte, evidentemente impostando la propria azione sul modello di uno strumento giudiziale del tutto diverso, qual è il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per cui, però, è prevista un'apposita disciplina.
Le considerazioni che precedono, come detto, conducono a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
La ricorrente va esentata dal rimborso delle spese giudiziali avversarie in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sebbene, va detto, l'iniziativa processuale, si ponga ai limiti della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente.
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 302/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
UL OT di LL e LV CO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa Maria Giovanna CP_1 P.IVA_1
Buffa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 ha chiesto che venga accertato il Parte_1 suo grado d'invalidità nella misura del 67%, contestando la percentuale del 60% attribuitale CP_ dall' all'esito del procedimento amministrativo. A sostegno della superiore pretesa ha evidenziato che l'interesse all'accertamento deriverebbe dall'aumento delle possibilità di ottenere una serie di prestazioni connesse all'ISEE (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 27 maggio 2025 l ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva (cfr. memoria).
1 Ciò detto, il ricorso va immediatamente dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente come la ricorrente non abbia agito per la tutela di un diritto, ma esclusivamente per l'accertamento (in qualche modo “preventivo” e
“generalizzato”) del proprio grado d'invalidità.
Il riconoscimento della percentuale d'invalidità, tuttavia, non costituisce di per sé un diritto tutelato dall'ordinamento, che, invece, lo prevede quale elemento costitutivo concorrente dei numerosi diritti elencati nello stesso ricorso.
Ora, è noto che chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare di avere un interesse attuale e specifico alla tutela richiesta.
Nella fattispecie tale interesse è del tutto insussistente o, comunque, sicuramente indimostrato.
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente osservato che chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa, essendo evidentemente precluse le azioni giudiziarie meramente esplorative: ebbene, nel caso di specie la ha Pt_2 contestato l'accertamento amministrativo senza neppure allegare una consulenza tecnica di parte, evidentemente impostando la propria azione sul modello di uno strumento giudiziale del tutto diverso, qual è il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per cui, però, è prevista un'apposita disciplina.
Le considerazioni che precedono, come detto, conducono a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
La ricorrente va esentata dal rimborso delle spese giudiziali avversarie in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sebbene, va detto, l'iniziativa processuale, si ponga ai limiti della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente.
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
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