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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 37691/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 14.04.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Talarico;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 18.09.2024 Parte_1 cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 All'udienza del 18 febbraio 2025, tenutasi nella modalità c.d.
“cartolare”, il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare:
- è presente sul territorio dal 2014; - sin da giugno 2020 ha reperito un impiego regolare presso la società
DI&GI Logistica con sede in Guidonia Montecelio (RM), con contratto a tempo determinato prorogato dapprima sino al 28.02.2021
e successivamente fino al 28.02.2022, con una continuità lavorativa meritevole di apprezzamento ai fini dell'inserimento lavorativo sul territorio;
è inoltre versata in atti la Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi del 2021;
- nell'ottobre 2022 ha conseguito l'attestato del corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, cui egli ha preso parte superando la verifica di apprendimento;
- nel gennaio 2023 il ricorrente ha stipulato con la società MISHA
Ponteggi un contratto di lavoro a tempo determinato, poi convertito in rapporto a tempo indeterminato, con la qualifica di ponteggiatore, come da comunicazione e buste paga relative agli interi anni CP_2
2023 e 2024; tale rapporto lavorativo assicura al ricorrente una buona retribuzione che gli consente di provvedere alle proprie esigenze.
Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU
2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Pag. 2 di 4 Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Per_1
Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). CP_3 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Persona_2
c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Per_3 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_4 ES c. Romania [GC], § 71; e c. Per_5 Per_6
, § 42) o commerciali ( e Per_7 Parte_2
TA Oy c. Finlandia GC). In considerazione di quanto sopra esposto circa l'integrazione socio- lavorativa del ricorrente e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il diritto di come sopra generalizzato, al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, co. 3 del d.lgs. 25/2008 secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di euro
1.800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 37691/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 14.04.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Talarico;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 18.09.2024 Parte_1 cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 All'udienza del 18 febbraio 2025, tenutasi nella modalità c.d.
“cartolare”, il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare:
- è presente sul territorio dal 2014; - sin da giugno 2020 ha reperito un impiego regolare presso la società
DI&GI Logistica con sede in Guidonia Montecelio (RM), con contratto a tempo determinato prorogato dapprima sino al 28.02.2021
e successivamente fino al 28.02.2022, con una continuità lavorativa meritevole di apprezzamento ai fini dell'inserimento lavorativo sul territorio;
è inoltre versata in atti la Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi del 2021;
- nell'ottobre 2022 ha conseguito l'attestato del corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, cui egli ha preso parte superando la verifica di apprendimento;
- nel gennaio 2023 il ricorrente ha stipulato con la società MISHA
Ponteggi un contratto di lavoro a tempo determinato, poi convertito in rapporto a tempo indeterminato, con la qualifica di ponteggiatore, come da comunicazione e buste paga relative agli interi anni CP_2
2023 e 2024; tale rapporto lavorativo assicura al ricorrente una buona retribuzione che gli consente di provvedere alle proprie esigenze.
Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU
2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Pag. 2 di 4 Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Per_1
Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). CP_3 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Persona_2
c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Per_3 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_4 ES c. Romania [GC], § 71; e c. Per_5 Per_6
, § 42) o commerciali ( e Per_7 Parte_2
TA Oy c. Finlandia GC). In considerazione di quanto sopra esposto circa l'integrazione socio- lavorativa del ricorrente e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il diritto di come sopra generalizzato, al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, co. 3 del d.lgs. 25/2008 secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di euro
1.800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
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