Articolo 827 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 826Articolo 835
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Art. 827. Contingente per la tutela del patrimonio culturale 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di ((168)) unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: ((10)) ;
d) ufficiali inferiori: ((16)) ;
e) ispettori: ((44)) ;
f) sovrintendenti: ((33)) ;
g) appuntati e carabinieri: ((63)) . ((124)) 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

--------------- AGGIORNAMENTO (124)
La L. 4 aprile 2025, n. 42 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1, alinea) che "Al fine di rafforzare l'attivita' del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all' articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' incrementato di 40 unita' di personale in soprannumero rispetto all'organico".
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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