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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1 della con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO MAURIZIO, elettivamente Parte_2 domiciliato in SS 16 Adriatica Nord n. 5, 64025 Pineto presso il difensore avv. ESPOSITO
MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 presidente p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in
CORSO SAN GIORGIO 14, TERAMO presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Come verbale della odierna udienza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 29.05.2024 ha proposto opposizione a Parte_1 ordinanza-ingiunzione n. OI-002605355, notificata il 02.05.2024, con la quale l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di €. 2.037,42, a titolo di sanzione
1 amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021 e per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n.85, per ivi sentire accogliere le seguenti trascritte conclusioni:
“– dichiarare l'annullamento e/o nullità e/o revoca dell'ordinanza-ingiunzione n° OI-002605355 emessa da sede di Teramo notificata in data 2 maggio 2024 e delle eventuali e conseguenti CP_1 sanzioni accessorie;
– con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della domanda contestava l'ordinanza –ingiunzione per avvenuto versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in data 19 giugno 2023 a seguito della notifica dell'atto di accertamento n. .7900.21/02/2023.033058 del 21/02/2023 riferito all'anno 2021, avvenuta il CP_1
23 marzo 2023.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1 riportandosi alle argomentazioni e deduzioni esplicitate in fatto e diritto nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente previa acquisizione delle note conclusive autorizzate.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1 periodo sopra riportato per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463 a seguito della trasmissione alla società opponente degli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva non opposti.
Nelle proprie note conclusive la parte ricorrente fa riferimento alla natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l' è tenuto a notificare la violazione amministrativa per omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e sarebbe decaduto dall'esercizio della potestà sanzionatoria, rendendo invalida la successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione effettuata il 2 maggio 2024, quindi oltre il termine di 90 gg. previsto dall'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981
n° 689 e successivamente agli intervenuti pagamenti, pertanto chiedeva dichiararsi la nullità anche per intervenuta decadenza.
Risulta incontestato e per tabulas che il ricorrente ha provveduto al saldo delle somme richieste con l'avviso di accertamento n. .7900.21/02/2023.033058 del 21/02/2023, dal quale scaturisce CP_1
l'ordinanza opposta, attraverso la produzione di sei copie delle ricevute di versamento mod. F35.
2 Pertanto, ritiene questo giudicante che sono venuti meno i presupposti della violazione del predetto art. 2, comma 1- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463 poichè, come ivi previsto, se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, non si è più assoggettabili alla sanzione amministrativa.
Parte resistente fa riferimento a pagamenti incompleti di svariati avvisi di addebito non opposti e sostiene che i versamenti effettuati non tengono conto delle sanzioni civili maturate per effetto della notifica degli stessi avvisi di addebito nonché degli interessi di mora e dell'aggio.
Anche se nello stesso avviso di accertamento è riportato che “Gli importi indicati non comprendono gli eventuali oneri della riscossione dovuti per legge all'Agente della Riscossione” non è dato evincere alcuna specifica nell'ordinanza impugnata di tali specifici importi con relativa causale.
Inoltre, va evidenziato che è sopraggiunta la decadenza dell'ente impositore per l'emissione del provvedimento ordinatorio qui impugnato.
Seppur vero che l'eccezione di decadenza, al pari dell'eccezione di prescrizione, deve essere contenuta nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., a mente dell'art. 2969 c.c. il giudice deve rilevare ogni ausa di improponibilità dell'azione, tra cui l'intervenuta decadenza, in ipotesi di materia sottratta alla disponibilità delle parti come nel caso di specie che concerne una impugnativa contro un provvedimento dell'autorità amministrativa in relazione a sanzioni in materia previdenziale per omissione contributiva.
Per costante giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, avallata da recenti pronunce di legittimità richiamate dalla parte ricorrente, risulta applicabile al caso concreto la disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 23 del
D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n.
85, in sede di conversione.
Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, per quanto rileva nel caso che occupa, quale atto presupposto alla Ordinanza
3 Ingiunzione qui opposta e per quanto emerso dalla documentazione allegata, è stato notificato all'opponente in data 23.03.2023 per omissioni contributive riferite all'anno 2021, il procedimento sanzionatorio è stato notificato il 2.05.2024, quindi tardivamente rispetto al contestato omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per quanto previsto dall'art. 14 c° 6 L.
689/1981 che dispone testualmente: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie il termine perentorio di 90 giorni per la notifica della contestazione non è stato rispettato, con conseguente illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Al mancato rispetto del perentorio termine di 90 giorni dall'avvenuta violazione o dall'acquisizione da parte dell' della notizia della violazione, consegue estinzione CP_1 dell'obbligo dell'ingiunto pagamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 14 c° 6 L. 689/1981, nonché come da procedura che la resistente avrebbe dovuto adottare per quanto ampiamente sancito e confermato dalla stessa Circolare n.32 del 25/02/2022 la quale al capo 3) prevede CP_1
l'emissione di provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”; pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della materia trattata, della esigua attività processuale svolta dalle parti e del modesto valore della causa, possono essere compensate tra le parti anche per motivi di giustizia sostanziale in deroga al principio della soccombenza, ritenute sussistenti eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1129/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla ordinanza-ingiunzione n. OI-002605355, notificata il
02.05.2024; compensa tra le parti le spese di giudizio.
4 Teramo, 17 Settembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1 della con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO MAURIZIO, elettivamente Parte_2 domiciliato in SS 16 Adriatica Nord n. 5, 64025 Pineto presso il difensore avv. ESPOSITO
MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 presidente p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in
CORSO SAN GIORGIO 14, TERAMO presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Come verbale della odierna udienza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 29.05.2024 ha proposto opposizione a Parte_1 ordinanza-ingiunzione n. OI-002605355, notificata il 02.05.2024, con la quale l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di €. 2.037,42, a titolo di sanzione
1 amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021 e per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n.85, per ivi sentire accogliere le seguenti trascritte conclusioni:
“– dichiarare l'annullamento e/o nullità e/o revoca dell'ordinanza-ingiunzione n° OI-002605355 emessa da sede di Teramo notificata in data 2 maggio 2024 e delle eventuali e conseguenti CP_1 sanzioni accessorie;
– con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della domanda contestava l'ordinanza –ingiunzione per avvenuto versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in data 19 giugno 2023 a seguito della notifica dell'atto di accertamento n. .7900.21/02/2023.033058 del 21/02/2023 riferito all'anno 2021, avvenuta il CP_1
23 marzo 2023.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1 riportandosi alle argomentazioni e deduzioni esplicitate in fatto e diritto nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente previa acquisizione delle note conclusive autorizzate.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1 periodo sopra riportato per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463 a seguito della trasmissione alla società opponente degli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva non opposti.
Nelle proprie note conclusive la parte ricorrente fa riferimento alla natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l' è tenuto a notificare la violazione amministrativa per omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e sarebbe decaduto dall'esercizio della potestà sanzionatoria, rendendo invalida la successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione effettuata il 2 maggio 2024, quindi oltre il termine di 90 gg. previsto dall'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981
n° 689 e successivamente agli intervenuti pagamenti, pertanto chiedeva dichiararsi la nullità anche per intervenuta decadenza.
Risulta incontestato e per tabulas che il ricorrente ha provveduto al saldo delle somme richieste con l'avviso di accertamento n. .7900.21/02/2023.033058 del 21/02/2023, dal quale scaturisce CP_1
l'ordinanza opposta, attraverso la produzione di sei copie delle ricevute di versamento mod. F35.
2 Pertanto, ritiene questo giudicante che sono venuti meno i presupposti della violazione del predetto art. 2, comma 1- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463 poichè, come ivi previsto, se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, non si è più assoggettabili alla sanzione amministrativa.
Parte resistente fa riferimento a pagamenti incompleti di svariati avvisi di addebito non opposti e sostiene che i versamenti effettuati non tengono conto delle sanzioni civili maturate per effetto della notifica degli stessi avvisi di addebito nonché degli interessi di mora e dell'aggio.
Anche se nello stesso avviso di accertamento è riportato che “Gli importi indicati non comprendono gli eventuali oneri della riscossione dovuti per legge all'Agente della Riscossione” non è dato evincere alcuna specifica nell'ordinanza impugnata di tali specifici importi con relativa causale.
Inoltre, va evidenziato che è sopraggiunta la decadenza dell'ente impositore per l'emissione del provvedimento ordinatorio qui impugnato.
Seppur vero che l'eccezione di decadenza, al pari dell'eccezione di prescrizione, deve essere contenuta nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., a mente dell'art. 2969 c.c. il giudice deve rilevare ogni ausa di improponibilità dell'azione, tra cui l'intervenuta decadenza, in ipotesi di materia sottratta alla disponibilità delle parti come nel caso di specie che concerne una impugnativa contro un provvedimento dell'autorità amministrativa in relazione a sanzioni in materia previdenziale per omissione contributiva.
Per costante giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, avallata da recenti pronunce di legittimità richiamate dalla parte ricorrente, risulta applicabile al caso concreto la disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 23 del
D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n.
85, in sede di conversione.
Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, per quanto rileva nel caso che occupa, quale atto presupposto alla Ordinanza
3 Ingiunzione qui opposta e per quanto emerso dalla documentazione allegata, è stato notificato all'opponente in data 23.03.2023 per omissioni contributive riferite all'anno 2021, il procedimento sanzionatorio è stato notificato il 2.05.2024, quindi tardivamente rispetto al contestato omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per quanto previsto dall'art. 14 c° 6 L.
689/1981 che dispone testualmente: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie il termine perentorio di 90 giorni per la notifica della contestazione non è stato rispettato, con conseguente illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Al mancato rispetto del perentorio termine di 90 giorni dall'avvenuta violazione o dall'acquisizione da parte dell' della notizia della violazione, consegue estinzione CP_1 dell'obbligo dell'ingiunto pagamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 14 c° 6 L. 689/1981, nonché come da procedura che la resistente avrebbe dovuto adottare per quanto ampiamente sancito e confermato dalla stessa Circolare n.32 del 25/02/2022 la quale al capo 3) prevede CP_1
l'emissione di provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”; pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della materia trattata, della esigua attività processuale svolta dalle parti e del modesto valore della causa, possono essere compensate tra le parti anche per motivi di giustizia sostanziale in deroga al principio della soccombenza, ritenute sussistenti eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1129/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla ordinanza-ingiunzione n. OI-002605355, notificata il
02.05.2024; compensa tra le parti le spese di giudizio.
4 Teramo, 17 Settembre 2025
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