Articolo 54 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 53Articolo 55
Versione
7 maggio 1958
Art. 54.
La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sara' conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958