Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3956
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite in primo grado

    Il Tribunale ritiene che la compensazione delle spese di lite sia operata in violazione dell'art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), in quanto non sussistono i presupposti tassativi previsti per la compensazione (assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza) né soccombenza reciproca. Viene inoltre chiarito che la giurisdizione del giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, anche di valore inferiore a € 1.100,00, non rientra nella giurisdizione equitativa e pertanto non è applicabile l'art. 91, comma IV, c.p.c., ma le spese vanno liquidate secondo il D.M. 55/2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3956
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 3956
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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