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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5772 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Attanasio Parte_1
appellante contro
Controparte_1
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4757/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di spese di lite
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 4757/2018 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale emesso a seguito di asserita violazione del codice della strada, ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.. Quindi, l'odierno appellante ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del soccombente in primo grado. CP_1
Non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria, la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.09.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite, salvo la sussistenza di situazioni tali da poter applicare analogicamente il richiamato disposto normativo, secondo i principi dettati dalla Corte Costituzionale, con ovvio obbligo di rigorosa motivazione.
Ciò detto, giova ancora evidenziare che l'azione promossa in primo grado è un'opposizione a sanzione amministrativa elevata per pretesa violazione del codice della strada, conclusasi con il pieno accoglimento della domanda attorea. Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling.
La controversia poi non appare presentare peculiari profili di difficoltà nella materia trattata, posto che il G.d.P. si è limitato a disporre la compensazione delle spese di lite in ragione “della natura controversa della materia” ma invero non è esplicitato né è dato comprendere cosa vi sia di controverso nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudice di primo grado.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c per il doppio grado di giudizio.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2015, n. 8806).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150 (applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12 ("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") ed al comma
10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma 12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma 10).
Dunque, non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m.
La liquidazione deve tener conto del valore della causa (fino ad euro 1100,00) e delle fasi svolte (studio, introduzione, trattazione, conclusione per il primo grado, studio, introduzione e conclusione per il secondo grado).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5772 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Attanasio Parte_1
appellante contro
Controparte_1
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4757/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di spese di lite
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 4757/2018 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale emesso a seguito di asserita violazione del codice della strada, ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.. Quindi, l'odierno appellante ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del soccombente in primo grado. CP_1
Non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria, la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.09.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite, salvo la sussistenza di situazioni tali da poter applicare analogicamente il richiamato disposto normativo, secondo i principi dettati dalla Corte Costituzionale, con ovvio obbligo di rigorosa motivazione.
Ciò detto, giova ancora evidenziare che l'azione promossa in primo grado è un'opposizione a sanzione amministrativa elevata per pretesa violazione del codice della strada, conclusasi con il pieno accoglimento della domanda attorea. Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling.
La controversia poi non appare presentare peculiari profili di difficoltà nella materia trattata, posto che il G.d.P. si è limitato a disporre la compensazione delle spese di lite in ragione “della natura controversa della materia” ma invero non è esplicitato né è dato comprendere cosa vi sia di controverso nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudice di primo grado.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c per il doppio grado di giudizio.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2015, n. 8806).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150 (applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12 ("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") ed al comma
10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma 12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma 10).
Dunque, non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m.
La liquidazione deve tener conto del valore della causa (fino ad euro 1100,00) e delle fasi svolte (studio, introduzione, trattazione, conclusione per il primo grado, studio, introduzione e conclusione per il secondo grado).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo