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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/08/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Paola Di lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. RG 2706/2023 promossa tra le seguenti parti:
- in liquidazione Controparte_1
corrente in Albisola Superiore CF in persona del curatore e rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore dott. all'uopo autorizzato dal Giudice delegato, dr. Davide Atzeni, con Persona_1 provvedimento in data 24/11/2023, elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi 21/8 presso l'avv. Luigi Cocchi (CF.: , fax 010541994) che lo rappresenta e lo difende C.F._1 come da mandato in calce alla presente comparsa e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: Email_1
Attrice contro
- - in persona del Sindaco in carica Controparte_2 Controparte_3 con sede in Albisola Superiore piazza della Libertà 19 (SV), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte (C.F. ; elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto C.F._2 difensore in Genova via Corsica 10/4, in forza di procura in calce all'atto di costituzione
Convenuta e terza chiamata
contro
(Polizza n. A1201436808 – ) in Controparte_4 Controparte_2 persona di nella qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale Controparte_5 per l 'Italia, munita degli occorrendi poteri, con domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi, n. 86 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Aucone (nata a [...] P.IVA_2
l'11.03.1978, C.F. ) procuratrice iscritta all 'Albo Speciale degli Avvocati C.F._3
Cassazionisti, giusta procura speciale allegata al presente atto (all. 3), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ombrone n. 14, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito PEC: ; Email_2
Terza chiamata
contro
PROVINCIA DI SAVONA in persona del Presidente pro tempore, avv. Pierangelo Olivieri, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale depositata telematicamente tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Mariano Protto (C.F. – PEC C.F._4
e Domenico Chirò (C.F. – Email_3 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso i seguenti domicili Email_4 digitali: e Email_3 Email_4
Terza chiamata
contro
(Polizza n. 10428227d – Provincia di AV) Controparte_4
in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_5 domiciliata per la carica in Milano, C.so Garibaldi, 86, rappresentati e difesi, in forza di delega depositata nel primo grado di giudizio e acclusa al presente atto, dall'avv. Leonardo Giani (C.F.
, il quale elegge domicilio digitale presso l'indirizzo pec C.F._6 ove dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni Email_5 relativi al presente giudizio
Terza chiamata
contro
Controparte_6
con sede in Genova, Via Fieschi 15, in persona del Presidente della Giunta Regionale Sig. CP_7 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli Avv.ti Andrea Bozzini e Leonardo
[...]
Castagnoli (PEC: ) Email_6 Email_7 dell'Avvocatura regionale,
Terza chiamata contro
Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Avv Tomaso Romanengo (C.F. e dall'Avv. C.F._7
Simone Spinelli (C.F: del Foro di Genova come da procura in atti presso il C.F._8 cui studio secondario in Piazza del Popolo 8/7 AV è elettivamente domiciliata.
Convenuta e terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice Parte_1
“Si chiede che l'Ecc. Tribunale di AV, contrariis reiectis, dichiari e/o il Controparte_8
tenuti, in via solidale, alternativa, come meglio visto e, per l'effetto, li Controparte_2 condanni al risarcimento di tutti i danni causati a e Controparte_9 in concordato preventivo: - nella misura, riferita alle voci di cui alle lettere a, b, c, d, ed h del numero n. 5.5, della parte narrativa, di € 3.087.021 e/o nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
- nella misura, relativa alle voci di cui alle lettere e ed f del medesimo n. 5.5, che sarà determinata in corso di causa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate. Vinte le spese”
Per il Comune di LB (convenuta e terza chiamata)
Piaccia al Tribunale IL.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista;
In via istruttoria: previa ammissione del capitolo di prova per interpello e testi dedotto nella Seconda memoria istruttoria e previa ammissione dei testi in controprova indicati nella Terza memoria istruttoria;
In via preliminare: dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo ex art 392 c.p.c.; in via preliminare: previo spostamento dell'udienza di prima comparizione, autorizzarsi con decreto, ex art. 167 e 269 c.p.c., la chiamata in giudizio de: § Gli , che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. A 1201436808 Controparte_4 stipulato con lo scrivente in persona del Rappresentante generale per l'Italia dei CP_2 CP_4 domiciliato per la carica presso l'ufficio del Rappresentante generale per l'Italia dei codice CP_4 fiscale , in Milano, Corso Garibaldi n. 86;§ la , in persona del Presidente P.IVA_3 Controparte_6 in carica, p.i. , Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova;
§ la Provincia di AV, in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e p. iva , via Sormano, 12 - 17100 P.IVA_5
AV; Nel merito: 1) sulle domande attoree, in via principale: per le ragioni esposte in atti, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento in tutto o in parte le domande proposte da parte attrice: a) dichiarare che le stesse sono accoglibili solo ed esclusivamente nei confronti della coevocata Controparte_8 unico soggetto responsabile in forza dei rapporti contrattuali in essere con
[...]
e in concordato preventivo. Condannare pertanto in via esclusiva Controparte_9 [...] al risarcimento dei danni lamentati dalla attrice, nella misura che sarà Controparte_8 eventualmente provata in corso di giudizio;
b) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'IL.mo Giudicante ritenesse sussistere profili di responsabilità (anche) in capo ad una Pubblica Amministrazione (connessi all'annullamento degli atti adottati in conseguenza dell'Accordo di programma), ritenere e dichiarare responsabili (eventualmente in via solidale e/o concorrente tra loro) le terze chiamate Provincia di AV e , condannando i Controparte_6 predetti soggetti, in via esclusiva, concorrente e/o solidale, al risarcimento dei danni lamentati dalla attrice, nella misura che sarà eventualmente provata in corso di giudizio;
c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti del conchiudente i) graduare e ripartire le responsabilità tra i soggetti originariamente CP_2 evocati - ed - e quelli successivamente Controparte_2 Controparte_8 chiamati in giudizio - Provincia di AV e -, tenuto conto dei ruoli rispettivamente Controparte_6 ricoperti e della efficienza causale delle rispettive condotte nella determinazione dei danni lamentati da parte attrice ed eventualmente dimostrati;
ii) determinare l'ammontare dovuto dal conchiudente Comune all'attrice in base alle risultanze istruttorie, rigettando ogni diversa e maggiore pretesa, CP_ escluso ogni vincolo di solidarietà; iii) dichiarare Provincia di AV e Controparte_8
in via solidale, alternativa o come meglio visto, tenute e condannarle a manlevare Controparte_6
e a risarcire il conchiudente dalle domande formulate da CP_2 Controparte_9
e da qualsiasi altro soggetto evocato in causa, e a rilevarlo indenne di tutte le somme che fosse tenuto a pagare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) sulle domande proposte dalla convenuta - chiamante per le ragioni esposte in atti, rigettare tutte le domande Controparte_8 proposte da in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque Controparte_8 non provate;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento in tutto o in parte le domande, dichiarare le terze chiamate Provincia di AV e in Controparte_6 via solidale, alternativa o come meglio visto, tenute e condannarle a manlevare e a risarcire il conchiudente dalle domande formulate dalla convenuta/chiamante e CP_2 Controparte_8 da qualsiasi altro soggetto evocato in causa, e a rilevarlo indenne di tutte le somme che fosse tenuto a pagare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) Dichiarare gli Controparte_4 che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. A1201436808 stipulato con lo scrivente Comune, in persona del Rappresentante generale per l'Italia dei con sede legale e domicilio CP_4 eletto per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, c.a.p. 20121 (codice fiscale ), tenuti P.IVA_3
e condannarli a garantire e a manlevare il in relazione a tutte le pretese Controparte_2 formulate da dalla convenuta e chiamante e Controparte_9 Controparte_8 da qualsiasi altro soggetto evocato in causa, condannando conseguentemente l'assicuratore terzo chiamato: § a provvedere a far fronte a tutte le somme al pagamento delle quali il CP_2 convenuto venisse eventualmente condannato dal Tribunale per i titoli dedotti in giudizio;
§ a rifondere al le spese legali ed ogni onere e costo connesso al presente Controparte_2 giudizio;
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese generali, Iva e C.p.A. come per legge.”
Per Controparte_8
“Piaccia all'IL.mo Tribunale , ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Nel merito:
1) Respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, le domande tutte proposte dalla
[...]
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Controparte_10 Controparte_8 diritto;
2) respingere altresì, per le motivazioni espresse in narrativa, tutte le domande in manleva proposte dalle altre parti nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_8
3) in subordine, respingere le domande attoree e delle controparti tutte e dichiarare infondata la relativa quantificazione del danno risarcibile, per assenza di prova;
4) in via di ulteriore subordine, salvo gravame, dichiarare il e/o la Provincia di Controparte_2
AV e/o la , in via solidale e/o alternativa e/o meglio vista tra loro, responsabili Controparte_6 dei danni tutti patiti da parte attrice e, per l'effetto, condannarli in via solidale e/o alternativa e/o meglio vista tra loro, ovvero per il tramite di e/o degli Controparte_11 Controparte_4
in virtù delle polizze di assicurazione stipulate, al pagamento in favore di parte attrice dei
[...] danni tutti patiti e comunque a manlevare e risarcire per i danni ad essa derivanti Controparte_8 dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande mosse da nei suoi Controparte_9 confronti, con condanna alla corresponsione delle relative somme, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo;
5) respingere le domande tutte rivolte dagli ulteriori convenuti e/o terzi chiamati verso
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_8
6) Ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti da Controparte_8
7) Vinte le spese e gli onorari di tutti gradi di giudizio liquidate ex DM 55/2014
Per Provincia di AV
Voglia l'IL.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
a) in via preliminare di rito, autorizzare la chiamata in causa di a.1 di Londra, , CP_4 Controparte_11
Rappresentante Generale per l'Italia (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_6 tempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi, 86; a. 2 (P.IVA ), Controparte_6 P.IVA_4 in persona del Presidente pro tempore, con sede in Genova, piazza De Ferrari 1; a.3 Controparte_8
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_7 P.IVA_8 tempore, con sede in 12084 Mondovì (CN), Via Delvecchio 15/c; disponendo lo spostamento dell'udienza già fissata nel rispetto dei termini dell'art. 163- bis c.p.c.;
b) in via preliminare, nel merito dichiarare prescritta l'azione nei confronti della Provincia di AV per le ragioni di cui al § 1;
c) in via principale, nel merito rigettare tutte le domande proposte dalla perché Controparte_9 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale trovassero accoglimento le domande di parte attrice, accertare e dichiarare che l'unico soggetto responsabile, in forza dei rapporti contrattuali intercorsi con , è e per l'effetto condannarla al CP_9 Controparte_8 risarcimento dei danni richiesti da parte attrice e/o accertati in corso di causa;
e) in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi nella quale trovassero accoglimento le domande di parte attrice, accertare e dichiarare che le uniche Pubbliche Amministrazioni che hanno una qualche responsabilità (specie in tema di mancata disposizione della V.A.S.) sono la e il e per l'effetto condannarli a manlevare la Controparte_6 Controparte_2
Provincia da qualsiasi forma ed importo di risarcimento dei danni richiesti dalle parti costituite e/o accertati in corso di causa;
f) in via subordinata, in ogni caso nella denegata ipotesi in cui si accertasse la responsabilità della Provincia di AV nella causazione dei danni, accertare il diritto della Provincia ad essere totalmente manlevata dalla e per l'effetto condannare quest'ultimo a tenere CP_4 Controparte_11 indenne ed a manlevare la Provincia di AV da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento delle domande delle altre parti;
g) in ogni caso, con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Per Controparte_6
“Piaccia al IL.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande riproposte nella comparsa di riassunzione dal in quanto del Parte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese e compensi di CP_1 giudizio oltre oneri accessori ex lege ( e per gli avvocati dell'ente pubblico)”. CP_13
Per LL's NS OM S.a. ( ) Controparte_2
In via principale nel merito:
rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_9 Controparte_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva di dimostrazione della sussistenza di nesso
[...] causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_8 CP_2
Albisola Superiore, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva della dimostrazione della sussistenza di nesso causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Estromettere LL 's NS OM S.A. (già ) dal presente giudizio Controparte_14 per carenza di legittimazione passiva per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_2
per tutte le cause di esclusione di copertura (contrattuali e ex lege) dedotte in atti, nonché CP_4 per le ulteriori cause di esclusione che dovessero accertarsi in corso di causa;
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità a carico del di Albisola Superiore, limitare la domanda di manleva ai soli CP_2 danni effettivamente causati e accertati, individuando la specifica quota di responsabilità riferibile al medesimo, con facoltà di regresso in favore di di tutte le somme che dovessero essere CP_4 condannati a pagare in eccedenza rispetto alla quota individuata a carico del proprio chiamante in causa;
Nella denegata ipotesi in cui il lbisola Superiore venisse ritenuto responsabile CP_2
e quindi tenuto al risarcimento del danno e, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva: in caso di condanna in solido di nonché della Provincia di AV e Controparte_8 della , accertare la responsabilità interna gravante su ciascuno dei convenuti. Nella Controparte_6 denegata ipotesi in cui venga esteso a carico di il vincolo di solidarietà gravante sul Comune, CP_4 condannare in via di regresso e gli altri convenuti al pagamento in favore di Controparte_8 CP_4
[
di tutta quanto quest ' ultima fosse costretta a versare in favore di , ovvero ad altri CP_9 convenuti;
In ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e quella di quella di manleva, quantificare i danni nella minor misura che risulterà in corso di causa e comunque equa e di giustizia;
Nella denegata ipotesi di condanna del e accoglimento della Controparte_2 domanda di manleva da quest' ultimo proposta nei confronti di tenere comunque conto CP_4 nella liquidazione del danno, dei limiti del massimale e della franchigia previsti nella polizza;
Con vittoria di spese, compensi.
- Per che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 10428227D (ora, Controparte_4
) Parte_2 - Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate nei confronti del CP_2 siccome infondate in fatto e in diritto, nonché prive di qualunque supporto probatorio;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del respingere la domanda di manleva da questo svolta nei CP_2 confronti della Provincia, in quanto manifestamente infondata per i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata e non creduta ipotesi di accoglimento sia delle domande formulate dall'attrice contro il sia della domanda di CP_2 manleva svolta dal contro la Provincia, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza CP_2 emessa dagli esponenti Assicuratori per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla Provincia nei confronti degli stessi;
- Nel merito, in via ancora subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice, di accertamento di una qualche responsabilità in capo alla Provincia e di ritenuta operatività della Polizza, accertare la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile alla Provincia entro 14 cui dovrà essere contenuta l'obbligazione di manleva, secondo altresì i termini e le condizioni tutti di Polizza;
- In ogni caso: competenze e spese di lite di questo e di tutti i precedenti gradi di giudizio integralmente rifuse.
Per ASSICURATORI (Polizza n. A1201436808 – Comune Albisola Superiore) CP_4
In via principale nel merito:
rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Comune di Albisola CP_9
Superiore, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva di dimostrazione della sussistenza di nesso causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_8 CP_2
Albisola Superiore, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva della dimostrazione della sussistenza di nesso causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Estromettere LL 's NS OM S.A. (già ) dal presente giudizio Controparte_14 per carenza di legittimazione passiva per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_2
per tutte le cause di esclusione di copertura (contrattuali e ex lege) dedotte in atti, nonché CP_4 per le ulteriori cause di esclusione che dovessero accertarsi in corso di causa;
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità a carico del di Albisola Superiore, limitare la domanda di manleva ai soli CP_2 danni effettivamente causati e accertati, individuando la specifica quota di responsabilità riferibile al medesimo, con facoltà di regresso in favore di di tutte le somme che dovessero essere CP_4 condannati a pagare in eccedenza rispetto alla quota individuata a carico del proprio chiamante in causa;
Nella denegata ipotesi in cui il lbisola Superiore venisse ritenuto responsabile e quindi CP_2 tenuto al risarcimento del danno e, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva: in caso di condanna in solido di nonché della Provincia di AV e della Controparte_8
, accertare la responsabilità interna gravante su ciascuno dei convenuti. Nella Controparte_6 denegata ipotesi in cui venga esteso a carico di il vincolo di solidarietà gravante sul Comune, CP_4 condannare in via di regresso e gli altri convenuti al pagamento in favore di Controparte_8 CP_4
[
di tutta quanto quest 'ultima fosse costretta a versare in favore di , ovvero ad altri CP_9 convenuti;
In ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e quella di quella di manleva, quantificare i danni nella minor misura che risulterà in corso di causa e comunque equa e di giustizia;
Nella denegata ipotesi di condanna del e accoglimento della Controparte_2 domanda di manleva da quest 'ultimo proposta nei confronti di tenere comunque conto CP_4 nella liquidazione del danno, dei limiti del massimale e della franchigia previsti nella polizza;
Con vittoria di spese, compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pregresse vicende processuali.
Con atto di citazione del 14.06.2017, (di Parte_1 seguito ) conveniva innanzi al Tribunale di AV (di seguito CP_9 Controparte_8 CP_
“ ”) e il chiedendo di dichiarali tenuti e condannarli al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni causati all'impresa in bonis e al attore quale conseguenza della mancata CP_9 CP_1
[... attuazione dell'Accordo di programma concluso ex art. 34 D.lgs. 267/2000 il 30.11.2007 (doc. 5
). Pt_3
Il Tribunale di AV con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Genova dichiarava la carenza di giurisdizione di questo Tribunale;
la Corte di cassazione a SU, con ordinanza n. 25324/2023, statuiva al contrario la giurisdizione del Giudice ordinario;
con atto di citazione in riassunzione del 29.11.2023 riassumeva pertanto il giudizio avanti a questo Tribunale. CP_9
In sede di riassunzione rassegnava nuove conclusioni estendendo le proprie domande alla CP_9
e alla Provincia di AV, le quali costituendosi, chiamavano a loro volta in causa Controparte_6
i propri assicuratori di Londra, la e CP_4 Controparte_6 Controparte_8
In fatto.
Il presente contenzioso segue l'annullamento da parte del TAR UR (con sentenza confermata in sede di gravame dal Consiglio di Stato – doc. 8 – 9 LO ) degli atti del CP_9 procedimento di approvazione del PUO in variante al PUC per la riqualificazione delle aree sulle quali insisteva lo stabilimento industriale AR (Albisola) in esecuzione dell'Accordo di programma concluso ex art. 34 D.lgs. 267/2000 il 30.11.2007 (doc. 5 ). Parte_3
Cont Il procedimento amministrativo che ha condotto all'annullamento dell'approvazione del ha avuto origine con Ricorso al Tar RGN 402/2012 proposto da privati nei confronti di Controparte_8
e allora in bonis. CP_9 Tale procedimento si è concluso avanti al Tar con sentenza resa in data 2.7.2013, confermata dal Consiglio di Stato in data 12.5.2024.
Con tali sentenze Tar e Consiglio di Stato hanno accertato carenze istruttorie e inversioni procedimentali da parte delle Amministrazioni competenti nel procedimento amministrativo concluso con l'approvazione del PUO, che hanno annullato.
Il TAR UR, in particolare, ha rilevato quanto segue: “dall'analisi della copiosa documentazione versata in atti emerge all'evidenza come la gran parte degli approfondimenti in ordine alla fattibilità idrogeologica e geotecnica degli interventi siano stati rimessi ad approfondimenti successivi. In proposito, ad esempio, va richiamata la statuizione della commissione richiamata – e fatta propria – nel fondamentale deliberato consiliare n. 2 \2012, in cui abdicando agli obblighi di cui all'art. 50 come sopra richiamato, si rinviano alla fase di rilascio del titolo edilizio gli approfondimenti necessari rispetto all'attuale documentazione, rinviando tra gli altri valutazioni generali e preliminari quali addirittura gli approfondimenti sulla natura geologica ed idrogeologica dei terreni con un congruo numero di sondaggi profondi. In sostanza, viene approvato un PUO senza conoscere a sufficienza la natura geologica ed idrogeologica del terreno coinvolto, di cui son state evidenziate rilevanti criticità proprio sul punto. La stessa delibera consiliare, rendendosi conto presumibilmente delle carenze, specifica che “in conclusione le cautele, prescrizioni e richieste di attività fatte proprie dall'amministrazione costituiscono temi da risolvere che condizionano l'approvabilità o meno del progetto a scala edilizia.”. Invero, la contraddittorietà ed il difetto di istruttoria, specie alla luce del chiaro disposto normativo predetto, appaiono evidenti” (cfr. sentenza TAR pag. 15-16); “non si tratta di optare tra le prospettazione tecnica di parte proponente l'intervento e quella di parte ricorrente, entrambe dettagliate, quanto piuttosto di prendere atto ed accertare l'illegittimo iter seguito dalle amministrazioni che, lungi dall'approfondire i numerosi e delicati punti controversi, hanno optato per un'approvazione con rinvio dei necessari approfondimenti” (sentenza TAR pag. 16); “ il VAS è lo “strumento mediante il quale le Autorità sono chiamate allo studio organico del territorio, della gestione delle sue risorse, all'obbligo preventivo di coinvolgimento di tutte le parti” (sentenza TAR, pag. 22);
“L'utilizzo scorretto di uno strumento fondamentale della procedimentale di approvazione di un delicato strumento urbanistico appare evidente, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto l'osservazione è propria dei soggetti diversi dal proponente, sia sotto quello oggettivo, avendo modificato ulteriormente il progetto sulla scorta di previsioni nuove, su cui non si è svolto il necessario iter sia in sede di parei tecnici che soprattutto di osservazioni dei soggetti interessati” (sentenza TAR, pag.27); “Le carenze evidenziate dal PUO approvato avrebbero dovuto, invece che essere rinviate alla mera fase edilizia, costituire oggetto di approfondita ed estesa valutazione ambientale preliminare. A conferma di ciò, le stesse valutazioni successive hanno evidenziato diverse carenze, rispetto alle quali le risposte sono state in gran parte carenti;
a quest'ultimo proposito, colgono nel segno le censure relative alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, tanto compiutamente formulate a monte dagli organi regionali quanto genericamente dagli stessi valutate a valle” (Sentenza TAR, pagg. 27 e 28).
Su tali statuizioni si fondano le pretese risarcitorie del che lamenta i conseguenti CP_1 pregiudizi patrimoniali dovuti alla “mancata realizzazione della cessione ad (ritenuta Controparte_8 corresponsabile in quanto mandataria rispetto alla predisposizione delle pratiche necessarie - ndr) dell'area di Albisola Superiore e la conseguente mancata acquisizione per permuta dell'immobile attualmente occupato in Quiliano su cui peraltro sono stati eseguiti rilevanti lavori per impianti e finiture” essendo tale l'accordo intercorso fra le due imprese, rispetto al quale l'approvazione del PUO era precondizione, che il definitivo annullamento del PUO avrebbe precluso . Si rivolge dunque per ottenere il risarcimento del conseguente danno alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'iter procedimentale censurato dal Tar e dal CDS, e ad quale Controparte_8 mandataria rispetto alla presentazione agli Enti competenti di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dell'approvazione del PUO.
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Tanto premesso, ritiene il giudicante di dover decidere le questioni qui riproposte in riassunzione secondo il principio della “ragione più liquida”.
Occorre unicamente precisare che, per il suddetto principio, qualora la ragione più liquida conduca al rigetto della domanda, il Giudice può decidere anche senza prendere posizione sulle questioni logicamente preliminari che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c., e che sono qui proposte da alcune delle parti chiamate.
Tale impostazione adottata dalla giurisprudenza appare conforme al “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”.
Infatti “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore”: cfr. SSUU Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014 e Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 7 dicembre 2017, n. 1327.
Ebbene, risulta ragione più liquida, dirimente rispetto a tutte le ulteriori domande e istanze proposte dalle parti e dai terzi chiamati, la verifica del diritto al risarcimento del danno da parte del CP_1 attore per l'operato degli Enti coinvolti nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni amministrative poi revocate / annullate dal Tar e da ultimo dal Consiglio di Stato, e ulteriormente la verifica dell'eventuale responsabilità, sia sul piano contrattuale che extracontrattuale, della soc.
[...]
a quale, in quanto mandataria di in bonis, aveva assunto l'impegno di presentare CP_8 CP_9 alla PA tutta la documentazione e tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dell'approvazione agognata.
Va ancora chiarito che le pronunce demolitorie del TAR prima e del CDS poi, erano giunte a conclusione del contenzioso amministrativo avviato da privati cittadini, contrari all'operazione concordata tra e e all'approvazione del relativo PUO;
tale procedimento è CP_9 Controparte_8 stato instaurato con atto del quale non si conosce la data di deposito ma che si può ritenere instaurato ancora nel corso del 2012 essendo stato rubricato all' RG 402/2012.
Alla presentazione di tale ricorso era seguito da parte del TAR UR in data 2.7.2023 l'annullamento degli atti del procedimento di approvazione del PUO in variante al PUC per la riqualificazione delle aree sulle quali insisteva lo stabilimento industriale AR (Albisola) in
[... esecuzione dell'Accordo di programma concluso ex art. 34 D.lgs. 267/2000 il 30.11.2007 (doc. 5
) e tale sentenza del Tar era stata poi confermata in sede di gravame dal Consiglio di Pt_3
Stato del 12.5.2024 – doc. 8 – 9 LO . CP_9
Tanto premesso in fatto, in diritto occorre osservare che i limiti della responsabilità della p.a. discendente dal ragionevole affidamento del privato in ordine al legittimo esercizio del potere pubblico e all'operato della pubblica amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, anche nell'ipotesi di provvedimento favorevole successivamente annullato, devono essere vagliati alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali consolidati.
Tali principi di diritto sono stati specificamente definiti dalla Adunanza plenaria Consiglio di Stato, con sentenza del 29 novembre 2021, n. 21, che ne tratteggia perimetro e presupposti come segue:
a) “Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi”.
b) “La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”.
c) “Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”
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Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza del Tar e dai documenti in atti, il 3.12.2010 era stato presentato il PUO con variante al PUC che il 19.12.2012 veniva adottato con riserva di successivi approfondimenti demandati alla fase di approvazione delle relative pratiche edilizie.
Detta approvazione, come visto, era stata poi annullata con sentenza del Tar nel 2013 e definitivamente dal Consiglio di Stato il 20 maggio del 2014.
Così stando le cose, nessun affidamento poteva dunque riporre sulla attuabilità del PUC, CP_9 adottato con riserva e immediatamente impugnato avanti al TAR ancora nel corso del 2012 in un procedimento che la vedeva come controparte. 1
Conseguentemente, in applicazione del superiore principio di cui alla lettera b) non appare configurabile alcuna responsabilità delle Amministrazioni coinvolte per lesione dell'affidamento ingenerato in nella sua qualità di destinatario di un provvedimento favorevole, poi annullato CP_9 in sede giurisdizionale.
Nessun affidamento può invero riconoscersi in capo a la quale, allora in bonis, pendente il CP_9 procedimento instaurato per l'annullamento del titolo abilitativo adottato con riserva, procedimento del quale era a conoscenza essendo stata evocata in giudizio, ha tuttavia dato corso alle opere di esecuzione dell'accordo che lo presupponeva, sostenendo dei costi di cui ora, tra l'altro, chiede il ristoro a titolo di risarcimento del danno.
Occorre inoltre rilevare che la stessa , già a fronte della sentenza del Tar UR che CP_9 rilevava l'irregolarità della procedura di approvazione del PUC per carenza della VAS, e ancor peggio a seguito della successiva pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato che forniva esplicite indicazioni a riguardo, non ha presentato, né direttamente né a mezzo della sua mandataria alcuna nuova domanda volta a sanare il vizio procedimentale che aveva condotto Controparte_8 all'annullamento.
Deve allora concludersi che a seguito dell'annullamento della procedura da parte del Giudice amministrativo (in proprio o per il tramite della sua mandataria con le CP_9 Controparte_8 precisazioni di cui oltre ) ha volontariamente rinunciato a rinnovare il procedimento amministrativo, pur essendo, tale soluzione, stata espressamente indicata dal Consiglio di Stato 2 che ha espressamente specificato che il vizio rilevato, in quanto esclusivamente procedimentale, avrebbe potuto essere superato rinnovando il procedimento.
La mancata instaurazione di un nuovo iter amministrativo è dunque unicamente da imputare alla scelta libera ed autonoma della società attrice, che in questa sede chiede il risarcimento del danno riguardo a pregiudizi da lei stessa ritenuti direttamente e/o indirettamente derivanti dalla mancata realizzazione dell'operazione concordata con Controparte_8
Deve invero anche notarsi che alla Società attrice poi fallita era preclusa la scelta di abbandonare il procedimento amministrativo e optare per la richiesta del risarcimento del danno, in quanto, con la migliore e consolidata giurisprudenza.
Ed invero: “Al privato pregiudicato da un provvedimento amministrativo riconosciuto illegittimo non può essere riconosciuta la facoltà di abdicare alla pretesa di rinnovo del procedimento, di fatto optando per la monetizzazione del bene della vita”.
Inoltre : “Il risarcimento del danno conseguente alla lesione di situazioni soggettive aventi la consistenza dell'interesse legittimo pretensivo è subordinato all'accertamento, in termini di certezza, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita oggetto dell'aspettativa giuridicamente tutelata;
ne deriva che, nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi formali (e, quindi, per definizione, senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale), il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della riedizione dell'azione amministrativa correlata all'effetto conformativo del giudicato o, più correttamente, dell'annullamento, che opera, sul piano giuridico, eliminando l'atto che con la sua adozione aveva estinto l'obbligo di provvedere sulla istanza privata e riattivando, con ciò, l'obbligo di riprovvedere ex art. 2 l. n. 241/1990: ciò perché solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.08.2019 n. 5737; conforme Consiglio di Stato, Sez. III, 25.02.2013 n. 1137); ancora: “Il Collegio richiama, condividendolo, il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale – qualora l'annullamento di un provvedimento amministrativo non escluda (come nel caso di specie – ndr) ma consenta il riesercizio del potere amministrativo – la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata che all'esito della nuova manifestazione di detto potere, non potendo essere accolta ove persistano in capo all'Amministrazione significativi spazi di discrezionalità. Infatti, mentre la caducazione dell'atto per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività alle statuizioni del giudice, l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine al medesimo oggetto dell'atto annullato, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicchè non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale (Cons. Stato n. 2534 del 2020)”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.01.2023 n. 449).
E' poi evidente che, se è vero che ancor prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato (12.05.2014) , e precisamente nelle more rispetto alla camera di consiglio del 15.4.2014, la CP_9 era stata messa in liquidazione (5.05.2014), e che solo due giorni dopo il deposito della sentenza definitiva del Consiglio di Stato aveva depositato ricorso per concordato preventivo (14.05.2014), è pur vero che avrebbe potuto già prima di allora prendere atto della necessità delle CP_9 integrazioni procedimentali indicate nella pronuncia del Tar, che è del 2.7.2013, e riproporre (direttamente o a mezzo della sua mandataria l'istanza oggetto dell'accordo di Controparte_8 programma del 2007 secondo le pregnanti indicazioni del Giudice amministrativo.
La diversa opzione di coltivare il ricorso al Consiglio di Stato, seguita dalla volontaria rinuncia a rinnovare il procedimento amministrativo a seguito della pronuncia definitiva, non può essere che imputata alla stessa società attrice ed esclude in radice qualsivoglia possibilità di riconoscere un legittimo affidamento risarcibile.
Le domande di risarcimento svolte da nei confronti di , Provincia di CP_9 Controparte_2
AV e – nonché dei rispettivi Enti assicuratori- devono pertanto essere rigettate. Controparte_6
Esse non possono essere accolte neppure nei confronti di alla quale si Controparte_8 CP_9 rivolge chiedendo di accertare se vi sia stato inadempimento nell'esecuzione del mandato relativo alla presentazione delle pratiche necessarie per ottenere l'approvazione necessaria all'attuazione del programma concordato.
In promo luogo va osservato che non risulta neppure dedotto in quale modo l'attività della mandataria sarebbe stata carente o errata.
Nella stessa sentenza del Tar , pagg 27 e 28 , confermata dal CDS che ne ha condiviso l'impianto , si legge che - “non si tratta di optare tra le prospettazione tecnica di parte proponente l'intervento e quella di parte ricorrente, entrambe dettagliate, quanto piuttosto di prendere atto ed accertare l'illegittimo iter seguito dalle amministrazioni che, lungi dall'approfondire i numerosi e delicati punti controversi, hanno optato per un'approvazione con rinvio dei necessari approfondimenti” (vds. sentenza TAR pag. 16); - il VAS è lo “strumento mediante il quale le Autorità sono chiamate allo studio organico del territorio, della gestione delle sue risorse, all'obbligo preventivo di coinvolgimento di tutte le parti” (vds. sentenza TAR, pag. 22; -
“L'utilizzo scorretto di uno strumento fondamentale della procedimentale di approvazione di un delicato strumento urbanistico appare evidente, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto l'osservazione è propria dei soggetti diversi dal proponente, sia sotto quello oggettivo, avendo modificato ulteriormente il progetto sulla scorta di previsioni nuove, su cui non si è svolto il necessario iter sia in sede di parei tecnici che soprattutto di osservazioni dei soggetti interessati” (vds. sentenza TAR, pag.27); - “Le carenze evidenziate dal PUO approvato avrebbero dovuto, invece che rinviate alla mera fase edilizia, costituire oggetto di approfondita ed estesa valutazione ambientale preliminare. A conferma di ciò, le stesse valutazioni successive hanno evidenziato diverse carenze, rispetto alle quali le risposte sono state in gran parte carenti;
a quest'ultimo proposito, colgono nel segno le censure relative alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, tanto compiutamente formulate a monte dagli organi regionali quanto genericamente dagli stessi valutate a valle” (vsds. Sentenza TAR, pag. 27 e 28). Lo stesso Tribunale Amministrativo, lungi dal rilevare omissioni da parte della richiedente CP_9
– o della sua mandataria – ha chiaramente accertato che l'annullamento del PUO Controparte_8 in variante al PUC per la riqualificazione delle aree dello stabilimento e del relativo accordo CP_9 di programma del 30.11.2007, sono da ricondurre all'illegittimo iter seguito dalle amministrazioni che in presenza di rilevanti punti controversi, hanno ritenuto di rilasciare un titolo rinviando al proseguo i necessari approfondimenti in maniera del tutto illegittima.
Nessun rimprovero può allora rivolgersi ad rispetto a tale condotta della P.A., né, Controparte_8 come detto, risulta né viene dedotto, che tale condotta della PA sia stata anche solo agevolata da sue azioni od omissioni condizionanti l'iter procedimentale illegittimo adottato.
Infine, quanto alla decisione relativa alla eventuale nuova presentazione della domanda in sede amministrativa come espressamente suggerito da ultimo dal Consiglio di Stato, si ritiene competesse non tanto e non solo alla mandataria, ma in primis alla titolare dell'interesse ad agire, che invece, proprio in concomitanza con la decisione del CDS, ha ritenuto di porsi in liquidazione ed è per il resto rimasta inerte.
Anche le domande svolte nei confronti di devono pertanto essere respinte. Controparte_8
In considerazione della peculiarità e della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale
Definitivamente pronunciando
Respinge
Le domande svolte dal nei Parte_1 confronti di tutti i convenuti e da questi ultimi posti nei confronti dei terzi chiamati.
Spese integralmente compensate fra le parti.
AV, 21.8.2025 Il Giudice
D.ssa Paola Di Lorenzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (come visto detto ricorso, di cui non si conosce la data di deposito, porta l'RGN n. 420 del 2012) 2 (come si legge a pag. 31 della relativa sentenza n. 2403/2014 prodotta in atti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Paola Di lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. RG 2706/2023 promossa tra le seguenti parti:
- in liquidazione Controparte_1
corrente in Albisola Superiore CF in persona del curatore e rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore dott. all'uopo autorizzato dal Giudice delegato, dr. Davide Atzeni, con Persona_1 provvedimento in data 24/11/2023, elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi 21/8 presso l'avv. Luigi Cocchi (CF.: , fax 010541994) che lo rappresenta e lo difende C.F._1 come da mandato in calce alla presente comparsa e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: Email_1
Attrice contro
- - in persona del Sindaco in carica Controparte_2 Controparte_3 con sede in Albisola Superiore piazza della Libertà 19 (SV), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte (C.F. ; elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto C.F._2 difensore in Genova via Corsica 10/4, in forza di procura in calce all'atto di costituzione
Convenuta e terza chiamata
contro
(Polizza n. A1201436808 – ) in Controparte_4 Controparte_2 persona di nella qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale Controparte_5 per l 'Italia, munita degli occorrendi poteri, con domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi, n. 86 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Aucone (nata a [...] P.IVA_2
l'11.03.1978, C.F. ) procuratrice iscritta all 'Albo Speciale degli Avvocati C.F._3
Cassazionisti, giusta procura speciale allegata al presente atto (all. 3), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ombrone n. 14, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito PEC: ; Email_2
Terza chiamata
contro
PROVINCIA DI SAVONA in persona del Presidente pro tempore, avv. Pierangelo Olivieri, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale depositata telematicamente tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Mariano Protto (C.F. – PEC C.F._4
e Domenico Chirò (C.F. – Email_3 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso i seguenti domicili Email_4 digitali: e Email_3 Email_4
Terza chiamata
contro
(Polizza n. 10428227d – Provincia di AV) Controparte_4
in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_5 domiciliata per la carica in Milano, C.so Garibaldi, 86, rappresentati e difesi, in forza di delega depositata nel primo grado di giudizio e acclusa al presente atto, dall'avv. Leonardo Giani (C.F.
, il quale elegge domicilio digitale presso l'indirizzo pec C.F._6 ove dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni Email_5 relativi al presente giudizio
Terza chiamata
contro
Controparte_6
con sede in Genova, Via Fieschi 15, in persona del Presidente della Giunta Regionale Sig. CP_7 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli Avv.ti Andrea Bozzini e Leonardo
[...]
Castagnoli (PEC: ) Email_6 Email_7 dell'Avvocatura regionale,
Terza chiamata contro
Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Avv Tomaso Romanengo (C.F. e dall'Avv. C.F._7
Simone Spinelli (C.F: del Foro di Genova come da procura in atti presso il C.F._8 cui studio secondario in Piazza del Popolo 8/7 AV è elettivamente domiciliata.
Convenuta e terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice Parte_1
“Si chiede che l'Ecc. Tribunale di AV, contrariis reiectis, dichiari e/o il Controparte_8
tenuti, in via solidale, alternativa, come meglio visto e, per l'effetto, li Controparte_2 condanni al risarcimento di tutti i danni causati a e Controparte_9 in concordato preventivo: - nella misura, riferita alle voci di cui alle lettere a, b, c, d, ed h del numero n. 5.5, della parte narrativa, di € 3.087.021 e/o nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
- nella misura, relativa alle voci di cui alle lettere e ed f del medesimo n. 5.5, che sarà determinata in corso di causa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate. Vinte le spese”
Per il Comune di LB (convenuta e terza chiamata)
Piaccia al Tribunale IL.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista;
In via istruttoria: previa ammissione del capitolo di prova per interpello e testi dedotto nella Seconda memoria istruttoria e previa ammissione dei testi in controprova indicati nella Terza memoria istruttoria;
In via preliminare: dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo ex art 392 c.p.c.; in via preliminare: previo spostamento dell'udienza di prima comparizione, autorizzarsi con decreto, ex art. 167 e 269 c.p.c., la chiamata in giudizio de: § Gli , che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. A 1201436808 Controparte_4 stipulato con lo scrivente in persona del Rappresentante generale per l'Italia dei CP_2 CP_4 domiciliato per la carica presso l'ufficio del Rappresentante generale per l'Italia dei codice CP_4 fiscale , in Milano, Corso Garibaldi n. 86;§ la , in persona del Presidente P.IVA_3 Controparte_6 in carica, p.i. , Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova;
§ la Provincia di AV, in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e p. iva , via Sormano, 12 - 17100 P.IVA_5
AV; Nel merito: 1) sulle domande attoree, in via principale: per le ragioni esposte in atti, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento in tutto o in parte le domande proposte da parte attrice: a) dichiarare che le stesse sono accoglibili solo ed esclusivamente nei confronti della coevocata Controparte_8 unico soggetto responsabile in forza dei rapporti contrattuali in essere con
[...]
e in concordato preventivo. Condannare pertanto in via esclusiva Controparte_9 [...] al risarcimento dei danni lamentati dalla attrice, nella misura che sarà Controparte_8 eventualmente provata in corso di giudizio;
b) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'IL.mo Giudicante ritenesse sussistere profili di responsabilità (anche) in capo ad una Pubblica Amministrazione (connessi all'annullamento degli atti adottati in conseguenza dell'Accordo di programma), ritenere e dichiarare responsabili (eventualmente in via solidale e/o concorrente tra loro) le terze chiamate Provincia di AV e , condannando i Controparte_6 predetti soggetti, in via esclusiva, concorrente e/o solidale, al risarcimento dei danni lamentati dalla attrice, nella misura che sarà eventualmente provata in corso di giudizio;
c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti del conchiudente i) graduare e ripartire le responsabilità tra i soggetti originariamente CP_2 evocati - ed - e quelli successivamente Controparte_2 Controparte_8 chiamati in giudizio - Provincia di AV e -, tenuto conto dei ruoli rispettivamente Controparte_6 ricoperti e della efficienza causale delle rispettive condotte nella determinazione dei danni lamentati da parte attrice ed eventualmente dimostrati;
ii) determinare l'ammontare dovuto dal conchiudente Comune all'attrice in base alle risultanze istruttorie, rigettando ogni diversa e maggiore pretesa, CP_ escluso ogni vincolo di solidarietà; iii) dichiarare Provincia di AV e Controparte_8
in via solidale, alternativa o come meglio visto, tenute e condannarle a manlevare Controparte_6
e a risarcire il conchiudente dalle domande formulate da CP_2 Controparte_9
e da qualsiasi altro soggetto evocato in causa, e a rilevarlo indenne di tutte le somme che fosse tenuto a pagare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) sulle domande proposte dalla convenuta - chiamante per le ragioni esposte in atti, rigettare tutte le domande Controparte_8 proposte da in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque Controparte_8 non provate;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento in tutto o in parte le domande, dichiarare le terze chiamate Provincia di AV e in Controparte_6 via solidale, alternativa o come meglio visto, tenute e condannarle a manlevare e a risarcire il conchiudente dalle domande formulate dalla convenuta/chiamante e CP_2 Controparte_8 da qualsiasi altro soggetto evocato in causa, e a rilevarlo indenne di tutte le somme che fosse tenuto a pagare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) Dichiarare gli Controparte_4 che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. A1201436808 stipulato con lo scrivente Comune, in persona del Rappresentante generale per l'Italia dei con sede legale e domicilio CP_4 eletto per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, c.a.p. 20121 (codice fiscale ), tenuti P.IVA_3
e condannarli a garantire e a manlevare il in relazione a tutte le pretese Controparte_2 formulate da dalla convenuta e chiamante e Controparte_9 Controparte_8 da qualsiasi altro soggetto evocato in causa, condannando conseguentemente l'assicuratore terzo chiamato: § a provvedere a far fronte a tutte le somme al pagamento delle quali il CP_2 convenuto venisse eventualmente condannato dal Tribunale per i titoli dedotti in giudizio;
§ a rifondere al le spese legali ed ogni onere e costo connesso al presente Controparte_2 giudizio;
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese generali, Iva e C.p.A. come per legge.”
Per Controparte_8
“Piaccia all'IL.mo Tribunale , ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Nel merito:
1) Respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, le domande tutte proposte dalla
[...]
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Controparte_10 Controparte_8 diritto;
2) respingere altresì, per le motivazioni espresse in narrativa, tutte le domande in manleva proposte dalle altre parti nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_8
3) in subordine, respingere le domande attoree e delle controparti tutte e dichiarare infondata la relativa quantificazione del danno risarcibile, per assenza di prova;
4) in via di ulteriore subordine, salvo gravame, dichiarare il e/o la Provincia di Controparte_2
AV e/o la , in via solidale e/o alternativa e/o meglio vista tra loro, responsabili Controparte_6 dei danni tutti patiti da parte attrice e, per l'effetto, condannarli in via solidale e/o alternativa e/o meglio vista tra loro, ovvero per il tramite di e/o degli Controparte_11 Controparte_4
in virtù delle polizze di assicurazione stipulate, al pagamento in favore di parte attrice dei
[...] danni tutti patiti e comunque a manlevare e risarcire per i danni ad essa derivanti Controparte_8 dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande mosse da nei suoi Controparte_9 confronti, con condanna alla corresponsione delle relative somme, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo;
5) respingere le domande tutte rivolte dagli ulteriori convenuti e/o terzi chiamati verso
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_8
6) Ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti da Controparte_8
7) Vinte le spese e gli onorari di tutti gradi di giudizio liquidate ex DM 55/2014
Per Provincia di AV
Voglia l'IL.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
a) in via preliminare di rito, autorizzare la chiamata in causa di a.1 di Londra, , CP_4 Controparte_11
Rappresentante Generale per l'Italia (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_6 tempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi, 86; a. 2 (P.IVA ), Controparte_6 P.IVA_4 in persona del Presidente pro tempore, con sede in Genova, piazza De Ferrari 1; a.3 Controparte_8
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_7 P.IVA_8 tempore, con sede in 12084 Mondovì (CN), Via Delvecchio 15/c; disponendo lo spostamento dell'udienza già fissata nel rispetto dei termini dell'art. 163- bis c.p.c.;
b) in via preliminare, nel merito dichiarare prescritta l'azione nei confronti della Provincia di AV per le ragioni di cui al § 1;
c) in via principale, nel merito rigettare tutte le domande proposte dalla perché Controparte_9 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale trovassero accoglimento le domande di parte attrice, accertare e dichiarare che l'unico soggetto responsabile, in forza dei rapporti contrattuali intercorsi con , è e per l'effetto condannarla al CP_9 Controparte_8 risarcimento dei danni richiesti da parte attrice e/o accertati in corso di causa;
e) in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi nella quale trovassero accoglimento le domande di parte attrice, accertare e dichiarare che le uniche Pubbliche Amministrazioni che hanno una qualche responsabilità (specie in tema di mancata disposizione della V.A.S.) sono la e il e per l'effetto condannarli a manlevare la Controparte_6 Controparte_2
Provincia da qualsiasi forma ed importo di risarcimento dei danni richiesti dalle parti costituite e/o accertati in corso di causa;
f) in via subordinata, in ogni caso nella denegata ipotesi in cui si accertasse la responsabilità della Provincia di AV nella causazione dei danni, accertare il diritto della Provincia ad essere totalmente manlevata dalla e per l'effetto condannare quest'ultimo a tenere CP_4 Controparte_11 indenne ed a manlevare la Provincia di AV da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento delle domande delle altre parti;
g) in ogni caso, con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Per Controparte_6
“Piaccia al IL.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande riproposte nella comparsa di riassunzione dal in quanto del Parte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese e compensi di CP_1 giudizio oltre oneri accessori ex lege ( e per gli avvocati dell'ente pubblico)”. CP_13
Per LL's NS OM S.a. ( ) Controparte_2
In via principale nel merito:
rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_9 Controparte_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva di dimostrazione della sussistenza di nesso
[...] causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_8 CP_2
Albisola Superiore, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva della dimostrazione della sussistenza di nesso causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Estromettere LL 's NS OM S.A. (già ) dal presente giudizio Controparte_14 per carenza di legittimazione passiva per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_2
per tutte le cause di esclusione di copertura (contrattuali e ex lege) dedotte in atti, nonché CP_4 per le ulteriori cause di esclusione che dovessero accertarsi in corso di causa;
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità a carico del di Albisola Superiore, limitare la domanda di manleva ai soli CP_2 danni effettivamente causati e accertati, individuando la specifica quota di responsabilità riferibile al medesimo, con facoltà di regresso in favore di di tutte le somme che dovessero essere CP_4 condannati a pagare in eccedenza rispetto alla quota individuata a carico del proprio chiamante in causa;
Nella denegata ipotesi in cui il lbisola Superiore venisse ritenuto responsabile CP_2
e quindi tenuto al risarcimento del danno e, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva: in caso di condanna in solido di nonché della Provincia di AV e Controparte_8 della , accertare la responsabilità interna gravante su ciascuno dei convenuti. Nella Controparte_6 denegata ipotesi in cui venga esteso a carico di il vincolo di solidarietà gravante sul Comune, CP_4 condannare in via di regresso e gli altri convenuti al pagamento in favore di Controparte_8 CP_4
[
di tutta quanto quest ' ultima fosse costretta a versare in favore di , ovvero ad altri CP_9 convenuti;
In ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e quella di quella di manleva, quantificare i danni nella minor misura che risulterà in corso di causa e comunque equa e di giustizia;
Nella denegata ipotesi di condanna del e accoglimento della Controparte_2 domanda di manleva da quest' ultimo proposta nei confronti di tenere comunque conto CP_4 nella liquidazione del danno, dei limiti del massimale e della franchigia previsti nella polizza;
Con vittoria di spese, compensi.
- Per che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 10428227D (ora, Controparte_4
) Parte_2 - Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate nei confronti del CP_2 siccome infondate in fatto e in diritto, nonché prive di qualunque supporto probatorio;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del respingere la domanda di manleva da questo svolta nei CP_2 confronti della Provincia, in quanto manifestamente infondata per i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata e non creduta ipotesi di accoglimento sia delle domande formulate dall'attrice contro il sia della domanda di CP_2 manleva svolta dal contro la Provincia, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza CP_2 emessa dagli esponenti Assicuratori per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla Provincia nei confronti degli stessi;
- Nel merito, in via ancora subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice, di accertamento di una qualche responsabilità in capo alla Provincia e di ritenuta operatività della Polizza, accertare la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile alla Provincia entro 14 cui dovrà essere contenuta l'obbligazione di manleva, secondo altresì i termini e le condizioni tutti di Polizza;
- In ogni caso: competenze e spese di lite di questo e di tutti i precedenti gradi di giudizio integralmente rifuse.
Per ASSICURATORI (Polizza n. A1201436808 – Comune Albisola Superiore) CP_4
In via principale nel merito:
rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Comune di Albisola CP_9
Superiore, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva di dimostrazione della sussistenza di nesso causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_8 CP_2
Albisola Superiore, in quanto infondata in fatto e in diritto, priva della dimostrazione della sussistenza di nesso causale con riferimento alla condotta del suddetto convenuto, nonché non provata, per i motivi di cui in narrativa;
Estromettere LL 's NS OM S.A. (già ) dal presente giudizio Controparte_14 per carenza di legittimazione passiva per i motivi di cui in narrativa;
Rigettare la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_2
per tutte le cause di esclusione di copertura (contrattuali e ex lege) dedotte in atti, nonché CP_4 per le ulteriori cause di esclusione che dovessero accertarsi in corso di causa;
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di responsabilità a carico del di Albisola Superiore, limitare la domanda di manleva ai soli CP_2 danni effettivamente causati e accertati, individuando la specifica quota di responsabilità riferibile al medesimo, con facoltà di regresso in favore di di tutte le somme che dovessero essere CP_4 condannati a pagare in eccedenza rispetto alla quota individuata a carico del proprio chiamante in causa;
Nella denegata ipotesi in cui il lbisola Superiore venisse ritenuto responsabile e quindi CP_2 tenuto al risarcimento del danno e, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva: in caso di condanna in solido di nonché della Provincia di AV e della Controparte_8
, accertare la responsabilità interna gravante su ciascuno dei convenuti. Nella Controparte_6 denegata ipotesi in cui venga esteso a carico di il vincolo di solidarietà gravante sul Comune, CP_4 condannare in via di regresso e gli altri convenuti al pagamento in favore di Controparte_8 CP_4
[
di tutta quanto quest 'ultima fosse costretta a versare in favore di , ovvero ad altri CP_9 convenuti;
In ogni caso, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e quella di quella di manleva, quantificare i danni nella minor misura che risulterà in corso di causa e comunque equa e di giustizia;
Nella denegata ipotesi di condanna del e accoglimento della Controparte_2 domanda di manleva da quest 'ultimo proposta nei confronti di tenere comunque conto CP_4 nella liquidazione del danno, dei limiti del massimale e della franchigia previsti nella polizza;
Con vittoria di spese, compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pregresse vicende processuali.
Con atto di citazione del 14.06.2017, (di Parte_1 seguito ) conveniva innanzi al Tribunale di AV (di seguito CP_9 Controparte_8 CP_
“ ”) e il chiedendo di dichiarali tenuti e condannarli al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni causati all'impresa in bonis e al attore quale conseguenza della mancata CP_9 CP_1
[... attuazione dell'Accordo di programma concluso ex art. 34 D.lgs. 267/2000 il 30.11.2007 (doc. 5
). Pt_3
Il Tribunale di AV con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Genova dichiarava la carenza di giurisdizione di questo Tribunale;
la Corte di cassazione a SU, con ordinanza n. 25324/2023, statuiva al contrario la giurisdizione del Giudice ordinario;
con atto di citazione in riassunzione del 29.11.2023 riassumeva pertanto il giudizio avanti a questo Tribunale. CP_9
In sede di riassunzione rassegnava nuove conclusioni estendendo le proprie domande alla CP_9
e alla Provincia di AV, le quali costituendosi, chiamavano a loro volta in causa Controparte_6
i propri assicuratori di Londra, la e CP_4 Controparte_6 Controparte_8
In fatto.
Il presente contenzioso segue l'annullamento da parte del TAR UR (con sentenza confermata in sede di gravame dal Consiglio di Stato – doc. 8 – 9 LO ) degli atti del CP_9 procedimento di approvazione del PUO in variante al PUC per la riqualificazione delle aree sulle quali insisteva lo stabilimento industriale AR (Albisola) in esecuzione dell'Accordo di programma concluso ex art. 34 D.lgs. 267/2000 il 30.11.2007 (doc. 5 ). Parte_3
Cont Il procedimento amministrativo che ha condotto all'annullamento dell'approvazione del ha avuto origine con Ricorso al Tar RGN 402/2012 proposto da privati nei confronti di Controparte_8
e allora in bonis. CP_9 Tale procedimento si è concluso avanti al Tar con sentenza resa in data 2.7.2013, confermata dal Consiglio di Stato in data 12.5.2024.
Con tali sentenze Tar e Consiglio di Stato hanno accertato carenze istruttorie e inversioni procedimentali da parte delle Amministrazioni competenti nel procedimento amministrativo concluso con l'approvazione del PUO, che hanno annullato.
Il TAR UR, in particolare, ha rilevato quanto segue: “dall'analisi della copiosa documentazione versata in atti emerge all'evidenza come la gran parte degli approfondimenti in ordine alla fattibilità idrogeologica e geotecnica degli interventi siano stati rimessi ad approfondimenti successivi. In proposito, ad esempio, va richiamata la statuizione della commissione richiamata – e fatta propria – nel fondamentale deliberato consiliare n. 2 \2012, in cui abdicando agli obblighi di cui all'art. 50 come sopra richiamato, si rinviano alla fase di rilascio del titolo edilizio gli approfondimenti necessari rispetto all'attuale documentazione, rinviando tra gli altri valutazioni generali e preliminari quali addirittura gli approfondimenti sulla natura geologica ed idrogeologica dei terreni con un congruo numero di sondaggi profondi. In sostanza, viene approvato un PUO senza conoscere a sufficienza la natura geologica ed idrogeologica del terreno coinvolto, di cui son state evidenziate rilevanti criticità proprio sul punto. La stessa delibera consiliare, rendendosi conto presumibilmente delle carenze, specifica che “in conclusione le cautele, prescrizioni e richieste di attività fatte proprie dall'amministrazione costituiscono temi da risolvere che condizionano l'approvabilità o meno del progetto a scala edilizia.”. Invero, la contraddittorietà ed il difetto di istruttoria, specie alla luce del chiaro disposto normativo predetto, appaiono evidenti” (cfr. sentenza TAR pag. 15-16); “non si tratta di optare tra le prospettazione tecnica di parte proponente l'intervento e quella di parte ricorrente, entrambe dettagliate, quanto piuttosto di prendere atto ed accertare l'illegittimo iter seguito dalle amministrazioni che, lungi dall'approfondire i numerosi e delicati punti controversi, hanno optato per un'approvazione con rinvio dei necessari approfondimenti” (sentenza TAR pag. 16); “ il VAS è lo “strumento mediante il quale le Autorità sono chiamate allo studio organico del territorio, della gestione delle sue risorse, all'obbligo preventivo di coinvolgimento di tutte le parti” (sentenza TAR, pag. 22);
“L'utilizzo scorretto di uno strumento fondamentale della procedimentale di approvazione di un delicato strumento urbanistico appare evidente, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto l'osservazione è propria dei soggetti diversi dal proponente, sia sotto quello oggettivo, avendo modificato ulteriormente il progetto sulla scorta di previsioni nuove, su cui non si è svolto il necessario iter sia in sede di parei tecnici che soprattutto di osservazioni dei soggetti interessati” (sentenza TAR, pag.27); “Le carenze evidenziate dal PUO approvato avrebbero dovuto, invece che essere rinviate alla mera fase edilizia, costituire oggetto di approfondita ed estesa valutazione ambientale preliminare. A conferma di ciò, le stesse valutazioni successive hanno evidenziato diverse carenze, rispetto alle quali le risposte sono state in gran parte carenti;
a quest'ultimo proposito, colgono nel segno le censure relative alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, tanto compiutamente formulate a monte dagli organi regionali quanto genericamente dagli stessi valutate a valle” (Sentenza TAR, pagg. 27 e 28).
Su tali statuizioni si fondano le pretese risarcitorie del che lamenta i conseguenti CP_1 pregiudizi patrimoniali dovuti alla “mancata realizzazione della cessione ad (ritenuta Controparte_8 corresponsabile in quanto mandataria rispetto alla predisposizione delle pratiche necessarie - ndr) dell'area di Albisola Superiore e la conseguente mancata acquisizione per permuta dell'immobile attualmente occupato in Quiliano su cui peraltro sono stati eseguiti rilevanti lavori per impianti e finiture” essendo tale l'accordo intercorso fra le due imprese, rispetto al quale l'approvazione del PUO era precondizione, che il definitivo annullamento del PUO avrebbe precluso . Si rivolge dunque per ottenere il risarcimento del conseguente danno alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'iter procedimentale censurato dal Tar e dal CDS, e ad quale Controparte_8 mandataria rispetto alla presentazione agli Enti competenti di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dell'approvazione del PUO.
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Tanto premesso, ritiene il giudicante di dover decidere le questioni qui riproposte in riassunzione secondo il principio della “ragione più liquida”.
Occorre unicamente precisare che, per il suddetto principio, qualora la ragione più liquida conduca al rigetto della domanda, il Giudice può decidere anche senza prendere posizione sulle questioni logicamente preliminari che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c., e che sono qui proposte da alcune delle parti chiamate.
Tale impostazione adottata dalla giurisprudenza appare conforme al “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”.
Infatti “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore”: cfr. SSUU Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014 e Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 7 dicembre 2017, n. 1327.
Ebbene, risulta ragione più liquida, dirimente rispetto a tutte le ulteriori domande e istanze proposte dalle parti e dai terzi chiamati, la verifica del diritto al risarcimento del danno da parte del CP_1 attore per l'operato degli Enti coinvolti nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni amministrative poi revocate / annullate dal Tar e da ultimo dal Consiglio di Stato, e ulteriormente la verifica dell'eventuale responsabilità, sia sul piano contrattuale che extracontrattuale, della soc.
[...]
a quale, in quanto mandataria di in bonis, aveva assunto l'impegno di presentare CP_8 CP_9 alla PA tutta la documentazione e tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dell'approvazione agognata.
Va ancora chiarito che le pronunce demolitorie del TAR prima e del CDS poi, erano giunte a conclusione del contenzioso amministrativo avviato da privati cittadini, contrari all'operazione concordata tra e e all'approvazione del relativo PUO;
tale procedimento è CP_9 Controparte_8 stato instaurato con atto del quale non si conosce la data di deposito ma che si può ritenere instaurato ancora nel corso del 2012 essendo stato rubricato all' RG 402/2012.
Alla presentazione di tale ricorso era seguito da parte del TAR UR in data 2.7.2023 l'annullamento degli atti del procedimento di approvazione del PUO in variante al PUC per la riqualificazione delle aree sulle quali insisteva lo stabilimento industriale AR (Albisola) in
[... esecuzione dell'Accordo di programma concluso ex art. 34 D.lgs. 267/2000 il 30.11.2007 (doc. 5
) e tale sentenza del Tar era stata poi confermata in sede di gravame dal Consiglio di Pt_3
Stato del 12.5.2024 – doc. 8 – 9 LO . CP_9
Tanto premesso in fatto, in diritto occorre osservare che i limiti della responsabilità della p.a. discendente dal ragionevole affidamento del privato in ordine al legittimo esercizio del potere pubblico e all'operato della pubblica amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, anche nell'ipotesi di provvedimento favorevole successivamente annullato, devono essere vagliati alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali consolidati.
Tali principi di diritto sono stati specificamente definiti dalla Adunanza plenaria Consiglio di Stato, con sentenza del 29 novembre 2021, n. 21, che ne tratteggia perimetro e presupposti come segue:
a) “Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi”.
b) “La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”.
c) “Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”
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Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza del Tar e dai documenti in atti, il 3.12.2010 era stato presentato il PUO con variante al PUC che il 19.12.2012 veniva adottato con riserva di successivi approfondimenti demandati alla fase di approvazione delle relative pratiche edilizie.
Detta approvazione, come visto, era stata poi annullata con sentenza del Tar nel 2013 e definitivamente dal Consiglio di Stato il 20 maggio del 2014.
Così stando le cose, nessun affidamento poteva dunque riporre sulla attuabilità del PUC, CP_9 adottato con riserva e immediatamente impugnato avanti al TAR ancora nel corso del 2012 in un procedimento che la vedeva come controparte. 1
Conseguentemente, in applicazione del superiore principio di cui alla lettera b) non appare configurabile alcuna responsabilità delle Amministrazioni coinvolte per lesione dell'affidamento ingenerato in nella sua qualità di destinatario di un provvedimento favorevole, poi annullato CP_9 in sede giurisdizionale.
Nessun affidamento può invero riconoscersi in capo a la quale, allora in bonis, pendente il CP_9 procedimento instaurato per l'annullamento del titolo abilitativo adottato con riserva, procedimento del quale era a conoscenza essendo stata evocata in giudizio, ha tuttavia dato corso alle opere di esecuzione dell'accordo che lo presupponeva, sostenendo dei costi di cui ora, tra l'altro, chiede il ristoro a titolo di risarcimento del danno.
Occorre inoltre rilevare che la stessa , già a fronte della sentenza del Tar UR che CP_9 rilevava l'irregolarità della procedura di approvazione del PUC per carenza della VAS, e ancor peggio a seguito della successiva pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato che forniva esplicite indicazioni a riguardo, non ha presentato, né direttamente né a mezzo della sua mandataria alcuna nuova domanda volta a sanare il vizio procedimentale che aveva condotto Controparte_8 all'annullamento.
Deve allora concludersi che a seguito dell'annullamento della procedura da parte del Giudice amministrativo (in proprio o per il tramite della sua mandataria con le CP_9 Controparte_8 precisazioni di cui oltre ) ha volontariamente rinunciato a rinnovare il procedimento amministrativo, pur essendo, tale soluzione, stata espressamente indicata dal Consiglio di Stato 2 che ha espressamente specificato che il vizio rilevato, in quanto esclusivamente procedimentale, avrebbe potuto essere superato rinnovando il procedimento.
La mancata instaurazione di un nuovo iter amministrativo è dunque unicamente da imputare alla scelta libera ed autonoma della società attrice, che in questa sede chiede il risarcimento del danno riguardo a pregiudizi da lei stessa ritenuti direttamente e/o indirettamente derivanti dalla mancata realizzazione dell'operazione concordata con Controparte_8
Deve invero anche notarsi che alla Società attrice poi fallita era preclusa la scelta di abbandonare il procedimento amministrativo e optare per la richiesta del risarcimento del danno, in quanto, con la migliore e consolidata giurisprudenza.
Ed invero: “Al privato pregiudicato da un provvedimento amministrativo riconosciuto illegittimo non può essere riconosciuta la facoltà di abdicare alla pretesa di rinnovo del procedimento, di fatto optando per la monetizzazione del bene della vita”.
Inoltre : “Il risarcimento del danno conseguente alla lesione di situazioni soggettive aventi la consistenza dell'interesse legittimo pretensivo è subordinato all'accertamento, in termini di certezza, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita oggetto dell'aspettativa giuridicamente tutelata;
ne deriva che, nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi formali (e, quindi, per definizione, senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale), il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della riedizione dell'azione amministrativa correlata all'effetto conformativo del giudicato o, più correttamente, dell'annullamento, che opera, sul piano giuridico, eliminando l'atto che con la sua adozione aveva estinto l'obbligo di provvedere sulla istanza privata e riattivando, con ciò, l'obbligo di riprovvedere ex art. 2 l. n. 241/1990: ciò perché solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.08.2019 n. 5737; conforme Consiglio di Stato, Sez. III, 25.02.2013 n. 1137); ancora: “Il Collegio richiama, condividendolo, il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale – qualora l'annullamento di un provvedimento amministrativo non escluda (come nel caso di specie – ndr) ma consenta il riesercizio del potere amministrativo – la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata che all'esito della nuova manifestazione di detto potere, non potendo essere accolta ove persistano in capo all'Amministrazione significativi spazi di discrezionalità. Infatti, mentre la caducazione dell'atto per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività alle statuizioni del giudice, l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine al medesimo oggetto dell'atto annullato, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicchè non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale (Cons. Stato n. 2534 del 2020)”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.01.2023 n. 449).
E' poi evidente che, se è vero che ancor prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato (12.05.2014) , e precisamente nelle more rispetto alla camera di consiglio del 15.4.2014, la CP_9 era stata messa in liquidazione (5.05.2014), e che solo due giorni dopo il deposito della sentenza definitiva del Consiglio di Stato aveva depositato ricorso per concordato preventivo (14.05.2014), è pur vero che avrebbe potuto già prima di allora prendere atto della necessità delle CP_9 integrazioni procedimentali indicate nella pronuncia del Tar, che è del 2.7.2013, e riproporre (direttamente o a mezzo della sua mandataria l'istanza oggetto dell'accordo di Controparte_8 programma del 2007 secondo le pregnanti indicazioni del Giudice amministrativo.
La diversa opzione di coltivare il ricorso al Consiglio di Stato, seguita dalla volontaria rinuncia a rinnovare il procedimento amministrativo a seguito della pronuncia definitiva, non può essere che imputata alla stessa società attrice ed esclude in radice qualsivoglia possibilità di riconoscere un legittimo affidamento risarcibile.
Le domande di risarcimento svolte da nei confronti di , Provincia di CP_9 Controparte_2
AV e – nonché dei rispettivi Enti assicuratori- devono pertanto essere rigettate. Controparte_6
Esse non possono essere accolte neppure nei confronti di alla quale si Controparte_8 CP_9 rivolge chiedendo di accertare se vi sia stato inadempimento nell'esecuzione del mandato relativo alla presentazione delle pratiche necessarie per ottenere l'approvazione necessaria all'attuazione del programma concordato.
In promo luogo va osservato che non risulta neppure dedotto in quale modo l'attività della mandataria sarebbe stata carente o errata.
Nella stessa sentenza del Tar , pagg 27 e 28 , confermata dal CDS che ne ha condiviso l'impianto , si legge che - “non si tratta di optare tra le prospettazione tecnica di parte proponente l'intervento e quella di parte ricorrente, entrambe dettagliate, quanto piuttosto di prendere atto ed accertare l'illegittimo iter seguito dalle amministrazioni che, lungi dall'approfondire i numerosi e delicati punti controversi, hanno optato per un'approvazione con rinvio dei necessari approfondimenti” (vds. sentenza TAR pag. 16); - il VAS è lo “strumento mediante il quale le Autorità sono chiamate allo studio organico del territorio, della gestione delle sue risorse, all'obbligo preventivo di coinvolgimento di tutte le parti” (vds. sentenza TAR, pag. 22; -
“L'utilizzo scorretto di uno strumento fondamentale della procedimentale di approvazione di un delicato strumento urbanistico appare evidente, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto l'osservazione è propria dei soggetti diversi dal proponente, sia sotto quello oggettivo, avendo modificato ulteriormente il progetto sulla scorta di previsioni nuove, su cui non si è svolto il necessario iter sia in sede di parei tecnici che soprattutto di osservazioni dei soggetti interessati” (vds. sentenza TAR, pag.27); - “Le carenze evidenziate dal PUO approvato avrebbero dovuto, invece che rinviate alla mera fase edilizia, costituire oggetto di approfondita ed estesa valutazione ambientale preliminare. A conferma di ciò, le stesse valutazioni successive hanno evidenziato diverse carenze, rispetto alle quali le risposte sono state in gran parte carenti;
a quest'ultimo proposito, colgono nel segno le censure relative alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, tanto compiutamente formulate a monte dagli organi regionali quanto genericamente dagli stessi valutate a valle” (vsds. Sentenza TAR, pag. 27 e 28). Lo stesso Tribunale Amministrativo, lungi dal rilevare omissioni da parte della richiedente CP_9
– o della sua mandataria – ha chiaramente accertato che l'annullamento del PUO Controparte_8 in variante al PUC per la riqualificazione delle aree dello stabilimento e del relativo accordo CP_9 di programma del 30.11.2007, sono da ricondurre all'illegittimo iter seguito dalle amministrazioni che in presenza di rilevanti punti controversi, hanno ritenuto di rilasciare un titolo rinviando al proseguo i necessari approfondimenti in maniera del tutto illegittima.
Nessun rimprovero può allora rivolgersi ad rispetto a tale condotta della P.A., né, Controparte_8 come detto, risulta né viene dedotto, che tale condotta della PA sia stata anche solo agevolata da sue azioni od omissioni condizionanti l'iter procedimentale illegittimo adottato.
Infine, quanto alla decisione relativa alla eventuale nuova presentazione della domanda in sede amministrativa come espressamente suggerito da ultimo dal Consiglio di Stato, si ritiene competesse non tanto e non solo alla mandataria, ma in primis alla titolare dell'interesse ad agire, che invece, proprio in concomitanza con la decisione del CDS, ha ritenuto di porsi in liquidazione ed è per il resto rimasta inerte.
Anche le domande svolte nei confronti di devono pertanto essere respinte. Controparte_8
In considerazione della peculiarità e della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale
Definitivamente pronunciando
Respinge
Le domande svolte dal nei Parte_1 confronti di tutti i convenuti e da questi ultimi posti nei confronti dei terzi chiamati.
Spese integralmente compensate fra le parti.
AV, 21.8.2025 Il Giudice
D.ssa Paola Di Lorenzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (come visto detto ricorso, di cui non si conosce la data di deposito, porta l'RGN n. 420 del 2012) 2 (come si legge a pag. 31 della relativa sentenza n. 2403/2014 prodotta in atti)