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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9562 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MA BR RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7144/2022
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Guglielmo Lenzi (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), nella qualità di eredi di C.F._4 Controparte_3 C.F._5
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione e risposta, dagli avv.ti Marco Di Pietro (C.F. ed Hedy C.F._6
LL GR (C.F. C.F._7
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 3 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che, nel periodo Parte_1
compreso tra il 17.06.2016 e il 28.05.2019, aveva corrisposto ad la somma Persona_1
complessiva di € 38.000,00 a titolo di prestito personale, precisando che il suddetto importo era stato versato a mezzo di diversi bonifici bancari (eseguiti, nello specifico, in data 17.06.2016,
12.10.2016, 11.05.2017, 21.05.2018 e 28.05.2019).
Esponeva, altresì, che il aveva restituito solo l'importo di € 16.000,00, avendo CP_2
effettuato versamenti rateali mensili da € 500,00 ciascuno, fino al mese di aprile del 2019, quando, poi, aveva interrotto i pagamenti.
Proseguiva l'istante che, in seguito al decesso di , avvenuto il 4 maggio Persona_1
2020, uno degli eredi di quest'ultimo, , aveva provveduto al pagamento Controparte_3
dell'ulteriore importo di € 5.000,00, lasciando insoluto un debito di € 17.000,00.
Lamentando il perdurare della morosità, nonostante le ripetute richieste di pagamento effettuate a mezzo raccomandate a.r. (cfr. raccomandate dell'11.01.2021, del 08.02.2021 e del
22.03.2021 nella produzione attorea), conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
e , in qualità di eredi di , affinché Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
fossero condannati al pagamento dell'importo di € 17.000,00, oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio , e i quali, con CP_1 Controparte_2 Controparte_3
motivo sostanzialmente unico di difesa, assumevano di non avere accettato l'eredità del debitore e di essere, quindi, meri chiamati all'eredità; per questo motivo, eccepivano la propria carenza di legittimazione.
Con specifico riferimento alla propria posizione, poi, non negava di aver Controparte_3
corrisposto alla , in epoca successiva alla morte del padre, la somma di € 5.000,00 ma Pt_1
assumeva di averlo fatto in un “contesto di grande turbamento psicologico ed emotivo, senza approfondire le causali di tale richiesta, le evidenze documentali, la legittimità della stessa, le condizioni oggettive e soggettive delle parti e quant'altro necessario ad una consapevole valutazione della pretesa”; e ciò, anche in considerazione dei rapporti di larga parentela intercorrenti con la controparte.
Ritenendo, dunque, che tale pagamento fosse stato effettuato “da chi non era debitore in proprio (per nessuna causale) nei confronti della SI.ra , da chi comunque non Parte_1
era (e non è) erede del SI. ” chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna Persona_1
dell'attrice alla ripetizione del suddetto importo ai sensi dell'art. 2033 c.c. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza cartolare del 3 giugno 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza dal successivo 5 giugno.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1. In via del tutto preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, per la supposta insussistenza in capo ad essi della qualità di eredi di Persona_1
.
[...]
In termini generali, occorre premettere che in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato.
Al riguardo, costituisce principio fermo in giurisprudenza quello per cui, in ipotesi di giudizio istaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione, da parte del convenuto che la contesti, della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (art. 459 c.p.c.), senza che questa possa inferirsi, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, dalla mera chiamata all'eredità (Cass. n.
13550/2022; Cass. n.21436/2018 ma già Cass. n. 5101/1985).
La qualità di erede, dunque, costituisce il necessario presupposto per potersi far valere da un creditore le ragioni già spettanti verso il de cuius e della relativa prova è onerato il creditore medesimo.
Tanto precisato, vendo al caso di specie, occorre rilevare che, in seguito alla contestazione mossa dalla controparte, l'attrice ha proposto l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., a definizione della quale tutti i convenuti hanno dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius (cfr. documentazione allegata alla Persona_1
memoria ex art. 183, I termine, cpc, di parte attrice, depositata il 12.09.2023).
Pertanto, non è dubitabile la sussistenza della qualità di eredi di in capo ai Persona_1
convenuti , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Né, si badi, può essere validamente messa in dubbio l'ammissibilità dell'esperimento dell'actio interrogatoria – e, quindi, dell'accertamento della qualità di erede - in corso di causa, essendo tale evenienza specificamente contemplata dal legislatore (art. 749 c.p.c.), oltre che pacificamente consentita dalla giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cass. n. 920/1977 secondo cui "nel procedimento promosso contro il chiamato all'eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all'eredità medesima (art.
481 cod. civ.) non può essere avanzato per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art.
345 c.p.c." da cui si evince, a contrario, l'esperibilità di esso nel corso del giudizio di primo grado).
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa (cfr. la prima memoria istruttoria della parte convenuta ove si lamenta che “il contegno di controparte nel promuovere il presente giudizio nei confronti degli allora meri chiamati all'eredità e promuovendo l'actio interrogatoria soltanto in pendenza di causa … ha esizialmente compresso il diritto di difesa dei convenuti che non hanno potuto svolgere appieno le proprie difese nel merito”), essa può ragionevolmente essere esclusa alla luce della considerazione per cui i convenuti, non solo hanno articolato specifiche difese nel merito, ma hanno anche formulato istanze di prova orale finalizzata a confutare gli assunti difensivi della controparte.
1.2. Tutto ciò doverosamente precisato in via preliminare, può passarsi all'esame della fondatezza della pretesa creditoria.
Occorre premettere che non è contestato tra le parti che abbia eseguito in Parte_1
favore di , dante causa degli odierni convenuti, cinque bonifici bancari (del Persona_1
17.06.2016, del 12.10.2016, dell'11.05.2017, del 21.05.2018 e del 28.05.2019, cfr. all. 2 e 4 all'atto di citazione, in produzione attorea), per l'importo complessivo di € 38.000,00.
Questione controversa è, invece, quale fosse la causale dei pagamenti in parola.
Al riguardo, l'attrice ha dedotto che le somme versate costituivano un prestito concesso alla controparte;
i convenuti, invece, ponendo in evidenza l'assenza di causale nella descrizione di tutti i bonifici, hanno negato la circostanza “ben potendo essere l'esatto contrario, ovvero bonifici effettuati dalla SI.ra per la restituzione di un prestito effettuato in suo favore dal Pt_1
SI. ”. Persona_1
Ora, costituisce principio ormai cristallizzato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma, ove avvenuta, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La pretesa restitutoria del mutuante non può fondarsi, infatti, sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro, in quanto la datio d'una somma di danaro non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando, sebbene ammessane, come nella specie, la ricezione, l'accipiens non confermi, tuttavia, il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità dacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria da parte dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa;
onere che si estende alla prova d'un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d'un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr., ex multis, Cass. n. 24328/2017; Cass.
n. 3642/2004).
E tuttavia, resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.
Ciò in quanto l'ordinamento giuridico annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne consegue che, “allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta” (cfr.
Cass. n. 19851/2024, nonché Cass. n. 27372/2021 ivi richiamata).
Tanto esposto in termini generali e passando al caso che occupa, deve rilevarsi che l'attrice ha depositato, a prova della propria tesi, copia dei già richiamati ordini di bonifico eseguiti a favore di il 17.06.2016, il 12.10.2016, l'11.05.2017, il 21.05.2018 e il 28.05.2019 Persona_1
(all. 2 e 4 all'atto di citazione, in produzione attorea), per l'importo complessivo di € 38.000,00.
Ora, sebbene i bonifici bancari in esame non riportino alcuna causale (e, del resto, alla causale riportata in un bonifico bancario, in quanto ascrivibile alla volontà dell'ordinante, può riconoscersi valenza meramente indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento), è vero anche che i convenuti non hanno dedotto una plausibile causa idonea a giustificare il proprio diritto a trattenere le somme che ha ricevuto Persona_1
dall'attrice, limitandosi ad eccepire, vagamente, che quest'ultima aveva collaborato per circa venti anni presso lo studio del , il quale, oltre a corrisponderle la retribuzione per CP_2
l'attività lavorativa svolta, in diverse occasioni avrebbe eseguito in suo favore dei prestiti, con l'impegno alla successiva restituzione.
E però i convenuti non hanno dato prova né, a monte, hanno chiesto di provare tali circostanze: palesemente generico (non essendo nemmeno specificamente riferito alla ) e, per questo, Pt_1
inammissibile è, infatti, il capo di prova articolato nella seconda memoria istruttoria “vero che il
SI. , quale datore di lavoro, in diverse occasioni, quando un dipendente ne Persona_1
aveva necessità e ne faceva richiesta, accordava dei prestiti con l'impegno alla successiva restituzione?”.
Di contro, il contegno stragiudiziale assunto dagli eredi in epoca successiva al decesso di e antecedente all'introduzione del presente giudizio, depone in senso Persona_1
contrario e a favore della fondatezza della domanda avanzata dall'attrice.
In primo luogo, non risulta che i convenuti abbiano mai contestato le svariate richieste di pagamento formulate dall'attrice a mezzo raccomandata a.r. (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
Deve al riguardo precisarsi che le contestazioni sollevate dai debitori in ordine all'effettivo ricevimento delle raccomandate in discorso, oltre che tardive perché formulate per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, appaiono infondate laddove tese a dimostrare l'apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente apposte da sugli avvisi di Controparte_2
ricevimento prodotte dall'istante.
Al riguardo, occorre premettere che l'ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale
(disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dalle Condizioni generali del servizio postale di cui al
D.M. 9 aprile 2001) si considera ricevuta all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale, se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto
(soggetto che non deve necessariamente coincidere con il destinatario), apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nessuna norma dispone... che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato... e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge” (così Cass., sent. 27 maggio 2011, n. 11708;
12 gennaio 2012, n. 270, e 19 settembre 2012, n. 15746); inoltre, gli atti dell'ufficiale postale sono assistiti dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., attesa la natura di
“atto pubblico” spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (Cass. sentenza 11 dicembre 2012, n. 22572).
Ciò posto, deve rilevarsi che dagli avvisi di ricevimento agli atti - non impugnati dall'opponente con la querela di falso – risulta che le raccomandate in discorso siano state regolarmente recapitate e consegnate al destinatario.
Opera, quindi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. “… ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Si tratta di una presunzione relativa, poiché è sempre concessa la possibilità al destinatario di fornire la prova contraria;
prova che dovrà vertere sull'oggettiva impossibilità, per causa non imputabile, di aver avuto notizia della comunicazione e non semplicemente sul fatto che ne sia mancata l'effettiva conoscenza (“L'atto ricettizio unilaterale si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, fatta salva, peraltro, la prova, il cui onere incombe su di lui, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, Cass. 25/09/2006, n. 20784, conforme cfr. Cass. 19 agosto 2003 n. 12135).
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova è mancata, atteso che si è limitato Controparte_2
ad eccepire la difformità delle sottoscrizioni presenti sugli avvisi di ricevimento, da quelle apposte dallo stesso sia sulla procura alle liti già in atti, sia sul proprio documento di identità
(tra l'altro non esibito), omettendo la necessaria proposizione della querela di falso.
A ciò si aggiunga che - come pacificamente ammesso tra le parti – nel luglio del 2020
[...]
ha provveduto a restituire ad la somma di € 5.000,00. CP_3 Parte_1
Ciò, a dire della parte convenuta, troverebbe la propria giustificazione nel “contesto di grande turbamento psicologico ed emotivo” che seguì l'improvvisa morte di , che Persona_1
non avrebbe consentito di “approfondire le causali di tale richiesta, le evidenze documentali, la legittimità della stessa, le condizioni oggettive e soggettive delle parti e quant'altro necessario ad una consapevole valutazione della pretesa”.
Tesi, questa di parte convenuta, scarsamente credibile ove si consideri, per un verso, la non esiguità della somma corrisposta (che avrebbe di certo dovuto condurre ad accertare l'effettiva debenza di quanto richiesto) e, per altro verso, il fatto che tra le parti intercorrono rapporti di larga parentela;
circostanza, quest'ultima, che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, avrebbe reso particolarmente agevole e meno imbarazzante la richiesta di maggiori chiarimenti alla in ordine alla pretesa vantata. Pt_1
Certamente anomalo, infine, è che il , pur ritenendo il pagamento effettuato “da chi CP_2
non era debitore in proprio (per nessuna causale) nei confronti della SI.ra , da Parte_1
chi comunque non era (e non è) erede del SI. ” abbia atteso oltre due anni Persona_1
prima di pretenderne la restituzione e, peraltro, solo in via riconvenzionale, ossia “in reazione” della contrapposta domanda avanzata da . Parte_1
Tale essendo il quadro probatorio emerso, opina il Tribunale che gli odierni convenuti non abbiano offerto elementi di prova che possano indurre legittimamente a dubitare dell'esistenza del contratto di mutuo allegato dall'attrice (e, quantunque presuntivamente, provato nei suoi elementi essenziali) né, a monte, a ritenere sussistente un diverso e plausibile titolo dei versamenti effettuati a favore di , che possa validamente giustificare la Persona_1
ritenzione della somma dedotta in causa da parte dei convenuti, nella loro qualità di eredi di quest'ultimo.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono e in applicazione dei principi su esposti, dunque, questo giudice ritiene fondata la domanda di pagamento formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, nella qualità ed in ragione della quota ereditaria di ciascuno (art. 752
c.c.), al pagamento, in favore dell'attrice , dell'importo di € 17.000,00, oltre Parte_1
interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
2. Dall'accoglimento della domanda principale e delle ragioni sottese alla decisione, discende il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
Quanto alle spese relative al procedimento ex art. 481 c.p.c., la relativa domanda di pagamento non può trovare accoglimento in questa sede in quanto andava proposta al giudice dinanzi al quale l'actio è stata proposta.
Appena aggiungendo, sul punto, che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione che si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso assente nel caso in esame (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4706 del 30/03/2001; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 650 del 17/01/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 7144/2022, così provvede:
A) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna i convenuti, nella qualità di eredi di e in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, al pagamento in Persona_1
favore dell'attrice della somma di € 17.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale;
C) Condanna i convenuti, nella suddetta qualità, al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MA BR RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7144/2022
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Guglielmo Lenzi (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), nella qualità di eredi di C.F._4 Controparte_3 C.F._5
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione e risposta, dagli avv.ti Marco Di Pietro (C.F. ed Hedy C.F._6
LL GR (C.F. C.F._7
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 3 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che, nel periodo Parte_1
compreso tra il 17.06.2016 e il 28.05.2019, aveva corrisposto ad la somma Persona_1
complessiva di € 38.000,00 a titolo di prestito personale, precisando che il suddetto importo era stato versato a mezzo di diversi bonifici bancari (eseguiti, nello specifico, in data 17.06.2016,
12.10.2016, 11.05.2017, 21.05.2018 e 28.05.2019).
Esponeva, altresì, che il aveva restituito solo l'importo di € 16.000,00, avendo CP_2
effettuato versamenti rateali mensili da € 500,00 ciascuno, fino al mese di aprile del 2019, quando, poi, aveva interrotto i pagamenti.
Proseguiva l'istante che, in seguito al decesso di , avvenuto il 4 maggio Persona_1
2020, uno degli eredi di quest'ultimo, , aveva provveduto al pagamento Controparte_3
dell'ulteriore importo di € 5.000,00, lasciando insoluto un debito di € 17.000,00.
Lamentando il perdurare della morosità, nonostante le ripetute richieste di pagamento effettuate a mezzo raccomandate a.r. (cfr. raccomandate dell'11.01.2021, del 08.02.2021 e del
22.03.2021 nella produzione attorea), conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
e , in qualità di eredi di , affinché Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
fossero condannati al pagamento dell'importo di € 17.000,00, oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio , e i quali, con CP_1 Controparte_2 Controparte_3
motivo sostanzialmente unico di difesa, assumevano di non avere accettato l'eredità del debitore e di essere, quindi, meri chiamati all'eredità; per questo motivo, eccepivano la propria carenza di legittimazione.
Con specifico riferimento alla propria posizione, poi, non negava di aver Controparte_3
corrisposto alla , in epoca successiva alla morte del padre, la somma di € 5.000,00 ma Pt_1
assumeva di averlo fatto in un “contesto di grande turbamento psicologico ed emotivo, senza approfondire le causali di tale richiesta, le evidenze documentali, la legittimità della stessa, le condizioni oggettive e soggettive delle parti e quant'altro necessario ad una consapevole valutazione della pretesa”; e ciò, anche in considerazione dei rapporti di larga parentela intercorrenti con la controparte.
Ritenendo, dunque, che tale pagamento fosse stato effettuato “da chi non era debitore in proprio (per nessuna causale) nei confronti della SI.ra , da chi comunque non Parte_1
era (e non è) erede del SI. ” chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna Persona_1
dell'attrice alla ripetizione del suddetto importo ai sensi dell'art. 2033 c.c. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza cartolare del 3 giugno 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza dal successivo 5 giugno.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1. In via del tutto preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, per la supposta insussistenza in capo ad essi della qualità di eredi di Persona_1
.
[...]
In termini generali, occorre premettere che in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato.
Al riguardo, costituisce principio fermo in giurisprudenza quello per cui, in ipotesi di giudizio istaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione, da parte del convenuto che la contesti, della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (art. 459 c.p.c.), senza che questa possa inferirsi, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, dalla mera chiamata all'eredità (Cass. n.
13550/2022; Cass. n.21436/2018 ma già Cass. n. 5101/1985).
La qualità di erede, dunque, costituisce il necessario presupposto per potersi far valere da un creditore le ragioni già spettanti verso il de cuius e della relativa prova è onerato il creditore medesimo.
Tanto precisato, vendo al caso di specie, occorre rilevare che, in seguito alla contestazione mossa dalla controparte, l'attrice ha proposto l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., a definizione della quale tutti i convenuti hanno dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius (cfr. documentazione allegata alla Persona_1
memoria ex art. 183, I termine, cpc, di parte attrice, depositata il 12.09.2023).
Pertanto, non è dubitabile la sussistenza della qualità di eredi di in capo ai Persona_1
convenuti , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Né, si badi, può essere validamente messa in dubbio l'ammissibilità dell'esperimento dell'actio interrogatoria – e, quindi, dell'accertamento della qualità di erede - in corso di causa, essendo tale evenienza specificamente contemplata dal legislatore (art. 749 c.p.c.), oltre che pacificamente consentita dalla giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cass. n. 920/1977 secondo cui "nel procedimento promosso contro il chiamato all'eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all'eredità medesima (art.
481 cod. civ.) non può essere avanzato per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art.
345 c.p.c." da cui si evince, a contrario, l'esperibilità di esso nel corso del giudizio di primo grado).
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa (cfr. la prima memoria istruttoria della parte convenuta ove si lamenta che “il contegno di controparte nel promuovere il presente giudizio nei confronti degli allora meri chiamati all'eredità e promuovendo l'actio interrogatoria soltanto in pendenza di causa … ha esizialmente compresso il diritto di difesa dei convenuti che non hanno potuto svolgere appieno le proprie difese nel merito”), essa può ragionevolmente essere esclusa alla luce della considerazione per cui i convenuti, non solo hanno articolato specifiche difese nel merito, ma hanno anche formulato istanze di prova orale finalizzata a confutare gli assunti difensivi della controparte.
1.2. Tutto ciò doverosamente precisato in via preliminare, può passarsi all'esame della fondatezza della pretesa creditoria.
Occorre premettere che non è contestato tra le parti che abbia eseguito in Parte_1
favore di , dante causa degli odierni convenuti, cinque bonifici bancari (del Persona_1
17.06.2016, del 12.10.2016, dell'11.05.2017, del 21.05.2018 e del 28.05.2019, cfr. all. 2 e 4 all'atto di citazione, in produzione attorea), per l'importo complessivo di € 38.000,00.
Questione controversa è, invece, quale fosse la causale dei pagamenti in parola.
Al riguardo, l'attrice ha dedotto che le somme versate costituivano un prestito concesso alla controparte;
i convenuti, invece, ponendo in evidenza l'assenza di causale nella descrizione di tutti i bonifici, hanno negato la circostanza “ben potendo essere l'esatto contrario, ovvero bonifici effettuati dalla SI.ra per la restituzione di un prestito effettuato in suo favore dal Pt_1
SI. ”. Persona_1
Ora, costituisce principio ormai cristallizzato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma, ove avvenuta, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La pretesa restitutoria del mutuante non può fondarsi, infatti, sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro, in quanto la datio d'una somma di danaro non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando, sebbene ammessane, come nella specie, la ricezione, l'accipiens non confermi, tuttavia, il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità dacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria da parte dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa;
onere che si estende alla prova d'un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d'un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr., ex multis, Cass. n. 24328/2017; Cass.
n. 3642/2004).
E tuttavia, resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.
Ciò in quanto l'ordinamento giuridico annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne consegue che, “allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta” (cfr.
Cass. n. 19851/2024, nonché Cass. n. 27372/2021 ivi richiamata).
Tanto esposto in termini generali e passando al caso che occupa, deve rilevarsi che l'attrice ha depositato, a prova della propria tesi, copia dei già richiamati ordini di bonifico eseguiti a favore di il 17.06.2016, il 12.10.2016, l'11.05.2017, il 21.05.2018 e il 28.05.2019 Persona_1
(all. 2 e 4 all'atto di citazione, in produzione attorea), per l'importo complessivo di € 38.000,00.
Ora, sebbene i bonifici bancari in esame non riportino alcuna causale (e, del resto, alla causale riportata in un bonifico bancario, in quanto ascrivibile alla volontà dell'ordinante, può riconoscersi valenza meramente indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento), è vero anche che i convenuti non hanno dedotto una plausibile causa idonea a giustificare il proprio diritto a trattenere le somme che ha ricevuto Persona_1
dall'attrice, limitandosi ad eccepire, vagamente, che quest'ultima aveva collaborato per circa venti anni presso lo studio del , il quale, oltre a corrisponderle la retribuzione per CP_2
l'attività lavorativa svolta, in diverse occasioni avrebbe eseguito in suo favore dei prestiti, con l'impegno alla successiva restituzione.
E però i convenuti non hanno dato prova né, a monte, hanno chiesto di provare tali circostanze: palesemente generico (non essendo nemmeno specificamente riferito alla ) e, per questo, Pt_1
inammissibile è, infatti, il capo di prova articolato nella seconda memoria istruttoria “vero che il
SI. , quale datore di lavoro, in diverse occasioni, quando un dipendente ne Persona_1
aveva necessità e ne faceva richiesta, accordava dei prestiti con l'impegno alla successiva restituzione?”.
Di contro, il contegno stragiudiziale assunto dagli eredi in epoca successiva al decesso di e antecedente all'introduzione del presente giudizio, depone in senso Persona_1
contrario e a favore della fondatezza della domanda avanzata dall'attrice.
In primo luogo, non risulta che i convenuti abbiano mai contestato le svariate richieste di pagamento formulate dall'attrice a mezzo raccomandata a.r. (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
Deve al riguardo precisarsi che le contestazioni sollevate dai debitori in ordine all'effettivo ricevimento delle raccomandate in discorso, oltre che tardive perché formulate per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, appaiono infondate laddove tese a dimostrare l'apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente apposte da sugli avvisi di Controparte_2
ricevimento prodotte dall'istante.
Al riguardo, occorre premettere che l'ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale
(disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dalle Condizioni generali del servizio postale di cui al
D.M. 9 aprile 2001) si considera ricevuta all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale, se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto
(soggetto che non deve necessariamente coincidere con il destinatario), apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nessuna norma dispone... che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato... e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge” (così Cass., sent. 27 maggio 2011, n. 11708;
12 gennaio 2012, n. 270, e 19 settembre 2012, n. 15746); inoltre, gli atti dell'ufficiale postale sono assistiti dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., attesa la natura di
“atto pubblico” spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (Cass. sentenza 11 dicembre 2012, n. 22572).
Ciò posto, deve rilevarsi che dagli avvisi di ricevimento agli atti - non impugnati dall'opponente con la querela di falso – risulta che le raccomandate in discorso siano state regolarmente recapitate e consegnate al destinatario.
Opera, quindi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. “… ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Si tratta di una presunzione relativa, poiché è sempre concessa la possibilità al destinatario di fornire la prova contraria;
prova che dovrà vertere sull'oggettiva impossibilità, per causa non imputabile, di aver avuto notizia della comunicazione e non semplicemente sul fatto che ne sia mancata l'effettiva conoscenza (“L'atto ricettizio unilaterale si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, fatta salva, peraltro, la prova, il cui onere incombe su di lui, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, Cass. 25/09/2006, n. 20784, conforme cfr. Cass. 19 agosto 2003 n. 12135).
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova è mancata, atteso che si è limitato Controparte_2
ad eccepire la difformità delle sottoscrizioni presenti sugli avvisi di ricevimento, da quelle apposte dallo stesso sia sulla procura alle liti già in atti, sia sul proprio documento di identità
(tra l'altro non esibito), omettendo la necessaria proposizione della querela di falso.
A ciò si aggiunga che - come pacificamente ammesso tra le parti – nel luglio del 2020
[...]
ha provveduto a restituire ad la somma di € 5.000,00. CP_3 Parte_1
Ciò, a dire della parte convenuta, troverebbe la propria giustificazione nel “contesto di grande turbamento psicologico ed emotivo” che seguì l'improvvisa morte di , che Persona_1
non avrebbe consentito di “approfondire le causali di tale richiesta, le evidenze documentali, la legittimità della stessa, le condizioni oggettive e soggettive delle parti e quant'altro necessario ad una consapevole valutazione della pretesa”.
Tesi, questa di parte convenuta, scarsamente credibile ove si consideri, per un verso, la non esiguità della somma corrisposta (che avrebbe di certo dovuto condurre ad accertare l'effettiva debenza di quanto richiesto) e, per altro verso, il fatto che tra le parti intercorrono rapporti di larga parentela;
circostanza, quest'ultima, che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, avrebbe reso particolarmente agevole e meno imbarazzante la richiesta di maggiori chiarimenti alla in ordine alla pretesa vantata. Pt_1
Certamente anomalo, infine, è che il , pur ritenendo il pagamento effettuato “da chi CP_2
non era debitore in proprio (per nessuna causale) nei confronti della SI.ra , da Parte_1
chi comunque non era (e non è) erede del SI. ” abbia atteso oltre due anni Persona_1
prima di pretenderne la restituzione e, peraltro, solo in via riconvenzionale, ossia “in reazione” della contrapposta domanda avanzata da . Parte_1
Tale essendo il quadro probatorio emerso, opina il Tribunale che gli odierni convenuti non abbiano offerto elementi di prova che possano indurre legittimamente a dubitare dell'esistenza del contratto di mutuo allegato dall'attrice (e, quantunque presuntivamente, provato nei suoi elementi essenziali) né, a monte, a ritenere sussistente un diverso e plausibile titolo dei versamenti effettuati a favore di , che possa validamente giustificare la Persona_1
ritenzione della somma dedotta in causa da parte dei convenuti, nella loro qualità di eredi di quest'ultimo.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono e in applicazione dei principi su esposti, dunque, questo giudice ritiene fondata la domanda di pagamento formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, nella qualità ed in ragione della quota ereditaria di ciascuno (art. 752
c.c.), al pagamento, in favore dell'attrice , dell'importo di € 17.000,00, oltre Parte_1
interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
2. Dall'accoglimento della domanda principale e delle ragioni sottese alla decisione, discende il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
Quanto alle spese relative al procedimento ex art. 481 c.p.c., la relativa domanda di pagamento non può trovare accoglimento in questa sede in quanto andava proposta al giudice dinanzi al quale l'actio è stata proposta.
Appena aggiungendo, sul punto, che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione che si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso assente nel caso in esame (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4706 del 30/03/2001; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 650 del 17/01/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 7144/2022, così provvede:
A) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna i convenuti, nella qualità di eredi di e in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, al pagamento in Persona_1
favore dell'attrice della somma di € 17.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale;
C) Condanna i convenuti, nella suddetta qualità, al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi