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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio/separazione iscritto al n. 5166/2024 promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Napolitano Antonio
- Ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- Interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.3.2025, riportandosi al certificato di morte depositato telematicamente in data 22.3.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 parte ricorrente sig.ra premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il sig. in Liveri il 4.9.2000, che da Controparte_1 predetta unione nasceva un figlio a San Gennaro Vesuviano (NA) in data 22.12.2005, Persona_1
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, nulla disporsi a titolo di mantenimento per la stessa né per il figlio stante la maggiore età di Per_1 quest'ultimo e quindi l'idoneità al reddito, in subordine determinare per il contributo mensile Per_1
di euro 100,00.
A sostegno della domanda, dichiarava che con decreto di omologa del 14.4.2021 reso nel proc. n.
4629/2020 RG, il Tribunale di Nola omologava la separazione consensuale dei coniugi e che da allora perdurava lo stato di separazione.
Il Presidente Relatore, fissava quindi per la prima comparizione delle parti l'udienza del 24.3.2025.
Con note telematiche del 22.3.2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava l'avvenuto decesso di parte resistente.
All'udienza del 24.3.2024, sentito il difensore di parte ricorrente, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero con note telematiche del 22.3.2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava che parte resistente sig. era deceduto nelle more del giudizio in data 25.11.2024 in Napoli. Controparte_1
È quindi venuto meno l'interesse giuridico alla domanda di cessazione degli effetti civili così come svolta, ai sensi dell'art. 100 cpc risultando il vincolo coniugale sciolto definitivamente per sopravvenuta causa naturale ai sensi dell'art. 149 I comma cc.
Non risultano essere state svolte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni ulteriori domande e/o richieste.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999;Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata a [...] il [...] nei confronti di nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
24.1.1973, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Spese compensate.
Così deciso in Nola addì 24.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca