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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3615 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPINA FILIPPO, come da procura C.F._1
in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE ALOISIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/11/2024, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di OR (ME) l'08/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 02/11/2013, la figlia;
Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
b) la casa familiare, sita a AL (ME) in via Leonardo Sciascia n. 6, di proprietà del sig. CP_1
verrà assegnata, unitamente agli arredi ed alle pertinenze, alla sig.ra
[...] Parte_1
Per_
anche quale genitore prevalentemente collocatario della figlia minore c) Il sig.
[...]
asporterà dall'abitazione gli effetti personali che ancora vi permangono e Controparte_1
provvederà al cambio di residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
Per_ d) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia in relazione alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, mentre in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dal genitore con il quale la figlia si trova in quel momento. I genitori Per_ si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione di affinché la stessa possa mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascun genitore e possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. e) Il sig. CP_1
salvo diverso accordo dei genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le
[...]
seguenti modalità: ogni lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; durante il fine settimana, a settimane alternate, dal sabato alle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore
20:00, quando verrà riaccompagnata dalla mamma. Nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno o, in caso mancato accordo, saranno la prima e la terza settimana di agosto un anno e la seconda e la quarta l'anno successivo, mentre durante le vacanze natalizie per cinque giorni consecutivi (comprendendo ad anni alterni il Natale e la Vigilia di Natale un anno e il Capodanno e la vigilia l'anno successivo), nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi (comprendendo un anno il giorno della Santa Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo); la festa del papà, l'onomastico Per_ e il compleanno del papà starà con il papà; la festa della mamma, l'onomastico e il Per_ compleanno della mamma starà con la mamma;
l'onomastico e il compleanno della bambina con entrambi i genitori e in caso di mancato accordo: l'uno a pranzo e l'altro a cena e viceversa, e i giorni festivi in rosso da calendario alternativamente uno con un genitore e l'altro con l'altro genitore e l'anno successivo viceversa. f) il sig. verserà alla sig.ra CP_1
, a titolo di mantenimento per la figlia, la complessiva somma di € 300,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori e verranno rimborsate a chi le ha sostenute dietro idonea prova documentale. In ogni caso, i genitori per la determinazione delle spese straordinarie, salvo quanto espressamente concordato, si rimettono e accettano tutto quanto previsto dalle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", elaborate dal C.N.F. in data 29 novembre 2017. I genitori convengono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno. g) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento. h) Visto l'art. 3, lett. b) della legge n. 1185 del 21.11.1967, così come novellato dall'art. 24 della legge n.
3/2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio. i) Il presente accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi procuratori delle parti ai fini della rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale”.
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di OR (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3615 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPINA FILIPPO, come da procura C.F._1
in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE ALOISIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/11/2024, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di OR (ME) l'08/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 02/11/2013, la figlia;
Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
b) la casa familiare, sita a AL (ME) in via Leonardo Sciascia n. 6, di proprietà del sig. CP_1
verrà assegnata, unitamente agli arredi ed alle pertinenze, alla sig.ra
[...] Parte_1
Per_
anche quale genitore prevalentemente collocatario della figlia minore c) Il sig.
[...]
asporterà dall'abitazione gli effetti personali che ancora vi permangono e Controparte_1
provvederà al cambio di residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
Per_ d) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia in relazione alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, mentre in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dal genitore con il quale la figlia si trova in quel momento. I genitori Per_ si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione di affinché la stessa possa mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascun genitore e possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. e) Il sig. CP_1
salvo diverso accordo dei genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le
[...]
seguenti modalità: ogni lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; durante il fine settimana, a settimane alternate, dal sabato alle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore
20:00, quando verrà riaccompagnata dalla mamma. Nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno o, in caso mancato accordo, saranno la prima e la terza settimana di agosto un anno e la seconda e la quarta l'anno successivo, mentre durante le vacanze natalizie per cinque giorni consecutivi (comprendendo ad anni alterni il Natale e la Vigilia di Natale un anno e il Capodanno e la vigilia l'anno successivo), nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi (comprendendo un anno il giorno della Santa Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo); la festa del papà, l'onomastico Per_ e il compleanno del papà starà con il papà; la festa della mamma, l'onomastico e il Per_ compleanno della mamma starà con la mamma;
l'onomastico e il compleanno della bambina con entrambi i genitori e in caso di mancato accordo: l'uno a pranzo e l'altro a cena e viceversa, e i giorni festivi in rosso da calendario alternativamente uno con un genitore e l'altro con l'altro genitore e l'anno successivo viceversa. f) il sig. verserà alla sig.ra CP_1
, a titolo di mantenimento per la figlia, la complessiva somma di € 300,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori e verranno rimborsate a chi le ha sostenute dietro idonea prova documentale. In ogni caso, i genitori per la determinazione delle spese straordinarie, salvo quanto espressamente concordato, si rimettono e accettano tutto quanto previsto dalle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", elaborate dal C.N.F. in data 29 novembre 2017. I genitori convengono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno. g) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento. h) Visto l'art. 3, lett. b) della legge n. 1185 del 21.11.1967, così come novellato dall'art. 24 della legge n.
3/2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio. i) Il presente accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi procuratori delle parti ai fini della rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale”.
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di OR (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.