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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3076/2020 R.G. Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Vittoria Cuogo, non definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3076/2020 R.G. promossa da: (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Berta Giovanni e l'avv.to Camporese Franco attore, contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'avv.to Brotto Umberto
(c.f. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv.to Mauro Antonio
(c.f. Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), Controparte_4 C.F._5 entrambe con il patrocinio dell'avv.to Merlo Chiara e dell'avv.to Sartore Nicola Matteo
(c.f. ) Controparte_5 C.F._6
(c.f. ) CP_6 C.F._7
(c.f. ), Controparte_7 C.F._8 contumaci convenuti
in punto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni eredi di Parte_1
“Il procuratore delle parti attrici, alla luce delle risultanze della CTU in atti, richiamato quanto già dedotto a verbale delle udienze del 30.01.2025 e del 25.03.2025, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, con sentenza non definitiva, disporre la divisione dell'area esterna secondo lo
“Schema indicativo” di cui a pag. 40 dell'elaborato peritale dell'Arch. e, per Persona_1 l'effetto, rimettere la causa in istruttoria per i relativi incombenti nonché ai fini della pronuncia definitiva di divisione. Il sottoscritto procuratore rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.”
Conclusioni : CP_1
“Tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica disposta, si chiede pronunciarsi sentenza non definitiva per la divisione dell'area esterna come indicato nell'elaborato peritale al punto 3.4 (pag. 40) con rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'affidamento al CTU dell'incarico di frazionare il mappale dell'area esterna predetta ai fini della pronuncia definitiva di divisione e della sua trascrivibilità. Spese compensate. Si rinuncia ai termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe indicati chiedendo dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili relitti in morte dei fratelli deceduto in data 4.12.2010 celibe e senza Persona_2 figli, e di , deceduto in data 19.10.2016, anch'egli celibe e senza figli. Controparte_8
L'attore allegava che la successione di era in parte regolata da testamento Persona_2 olografo del 21.9.2008, pubblicato in data 1.9.2011, laddove il de cuius lasciava l'usufrutto dell'appartamento occupato dalla nipote ex fratre e il negozio sottostante al fratello CP_1
, e la nuda proprietà degli stessi immobili, oltre a un pezzo di orto in proporzione di numero CP_8 degli appartamenti alla nipote per compensarla dell'assistenza e degli aiuti prestati in CP_1 suo favore, devolvendosi quanto al resto la successione secondo le norme della vocazione legittima. L'attore precisava che, al contrario, la successione del fratello aveva luogo CP_8 integralmente secondo le norme della vocazione legittima, non avendo questi disposto dei suoi beni per testamento. Da ultimo, l'attore rappresentava che i nipoti ex fratre e Parte_2 Parte_3 avevano entrambi rinunciato alla quota parte dell'eredità dei de cuius di cui si tratta, con
[...] distinti atti del 31.1.2018 a rogito notaio , così accrescendo la quota degli altri chiamati;
Per_3 dava atto che anche le figlie del rinunciante , ossia e Parte_2 Persona_4 CP_9
, avevano rinunciato a propria volta al lascito, così accrescendo le quote dei figli del premorto
[...]
. Persona_5
Dato atto dell'insorgere di contestazione tra i coeredi rispetto alla determinazione del legato di
, e dell'esito negativo della svolta procedura di mediazione, CP_1 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo accogliere le seguenti conclusioni: “
“Voglia l'adito Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto: A) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativa agli immobili descritti in premessa caduti in successione a seguito della morte dei fratelli e Persona_2 CP_8
;
[...]
B) previa determinazione della quota di comproprietà del Sig. sulle aree Persona_2 pertinenziali al fabbricato meglio descritto ed identificato nella narrativa del presente atto, nonché previa conseguente esatta determinazione del legato in favore di , accertare la comoda CP_1 divisibilità dei beni relitti e disporsi la divisione degli stessi;
per l'effetto, disporsi ex art. 789 c.p.c. e 194 disp. att. c.p.c. un progetto divisionale per la formazione delle singole porzioni e l'assegnazione in natura a favore di ciascun avente diritto della proprietà esclusiva della quota ad esso spettante, con eventuali conguagli in denaro;
C) in caso di ritenuta indivisibilità di tutti gli immobili oggetto della comunione di cui si chiede lo scioglimento ovvero di alcuni di essi, procedersi alla assegnazione per intero dell'immobile non divisibile al coerede che ne chiede l'assegnazione, con addebito dell'eccedenza. Nel caso in cui nessuno dei coeredi lo richieda, farsi luogo alla vendita degli stessi con attribuzione a ciascun comproprietario della quota in denaro ad esso spettante;
D) spese tecniche a carico dei convenuti in caso di opposizione;
E) spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi nel caso di opposizione”.
2. Con comparsa depositata in data 30.9.2020 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda di scioglimento della comunione, pur precisando che il contrasto non era insorto sulla determinazione del legato ad ella spettante, quanto piuttosto sulla divisione dell'area esterna comprendente l'orto. Detta convenuta rappresentava di aver interesse a che l'area esterna adibita ad orto venga divisa, con attribuzione in suo favore della porzione di almeno 1/3, ricavandola a confine dell'area di pertinenza della propria abitazione;
instava, poi, per il rimborso della somma di euro 3.000,00 portata dalla fattura 86/2016 dell'impresa funebre Battaglia, da ella sostenuta per le esequie dello zio . Controparte_8
concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito: 1) dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria degli immobili pervenuti ai coeredi per successione legittima dei signori e;
Persona_2 Controparte_8
2) disporsi la divisione degli immobili in caso di loro comoda divisibilità ovvero, in difetto, procedersi alla vendita con successivo riparto del ricavato pro quota salvo il caso in cui un coerede non ne chieda l'assegnazione; In via riconvenzionale:
1) disporsi la divisione dell'area esterna adibita ad orto secondo le disposizioni testamentarie attribuendone una porzione pari ad 1/3 alla coerede ricavando detta porzione a CP_1 confine con l'area esterna in adiacenza al suo appartamento;
2) disporsi la divisione dell'area esterna adibita ad ingresso e area di manovra con attribuzione a
della parte destinata a pertinenza della propria abitazione meglio indicata in colore CP_1 verde nella planimetria allegata sub doc. 1; 3) condannarsi i signori , , , , Parte_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_7
, e alla consegna, in favore di , del Controparte_3 CP_6 Controparte_4 CP_1 possesso del negozio meglio identificato catastalmente al NCEU del Comune di Rosà, Foglio 7, mappali 655 sub 13 e 14 da attuarsi mediante consegna delle chiavi delle porte esterne e mediante muratura della porta interna comunicante con le unità abitative già occupate dai defunti
[...]
e . Per_2 Controparte_8
4) condannarsi i signori , , , , Parte_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_7
, e alla rifusione, pro quota ed in favore della Controparte_3 CP_6 Controparte_4 sig.ra , delle spese da questa sostenute per il funerale di come CP_1 Controparte_8 indicate in narrativa. In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di lite, anche per la fase di mediazione”;
3. Con comparsa depositata in data 20.10.2020 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_2 domanda di divisione attorea e nulla opponendo alla acquisizione da parte di dell'area CP_1 esterna adibita a orto, con assegnazione di porzione pari a 1/3 ricavandola a confine con l'area a pertinenza della di lei abitazione. Quanto alla domanda riconvenzionale, si opponeva alla richiesta di rimborso pro quota in ragione della capienza del conto corrente intestato a tale da consentire di far fronte alle Controparte_8 spese funerarie. concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Nel merito: A) dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria degli immobili pervenuti ai coeredi per successione legittima dei signori e , previa indentificazione dei Persona_2 Controparte_8 beni oggetto di legato;
B) disporsi la divisione degli immobili in caso di loro comoda divisibilità ovvero, in difetto, procedersi alla vendita con successivo riparto del ricavato pro quota salvo il caso in cui un coerede non ne chieda l'assegnazione; Respingersi la domanda riconvenzionale in ordine alla rifusione, pro quota ed in favore della sig.ra
delle spese da questa sostenute per il funerale di come indicate in CP_1 Controparte_8 narrativa. Ci si oppone anche alla richiesta da parte della convenuta delle spese di mediazione CP_1 per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di lite”.
4. Con comparsa depositata in data 16.10.2020 si costituivano anche e Controparte_3 CP_4
quali nipoti dei defunti e , e figlie del fratello premorto
[...] Persona_2 Controparte_8
, dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione richiesta da Persona_5 parte attrice. Dette convenute nulla opponevano nemmeno rispetto alle richieste, attinenti la divisione, formulate da , pur contestando la richiesta di rimborso delle spese funerarie ritenendo la domanda CP_1 inammissibile in quanto estranea all'oggetto del giudizio di divisione. e concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 Controparte_4 conclusioni:
“Nel merito, in via principale: - previo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni immobili meglio descritti in atto di citazione, disporsi la divisione ereditaria degli stessi in caso di loro comoda divisibilità ovvero, in difetto e qualora nessuno dei coeredi ne chieda l'assegnazione, procedersi alla loro vendita con successivo riparto del ricavato tra i coeredi pro quota;
-rigettarsi le domande riconvenzionali formulate dalla difesa della Sig.ra nei confronti CP_1 delle Sig.re ed volte alla consegna del possesso del negozio oggetto di Parte_4 Controparte_3 legato e al rimborso delle spese funerarie, in quanto da un lato le odierne deducenti non hanno mai avuto il possesso del bene oggetto di legato, e d'altro lato, poiché la richiesta di rimborso delle spese funerarie è da ritenersi inammissibile in quanto esulante dall'oggetto del presente giudizio di divisione ereditaria. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di carattere istruttorio alla luce delle deduzioni avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
5. I restanti convenuti non si costituivano in giudizio indi all'udienza del 20.10.2020 il G.I. ne dichiarava la contumacia, contestualmente assegnando a termine per la notifica della CP_1 comparsa contenente domanda riconvenzionale ex art. 292 c.p.c., e rinviando per medesimi incombenti alla successiva udienza del 21.1.2021 ore 12.50. Subentrata la scrivente nel ruolo, il procedimento veniva rinviato su richiesta delle parti in ragione della pendenza di trattative, che tuttavia non andavano a buon fine. Indi il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e con ordinanza del 15.3.2022 disponeva procedersi ad assunzione di prova orale. Esaurito l'incombente il procedimento veniva rinviato per precisazione delle conclusioni dovendosi logicamente preliminarmente statuire in ordine all'esatta determinazione del legato in favore di
, prima della divisione, per l'attitudine a modificare in modo sensibile la composizione CP_1 della massa dividenda. Indi in detta sede il procedimento veniva interrotto come da provvedimento del 9.3.2023 stante il decesso di prima, e di , poi. Seguiva CP_2 Controparte_5 rituale riassunzione, onde veniva fissata l'udienza del 11.1.2024 per la prosecuzione del processo, poi rinviata ala 7.3.2024 per verifica della ritualità della notifica in riassunzione. In detta udienza l'avv.to per dichiarava di rinunciare alla domanda promossa in CP_1 CP_1 via riconvenzionale sub 3 delle conclusioni della comparsa di risposta, limitatamente al mappale censito al fg, 7, mapp. 655, sub 14. Il procuratore attoreo accettava la rinuncia. Indi il procedimento veniva istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla ricostruzione della massa dividenda, come da elaborato depositato dall'arch. in data 15.1.2025. Il progetto Per_1 divisionale veniva notificato, d'ordine del G.I. ai sensi dell'art. 789, co. 2, c.p.c. alle parti contumaci e all'esito il procedimento veniva nuovamente rinviato per precisazione delle conclusioni. Le parti concludevano come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
6. Tanto premesso, trattasi dello scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in morte dei fratelli e . Persona_2 Controparte_8
Chiamati all'eredità dei predetti risultano:
eredi di odierno attore, deceduto in corso di causa, ritualmente costituiti Parte_1 nelle persone di e dopo formale riassunzione;
Parte_5 CP_10
eredi di , deceduto in corso di causa, rimasti contumaci;
Controparte_5
eredi di deceduta in corso di causa, rimasti contumaci;
CP_2
eredi di , fratello premorto, ossia e Persona_5 Controparte_7 CP_6 rimaste contumaci, oltre a , e . Controparte_3 Controparte_4 CP_1
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve senz'altro trovare corso atteso che, ai sensi dell'art. 713 c.c., “i coeredi possono sempre domandare la divisione”, rispetto alla quale vi è sostanziale adesione da parte di tutti i condividenti costituiti– e pur nel silenzio dei coeredi convenuti rimasti contumaci. Si richiamano le conclusioni della relazione peritale a firma dell'arch. depositata Persona_1 in data 15.1.2025, esente da censure di sorta ed adeguatamente approfondita, dapprima nella parte descrittiva del compendio oggetto di domanda, ubicato in Rosà, Via ortigara n. 3, censito al fg. 7, part. 655, consistente in un fabbricato edificato nei primi anni sessanta su un lotto di dimensioni complessive di mq 1.280, in state manutentivo discreto ma necessitante di importanti interventi manutentivi, sviluppato su due piani fuori terra e un piano interrato. Il CTU chiariva che il complesso immobiliare è dotato di un'area esterna di pertinenza antistante, con accesso veicolare e spazi per la sosta, oltre a un'area di accesso sia carraio che pedonale alla parte residenziale, posta in posizione laterale, a destinazione parcheggio, area di manovra e giardino;
l'accesso principale avviene da Via Ortigara tramite cancello metallico. Il piano terra presente un porticato con ampie vetrate, utilizzato nel passato come spazio commerciale e/o locale da esposizione, ad oggi inutilizzato;
il piano primo è adibito a residenza completa di ringhiere con terrazze;
nella parte posteriore del fabbricato si trova un'area verde, in parte coltivata e in parte adibita a giardino. Da ultimo, nella parte su d del lotto è stato costruito un fabbricato indipendente a destinazione accessoria, utilizzato come garage e laboratorio/magazzino. Nel dettaglio il fabbricato è composto dalle seguenti unità immobiliari:
“1. unità immobiliare a destinazione commerciale, sita al piano terra, catastalmente identificata al Foglio 7 Particella 655 Sub 14.
2. unità immobiliare a destinazione residenziale, sita al piano primo, piano terra e piano interrato, catastalmente identificata al Foglio 7 Particella 655 Sub 8;
3. unità immobiliare a destinazione residenziale, sita al piano terra, e piano interrato, catastalmente identificata al Foglio 7 Particella 655 Sub 9;
4. unità immobiliare a destinazione artigianale, sita al piano terra, catastalmente identificata al Foglio 7 Particella 655 Sub 10;
5. unità immobiliare a destinazione accessoria (garage), sita al piano terra, catastalmente identificata al Foglio 7 Particella 655 Sub 11;
6. unità immobiliare a destinazione accessoria (garage), sita al piano terra, catastalmente identificata al Foglio 7 Particella 655 Sub 12;” (cfr. relazione peritale pag. 12). Tanto premesso, si impongono le seguenti considerazioni. Come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 25021 del 7/10/2019, hanno statuito che il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, e che, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, viene a profilarsi allorché da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Trattasi di principio in linea con quanto affermato dalle medesime Sezioni unite con la sentenza n. 8230 del 22/03/2019, nella quale è stato chiarito che la nullità comminata dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, trattandosi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico- ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2011, n. 13969). Ciò spiega, del resto, la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2009, n. 23825; Cass., Sez. 2, 07/03/2019, n. 6684). Quando, dunque, sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza “della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cass. civ., sez. II, 18.10.2024, n. 27040). Questo comporta, quale logico corollario, che soltanto con la produzione della documentazione attestante la regolarità urbanistica del bene viene meno l'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato (cfr. Cass., Sez. 2, 4/4/2023, n. 9255 ). Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 27040/2024 cit.) – dovendo il G.I. interrogarsi in ordine alle difformità rilevanti ai fini della divisione – è da escludersi che gli “abusi edilizi minori” possano avere rilievo ostativo allo scioglimento della comunione ereditaria: tanto si deduce a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite dell'anno 2019 citate, che hanno ancorato la validità del contratto al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purchè esistente e riferito all'immobile dividendo. Quel che rileva, al contrario, sono gli “abusi c.d. maggiori”, per tali intendendosi quelli che incidono sulla volumetria dell'immobile e/o sulla destinazione d'uso, aventi
– in altre parole – una connotazione tale da determinare una effettiva trasformazione del bene stesso rispetto al contenuto del titolo edilizio – e che determinano, in definitiva, il fenomeno dell'abusivismo totale. Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'accertamento compiuto dall'arch. è emersa la Per_1 presenza di difformità edilizie afferenti gli immobili facenti parte del compendio relitto in morte di e di riconducibili alla suddetta categoria degli abusi maggiori. Persona_2 CP_8
Nel dettaglio, e per quel che qui rileva, il CTU ha riscontrato (cfr. risposta al punto 4 del quesito, pag. 41 ss relazione peritale) difformità rispetto alla documentazione edilizia e catastale depositata, quali: i) “differente rappresentazione grafica della sagoma esterna del fabbricato, che presenta l'allargamento dei locali identificati come cucinino nello stato autorizzato e ripostiglio nello stato catastale, con conseguente aumento di volume urbanistico non conforme ai parametri autorizzati”; ii) differenze rispetto alla misura delle altezze autorizzate e delle altezze rilevate;
iii) differente rappresentazione della destinazione d'uso dei locali al piano terra, originariamente autorizzati a garages ed attualmente modificati ed utilizzati a ripostiglio, lavanderia e camera, con variazione della distribuzione interna” iv) differenze nelle partizioni interne rispetto alle planimetrie depositate”. L'ausiliario chiariva trattarsi di difformità originanti un presumibile aumento del volume urbanistico-
così dovendo ricondursi le descritte difformità agli abusi c.d. maggiori sopra descritti, come tali che impediscono la divisione, laddove non regolarizzati. Tanto non è accaduto nel caso di specie atteso che, pur all'esito della notifica del progetto divisionale anche ai condividenti contumaci, nessuna iniziativa in tal senso era coltivata (si richiama la relazione peritale a pag. 42-43 laddove indica nel dettaglio gli interventi e le pratiche edilizie da eseguire per addivenire alla sanatoria). In definitiva, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento al compendio immobiliare come descritto non può avere corso ostando alla divisione la mancanza, o meglio l'inesistenza, della documentazione afferente la presentazione di domanda di sanatoria delle difformità riconducibili a abusi maggiori come accertate dal CTU. Con la conseguenza che detta domanda deve dichiararsi improcedibile.
7. Nondimeno, allo stesso tempo, può disporsi lo scioglimento della comunione sulle aree esterne dividende, - non ostandovi profili di difformità alcuno - secondo il progetto (denominato “schema indicativo assegnazioni area esterna”) di cui alla planimetria a pag. 40 della relazione peritale in atti. E quindi con assegnazione della porzione delimitata un colore arancione a e della CP_1 porzione delimitata in colore verde agli eredi , che rimarranno, allo stato, in comunione CP_1 indivisa. Trattasi di soluzione divisionale che, da un lato, tiene conto dell'utilizzo di fatto delle unità immobiliari dividende, e che dall'altro suddivide l'area esterna in proporzione alle quote di proprietà delle tre unità immobiliari residenziale, calcolate in base alla superficie delle stesse e garantendo una ripartizione equa e conforme ai principi codicistici. A ciò si aggiunga che detta suddivisione garantisce a ciascuna unità residenziale un accesso carraio, delimitato da cancello, dalla strada pubblica, oltre ad essere coerente con il contenuto del testamento olografo di Persona_2
e al lascito delle unità residenziale e commerciale disposto in favore di .
[...] CP_1
La causa va quindi rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, onde consentire l'esecuzione degli adempimenti necessari alla divisione, ai fini della trascrivibilità dell'assegnazione, come indicati a pag. 41 della relazione peritale. La liquidazione delle spese di lite è riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, non definitivamente pronunciando, così dispone: 1) dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa al complesso immobiliare, relitto in morte di e di , ubicato in Rosà, Via Persona_2 CP_8
Ortigara n. 3, come censito e individuato in parte motiva,
2) dispone che la divisione dell'area esterna comune del complesso immobiliare di cui al punto 1 del dispositivo avvenga secondo il progetto divisionale denominato “schema indicativo assegnazioni area esterna” a pag. 40 della relazione peritale a firma arch. depositata in Per_1 data 15.1.2025;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo. Si comunichi.
Vicenza, 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo