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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 2300 /2024 promossa da:
, , , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dagli avv. MICELI;
(parte ricorrente) CP_1 CP_2 contro
- - ass. dottor dottoresse Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
, e ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_5 CP_6 CP_6 all'udienza del 29/1/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- i ricorrenti affermano di aver lavorato come docenti in forza di contratti a termine nell'a.s. 2023/2024 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; le parti attrici lamentano la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agiscono per ottenere la condanna del CP_3 al pagamento dell'importo di euro 500 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, dopo aver già promosso un altro giudizio per il pagamento dello stesso bonus riferito ad altre annualità;
- il chiede la reiezione della domanda, contestando la sussistenza della denunciata violazione CP_3 del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la CP_3 fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
2.
ritenuto che
la domanda proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.
considerato che
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_3 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2): “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
(…). Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro CP_3 nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali Controparte_3 la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di CP_3 vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
- di recente la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_3
4.
ritenuto che
- sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), la domanda debba essere accolta, avendo le parti ricorrenti documentato di aver svolto nel periodo dedotto in giudizio incarichi sino al termine delle attività didattiche e di esser rimaste all'interno del sistema scolastico, perché titolari di supplenze: non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , l'obbligo formativo può essere adempiuto CP_3 in forma specifica, mediante la consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre ai soli interessi, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate applicando gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia), con gli aumenti previsti per la pluralità di parti e per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali, potendosi accordare la richiesta di distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui ciascuno, tramite la carta elettronica del docente, per l'a.s. 2023/2024, condanna il a mettere a disposizione delle parti ricorrenti, tramite Controparte_3 consegna della carta elettronica del docente, la somma di € 500 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
490,20, oltre aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso spese generali,
i.va. e c.p.a., contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La giudice
Roberta PASTORE