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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2475/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16418/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023344317000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964160401552 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro la cartella di pagamento n. 02820250023344317000, notificata mediante il servizio postale il 07/05/2025, per il complessivo importo di € 222,41, per Tassa automobilistica anno 2019.
Eccepiva la mancanza di titolo presupposto non avendosi ricevuto alcun atto di accertamento da parte della
Regione Campania e conseguente prescrizione triennale della pretesa ai sensi dell'art.5 del D.L. n.953 /1982.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania ed eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso ex art.22 del d.lgs. n.546/92 essendo lo stesso stato depositato in segreteria della Corte in data 29-9-2025 e quindi oltre i trenta giorni rispetto alla notifica dello ricorso alla Regione in data 1-7-2025.
Rappresentava poi, nel merito, la regolare notifica dell'avviso di accertamento interruttivo dei termini di prescrizione ed allegava documenti a comprova della regolare notifica degli atti.
In particolare si allegava avviso di ricevimento della raccomandata dell'8-7-2022, ricevuta in data 25-08-2022.
Concludeva, pertanto, che non essendo trascorsi i tre anni di prescrizione previsti dalla legge, senza che fossero stati interrotti i termini, doveva essere considerata legittima e nei termini la cartella di pagamento notificata, per cui chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Non risulta costituita in giudizio l'Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Risulta infondato il ricorso proposto e pertanto deve essere rigettato.
Si rigetta la eccezione di inammissibilità posta dalla Regione Campania, rilevandosi dagli atti del processo la data del deposito del 25-7-2025.
Da rigettare il motivo di ricorso del contribuente avendo la Regione Campania provato in atti di aver notificato in data 8-7-2022 l'avviso di accertamento interruttivo dei termini di prescrizione regolarmente ricevuto in data 25-8-2022, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, ritenuti erroneamente spirati dal ricorrente.
Pertanto, non essendo trascorso il termine triennale di prescrizione interrotto con la regolare notifica nel
2022 dell'avviso di accertamento indicato, deve essere dichiarata legittima la cartella esattoriale notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico ricorrente che si liquidano in € 100,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16418/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023344317000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964160401552 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro la cartella di pagamento n. 02820250023344317000, notificata mediante il servizio postale il 07/05/2025, per il complessivo importo di € 222,41, per Tassa automobilistica anno 2019.
Eccepiva la mancanza di titolo presupposto non avendosi ricevuto alcun atto di accertamento da parte della
Regione Campania e conseguente prescrizione triennale della pretesa ai sensi dell'art.5 del D.L. n.953 /1982.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania ed eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso ex art.22 del d.lgs. n.546/92 essendo lo stesso stato depositato in segreteria della Corte in data 29-9-2025 e quindi oltre i trenta giorni rispetto alla notifica dello ricorso alla Regione in data 1-7-2025.
Rappresentava poi, nel merito, la regolare notifica dell'avviso di accertamento interruttivo dei termini di prescrizione ed allegava documenti a comprova della regolare notifica degli atti.
In particolare si allegava avviso di ricevimento della raccomandata dell'8-7-2022, ricevuta in data 25-08-2022.
Concludeva, pertanto, che non essendo trascorsi i tre anni di prescrizione previsti dalla legge, senza che fossero stati interrotti i termini, doveva essere considerata legittima e nei termini la cartella di pagamento notificata, per cui chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Non risulta costituita in giudizio l'Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Risulta infondato il ricorso proposto e pertanto deve essere rigettato.
Si rigetta la eccezione di inammissibilità posta dalla Regione Campania, rilevandosi dagli atti del processo la data del deposito del 25-7-2025.
Da rigettare il motivo di ricorso del contribuente avendo la Regione Campania provato in atti di aver notificato in data 8-7-2022 l'avviso di accertamento interruttivo dei termini di prescrizione regolarmente ricevuto in data 25-8-2022, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, ritenuti erroneamente spirati dal ricorrente.
Pertanto, non essendo trascorso il termine triennale di prescrizione interrotto con la regolare notifica nel
2022 dell'avviso di accertamento indicato, deve essere dichiarata legittima la cartella esattoriale notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico ricorrente che si liquidano in € 100,00.