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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1614/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
AL AO, LA
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7956/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento che le è stata notificata in data 17 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione per il mancato pagamento dell'ICI per gli anni dal 2003 al 2010 in qualità di erede di Nominativo_1 per un importo complessivo di circa 10mila euro.
A sostegno del gravame deduce: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione dei crediti.
Si è costituita per resistere l'Agenzia delle entrate riscossione evidenziando che la cartella risulta ormai decaduta in quanto emessa oltre i 5 anni dalla consegna del ruolo;
pertanto, risulta cessata la materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto precede non resta al Collegio che dichiarare il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio devono, tuttavia, essere compensate in quanto la ricorrente non ha notificato il ricorso all'ente impositore come sarebbe stato suo onere ai sensi del comma 6bis, dell'art. 14 del d.lg. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Il Giudice estensore (Paola Palmarini)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
AL AO, LA
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7956/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124999366502 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento che le è stata notificata in data 17 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione per il mancato pagamento dell'ICI per gli anni dal 2003 al 2010 in qualità di erede di Nominativo_1 per un importo complessivo di circa 10mila euro.
A sostegno del gravame deduce: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione dei crediti.
Si è costituita per resistere l'Agenzia delle entrate riscossione evidenziando che la cartella risulta ormai decaduta in quanto emessa oltre i 5 anni dalla consegna del ruolo;
pertanto, risulta cessata la materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto precede non resta al Collegio che dichiarare il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio devono, tuttavia, essere compensate in quanto la ricorrente non ha notificato il ricorso all'ente impositore come sarebbe stato suo onere ai sensi del comma 6bis, dell'art. 14 del d.lg. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Il Giudice estensore (Paola Palmarini)