Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 22/04/2026, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03482/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3482 del 2026, proposto da
“ Sodilema ” s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della determinazione dirigenziale n. 176 del 22 dicembre 2025, a firma della Dirigente dell'Area VII Ecologia e Ambiente, avente ad oggetto “ Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n. 18 del 05/03/2025 - Affidamento dei servizi professionali di Direzione dell'Esecuzione del Contratto di igiene urbana e supporto al RUP - CIG B4B773693F ”, notificata in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 0121592/2025 del 21.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. EP ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con atto di gravame introduttivo notificato all’amministrazione resistente il 18 febbraio 2026 e depositato in giudizio il successivo 20 marzo, la società ricorrente avversava la determinazione dirigenziale n. 176 del 22 dicembre 2025 (in pari data trasmessa alla parte a mezzo posta elettronica certificata), con cui il competente dirigente comunale aveva disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21- novies della legge n. 241/1990, dell’atto del 5 marzo 2025 di affidamento alla medesima dei servizi professionali di direzione dell’esecuzione del contratto di “ raccolta e trasporto rifiuti e servizi connessi all’igiene urbana e supporto al Rup – CIG B4B773693F ”;
- in punto di fatto, la ricorrente esponeva di essere affidataria del servizio in questione e di aver, sin dal mese di marzo 2025, svolto le prestazioni costituenti oggetto del contratto stipulato, per le quali provvedeva ad emettere fatture regolarmente liquidate dall’amministrazione resistente senza contestazione alcuna;
- a partire dal 15 ottobre 2025 (data in cui la fattura n. 3/2025, emessa per le mensilità di giugno-settembre 2025, veniva rifiutata dall’amministrazione), tuttavia, il Comune di Anzio dapprima chiedeva chiarimenti sulla posizione camerale della ricorrente e poi, con nota del 30 ottobre 2025, comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’affidamento del servizio in questione, comunicazione alla quale la ricorrente replicava con controdeduzioni senza che, comunque, mutasse la posizione assunta dall’amministrazione comunale ed esplicitata con l’atto oggetto dell’odierno gravame;
- in diritto, essa avanzava tre motivi di gravame:
I) violazione dell’art. 21- novies della legge n. 241/1990, per carenza assoluta dei presupposti per l’annullamento in autotutela dell’atto di affidamento del servizio;
II) violazione dei principi di buona fede, correttezza, legittimo affidamento e responsabilità ex art. 1337 c.c., per avere la condotta dell’amministrazione fatto maturare l’affidamento legittimo della ricorrente in ordine alla stabilità del rapporto negoziale in essere;
III) violazione degli artt. 66 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.12 al medesimo decreto, per non aver l’amministrazione correttamente considerato che la ricorrente fosse in possesso, sin dall’affidamento delle prestazioni in suo favore, dei requisiti di partecipazione prescritti dalle citate norme per le società di servizi di ingegneria di nuova costituzione e, comunque, per non aver attivato il soccorso istruttorio previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato;
- il Comune di Anzio si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del gravame avversario per tardività della notifica e del deposito in giudizio del ricorso e, nel merito, contestando la fondatezza delle tesi avversarie;
- alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, previo avviso reso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- preliminarmente, va disposto lo stralcio della memoria difensiva depositata dalla ricorrente nella prima mattinata del 14 aprile 2026, siccome palesemente tardiva;
- come rilevato dall’amministrazione resistente, il ricorso è palesemente irricevibile per tardività del deposito;
- a fronte, infatti, di una determinazione dirigenziale impugnata trasmessa a mezzo PEC alla ricorrente il 22 dicembre 2025, quest’ultima notificava al Comune di Anzio l’atto introduttivo del presente giudizio solamente il 18 febbraio 2026 depositandolo, di poi, il 20 marzo 2026, in evidente violazione del disposto di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a., a tenore del quale gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, sono impugnati con ricorso dinanzi al T.A.R. competente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi mentre, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., i restanti termini processuali ordinari sono dimezzati;
- a confutare quanto sopra non potrebbe invocarsi neppure il carattere dell’atto impugnato, ossia l’annullamento d’ufficio di una determinazione di affidamento del contratto, nel senso che tale atto dovrebbe escludersi dal novero di quelli concernenti procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici ai quali si applicano i sopra esposti termini dimidiati;
- osta a tale conclusione l’esegesi del successivo comma 7 dell’art. 120 c.p.a., a mente del quale “ i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti” ;
- è stato infatti rilevato che “ la locuzione “atti attinenti la medesima procedura” ha una ampia latitudine semantica, come conferma anche l’esemplificazione contenuta nel comma 1 dello stesso art. 120. Il fondamento di razionalità di tale approdo interpretativo della norma in questione, idoneo ad includere anche i provvedimenti espressione del potere di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca), comportanti la demolizione giuridica di atti della procedura di affidamento, va rinvenuto nel fatto che si tratta di atti che seguono, a guisa di actus contrarii, l’ambito operativo di questa ultima (in termini Cons. Stato, III, 11 luglio 2012 n. 4116) ” (Cons. St., sez. V, n. 7804/2019);
- né, in senso contrario, potrebbe invocarsi il principio della conservazione degli effetti degli atti processuali desumibile dall’art. 156 c.p.c. il quale, elaborato nell’ambito del rito processuale civile, consente la sanatoria di un atto viziato da nullità ove venga raggiunto lo scopo rispetto al quale esso è preordinato.
Infatti, come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 11/2025, l’art. 39, comma 1, c.p.a. consente l’applicazione, nel processo amministrativo, di disposizioni processualcivilistiche (in assenza di uno specifico ed espresso richiamo da parte del primo), sempreché sussista una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo e le medesime siano compatibili con il c.p.a.
Nel caso di specie, difettano entrambi i presupposti per poter ritenere che la tardiva proposizione di un ricorso assoggettato ai termini dimidiati di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a. possa risultare sanata alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, difettando tanto una lacuna normativa (giacché, sul punto, gli artt. 119, comma 2, e 120 c.p.a. sono inequivoci nel comminare la sanzione dell’irricevibilità per tardività del ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni) quanto, soprattutto, la compatibilità con i principi cui risulta informato l’ordinamento processuale amministrativo, nel quale, la previsione di termini perentori (assistiti dalla comminatoria di irricevibilità per i ricorsi proposti in violazione di detti termini) costituisce un caposaldo del sistema processuale amministrativo a presidio dell’interesse pubblico alla stabilità dell’azione amministrativa e della certezza dei relativi effetti.
In definitiva, come rilevato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella citata decisione “ "non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte cost. n. 191/1985), oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento … Il legislatore può pertanto regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, purché non ne siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività (Corte cost. n. 49/ 1979; n. 38/1988; n. 251/1989) ... Anche da ultimo la Corte ha ribadito che il legislatore può discrezionalmente conformare gli istituti processuali (v. ex multis, sentenze nn. 172,160, 139 e 45/2019, nn. 225 e 77/2018, nn. 94 e 241/2017) nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione (tra le tante, sentenze n. 45/2019, n. 6/2018, n. 94/2017 e n. 155/2014), "con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (v., ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)" (Corte cost. n. 121/2016)" ”;
- da quanto sopra va dedotto che anche gli atti di riesame in autotutela degli esiti di una procedura di gara afferiscono comunque all’oggetto della procedura in questione, per cui rientrano nell’ambito di applicazione della dimidiazione dei termini processuali prevista dagli artt. 119 e 120 c.p.a.;
- ne consegue la statuizione di irricevibilità del presente ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a ), c.p.a.;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Anzio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a ), c.p.a.
Spese a carico della parte ricorrente ed in favore del Comune di Anzio, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AN, Presidente
EP ER, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EP ER | Michelangelo AN |
IL SEGRETARIO