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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11830 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MA - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale monocratico Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 19/11/2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 429 CPC nella causa iscritta al N.R.G. 13506 /2025 degli affari civili di lavoro e previdenza, proposta da n p. del l.r.p.t rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
ON OM per procura in atti;
- ricorrente opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LL IO Controparte_1 per procura in atti;
- resistente opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (Decreto Ingiuntivo n. 1290/2025-RG
45316/24 ) per crediti da lavoro sportivo .
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 10/04/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di MA, sezione lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di MA in funzione di Giudice del lavoro, accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n.1290/2025 del 28.02.2025.
Con vittoria di spese e compensi”.
2. Ha in particolare premesso che il Decreto Ingiuntivo n. 1290/2025 era stato emesso da questo Tribunale, Sezione Lavoro, in data 28.02.2025 e che con lo stesso era stato ingiunto il pagamento, in favore del Dott. , di Controparte_1
Euro 18.100,00 a titolo di compensi e premio maturato non corrisposti, in ragione del contratto per prestazioni sportive relativamente alla stagione agonistica 2023/24, concluso il 10 maggio 2023 ; in particolare col decreto ingiuntivo era stata prospettata la debenza di compensi rimasti inadempiuti alle scadenze fissate nel contratto di lavoro del 30/5/2024 e del 30/6/2024 per un totale lordo di € 7.244,00 nonché per la mancata corresponsione di premio per il raggiungimento dei play off di € 1.500,00 ed alle scadenze del 30/9/2024, del
30/10/2024 e del 30/11/2024 dell'ulteriore somma netta di € 10.500,00.
3. Col ricorso in opposizione, ha sollevato le seguenti Parte_1 eccezioni: A)improponibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria contrattuale (Art. 10 del contratto), che prevede il ricorso alla procedura arbitrale B) difetto di legittimazione passiva essendo indicato nel contratto di lavoro come datore di lavoro altro soggetto e cioè IG MA
BA ; 3) incompetenza del giudice adito per essere stato qualificato dalle parti il rapporto di lavoro insorto come autonomo;
D) nullità del procedimento monitorio per difetto di procura alle lite rilasciata dal . CP_1
4. A sostegno della prima eccezione parte opponente ha dedotto che nel contratto sottoscritto all'art.10 - sotto il titolo “Rinvio”- al comma 1 si disponeva che:“Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano al regolamento che costituisce parte integrante del presente accordo, ad ai regolamenti sportivi CONI e FIP in materia” ed al successivo comma 2 che: “in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente
Pag. 2 di 8 accordo, le Parti si impegnano a far ricorso alla procedura di ingiunzione e/o alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto e dal Regolamento della Giustizia FIP”
(Cfr. Allegato 3). Per tali ragioni ha dedotto che per il decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'asserito inadempimento di compensi derivanti da contratto di lavoro sportivo sottoscritto dall'opposto resistente, (nella qualità di allenatore tesserato alla Federazione Italiana Pallacanestro con l'odierno opponente, una
Società Sportiva affiliata alla medesima federazione ed iscritta al campionato dilettanti femminile), vige una riserva di competenza della giustizia sportiva.
Parte opponente ha inoltre dedotto che l'art. 3 della Legge 208 del 2003 ha previsto che si possa adire il giudice competente, sportivo, amministrativo e civile, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive. Infine, che le associazioni rappresentative dei lavoratori sportivi nel settore del basket, Giba, Usap unitamente alle Lega BA femminile e all'associazione dirigenti di pallacanestro, hanno sottoscritto un accordo quadro collettivo di lavoro sportivo per l'anno 2023/2024 in cui espressamente prevedono che il contratto individuale di lavoro contenga una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto, ovvero riconducibili al rapporto di lavoro sono deferite alle risoluzione “della CVA della
FIP” ( all. 4 fascicolo di parte art. 12) . Parte opponente ha pertanto concluso come sopra riportato.
5. Si è tempestivamente costituito l' opposto che ha chiesto il rigetto dell'opposizione con definitiva esecutorietà del D.I. emesso;
ha richiamato le produzioni documentali già offerte del procedimento monitorio pertinenti al contratto di lavoro, buste paga e Modello CUD anno 2024 ed ha allegato che il credito prospettato traeva origine dall'attività di allenatore sportivo svolta per il
Pag. 3 di 8 campionato di Serie A1 Femminile per le stagioni 2023/24 e che sebbene il contratto fosse stato inizialmente sottoscritto con la SSD Oxygen MA BA, per ragioni organizzative la società che aveva effettivamente affrontato il campionato di Serie A1 era stata la Ha altresì dedotto che Parte_2
la è interamente partecipata dalla (la medesima Parte_2 CP_2
che partecipa la SSD Oxygen MA BA) e fa parte del medesimo gruppo societario e che dalle stesse buste paga e dal modello Cud depositati, era stata l'opponente l'effettiva obbligata al pagamento dei compensi pattuiti neò contratto di lavoro, essendo l'opponente stessa indicata nei suddetti documenti e soggetto che aveva effettuato le disposizioni di bonifico al , in forza CP_1 del contratto di lavoro sottoscritto. Parte opposta ha inoltre replicato che dallo stesso doc. 7 prodotto in fase monitoria denominato “ Dichiarazione liberatoria” sottoscritto dallo stesso opposto in data 16 aprile 2024 e con il quale quest'ultimo aveva dato atto di essere “ essere soddisfatto di ogni spettanza fino a tutto marzo 2024 per tutti i titoli derivanti dall'accordo economico con la società Parte
“ risultava sempre l'opponente come beneficiario della dichiarazione rilasciata e perciò soggetto effettivamente tenuto all'adempimento dei compensi pattuiti con l'altra società.
6. In relazione all'eccezione di improponibilità del ricorso per D.i. per esistenza di clausola compromissoria, l'opposto ha replicato che dal contratto di lavoro la via stragiudiziale (incluso l'arbitrato) e la via giudiziale (davanti alla Sezione
Lavoro del Tribunale) erano state previste come alternative e che il D.Lgs.
36/2021, pur introducendo un quadro speciale per il lavoro sportivo, non sottrae la materia alle regole processuali del lavoro. In aggiunta, ha anche evidenziato che la competenza del Giudice del Lavoro risulta rafforzata dalla revoca dell'affiliazione della società opponente alla Federazione Italina Pallacanestro, fatto dedotto nel ricorso per DI e non contestato nel ricorso in opposizione, atteso che ai sensi dell'art. 54 comma 1 dello Statuto della Federazione Pallacanestro (
Pag. 4 di 8 all. 6 fascicolo di parte ) solo per gli enti affiliati alla Federazione ed ai tesserati
è prevista “ la devoluzione al giudizio arbitrale irrituale per le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri”.
7. In relazione al sollevato difetto di procura del Giudice adito, parte opposta ha replicato che col ricorso per decreto ingiuntivo era tata depositata in via telematica anche alla procura alla lite e che competente a decidere il diritto azionato era la sezione Lavoro del Tribunale trattandosi di prestazioni rese in forza di collaborazione coordinata e continuata.
8.All'odierna udienza esperito senza esito il tentativo di conciliazione, acquisita da parte opposta la procura alla lite rilasciata da all'Avv.to Controparte_1
IO LL il 3 dicembre 2024 per il procedimento monitorio, la causa, sulle produzioni documentali è stata a discussa e decisa, con pubblica lettura di sentenza e depositato telematico.
9. In relazione all'eccepito difetto di rappresentanza processuale del difensore di parte opposta, si osserva che alla luce della produzione offerta all'odierna udienza dall'Avv.to di parte opposta ed acquisita agli atti, la stessa non merita di essere accolta, essendo documentato il mandato difensivo conferito, come da attestazione di cancelleria, prima del deposito del ricorso per D.i. .
10. In relazione al sollevato difetto di competenza del Giudice adito per essere devoluta la cognizione ad altro giudice, in ragione della natura di lavoro autonomo, come qualificata in contratto, si osserva l'eccezione nei limiti delle deduzioni svolte non è meritevole di essere condivisa atteso che per consolidato indirizzo nella giurisprudenza di legittimità – Cass. 23 settembre
2009, n. 20494 e Cass. 5 maggio 2015, n. 8905, ribadito dalle Sezioni Unite
(Cass. S.U. 23 luglio 2019, n. 19882) – la ripartizione degli affari tra le diverse
Pag. 5 di 8 Sezioni (ordinaria e specializzata, come la Sezione Lavoro) all'interno del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, bensì attiene alla mera distribuzione interna degli affari e parte ricorrente opponente non ha sollevato pregiudizio concreto subito al diritto di difesa, che risulta peraltro esercitato pienamente attraverso l'articolata proposizione del ricorso in opposizione al D.I. notificato, avanti al Giudice del Lavoro.
11. Con riguardo alla sollevata eccezione di improponibilità della domanda per l'esistenza di una clausola compromissoria (Art. 10 del contratto) si osserva che la stessa a seguito delle difese svolte dall'opposto non merita del pari di essere condivisa, atteso che lo stesso Art. 10 del contratto stabilisce una facoltà di scelta per il lavoratore, prevedendo la possibilità di ricorso alternativo al procedimento ingiuntivo o alla procedura arbitrale: l'art.10 riporta testualmente che “le Parti si impegnano a far a far ricorso alla procedura di ingiunzione e/o alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto”) . Poiché il Dott. ha esercitato la CP_1 facoltà di adire la giustizia ordinaria tramite l'introduzione del procedimento monitorio, non si ravvisa alcuna preclusione processuale. Del pari non contestato
è rimasta inoltre in atti la perdita di tesseramento dell'attuale opponente alla FIP ed la dedotta conseguente perdita di effetti per l'opponente dell'art 54 dello
Statuto FIP che annovera solo le società affiliate alla Federazione Pallacanestro ( all. 6 fascicolo di parte opposta )
12. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata si osserva che l'obbligo di pagamento indicato nel ricorso per D.i. è stato dedotto in relazione alla non effettività della soggetto obbligato indicato nel contratto di lavoro atteso che nel corso del rapporto di lavoro è stata l'attuale opponente ad emettere buste paga, a rilasciare il Modello Cud al lavoratore ed a pretenderne
Pag. 6 di 8 quietanza dei compensi corrisposti, come da documenti inseriti nel fascicolo di parte del procedimento monitorio;
nella presente fase l'opposto ha anche prodotto attestazione della FIP ( Federazione Italiana Pallacanestro) del 13 ottobre 2025 che dà atto del possesso da parte dell'opposto di tessera della
Federazione, della qualifica di Allenatore Benemerito e dello svolgimento nell'anno 2023/2024 di gare sportive da parte del per l'attuale società CP_1 opponente.
13. A fronte di tale quadro di difesa svolta, supportata dai documenti prodotti,
l'eccezione di parte opponente non è dirimente ai fini del decidere atteso dal complesso dei documenti prodotti risulta che la OXIgen Bascket Group MA, firmataria del contratto di lavoro col non ha poi dato seguito agli CP_1
effetti del contratto stesso, essendo subentrata nel rapporto di lavoro a seguito dei pagamenti effettuati in favore dell'attuale opposto, pagamenti che è rimasto pacifico trovino titolo nelle prestazioni di lavoro offerte dal per la CP_1
stagione sportiva nell'anno 2023/2024, come disciplinate nel contratto di lavoro stesso. Né parte opponente ha chiarito nel costituirsi le ragioni dell'avvenuta emissione delle buste paga prodotte e del modello CUD 2024 per l'anno 2023.
14. In definitiva in assenza di più precise contestazioni mosse da parte opponente sull'an e sul quantum ed in difetto di prove di pagamento degli importi richiesti col D.I., l'opposizione non si prospetta suscettibile di accoglimento ed il Decreto
Ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Opponente e liquidate come in dispositivo in Parte_1
favore dell'Avv. IO LL, difensore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da il 10 aprile 2025, nei confronti del Dott. Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1290/2025 del Tribunale di MA, Sezione Lavoro, emesso in data
28.02.2025 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposto o le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2424 oltre 15% per spese generali,
I.V.A., C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. IO
LL, dichiaratosi antistatario.
MA, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo
AR GA.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MA - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale monocratico Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 19/11/2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 429 CPC nella causa iscritta al N.R.G. 13506 /2025 degli affari civili di lavoro e previdenza, proposta da n p. del l.r.p.t rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
ON OM per procura in atti;
- ricorrente opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LL IO Controparte_1 per procura in atti;
- resistente opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (Decreto Ingiuntivo n. 1290/2025-RG
45316/24 ) per crediti da lavoro sportivo .
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 10/04/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di MA, sezione lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di MA in funzione di Giudice del lavoro, accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n.1290/2025 del 28.02.2025.
Con vittoria di spese e compensi”.
2. Ha in particolare premesso che il Decreto Ingiuntivo n. 1290/2025 era stato emesso da questo Tribunale, Sezione Lavoro, in data 28.02.2025 e che con lo stesso era stato ingiunto il pagamento, in favore del Dott. , di Controparte_1
Euro 18.100,00 a titolo di compensi e premio maturato non corrisposti, in ragione del contratto per prestazioni sportive relativamente alla stagione agonistica 2023/24, concluso il 10 maggio 2023 ; in particolare col decreto ingiuntivo era stata prospettata la debenza di compensi rimasti inadempiuti alle scadenze fissate nel contratto di lavoro del 30/5/2024 e del 30/6/2024 per un totale lordo di € 7.244,00 nonché per la mancata corresponsione di premio per il raggiungimento dei play off di € 1.500,00 ed alle scadenze del 30/9/2024, del
30/10/2024 e del 30/11/2024 dell'ulteriore somma netta di € 10.500,00.
3. Col ricorso in opposizione, ha sollevato le seguenti Parte_1 eccezioni: A)improponibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria contrattuale (Art. 10 del contratto), che prevede il ricorso alla procedura arbitrale B) difetto di legittimazione passiva essendo indicato nel contratto di lavoro come datore di lavoro altro soggetto e cioè IG MA
BA ; 3) incompetenza del giudice adito per essere stato qualificato dalle parti il rapporto di lavoro insorto come autonomo;
D) nullità del procedimento monitorio per difetto di procura alle lite rilasciata dal . CP_1
4. A sostegno della prima eccezione parte opponente ha dedotto che nel contratto sottoscritto all'art.10 - sotto il titolo “Rinvio”- al comma 1 si disponeva che:“Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano al regolamento che costituisce parte integrante del presente accordo, ad ai regolamenti sportivi CONI e FIP in materia” ed al successivo comma 2 che: “in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente
Pag. 2 di 8 accordo, le Parti si impegnano a far ricorso alla procedura di ingiunzione e/o alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto e dal Regolamento della Giustizia FIP”
(Cfr. Allegato 3). Per tali ragioni ha dedotto che per il decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'asserito inadempimento di compensi derivanti da contratto di lavoro sportivo sottoscritto dall'opposto resistente, (nella qualità di allenatore tesserato alla Federazione Italiana Pallacanestro con l'odierno opponente, una
Società Sportiva affiliata alla medesima federazione ed iscritta al campionato dilettanti femminile), vige una riserva di competenza della giustizia sportiva.
Parte opponente ha inoltre dedotto che l'art. 3 della Legge 208 del 2003 ha previsto che si possa adire il giudice competente, sportivo, amministrativo e civile, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive. Infine, che le associazioni rappresentative dei lavoratori sportivi nel settore del basket, Giba, Usap unitamente alle Lega BA femminile e all'associazione dirigenti di pallacanestro, hanno sottoscritto un accordo quadro collettivo di lavoro sportivo per l'anno 2023/2024 in cui espressamente prevedono che il contratto individuale di lavoro contenga una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto, ovvero riconducibili al rapporto di lavoro sono deferite alle risoluzione “della CVA della
FIP” ( all. 4 fascicolo di parte art. 12) . Parte opponente ha pertanto concluso come sopra riportato.
5. Si è tempestivamente costituito l' opposto che ha chiesto il rigetto dell'opposizione con definitiva esecutorietà del D.I. emesso;
ha richiamato le produzioni documentali già offerte del procedimento monitorio pertinenti al contratto di lavoro, buste paga e Modello CUD anno 2024 ed ha allegato che il credito prospettato traeva origine dall'attività di allenatore sportivo svolta per il
Pag. 3 di 8 campionato di Serie A1 Femminile per le stagioni 2023/24 e che sebbene il contratto fosse stato inizialmente sottoscritto con la SSD Oxygen MA BA, per ragioni organizzative la società che aveva effettivamente affrontato il campionato di Serie A1 era stata la Ha altresì dedotto che Parte_2
la è interamente partecipata dalla (la medesima Parte_2 CP_2
che partecipa la SSD Oxygen MA BA) e fa parte del medesimo gruppo societario e che dalle stesse buste paga e dal modello Cud depositati, era stata l'opponente l'effettiva obbligata al pagamento dei compensi pattuiti neò contratto di lavoro, essendo l'opponente stessa indicata nei suddetti documenti e soggetto che aveva effettuato le disposizioni di bonifico al , in forza CP_1 del contratto di lavoro sottoscritto. Parte opposta ha inoltre replicato che dallo stesso doc. 7 prodotto in fase monitoria denominato “ Dichiarazione liberatoria” sottoscritto dallo stesso opposto in data 16 aprile 2024 e con il quale quest'ultimo aveva dato atto di essere “ essere soddisfatto di ogni spettanza fino a tutto marzo 2024 per tutti i titoli derivanti dall'accordo economico con la società Parte
“ risultava sempre l'opponente come beneficiario della dichiarazione rilasciata e perciò soggetto effettivamente tenuto all'adempimento dei compensi pattuiti con l'altra società.
6. In relazione all'eccezione di improponibilità del ricorso per D.i. per esistenza di clausola compromissoria, l'opposto ha replicato che dal contratto di lavoro la via stragiudiziale (incluso l'arbitrato) e la via giudiziale (davanti alla Sezione
Lavoro del Tribunale) erano state previste come alternative e che il D.Lgs.
36/2021, pur introducendo un quadro speciale per il lavoro sportivo, non sottrae la materia alle regole processuali del lavoro. In aggiunta, ha anche evidenziato che la competenza del Giudice del Lavoro risulta rafforzata dalla revoca dell'affiliazione della società opponente alla Federazione Italina Pallacanestro, fatto dedotto nel ricorso per DI e non contestato nel ricorso in opposizione, atteso che ai sensi dell'art. 54 comma 1 dello Statuto della Federazione Pallacanestro (
Pag. 4 di 8 all. 6 fascicolo di parte ) solo per gli enti affiliati alla Federazione ed ai tesserati
è prevista “ la devoluzione al giudizio arbitrale irrituale per le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri”.
7. In relazione al sollevato difetto di procura del Giudice adito, parte opposta ha replicato che col ricorso per decreto ingiuntivo era tata depositata in via telematica anche alla procura alla lite e che competente a decidere il diritto azionato era la sezione Lavoro del Tribunale trattandosi di prestazioni rese in forza di collaborazione coordinata e continuata.
8.All'odierna udienza esperito senza esito il tentativo di conciliazione, acquisita da parte opposta la procura alla lite rilasciata da all'Avv.to Controparte_1
IO LL il 3 dicembre 2024 per il procedimento monitorio, la causa, sulle produzioni documentali è stata a discussa e decisa, con pubblica lettura di sentenza e depositato telematico.
9. In relazione all'eccepito difetto di rappresentanza processuale del difensore di parte opposta, si osserva che alla luce della produzione offerta all'odierna udienza dall'Avv.to di parte opposta ed acquisita agli atti, la stessa non merita di essere accolta, essendo documentato il mandato difensivo conferito, come da attestazione di cancelleria, prima del deposito del ricorso per D.i. .
10. In relazione al sollevato difetto di competenza del Giudice adito per essere devoluta la cognizione ad altro giudice, in ragione della natura di lavoro autonomo, come qualificata in contratto, si osserva l'eccezione nei limiti delle deduzioni svolte non è meritevole di essere condivisa atteso che per consolidato indirizzo nella giurisprudenza di legittimità – Cass. 23 settembre
2009, n. 20494 e Cass. 5 maggio 2015, n. 8905, ribadito dalle Sezioni Unite
(Cass. S.U. 23 luglio 2019, n. 19882) – la ripartizione degli affari tra le diverse
Pag. 5 di 8 Sezioni (ordinaria e specializzata, come la Sezione Lavoro) all'interno del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, bensì attiene alla mera distribuzione interna degli affari e parte ricorrente opponente non ha sollevato pregiudizio concreto subito al diritto di difesa, che risulta peraltro esercitato pienamente attraverso l'articolata proposizione del ricorso in opposizione al D.I. notificato, avanti al Giudice del Lavoro.
11. Con riguardo alla sollevata eccezione di improponibilità della domanda per l'esistenza di una clausola compromissoria (Art. 10 del contratto) si osserva che la stessa a seguito delle difese svolte dall'opposto non merita del pari di essere condivisa, atteso che lo stesso Art. 10 del contratto stabilisce una facoltà di scelta per il lavoratore, prevedendo la possibilità di ricorso alternativo al procedimento ingiuntivo o alla procedura arbitrale: l'art.10 riporta testualmente che “le Parti si impegnano a far a far ricorso alla procedura di ingiunzione e/o alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto”) . Poiché il Dott. ha esercitato la CP_1 facoltà di adire la giustizia ordinaria tramite l'introduzione del procedimento monitorio, non si ravvisa alcuna preclusione processuale. Del pari non contestato
è rimasta inoltre in atti la perdita di tesseramento dell'attuale opponente alla FIP ed la dedotta conseguente perdita di effetti per l'opponente dell'art 54 dello
Statuto FIP che annovera solo le società affiliate alla Federazione Pallacanestro ( all. 6 fascicolo di parte opposta )
12. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata si osserva che l'obbligo di pagamento indicato nel ricorso per D.i. è stato dedotto in relazione alla non effettività della soggetto obbligato indicato nel contratto di lavoro atteso che nel corso del rapporto di lavoro è stata l'attuale opponente ad emettere buste paga, a rilasciare il Modello Cud al lavoratore ed a pretenderne
Pag. 6 di 8 quietanza dei compensi corrisposti, come da documenti inseriti nel fascicolo di parte del procedimento monitorio;
nella presente fase l'opposto ha anche prodotto attestazione della FIP ( Federazione Italiana Pallacanestro) del 13 ottobre 2025 che dà atto del possesso da parte dell'opposto di tessera della
Federazione, della qualifica di Allenatore Benemerito e dello svolgimento nell'anno 2023/2024 di gare sportive da parte del per l'attuale società CP_1 opponente.
13. A fronte di tale quadro di difesa svolta, supportata dai documenti prodotti,
l'eccezione di parte opponente non è dirimente ai fini del decidere atteso dal complesso dei documenti prodotti risulta che la OXIgen Bascket Group MA, firmataria del contratto di lavoro col non ha poi dato seguito agli CP_1
effetti del contratto stesso, essendo subentrata nel rapporto di lavoro a seguito dei pagamenti effettuati in favore dell'attuale opposto, pagamenti che è rimasto pacifico trovino titolo nelle prestazioni di lavoro offerte dal per la CP_1
stagione sportiva nell'anno 2023/2024, come disciplinate nel contratto di lavoro stesso. Né parte opponente ha chiarito nel costituirsi le ragioni dell'avvenuta emissione delle buste paga prodotte e del modello CUD 2024 per l'anno 2023.
14. In definitiva in assenza di più precise contestazioni mosse da parte opponente sull'an e sul quantum ed in difetto di prove di pagamento degli importi richiesti col D.I., l'opposizione non si prospetta suscettibile di accoglimento ed il Decreto
Ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Opponente e liquidate come in dispositivo in Parte_1
favore dell'Avv. IO LL, difensore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da il 10 aprile 2025, nei confronti del Dott. Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1290/2025 del Tribunale di MA, Sezione Lavoro, emesso in data
28.02.2025 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposto o le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2424 oltre 15% per spese generali,
I.V.A., C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. IO
LL, dichiaratosi antistatario.
MA, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo
AR GA.
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