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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3826/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Giovanni Parafioriti, presso il cui studio sito in Bergamo, via Pascoli n. 3 ha eletto domicilio;
-attore- contro
(C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Alfredo Giampietro Vitali, presso il cui studio sito in Bergamo, via Masone n. 11 ha eletto domicilio;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Teresita Manenti, presso il cui studio in Bergamo, via Broseta n. 29 ha eletto domicilio;
già C.F. ), in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Teresita Manenti, presso il cui studio in Bergamo, via Broseta n. 29 ha eletto domicilio;
1 -convenute- nonché contro
, residente a [...]; Controparte_5
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
27.11.2024.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 14.07.2023.
Per la convenuta come da atto di precisazioni delle conclusioni CP_2
depositato in data 19.11.2024.
Per la convenuta (già : come da atto di Controparte_3 Controparte_4
precisazioni delle conclusioni depositato in data 19.11.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 27.05.2022 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra ed il sig. , Controparte_1 Controparte_5
nonché e per sentirli condannare, previo CP_2 Controparte_4
accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità della convenuta conducente sig.ra al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro CP_1
stradale occorso in data 04.09.2019 in località Seriate (BG).
L'attore esponeva che in tale data alle ore 22.30, la sig.ra alla Controparte_1
guida dell'autovettura TR C4 CA tg. FN766ZA di proprietà del sig.
[...]
ed assicurata con s'immetteva nella via CP_5 CP_2
Lombardia attraversando le corsie da destra verso sinistra al fine di raggiungere la
2 svolta posta più avanti, tagliando così la strada al motociclo Honda SH300 tg.
ER07069, assicurato con (già e condotto Controparte_3 Controparte_4
dall'odierno attore, il quale non riusciva ad evitare l'impatto, cadendo rovinosamente al suolo e riportando gravi traumi.
L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di voler accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra ella causazione del sinistro e di condannare, CP_1
pertanto, il proprietario del veicolo danneggiante e l'assicurazione CP_2
in solido fra loro, al risarcimento del danno patito dall'infortunato, nonché di condannare la sig.ra il sig. in solido con la CP_1 CP_5 Controparte_3
(già , al risarcimento delle spese sostenute in riferimento al Controparte_4
motociclo danneggiato nonché dei danni derivanti dal fermo tecnico del medesimo. Chiedeva infine la condanna delle compagnie assicurative convenute al pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale, protrattasi per più di un anno.
Si costituivano in giudizio le compagnie e CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree affermando la responsabilità esclusiva,
o in subordine prevalente, del sig. nella causazione dell'incidente, Parte_1
contestando altresì le diverse voci di danno dedotte dall'attore.
Si costituiva poi tardivamente la conducente contestando a sua Controparte_1
volta la dinamica del sinistro come ricostruita da controparte e chiedendo per l'effetto il rigetto delle domande avanzate dall'attore.
Non si costituiva invece il convenuto , di cui veniva Controparte_5
dichiarata la contumacia attesa la regolarità della notificazione nei suoi confronti.
La causa veniva istruita, dapprima, con interrogatorio formale e prova testimoniale e poi con c.t.u. medicolegale nonché c.t.u. cinematica, giungendo ora in decisione in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
3 Deve rilevarsi che sulla base degli elementi acquisiti in atti non può essere ricostruita con precisione la dinamica del sinistro.
Non vi è dubbio che in data 4.9.2019 verso le ore 22/22.30 si è verificato in viale
Lombardia in Seriate lo scontro tra il veicolo TR CA tg.FN766ZA, condotto da e di proprietà di , ed il motociclo Controparte_1 CP_5
Honda tg ER07069 condotto da . Parte_1
E' altresì pacifico che la a bordo della sua vettura, poco prima del CP_1
sinistro, uscendo dal parcheggio dell'azienda ove lavorava, si immetteva a destra nel predetto viale e lo percorreva per un tratto fino a spostarsi per immettersi nella corsia di canalizzazione di sinistra. Il in quel momento proveniva dal Parte_1
medesimo viale a tergo della vettura.
Benchè in loco siano intervenuti dopo il sinistro i Carabinieri di Seriate, i dati oggettivamente riscontrabili in atti riguardano esclusivamente i danni subiti dai due veicoli e la relativa posizione di quiete come rappresentati nelle fotografie allegate al rapporto di incidente stradale.
La vettura della convenuta presenta infatti la parte laterale sinistra danneggiata dal copriruota anteriore sino alla fiancata posteriore sinistra, mentre il motociclo risulta danneggiato nelle parti anteriore e centrale destre.
All'atto dell'intervento degli agenti verbalizzanti la vettura della stata CP_1
rinvenuta a qualche metro prima dall'aiuola a conclusione della corsia di canalizzazione, al limite della stessa, ma nella corsia più a destra, mentre il motociclo si trovava riverso sulla medesima aiuola, ma sulla corsia di senso opposto.
Dagli atti di causa non emerge alcun elemento certo ulteriore;
in particolare il rapporto degli agenti risulta estremamente lacunoso non essendo stato effettuato
4 alcun rilievo, indicata alcuna misura né indicato il reperimento di tracce di frenata od altro reperto a terra.
Deve preliminarmente rilevarsi che la dichiarazione di Persona_1
acquisita in data 30.9.2024 non può essere utilmente posta a fondamento della ricostruzione del sinistro.
In primo luogo, in quanto essa non è stata acquisita dagli agenti verbalizzanti nell'immediatezza dell'intervento. Costoro infatti, dopo aver indicato nel rapporto del sinistro che non vi erano testimoni oculari, nella nota in data 27.9.2019 inviata alla Procura indicano che il era presente al momento dell'accertamento, Per_1
era stato generalizzato, aveva preso in consegna il veicolo, ma 'aveva riferito oralmente agli stessi che non aveva assistito al sinistro stradale poiché si trovava nei pressi della sua abitazione ed era giunto sul posto solo successivamente'.
Tutte le predette dichiarazioni degli agenti, in quanto limitate a riferire quanto dichiarato dal soggetto presente ed integrative degli accertamenti svolti nell'immediatezza, fanno fede fino a querela di falso. In ogni caso, le informazioni rese in sede di s.i.t. non paiono attendibili atteso che il teste ha dichiarato di trovarsi in posizione (all'angolo tra via Monte Cervino e viale Lombardia o
'all'angolo della caserma dei Carabinieri') molto distante dai luoghi del sinistro, in orario notturno, e tuttavia di aver notato perfino il colore della vettura oltre che l'amico che sopraggiungeva da ancor più distante (dalla rotonda). Peraltro, dai luoghi come rappresentati dalle fotografie e dalle mappe allegate in atti, risulta che le costruzioni (e dunque anche la caserma) sono posizionate dal lato della strada la cui visuale sulla corsia di canalizzazione è ostruita da un filare di alberi che non consente, e non consentiva dunque, al di vedere liberamente l'intero Per_1
sviluppo di viale Lombardia.
5 Ciò premesso, in udienza in data 19.7.2023 le parti hanno reso l'interrogatorio formale deferito.
Il ha dichiarato di aver visto la vettura condotta dalla che Parte_1 CP_1
usciva dal parcheggio della (posto sulla destra rispetto alla corsia di marcia) e Pt_2
si immetteva nella strada da lui percorsa, che tale veicolo proseguiva a passo d'uomo sulla carreggiata tenendosi vicino alla destra di quest'ultima accostato al marciapiede e che, giunto quasi in corrispondenza dello spartitraffico, esso iniziava la manovra di svolta a sinistra per spostarsi sulla corsia che consentiva la svolta. In quel momento (cioè dello spostamento) il si trovava a circa Parte_1
4/5 metri dal veicolo.
La ha invece riferito che, uscita dall'area di parcheggio del CP_1
supermercato, si era subito tenuta sulla sinistra della carreggiata volendo svoltare a sinistra ed ha negato di essersi spostata improvvisamente da una corsia all'altra.
Da tali dichiarazioni possono trarsi alcune indicazioni certe. In primis il Parte_1
ha visto la vettura fuoriuscire dall'area di parcheggio del supermercato già prima che egli si trovasse in corrispondenza del relativo passaggio carrale. In secundis lo stesso ha avuto davanti tale auto fino a pochi attimi prima del tentativo di svolta a sinistra della stessa;
infine la vettura procedeva molto lentamente. La ridotta speditezza è peraltro confermata dalla perizia cinematica svolta in causa in forza della quale è stata determinata la velocità della TR CA in circa 30 kmh.
Dall'esperita c.t.u si evince inoltre che, in forza dei danni riportati dai veicoli e dalle velocità accertate (50kmh per il motociclo ed appunto 30kmh per la autovettura), il punto d'urto può essere individuato a circa 12,75 metri prima rispetto al punto finale di quiete della vettura stessa (pag.17 relazione c.t.u.).
Se poi si considera il rilievo effettuato dal ctp di parte attrice (a pag.24 della perizia dell'ing. ), si può evincere chiaramente che il punto d'urto si trova in Per_2
6 posizione ben antecedente rispetto all'area finale di svolta ed invece all'altezza ancora dell'aiuola laterale sinistra per almeno 4 metri prima del termine della stessa
(il rilievo del ctp indica infatti la distanza di 12,5 mt in obliquo e non in linea diritta con la vettura, come invece rileva il c.t.u.; la distanza rilevata corrisponde peraltro circa al doppio di quella indicata dal ct.u. come esistente tra la vettura in posizione di quiete ed il motociclo in posizione di quiete).
Ne consegue che la manovra di svolta a sinistra, o comunque di spostamento sulla corsia di canalizzazione, non è intervenuta improvvisamente allorchè la si è trovata in corrispondenza dell'area di svolta, ma già prima ed in CP_1
prossimità della corsia di canalizzazione stessa.
D'altra parte, la vettura della per quanto emerge sempre dalla c.t.u., e CP_1
non risulta specificatamente contestato dal ctp di parte attrice, in considerazione del tempo di un secondo di reazione ha proseguito la sua marcia per circa 12 metri.
La vettura si è trovata in posizione di quiete quasi in linea parallela al senso di marcia percorso e non in posizione trasversale rispetto alla corsia anche di canalizzazione.
Né vi è prova in atti che la TR abbia subito un movimento di sterzo a destra allorchè eventualmente colpita dal motociclo con il frontale dello stesso (ed in tal caso le ruote ed almeno la parte anteriore avrebbero dovuto essere rinvenute visibilmente in direzione della corsia di destra).
Dai danni riportati dai mezzi si evince poi che l'urto è avvenuto lateralmente per l'intera fiancata anteriore sinistra della vettura e destra del motociclo e non in un solo punto della fiancata anteriore sinistra dell'auto.
Dunque, l'unica dinamica compatibile deve essere ricostruita assumendo che la vettura della si è spostata verso la corsia di canalizzazione (individuata CP_1
con linea tratteggiata discontinua) allorchè distava circa una ventina di metri dal
7 termine della stessa (ed in tal senso peraltro sembra esprimersi lo stesso ctp a pag.6 della sua relazione). Deve allora ritenersi che in quel momento la TR, che si ricorda procedeva a 30 kmh, non abbia effettuato una manovra improvvisa, ma progressiva di spostamento a sinistra, sempre a velocità ridotta.
Non è dato conoscere se tale manovra sia stata svolta con l'indicatore azionato o meno.
Non vi è dubbio che in quel momento il ciclomotore provenisse da tergo e che stesse intraprendendo il sorpasso del veicolo. Ciò è attestato dalla dichiarazione resa dal nel modulo CAI sottoscritto dallo stesso con valore probatorio Parte_1
privilegiato.
Non è chiaro se lo specchietto retrovisore della vettura fosse aperto o meno. Le fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro non sono chiare sul punto e gli agenti verbalizzanti non ne danno atto;
mentre rilevano il luogo ove è stata sbalzata la calotta dello stesso (getto che potrebbe essere incompatibile con la chiusura dello specchietto).
Ed allora deve concludersi che l'urto è avvenuto allorchè la TR si stava progressivamente spostando a sinistra, già ormai in prossimità della corsia di canalizzazione, ed il ciclomotore aveva iniziato la manovra di sorpasso.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 154 C.d.S. i conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, devono assicurarsi di poter effettuare la stessa senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Mentre resta dubbio se la bbia azionato l'indicatore di direzione, deve CP_1
rilevarsi che ella, evidentemente, non si è adeguatamente assicurata di poter
8 effettuare la manovra tenendo conto del sopraggiungere da tergo del motociclo che arrivava a velocità maggiore della sua.
D'altro canto, il conducente di un veicolo che intenda effettuare un sorpasso deve assicurarsi di poterlo effettuare senza pericolo o intralcio per la circolazione.
Inoltre il medesimo non può effettuare tale manovra in prossimità di un'area di intersezione quale quella ove la vettura si stava approssimando (art.148 c.12 e 16
c.d.s.).
Premesso dunque che entrambi i conducenti non hanno tenuto una condotta di guida corretta e che le precise modalità di verificazione del sinistro non sono perfettamente ricostruibili al fine di attribuire all'uno o all'altro una maggior quota di responsabilità, deve affermarsi un paritario concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, 2° c. c.c..
Tali conclusioni dunque superano quelle esposte dal c.t.u.(in merito alle quote di responsabilità attribuite) che non possono essere condivise nella loro interezza in quanto fondate su dati privi della dovuta certezza ai fini del superamento della presunzione di cui all'art.2054 c.c..
Quanto alla determinazione dei danni riportati da parte attrice, si osserva quanto segue.
Il danno al motoveicolo è stato liquidato dalla Compagnia assicuratrice CP_6
(ora in euro 1.400. CP_3
Parte attrice ha assunto la spettanza di maggiori importi in forza di preventivo di spesa prodotto in atti. Il motociclo è stato tuttavia rottamato ed era onere, pertanto, dell'attore chiedere l'accertamento del valore dello stesso ante sinistro e dei costi necessari sopportati o da sopportare per l'intestazione a sé di nuovo veicolo.
9 Tali dati non sono stati né forniti in modo documentale ed oggettivo in atti né se ne è chiesto l'accertamento in giudizio.
Nessuna prova è stata poi fornita del danno da c.d. fermo tecnico. Si osserva infatti che il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass.32946/24).
La relativa domanda di pagamento di somme eccedenti quelle ricevute deve essere pertanto disattesa.
Il ha invece subito un rilevante danno alla salute che è stato accertato in Parte_1
corso di causa dal nominato c.t.u. dott. il quale ha dato atto che in Per_3
occasione del sinistro venne riscontrato ' politraumatismo con: trauma toracico con frattura della prima costa destra, della terza - nona - decima - undicesima sinistra, verosimile frattura del terzo prossimale del corpo dello sterno, falda di
PNX apicale destro, versamento pleurico bilaterale, contusioni parenchimali bilaterali;
trauma del tratto dorsale con frattura mielica complessa della D4 e della
D5 con lacerazione discale, minimo affossamento della limitante somatica superiore di D3, frattura della limitante somatica superiore e del processo trasverso destro di D6 e del processo articolare vertebrale della quinta costa di destra, frammenti ossei endocanalari e contusione midollare D4/D5; trauma addominale con millimetrica falda fluida pelvica in assenza di lesioni viscerali e/vascolari; frattura dell' ultima vertebra sacrale. .. venne sottoposto a intervento neurochirurgico urgente di laminectomia decompressiva D4/D5, stabilizzazione
D2->D8 e fusione laterale con osso autoplastico;
nel corso del ricovero presso l'
10 U.O. di Neurochirurgia progressivo miglioramento dell'obiettività neurologica con recupero significativo della forza dell'arto inferiore sinistro e persistenza di paresi grave dell'arto inferiore destro;
in tempi successivi si ebbe a manifestare infezione della ferita chirurgica con accertamenti batteriologici positivi e indagini strumentali inizialmente suggestive per processo flogistico/infettivo; esame dei potenziali evocati SEP e PEM evidenziò rallentamento dell'imput motorio centrale agli arti inferiori nettamente prevalente a destra - nella norma i potenziali evocati motori agli arti superiori e somatosensoriali ai quattro arti. Nel corso dei controlli successivamente effettuati persistenza di paraparesi incompleta maggiore a destra, sintomi del tratto urinario inferiore con miglioramento della qualità della minzione dopo intervento di cistolitotrissia e deficit erettile al mantenimento.'
Il c.t.u. ha chiaramente riscontrato il nesso causale tra il politraumatismo, e i relativi esiti perpetratisi nel tempo, con il sinistro occorso al giovane ed ha quantificato il danno subito stimando nella misura del 65% l'invalidità permanente del ragazzo.
Ha poi indicato in 141 gg (corrispondenti al periodo di ospedalizzazione)
l'invalidità temporanea assoluta, ed in 120 gg l'invalidità temporanea al 75%.
Infine, il perito ha evidenziato che 'sussiste l'impossibilità a proseguire l'attività
svolta all'epoca del trauma, le residue potenzialità lavorative possono essere indirizzate in attività di tipo sedentario'.
Le spese di cura sono state documentate in euro 130, mentre non ci sono evidenze di esborsi per ulteriori trattamenti.
Infine, si è dato atto che i trattamenti di fisioterapia futuri saranno garantiti dal
Servizio Sanitario Nazionale
L'indicazione a supporto psicologico a cadenza settimanale/bisettimanale non risulta invece supportata da documentazione ritualmente prodotta.
11 I predetti accertamenti che, in quanto adeguatamente motivati sulla base delle cognizioni tecniche specialistiche del c.t.u., contestate dal ctp di parte ricorrente con motivazioni non supportate da allegazioni riscontrabili oggettivamente ed univocamente, devono essere pienamente condivisi anche dal Tribunale;
in particolare devono condividersi altresì le controdeduzioni inerenti alla mancata rilevazione di un danno alla sfera psichica in chiara relazione causale con il traumatismo, atteso che non vi è traccia di colloqui psicologici a valenza supportiva.
Si osserva allora che quanto al danno per invalidità permanente occorre riferirsi alle tabelle in uso presso questo Tribunale e corrispondenti alle tabelle 'milanesi' per la liquidazione del danno biologico che esplicitano un criterio equitativo uniforme (Cass.17018/2018), inerenti il valore attribuito a ciascuna percentuale di invalidità accertata, tenuto conto dell'età, delle condizioni familiari, personali e sociali dell'attore, dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato.
Quanto al danno morale, si osserva che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e degli artt. 138
e 139 del codice delle assicurazioni private, è anche la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis,
Cass. n 901/2018).
12 Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass.23469/2018, Cass.6443/23).
Ed allora, nella specie, l'entità del danno biologico riportato dalla vittima reca in sé presuntivamente, secondo la comune esperienza, tenuto conto della giovane età della vittima, anche una sofferenza data dalle particolari rinunzie e difficoltà derivanti dalle limitazioni nella deambulazione con incidenza anche sulle quotidiane attività proprie dell'attore (che con gli amici si dedicava ad attività
frequenti ludiche e sportive proprie di un giovane) che hanno comportato certamente l'ansia ed il patema d'animo legati anche al pensiero di non poter più svolgere tali attività come in precedenza e di veder inevitabilmente in parte compromessa la propria vita futura.
Deve dunque riconoscersi anche la componente della sofferenza soggettiva nel calcolo della liquidazione del danno secondo le tabelle citate.
Il danno può quindi essere liquidato ad oggi come segue: invalidità permanente: 65% euro: 750.135 (età dell'attore all'epoca del fatto 25 anni
– comprensivo della componente di sofferenza soggettiva)
13 I.T.T. 100% gg.141: euro 16.215 (euro 115 al g.)
I.T.T 75% gg.120: euro 10.350 (euro 86,25 al g.)
Non può invece essere riconosciuta una maggiorazione degli importi a titolo di personalizzazione della liquidazione del danno biologico. Infatti, secondo l'arresto della Suprema Corte (Cass.28988/2019) 'la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari'. Nella specie tuttavia le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non sono state neppure allegate dall'attore (non potendo esse identificarsi con quelle che giustificano invece il risarcimento della componente di sofferenza soggettiva).
Devono essere rimborsati i costi sostenuti per spese mediche per euro 130.
Non è stata invece prodotta in atti documentazione attinente agli effettivi esborsi per i trattamenti di fisioterapia preventivati.
Il nominato c.t.u. ha pealtro indicato che i trattamenti stessi di cui necessita l'attore sono garantiti dal SSN e che neppure vi è necessità di spese future per assistenza infermieristica.
Infine, l'attore chiede risarcirsi il danno patrimoniale da lucro cessante avendo perso la capacità di produrre reddito per effetto delle gravi lesioni subite.
L'attore dichiara di essere stato dipendente di e di aver ricevuto Controparte_7
comunicazione di recesso dal proprio datore di lavoro in data 30.11.2021 proprio a causa dell'invalidità derivata (doc.12).
Si osserva tuttavia che quanto al danno derivante dalla minor capacità lavorativa, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (per tutte Cass.
14 12022/2000), la riduzione della capacità lavorativa generica, intesa come perdita della concorrenzialità della persona in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica, costituisce lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta alcun rilievo sul piano della produzione del reddito e quindi si sostanzia in una menomazione della salute intesa in senso lato, risarcibile sotto il profilo del danno biologico o non patrimoniale, come danno evento (Cass.
3260/93,1764/98).
Se invece a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associa una riduzione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra danno patrimoniale e come tale va liquidato ex art. 2043 c.c., quale danno conseguenza. Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, quale capacità di lavoro e guadagno, è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa in assenza di prova certa nel suo ammontare
(Cass.28988/2019,10499/2017).
Si osserva ancora che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al Giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza.
Il Giudice oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica - e questa a sua volta sulla capacità di guadagno -, deve accertare se ed in quale misura in tale soggetto
15 persista o residui , dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito in luogo di quelle perse o ridotte.
La riduzione della capacità lavorativa infatti non costituisce un danno di per sé
(danno-evento), ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999
n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031, Cass.19922/23).
Incombe, quindi, al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno future nonché l'entità del pregiudizio economico sofferto.
D'altra parte, la valutazione della perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica deve partire dalla considerazione dei postumi permanenti, ma non si esaurisce con essa né si appiattisce su di essa , dovendo tale considerazione essere integrata dalla valutazione delle caratteristiche del lavoro precedentemente svolto
(o delle aspettative lavorative realisticamente apprezzabili, sulla base della formazione del danneggiato e delle esperienze maturate), e della possibile idoneità della invalidità permanente conseguente al sinistro di pregiudicare in concreto la situazione lavorativa preesistente e le prospettive future.
16 Ed in punto quantificazione del danno patrimoniale, essa non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa. In definitiva, ai fini di una liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per equivalente che sia effettivamente volta a reintegrare il danneggiato nella situazione preesistente, il reddito perduto costituisce la base di calcolo ma il danno deve essere parametrato alla misura della sua perdurante possibilità di procurarsi in futuro quegli stessi introiti o altri idonei a soddisfare le sue esigenze.
Diversamente opinando, ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benchè ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio
(Cass.14241/23).
Premessi tali principi espressi dalla Suprema Corte, nella specie, deve rilevarsi che l'esperita c.t.u. ha evidenziato che il , impossibilitato a svolgere l'attività Parte_1
che svolgeva alla data del sinistro (operaio elettricista o metalmeccanico – ma in effetti non ve ne è esatta prova), ha comunque mantenuto residue potenzialità lavorative seppur da indirizzarsi in attività di tipo sedentario.
Ed allora era onere dell'attore dimostrare la riduzione del proprio reddito futuro rispetto a quello acquisibile dal permanente svolgimento della propria attività
17 lavorativa come svolta fino all'epoca del sinistro. Il invece non ha fornito Parte_1
alcun elemento di prova in tal senso né ha allegato di essere ancora disoccupato in ipotesi pur avendo cercato attivamente altra attività lavorativa o di averne reperito taluna produttiva di un reddito inferiore.
Tali conclusioni rendono superfluo l'esame dell'incidenza dell'intervenuta erogazione di rendita sul richiesto risarcimento. CP_8
Infine, l'attore chiede che venga riconosciuto l'importo corrisposto al proprio difensore per l'assistenza stragiudiziale ante causam.
Si osserva che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass.
S.U. 16990/ 2017, 24481/20,2644/2018).
Nella specie, tuttavia, l'attore si è limitato a produrre in atti la documentazione relativa ai versamenti effettuati all'avv. , ma non le relative note pro forma e CP_9
tanto meno le fatture;
pertanto, da un lato, non emerge la chiara riferibilità degli esborsi ad attività stragiudiziale relativa alla presente vertenza seppur ante causam,
dall'altro, non è possibile valutare le specifiche attività professionali svolte e la misura dei compensi esposti ad esse riferibili.
La relativa domanda deve dunque essere rigettata.
Di nessun altro esborso è stato richiesto il risarcimento in sede di precisazione delle conclusioni (la somma di euro 5.000 deve ritenersi riferita ancora alle spese stragiudiziali come inizialmente individuate in citazione).
Pertanto, il danno complessivamente subito e liquidato ad oggi è pari ad euro
776.830 di cui, atteso il riconosciuto concorso di colpa, solo l'importo di euro
18 338.415 deve essere posto a carico dei convenuti CP_1 CP_5 CP_2
in solido.
Atteso l'intervenuto versamento di euro 253.332,50 (per euro 100.000 in data
20.5.2020 e per il residuo in data 3.9.2021) a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma liquidato ad oggi deve essere devalutata alla data del primo versamento (in euro 286.067) e, detratto l'importo di euro 100.000, rivalutata con applicazione degli interessi di cui a Cass.1712/95 alla data del secondo versamento
(in euro 190.231); detratto l'importo nuovamente versato, la residua somma di
36.899 deve essere rivalutata con applicazione degli interessi dal 4.9.2021 ad oggi in euro 46.590,45.
Sulla predetta somma devono poi essere applicati gli interessi legali sino al saldo.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali devono essere liquidate, con riferimento all'importo riconosciuto, in euro 22.457 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 1.686 per esborsi e rifuse dai convenuti in solido
(non risulta ulteriormente richiesta la distrazione CP_1 CP_5 CP_2
a favore del difensore dell'attore in sede di precisazione delle conclusioni).
In considerazione della soccombenza, le spese di c.t.u. già liquidate in euro 1500
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere poste a carico dei medesimi convenuti in solido.
Atteso il riconoscimento satisfattivo del danno liquidato da le spese CP_3
processuali devono essere integralmente compensate tra l'attore e tale convenuta.
Le spese processuali di parte che non ha proposto domanda di rivalsa CP_1
per le stesse, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
19 1) accertata la concorrente responsabilità in pari quota nella causazione del sinistro dei conducenti dei due veicoli, dato atto delle somme già versate dalle compagnie assicuratrici convenute in causa, condanna , Controparte_5 CP_1
e in solido a risarcire all'attore il residuo importo di euro
[...] CP_2
46.590,45 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna , e in solido a Controparte_5 Controparte_1 CP_2
rifondere all'attore le spese processuali liquidate in euro 22.457 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 1.686 per esborsi;
3) condanna i medesimi convenuti a pagare le spese di C.T.U. già liquidate in euro
1.500 oltre accessori di legge.
4) compensa le spese processuali tra l'attore e Controparte_3
Così deciso in Bergamo, il 21.3.2025.
Il Giudice
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