TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio fino al 14.4.2025 ex art. 127 ter c.pc. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 6985/2024, cui è riunito il procedimento ATPO recante n. R. G. 6717/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Ab. BI , il quale agisce d'intesa con l'avv. Barbara Controparte_1
Schiattarella, presso il cui studio in Napoli al Centro direzionale Isola G1 è elettivamente domiciliato;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Di CP_2
Stefano, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'istituto in via Alcide de Gasperi 55;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità.
Il c.t.u. nominato, dr. , concludeva la sua relazione, ritenendo che non Persona_1 sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del quarto comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 20.3.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza;
deduceva la sussistenza del requisito sanitario e concludeva, quindi, per il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa del 22.3.2022 o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. CP_2
Disposta la rinnovazione della CTU ed assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta e il giudice decideva la causa con la presente sentenza che depositava telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La CTU svolta in sede di ATP ed oggetto del dissenso manifestato da parte ricorrente, aveva concluso “che il periziando, sulla base di quanto sopra espresso dal punto di vista clinico e da quanto viene riportato nella documentazione esibita, applicando il metodo riduzionistico o con la nota formula. si deve attribuire, allo stato, un grado totale di invalidità del 68%”.
Nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione parte ricorrente aveva evidenziato che “Il periziando è affetto da: pregresso IMA, diabete mellito, insufficienza renale, depressione severa con lievi disturbi della memoria (come da certificazione medica depositata in atti)”.
Si doleva, in particolare, che il CTU nominato avesse deciso in assenza di certificazioni aggiornate circa lo stato clinico del ricorrente al fine di accertare l'entità del complesso sindromico;
lamentava, inoltre, che nella perizia venisse attribuito al diabete mellito insulino-dipendente un valore invalidante pari al 30%, quando questo dovrebbe aggirarsi tra il 51 ed il 60% e che alcun valore percentuale fosse attribuito all'insufficienza renale cronica, tenuto conto che la patologia, qualificata con codice
“ , consente di riconoscere un valore percentuale invalidante compreso NumeroD_1 tra l'11% ed il 30%.
Si doleva, infine, che non fosse stata adeguatamente valorizzata la patologia neuro- psichiatrica e deduceva che l'insieme dei fattori richiamati avrebbe consentito il superamento della soglia del 74%.
Le carenze della perizia denunciate da parte ricorrente sono state superate dalla perizia svolta dal Dott. nell'odierno giudizio, all'esito della quale il perito Persona_2
d'ufficio ha concluso che “le infermità di cui è affetto il sig. Parte_1
sono le seguenti: “Diabete mellito di tipo 2 in trattamento insulinico
[...] multiniettivo, complicato da insufficienza renale cronica I stadio, cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA (2020). dei tronchi sovraortici. CP_3
Sindrome depressiva endoreattiva.”
Quanto al diabete, il CTU ha precisato che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo 2, dal 2008, in terapia con ipoglicemizzanti orali e terapia insulinica con tre somministrazioni sottocutanee giornaliere, con complicanze micro (nefropatia con IRC) e macroangiopatiche (IMA nel 2020 ed ateromasia dei tronchisovraortici), come si evince dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione in atti, in particolare dalla visita internistica effettuata il 09/02/2021 e che attualmente presenta : Insufficienza renale cronica. Cardiopatia ischemica cronica (stenosi 50% tratto medio arteria IVA) (IMA settembre 2020). Compenso metabolico discreto”.
Pertanto, correttamente il CTU ha riconosciuto, per tale patologia, un tasso di invalidità permanente del 45% (quarantacinque per cento) codice 9309 “diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”.
Il CTU ha, altresì, evidenziato che il periziando presenta anche un quadro di cardiopatia ischemica, con pregresso IMA nel 2020 trattato con PTCA che può inquadrarsi in una cardiopatia in II classe funzionale NYHA, per il pregresso IMA, con l'ateromasia dei tronchisovraortici, in attuale discreto equilibrio emodinamico. Pertanto, secondo le tabelle approvate con D.M.
5.2.1992 si può riconoscere globalmente un tasso d'invalidità permanente del 41% (quarantuno per cento), codice 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II cl. NYHA).
Infine, quanto alla Sindrome depressiva endoreattiva , tale condizione è emersa dalla la visita peritale e dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato neurologico rilasciato il 20/03/2023 presso l' dal dott. Controparte_4 Per_3 che attesta: “Disturbo depressivo endoreattivo severo con attacchi di paura,
[...] allarme ipocondriaco… vissuti di inadeguatezza esistenziale ....appiattimento progettuale e perdita dell'autostima. Anomalia marcata del ritmo sonno – veglia, . disturbi mnesico attentivi e di concentrazione prolungata”, con prescrizione di terapia farmacologica (Brillentix – antidepressivo e Xanax – ansiolitico). Inoltre, dalla documentazione in atti, la condizione di sindrome depressiva grave, veniva riscontrata già nel 2016 (CFT. la visita psichiatrica effettuata il 09/11/2016 presso U.O.C. di Neurologia dell' ASL Napoli 1 dal dott. con riscontro di: “depressione Persona_4 grave” con prescrizione di terapia farmacologica.) Considerato che il ricorrente non risulta tuttavia in carico presso centri di salute mentale, può concludersi per una sindrome endoreattiva di grado moderato. Per tale quadro psichiatrico il ctu ha attribuito, secondo le tabelle approvate con D.M. 5.2.1992, una percentuale d'invalidità permanente del 25% (venticinque percento) considerando il cod. 2205 (sindrome depressiva endoreattiva media) per analogia.
Pertanto, tenuto conto che lee malattie suddette erano presenti all'atto della domanda amministrativa e che le infermità in questione hanno carattere permanente, può affermarsi che il ricorrente presenta un'invalidità del 76% (settantasei percento) a far data dalla domanda amministrativa, con revisione nell'ottobre 2025”. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, motivata e non suscettibile di censure non emergendo errori o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
Le argomentazioni del consulente possono, pertanto, senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante senza che siano necessari ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche delle spese della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che il ricorrente Sig. Parte_1 presentava i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa del 22.3.2022;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma, CP_2 comprensiva della fase ATPO e dell'opposizione, pari ad euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
-Si comunichi.
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio fino al 14.4.2025 ex art. 127 ter c.pc. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 6985/2024, cui è riunito il procedimento ATPO recante n. R. G. 6717/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Ab. BI , il quale agisce d'intesa con l'avv. Barbara Controparte_1
Schiattarella, presso il cui studio in Napoli al Centro direzionale Isola G1 è elettivamente domiciliato;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Di CP_2
Stefano, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'istituto in via Alcide de Gasperi 55;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità.
Il c.t.u. nominato, dr. , concludeva la sua relazione, ritenendo che non Persona_1 sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del quarto comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 20.3.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza;
deduceva la sussistenza del requisito sanitario e concludeva, quindi, per il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa del 22.3.2022 o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. CP_2
Disposta la rinnovazione della CTU ed assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta e il giudice decideva la causa con la presente sentenza che depositava telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La CTU svolta in sede di ATP ed oggetto del dissenso manifestato da parte ricorrente, aveva concluso “che il periziando, sulla base di quanto sopra espresso dal punto di vista clinico e da quanto viene riportato nella documentazione esibita, applicando il metodo riduzionistico o con la nota formula. si deve attribuire, allo stato, un grado totale di invalidità del 68%”.
Nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione parte ricorrente aveva evidenziato che “Il periziando è affetto da: pregresso IMA, diabete mellito, insufficienza renale, depressione severa con lievi disturbi della memoria (come da certificazione medica depositata in atti)”.
Si doleva, in particolare, che il CTU nominato avesse deciso in assenza di certificazioni aggiornate circa lo stato clinico del ricorrente al fine di accertare l'entità del complesso sindromico;
lamentava, inoltre, che nella perizia venisse attribuito al diabete mellito insulino-dipendente un valore invalidante pari al 30%, quando questo dovrebbe aggirarsi tra il 51 ed il 60% e che alcun valore percentuale fosse attribuito all'insufficienza renale cronica, tenuto conto che la patologia, qualificata con codice
“ , consente di riconoscere un valore percentuale invalidante compreso NumeroD_1 tra l'11% ed il 30%.
Si doleva, infine, che non fosse stata adeguatamente valorizzata la patologia neuro- psichiatrica e deduceva che l'insieme dei fattori richiamati avrebbe consentito il superamento della soglia del 74%.
Le carenze della perizia denunciate da parte ricorrente sono state superate dalla perizia svolta dal Dott. nell'odierno giudizio, all'esito della quale il perito Persona_2
d'ufficio ha concluso che “le infermità di cui è affetto il sig. Parte_1
sono le seguenti: “Diabete mellito di tipo 2 in trattamento insulinico
[...] multiniettivo, complicato da insufficienza renale cronica I stadio, cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA (2020). dei tronchi sovraortici. CP_3
Sindrome depressiva endoreattiva.”
Quanto al diabete, il CTU ha precisato che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo 2, dal 2008, in terapia con ipoglicemizzanti orali e terapia insulinica con tre somministrazioni sottocutanee giornaliere, con complicanze micro (nefropatia con IRC) e macroangiopatiche (IMA nel 2020 ed ateromasia dei tronchisovraortici), come si evince dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione in atti, in particolare dalla visita internistica effettuata il 09/02/2021 e che attualmente presenta : Insufficienza renale cronica. Cardiopatia ischemica cronica (stenosi 50% tratto medio arteria IVA) (IMA settembre 2020). Compenso metabolico discreto”.
Pertanto, correttamente il CTU ha riconosciuto, per tale patologia, un tasso di invalidità permanente del 45% (quarantacinque per cento) codice 9309 “diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”.
Il CTU ha, altresì, evidenziato che il periziando presenta anche un quadro di cardiopatia ischemica, con pregresso IMA nel 2020 trattato con PTCA che può inquadrarsi in una cardiopatia in II classe funzionale NYHA, per il pregresso IMA, con l'ateromasia dei tronchisovraortici, in attuale discreto equilibrio emodinamico. Pertanto, secondo le tabelle approvate con D.M.
5.2.1992 si può riconoscere globalmente un tasso d'invalidità permanente del 41% (quarantuno per cento), codice 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II cl. NYHA).
Infine, quanto alla Sindrome depressiva endoreattiva , tale condizione è emersa dalla la visita peritale e dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato neurologico rilasciato il 20/03/2023 presso l' dal dott. Controparte_4 Per_3 che attesta: “Disturbo depressivo endoreattivo severo con attacchi di paura,
[...] allarme ipocondriaco… vissuti di inadeguatezza esistenziale ....appiattimento progettuale e perdita dell'autostima. Anomalia marcata del ritmo sonno – veglia, . disturbi mnesico attentivi e di concentrazione prolungata”, con prescrizione di terapia farmacologica (Brillentix – antidepressivo e Xanax – ansiolitico). Inoltre, dalla documentazione in atti, la condizione di sindrome depressiva grave, veniva riscontrata già nel 2016 (CFT. la visita psichiatrica effettuata il 09/11/2016 presso U.O.C. di Neurologia dell' ASL Napoli 1 dal dott. con riscontro di: “depressione Persona_4 grave” con prescrizione di terapia farmacologica.) Considerato che il ricorrente non risulta tuttavia in carico presso centri di salute mentale, può concludersi per una sindrome endoreattiva di grado moderato. Per tale quadro psichiatrico il ctu ha attribuito, secondo le tabelle approvate con D.M. 5.2.1992, una percentuale d'invalidità permanente del 25% (venticinque percento) considerando il cod. 2205 (sindrome depressiva endoreattiva media) per analogia.
Pertanto, tenuto conto che lee malattie suddette erano presenti all'atto della domanda amministrativa e che le infermità in questione hanno carattere permanente, può affermarsi che il ricorrente presenta un'invalidità del 76% (settantasei percento) a far data dalla domanda amministrativa, con revisione nell'ottobre 2025”. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, motivata e non suscettibile di censure non emergendo errori o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
Le argomentazioni del consulente possono, pertanto, senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante senza che siano necessari ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche delle spese della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che il ricorrente Sig. Parte_1 presentava i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa del 22.3.2022;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma, CP_2 comprensiva della fase ATPO e dell'opposizione, pari ad euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
-Si comunichi.
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.