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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9856 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16650/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16650/2022 RGAC e vertente
TRA
anche quale erede di , nonché Parte_1 Persona_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Giosuè Carducci 6 presso l'avv. Luca Fabrizio, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Parco Grifeo 5 presso l'avv. Simona Viparelli, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
nonchè
in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_2 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv. Email_1
AU RO, con studio in Milano, dal quale è rappresentata e difesa come da pagina 1 di 6 procura generale alle liti rilasciata in data 12/5/2021 in Roma con atto per notaio
[...] rep. 90561 Persona_2
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (facciata di edificio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale e quella di garanzia sono fondate e vanno accolte, ciascuna per quanto di ragione.
e hanno convenuto nel presente Parte_1 Parte_2 Persona_1 giudizio il , chiedendo di Controparte_1 dichiarare il convenuto responsabile di un evento verificatosi in data CP_1
3/2/2020 in Napoli, quando una consistente porzione della cornice terminale della facciata delle scale 3 e 5 del fabbricato gestito da detto era crollata sul CP_1 terrazzo a livello dell'appartamento al piano S1 di proprietà dell'attrice e da Per_1 questa concesso in uso agli attori e – e condannare la parte convenuta a Pt_1 Pt_2 risarcire i danni subiti dagli attori in detto evento, da liquidare in € 42.991 o nella diversa somma da accertare per deprezzamento temporaneo dell'immobile, distruzione degli elemento strutturali del terrazzo e degli oggetti ivi esistenti, parcella del perito di parte e spese vive di mediazione, oltre rivalutazione ed interessi, oltre al risarcimento del danno morale, con vittoria delle spese di lite e di onorario di mediazione;
si è costituito il convenuto, chiedendo di accogliere la domanda degli attori per quanto di CP_1 ragione, con vittoria delle spese di lite;
il Condominio in Napoli, Controparte_1
3-5-7 ha chiamato in causa spa quale propria
[...] Controparte_2 assicuratrice per la responsabilità civile, chiedendo di condannare quest'ultima a manlevare parte convenuta della propria obbligazione risarcitoria, ed a risarcire direttamente gli attori, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa, chiedendo di dichiarare non operativa la polizza azionata dalla parte convenuta, sia perché l'evento dannoso non poteva qualificarsi come accidentale, sia perché la garanzia non copriva i danni immateriali indiretti, e subordinatamente “limitare il risarcimento a quanto di giustizia”, con vittoria delle spese di lite;
successivamente l'attore ha dichiarato di agire in giudizio anche quale Pt_1 erede della defunta attrice nel corso della istruttoria è stata prodotta Per_1 documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_3
; ora la causa va decisa.
[...]
Che in data 3/2/2020 in Napoli siano caduti calcinacci dalla facciata secondaria dell'edificio di Via del Parco Grifeo 5, lo si ricava prima di tutto da un provvedimento, in atti, del del giorno successivo, col quale fu stabilito di diffidare il Controparte_3
in persona dell'amministratore “alla messa in Controparte_4
pagina 2 di 6 sicurezza, ad horas, della facciata interessata al dissesto”, di inibire “all'affaccio dell'intera facciata secondaria” “e la non praticabilità del terrazzo posto al piano inferiore”; il terrazzo in questione era quello dell'appartamento degli attori, come si ricava dalle fotografie pure prodotte dalla parte attrice ed esaminate dal CTU, e come del resto non è stato contestato dal convenuto, il quale ha anzi espressamente CP_1 riconosciuto l'evento nel momento in cui, in comparsa di risposta, ha chiesto di
“accogliere la domanda attrice per quanto risulterà di ragione” – mentre la compagnia assicurativa, costituendosi, ha contestato l'evento molto genericamente. Il CTU ha calcolato il danno materiale subito dagli attori in € 3.725, pari al costo di 35 mq di piastrelle in cotto per esterni di dimensione 30x30 per un costo medio di € 85 al mq, come desunto, correttamente, dal Prezzario Controparte_5
(ed inclusi € 400 per rimozione e trasporto a rifiuto pavimentazione
[...] danneggiata, ed € 350 per il trattamento finale sulle piastrelle sostituite). Secondo il CTP di parte attrice, poiché il terrazzo degli attori è pavimento con piastrelle di cotto artigianale e non industriale, e non si possono reperire nuove piastrelle “di uguali caratteristiche e cromia”, andrebbe sostituita tutta la pavimentazione del terrazzo, per complessivi mq 115; tuttavia, il perito incaricato dalla parte attrice che prima del giudizio redasse la relazione di “Valutazione dei danni subiti dall'immobile e dai suoi occupanti a seguito dell'evento del 03.02.2020” non valutò che si dovesse sostituire, per motivi di armonia estetica complessiva, l'intera pavimentazione del terrazzo, per cui la stessa domanda di parte attrice non contemplava un tale intervento, evidentemente perché sono rinvenibili piastrelle sufficientemente simili a quelle già presenti sul terrazzo da non creare una rilevante disarmonia;
invece, il primo CTP degli attori prevedeva un
“trattamento finale sull'intera superficie del terrazzo”, del quale però non è stato dimostrato che sia necessario. Il CTU ha anche escluso che gli attori abbiano diritto ad essere risarciti di danni al manto erboso, alle piante ornamentali e ad altre suppellettili quali orci, vasi ed arredo da giardino, perché tali danni non sono documentati agli atti del giudizio e non risultano nemmeno dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice;
neanche la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, ed in particolare i capi 2B e 2I, potrebbe consentire di considerare provati tali danni in modo sufficientemente analitico, da poterli liquidare;
sia perché sono capi generici (“Vero è che il crollo del cornicione ha comportato, nella zona del terrazzo immediatamente sottostante (circa 35 mq), il danneggiamento della pavimentazione in cotto con rottura di diverse piastrelle e scalfittura di altre, la distruzione di alcune piante ornamentali e di altre suppellettili (orci, vasi, arredo da giardino)?”, sia perché comunque occorrono elementi oggettivi per valutare il danno, e secondo il CTU tali elementi non sono disponibili. Il CTU ha poi determinato il danno subito dagli attori per la ridotta fruibilità dell'immobile, a causa dei ponteggi apposti sul terrazzo principale del loro appartamento, che hanno indubbiamente ridotto in modo sensibile la luce e l'aria disponibili, oltre ad impedire di fruire dello spazio esterno. Tale danno non può essere calcolato, se non come perdita, per il periodo considerato, di una quota del valore locativo dell'appartamento, e così ha operato il CTU, giungendo a determinare un valore di € (1900 al mese x 5 =) pagina 3 di 6 9.500. Come puntualizzato dal CTU, il valore locativo del bene - stimato secondo i parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate, Comune di Napoli zona B17, applicando il valore massimo perché l'immobile era stato ristrutturato 2/3 anni prima dell'evento dannoso del 2020 - è quello delle abitazioni civili, e non delle abitazioni signorili come sostenuto dal CTP di parte attrice: perché in Catasto Fabbricati il bene è fatto rientrare appunto tra le abitazioni civili. Il valore locativo di € 1900 mensili va moltiplicato per mesi 5, poiché il certificato di ultimazione dei lavori durante i quali erano necessari i ponteggi risale al 5/7/2020. In citazione gli attori lamentano che, pure dopo che i lavori di messa in sicurezza si sono conclusi, il ha continuato ad utilizzare il loro CP_1 terrazzo come cantiere, ma poiché al momento della citazione il loro terrazzo era ancora occupato, si riservavano di chiedere in separata sede il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da tale situazione. Gli attori hanno poi chiesto che venga risarcito il danno morale da loro subito per la ridotta fruizione del loro appartamento. Tale genere di danno non patrimoniale è in effetti incluso in quello per la minor fruizione dell'appartamento, di cui si è detto sopra: quest'ultimo, infatti, non è un danno di natura patrimoniale, dato che gli attori non hanno dimostrato di aver perso occasioni di lucro a causa dei ponteggi sul terrazzo;
si tratta invece del danno non patrimoniale da perdita parziale del diritto all'abitazione, che ha natura appunto non patrimoniale, e che solo per avere un parametro oggettivo di riferimento viene agganciato al valore locativo dell'immobile. Il Condominio convenuto all'epoca dei fatti era assicurato per la responsabilità civile con e la relativa polizza è stata azionata dalla parte convenuta chiamando in CP_2 causa detta compagnia assicurativa. Costituendosi, ha sostenuto che la CP_2 garanzia da essa prestata non sia operante nel caso in esame, perché il sinistro non potrebbe essere qualificato come “accidentale”, essendo l'evento stato causato “da un'incuria protrattasi nel tempo fino a far divenire l'evento incerto soltanto nel quando ma di fatto scontato nel se”. L'art. 23 delle CGA che disciplinano la polizza azionata in questa sede dispone che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) o alla conduzione delle parti comuni.”; i danni “involontariamente cagionati … in conseguenza di un fatto accidentale…” non possono che essere quelli causati colposamente dall'assicurato: perché, se non ci fosse nemmeno la colpa dell'assicurato, egli non li avrebbe cagionati, neppure involontariamente – e quindi non sarebbe neppure tenuto a risarcirli;
il concetto di “fatto accidentale” ribadisce soltanto che non deve trattarsi di evento doloso;
ed infatti, come spiega Cass. 23762/2022: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere intesa nel senso di pagina 4 di 6 escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito.”; quindi, anche se la facciata fosse crollata per incuria del nel gestire l'edificio, CP_1
l'evento sarebbe coperto dalla polizza. In secondo luogo, la parte chiamata ha eccepito che la polizza non copra i danni immateriali indiretti, e quindi quello da ridotto godimento dell'immobile; come si è visto, l'art. 23 CGA precisava che la polizza copriva danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale
– e il danno da ridotto godimento dell'immobile è un danno subito da terzi “per” danneggiamenti a cose, ossia “a causa di” (la preposizione semplice “per” introduce, tra l'altro, il complemento di causa), a causa del danneggiamento del terrazzino;
ragionare diversamente, significherebbe introdurre una limitazione del rischio assicurato che non è esplicitato in polizza dall'uso della preposizione “per”. Oltretutto si è visto che quello che viene chiamato ridotto godimento dell'immobile è in effetti un danno (emergente) al diritto all'abitazione degli attori, mentre per danno indiretto si intende comunemente il lucro cessante. A quanto dovuto agli attori vanno aggiunti € 6.500 oltre Iva e Cpa per la perizia estimativa stragiudiziale, che pure deve considerarsi un danno subito dagli attori (una spesa che sono stati costretti a sopportare, e la cui entità risulta dalla parcella in atti dell'ing. non contestata dalle parti convenuta e chiamata) per, ossia a Persona_4 causa del, danneggiamento del terrazzino, e quindi coperto dalla polizza assicurativa azionata dal convenuto;
vanno aggiunti, per la stessa ragione, gli € 61 di CP_1 spese vive di mediazione. In definitiva quindi, su richiesta espressa del assicurato ex art. 1917.2 cc, la CP_1 compagnia assicurativa chiamata va condannata a pagare a titolo di risarcimento agli attori la somma di € (3725 + 9.500 + 7930 + 61 =) 21.216; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 3/2/2020 su 3.725, dal 5/7/2020 su 9.500, dal 1/5/2020 su 7930 (data della fattura) e dal 27/5/2021 su € 61; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da ciascuna delle date sopra riportate alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma complessivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo: soccombenza del nei confronti degli attori, e della chiamata in causa nei CP_1 confronti del convenuto – ma solo per il 50%, perché l'altro 50% delle spese CP_1 del Condominio sono state sostenute nel rapporto processuale con gli attori. Il
non ha chiesto che la chiamata fosse condannata a rimborsargli le spese di CP_1 lite, ma solo che fosse condannata a pagare agli attori le forze ad essi dovute a titolo di risarcimento. Vanno rimborsate agli attori, da parte del , anche le spese della CP_1 fase di mediazione, nel corso della quale l'avv. ha rappresentato sé stesso e gli Pt_1 altri attori.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16650/2022 tra: Parte_1
, anche quale erede di nonché attori;
[...] Persona_1 Parte_2
3-5-7, convenuto;
Controparte_1 Controparte_1 CP_2
chiamata in causa;
così provvede:
[...]
1) Dichiara il convenuto responsabile dell'evento per cui è causa e CP_1 condanna la chiamata a pagare direttamente agli attori la Controparte_2 somma loro dovuta a titolo di risarcimento, pari ad € 21.216; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 3/2/2020 su 3.725, dal 5/7/2020 su 9.500, dal 1/5/2020 su 7930 e dal 27/5/2021 su € 61, sino alla pronuncia;
oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata da ciascuna delle date sopra indicate alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma complessivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori ogni somma che questi CP_1 documentino di aver versato al CTU in forza di decreti emessi nel corso del presente giudizio;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori gli onorari di CP_1 mediazione, che si liquidano in € 1.323, oltre Iva;
4) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che CP_1 liquida in € 264 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
5) Condanna a rimborsare al convenuto il 50% delle spese CP_2 CP_1 del giudizio, che si liquidano per la quota in € 1698,50, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 29/10/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16650/2022 RGAC e vertente
TRA
anche quale erede di , nonché Parte_1 Persona_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Giosuè Carducci 6 presso l'avv. Luca Fabrizio, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Parco Grifeo 5 presso l'avv. Simona Viparelli, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
nonchè
in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_2 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv. Email_1
AU RO, con studio in Milano, dal quale è rappresentata e difesa come da pagina 1 di 6 procura generale alle liti rilasciata in data 12/5/2021 in Roma con atto per notaio
[...] rep. 90561 Persona_2
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (facciata di edificio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale e quella di garanzia sono fondate e vanno accolte, ciascuna per quanto di ragione.
e hanno convenuto nel presente Parte_1 Parte_2 Persona_1 giudizio il , chiedendo di Controparte_1 dichiarare il convenuto responsabile di un evento verificatosi in data CP_1
3/2/2020 in Napoli, quando una consistente porzione della cornice terminale della facciata delle scale 3 e 5 del fabbricato gestito da detto era crollata sul CP_1 terrazzo a livello dell'appartamento al piano S1 di proprietà dell'attrice e da Per_1 questa concesso in uso agli attori e – e condannare la parte convenuta a Pt_1 Pt_2 risarcire i danni subiti dagli attori in detto evento, da liquidare in € 42.991 o nella diversa somma da accertare per deprezzamento temporaneo dell'immobile, distruzione degli elemento strutturali del terrazzo e degli oggetti ivi esistenti, parcella del perito di parte e spese vive di mediazione, oltre rivalutazione ed interessi, oltre al risarcimento del danno morale, con vittoria delle spese di lite e di onorario di mediazione;
si è costituito il convenuto, chiedendo di accogliere la domanda degli attori per quanto di CP_1 ragione, con vittoria delle spese di lite;
il Condominio in Napoli, Controparte_1
3-5-7 ha chiamato in causa spa quale propria
[...] Controparte_2 assicuratrice per la responsabilità civile, chiedendo di condannare quest'ultima a manlevare parte convenuta della propria obbligazione risarcitoria, ed a risarcire direttamente gli attori, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa, chiedendo di dichiarare non operativa la polizza azionata dalla parte convenuta, sia perché l'evento dannoso non poteva qualificarsi come accidentale, sia perché la garanzia non copriva i danni immateriali indiretti, e subordinatamente “limitare il risarcimento a quanto di giustizia”, con vittoria delle spese di lite;
successivamente l'attore ha dichiarato di agire in giudizio anche quale Pt_1 erede della defunta attrice nel corso della istruttoria è stata prodotta Per_1 documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_3
; ora la causa va decisa.
[...]
Che in data 3/2/2020 in Napoli siano caduti calcinacci dalla facciata secondaria dell'edificio di Via del Parco Grifeo 5, lo si ricava prima di tutto da un provvedimento, in atti, del del giorno successivo, col quale fu stabilito di diffidare il Controparte_3
in persona dell'amministratore “alla messa in Controparte_4
pagina 2 di 6 sicurezza, ad horas, della facciata interessata al dissesto”, di inibire “all'affaccio dell'intera facciata secondaria” “e la non praticabilità del terrazzo posto al piano inferiore”; il terrazzo in questione era quello dell'appartamento degli attori, come si ricava dalle fotografie pure prodotte dalla parte attrice ed esaminate dal CTU, e come del resto non è stato contestato dal convenuto, il quale ha anzi espressamente CP_1 riconosciuto l'evento nel momento in cui, in comparsa di risposta, ha chiesto di
“accogliere la domanda attrice per quanto risulterà di ragione” – mentre la compagnia assicurativa, costituendosi, ha contestato l'evento molto genericamente. Il CTU ha calcolato il danno materiale subito dagli attori in € 3.725, pari al costo di 35 mq di piastrelle in cotto per esterni di dimensione 30x30 per un costo medio di € 85 al mq, come desunto, correttamente, dal Prezzario Controparte_5
(ed inclusi € 400 per rimozione e trasporto a rifiuto pavimentazione
[...] danneggiata, ed € 350 per il trattamento finale sulle piastrelle sostituite). Secondo il CTP di parte attrice, poiché il terrazzo degli attori è pavimento con piastrelle di cotto artigianale e non industriale, e non si possono reperire nuove piastrelle “di uguali caratteristiche e cromia”, andrebbe sostituita tutta la pavimentazione del terrazzo, per complessivi mq 115; tuttavia, il perito incaricato dalla parte attrice che prima del giudizio redasse la relazione di “Valutazione dei danni subiti dall'immobile e dai suoi occupanti a seguito dell'evento del 03.02.2020” non valutò che si dovesse sostituire, per motivi di armonia estetica complessiva, l'intera pavimentazione del terrazzo, per cui la stessa domanda di parte attrice non contemplava un tale intervento, evidentemente perché sono rinvenibili piastrelle sufficientemente simili a quelle già presenti sul terrazzo da non creare una rilevante disarmonia;
invece, il primo CTP degli attori prevedeva un
“trattamento finale sull'intera superficie del terrazzo”, del quale però non è stato dimostrato che sia necessario. Il CTU ha anche escluso che gli attori abbiano diritto ad essere risarciti di danni al manto erboso, alle piante ornamentali e ad altre suppellettili quali orci, vasi ed arredo da giardino, perché tali danni non sono documentati agli atti del giudizio e non risultano nemmeno dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice;
neanche la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, ed in particolare i capi 2B e 2I, potrebbe consentire di considerare provati tali danni in modo sufficientemente analitico, da poterli liquidare;
sia perché sono capi generici (“Vero è che il crollo del cornicione ha comportato, nella zona del terrazzo immediatamente sottostante (circa 35 mq), il danneggiamento della pavimentazione in cotto con rottura di diverse piastrelle e scalfittura di altre, la distruzione di alcune piante ornamentali e di altre suppellettili (orci, vasi, arredo da giardino)?”, sia perché comunque occorrono elementi oggettivi per valutare il danno, e secondo il CTU tali elementi non sono disponibili. Il CTU ha poi determinato il danno subito dagli attori per la ridotta fruibilità dell'immobile, a causa dei ponteggi apposti sul terrazzo principale del loro appartamento, che hanno indubbiamente ridotto in modo sensibile la luce e l'aria disponibili, oltre ad impedire di fruire dello spazio esterno. Tale danno non può essere calcolato, se non come perdita, per il periodo considerato, di una quota del valore locativo dell'appartamento, e così ha operato il CTU, giungendo a determinare un valore di € (1900 al mese x 5 =) pagina 3 di 6 9.500. Come puntualizzato dal CTU, il valore locativo del bene - stimato secondo i parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate, Comune di Napoli zona B17, applicando il valore massimo perché l'immobile era stato ristrutturato 2/3 anni prima dell'evento dannoso del 2020 - è quello delle abitazioni civili, e non delle abitazioni signorili come sostenuto dal CTP di parte attrice: perché in Catasto Fabbricati il bene è fatto rientrare appunto tra le abitazioni civili. Il valore locativo di € 1900 mensili va moltiplicato per mesi 5, poiché il certificato di ultimazione dei lavori durante i quali erano necessari i ponteggi risale al 5/7/2020. In citazione gli attori lamentano che, pure dopo che i lavori di messa in sicurezza si sono conclusi, il ha continuato ad utilizzare il loro CP_1 terrazzo come cantiere, ma poiché al momento della citazione il loro terrazzo era ancora occupato, si riservavano di chiedere in separata sede il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da tale situazione. Gli attori hanno poi chiesto che venga risarcito il danno morale da loro subito per la ridotta fruizione del loro appartamento. Tale genere di danno non patrimoniale è in effetti incluso in quello per la minor fruizione dell'appartamento, di cui si è detto sopra: quest'ultimo, infatti, non è un danno di natura patrimoniale, dato che gli attori non hanno dimostrato di aver perso occasioni di lucro a causa dei ponteggi sul terrazzo;
si tratta invece del danno non patrimoniale da perdita parziale del diritto all'abitazione, che ha natura appunto non patrimoniale, e che solo per avere un parametro oggettivo di riferimento viene agganciato al valore locativo dell'immobile. Il Condominio convenuto all'epoca dei fatti era assicurato per la responsabilità civile con e la relativa polizza è stata azionata dalla parte convenuta chiamando in CP_2 causa detta compagnia assicurativa. Costituendosi, ha sostenuto che la CP_2 garanzia da essa prestata non sia operante nel caso in esame, perché il sinistro non potrebbe essere qualificato come “accidentale”, essendo l'evento stato causato “da un'incuria protrattasi nel tempo fino a far divenire l'evento incerto soltanto nel quando ma di fatto scontato nel se”. L'art. 23 delle CGA che disciplinano la polizza azionata in questa sede dispone che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) o alla conduzione delle parti comuni.”; i danni “involontariamente cagionati … in conseguenza di un fatto accidentale…” non possono che essere quelli causati colposamente dall'assicurato: perché, se non ci fosse nemmeno la colpa dell'assicurato, egli non li avrebbe cagionati, neppure involontariamente – e quindi non sarebbe neppure tenuto a risarcirli;
il concetto di “fatto accidentale” ribadisce soltanto che non deve trattarsi di evento doloso;
ed infatti, come spiega Cass. 23762/2022: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere intesa nel senso di pagina 4 di 6 escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito.”; quindi, anche se la facciata fosse crollata per incuria del nel gestire l'edificio, CP_1
l'evento sarebbe coperto dalla polizza. In secondo luogo, la parte chiamata ha eccepito che la polizza non copra i danni immateriali indiretti, e quindi quello da ridotto godimento dell'immobile; come si è visto, l'art. 23 CGA precisava che la polizza copriva danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale
– e il danno da ridotto godimento dell'immobile è un danno subito da terzi “per” danneggiamenti a cose, ossia “a causa di” (la preposizione semplice “per” introduce, tra l'altro, il complemento di causa), a causa del danneggiamento del terrazzino;
ragionare diversamente, significherebbe introdurre una limitazione del rischio assicurato che non è esplicitato in polizza dall'uso della preposizione “per”. Oltretutto si è visto che quello che viene chiamato ridotto godimento dell'immobile è in effetti un danno (emergente) al diritto all'abitazione degli attori, mentre per danno indiretto si intende comunemente il lucro cessante. A quanto dovuto agli attori vanno aggiunti € 6.500 oltre Iva e Cpa per la perizia estimativa stragiudiziale, che pure deve considerarsi un danno subito dagli attori (una spesa che sono stati costretti a sopportare, e la cui entità risulta dalla parcella in atti dell'ing. non contestata dalle parti convenuta e chiamata) per, ossia a Persona_4 causa del, danneggiamento del terrazzino, e quindi coperto dalla polizza assicurativa azionata dal convenuto;
vanno aggiunti, per la stessa ragione, gli € 61 di CP_1 spese vive di mediazione. In definitiva quindi, su richiesta espressa del assicurato ex art. 1917.2 cc, la CP_1 compagnia assicurativa chiamata va condannata a pagare a titolo di risarcimento agli attori la somma di € (3725 + 9.500 + 7930 + 61 =) 21.216; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 3/2/2020 su 3.725, dal 5/7/2020 su 9.500, dal 1/5/2020 su 7930 (data della fattura) e dal 27/5/2021 su € 61; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da ciascuna delle date sopra riportate alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma complessivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo: soccombenza del nei confronti degli attori, e della chiamata in causa nei CP_1 confronti del convenuto – ma solo per il 50%, perché l'altro 50% delle spese CP_1 del Condominio sono state sostenute nel rapporto processuale con gli attori. Il
non ha chiesto che la chiamata fosse condannata a rimborsargli le spese di CP_1 lite, ma solo che fosse condannata a pagare agli attori le forze ad essi dovute a titolo di risarcimento. Vanno rimborsate agli attori, da parte del , anche le spese della CP_1 fase di mediazione, nel corso della quale l'avv. ha rappresentato sé stesso e gli Pt_1 altri attori.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16650/2022 tra: Parte_1
, anche quale erede di nonché attori;
[...] Persona_1 Parte_2
3-5-7, convenuto;
Controparte_1 Controparte_1 CP_2
chiamata in causa;
così provvede:
[...]
1) Dichiara il convenuto responsabile dell'evento per cui è causa e CP_1 condanna la chiamata a pagare direttamente agli attori la Controparte_2 somma loro dovuta a titolo di risarcimento, pari ad € 21.216; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 3/2/2020 su 3.725, dal 5/7/2020 su 9.500, dal 1/5/2020 su 7930 e dal 27/5/2021 su € 61, sino alla pronuncia;
oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata da ciascuna delle date sopra indicate alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma complessivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori ogni somma che questi CP_1 documentino di aver versato al CTU in forza di decreti emessi nel corso del presente giudizio;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori gli onorari di CP_1 mediazione, che si liquidano in € 1.323, oltre Iva;
4) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che CP_1 liquida in € 264 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
5) Condanna a rimborsare al convenuto il 50% delle spese CP_2 CP_1 del giudizio, che si liquidano per la quota in € 1698,50, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 29/10/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6