Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02098/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Carrozza e Sebastiano EF Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Maltoni in Milano, Via S. Eufemia, n. 2;
contro
REGIONE LOMBARDIA-Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Carla Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, P.zza Città di Lombardia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale la Regione Lombardia-Direzione Generale Agricoltura ha denegato l’istanza di riconoscimento delle cause di forza maggiore presentata dalla società ricorrente tramite PEC in data 26 luglio 2023 rilevando che “…in attuazione a quanto previsto dal paragrafo 29 delle Disposizioni Attuative approvate con decreto del 27.11.2018 n. 17519 e per le motivazioni sopra riportate, si ritiene che NON possano essere riconosciute le cause di forza maggiore ed eventi eccezionali…”;
di ogni altro atto antecedente e/o successivo, comunque presupposto e/o consequenziale ivi compreso il bando approvato con Decreto Dirigenziale 27 novembre 2018 n. 17510 avente ad oggetto “…Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia – Operazione 4.1.01…”, laddove l’articolo 29 delle disposizioni attuative dovesse essere interpretato nel senso di escludere tra le ipotesi di forza maggiore l’ipotesi del sequestro dell’azienda ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. EF ES OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto dirigenziale n. 17519 del 27 novembre 2018, Regione Lombardia ha approvato “…le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’Operazione 4.1.01: “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia…” (bando 4.1.01).
Con domanda del 25 febbraio 2019, la società agricola -OMISSIS-, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura chiedendo un finanziamento di euro 430.150 per la realizzazione di un progetto (di importo complessivo pari ad euro 1.229.000) avente ad oggetto l’installazione di serre tunnel per la protezione delle coltivazioni delle fragole e dei piccoli frutti, l’implementazione di un sistema integrato per il controllo della raccolta e la gestione della tracciabilità di ogni singola confezione dalla campagna al magazzino di confezionamento e l’introduzione di un sistema esperto basato sulla c.d. tecnologia IoT (Internet of Things).
Regione Lombardia, con decreto n. 9290 del 7 luglio 2021 (emesso in esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. 143/2021 del 16 giugno 2021), ha ammesso a finanziamento la suindicata domanda.
In data 26 luglio 2023, la società agricola -OMISSIS-, non essendo riuscita a rispettare le scadenze imposte dal bando 4.1.01 in ragione del sequestro del patrimonio aziendale disposto dall’autorità giudiziaria penale, ha inoltrato a Regione Lombardia richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore onde poter ottenere una proroga dei termini di realizzazione del progetto.
Con provvedimento in data 8 agosto 2023, Regione Lombardia ha respinto la richiesta.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.
La Sezione, con ordinanza n. 1070 del 23 novembre 2023, ha respinto l’istanza cautelare.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 12 marzo 2026.
Ritiene il Collegio che, come eccepito d’ufficio nel corso della suindicata udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In proposito si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione, fra giudice ordinario e giudice amministrativo, per le controversie in materia di contributi pubblici deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid,e il quomodo dell'erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. un., 16 luglio 2024, n. 19484).
Da quanto sopra si ricava che, quando la controversia attiene alla fase di erogazione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quindi solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, tale provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (si veda in questo senso anche Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8678).
Ciò chiarito, va ora osservato che, come anticipato, la controversia in esame riguarda il mancato riconoscimento, da parte di Regione Lombardia, della sussistenza di una causa giustificativa di forza maggiore che avrebbe impedito alla ricorrente di portare a compimento, nei termini previsti dal bando, il progetto per il quale la ricorrente stessa ha ottenuto un contributo pubblico. Tale controversia non riguarda quindi la fase procedimentale culminata con l’adozione del provvedimento di concessione del contributo, né ha ad oggetto un provvedimento di secondo grado di annullamento o revoca, per vizi di legittimità o per contrasto con l’interesse pubblico, dell’atto che ha attribuito il beneficio; la controversia in esame riguarda invece la fase esecutiva e, in particolare, la valutazione circa la sussistenza o meno di una causa di forza maggiore che potrebbe giustificare l’inadempimento della ricorrente in ordine mancato rispetto dei termini fissati per eseguire le obbligazioni da questa assunte quando ha ottenuto il contributo.
Si deve pertanto ritenere che, nella fattispecie in esame, non vengano in rilievo posizioni di interesse legittimo, ma posizioni di diritto soggettivo connesse alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, per le quali non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario. A conclusioni opposte non può portare il fatto che la decisione di riconoscere o meno la sussistenza della causa di forza maggiore può avere carattere discrezionale: questa discrezionalità infatti, proprio perché afferente alla fase esecutiva del rapporto, non scaturisce dall’esercizio di un potere pubblicistico ma dall’esercizio dei normali poteri che competono alle parti di un rapporto obbligatorio quando si debba valutare l’esatto adempimento dell’obbligazione che ne costituisce oggetto.
Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia può essere riproposta nei termini di legge.
La particolarità della situazione fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia può essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
EF ES OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF ES OZ | BR TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.