TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1545
TAR
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che la controversia riguardi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e la valutazione di un inadempimento della ricorrente, piuttosto che una fase procedimentale precedente all'attribuzione del beneficio o un annullamento/revoca per vizi di legittimità. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che la controversia riguardi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e la valutazione di un inadempimento della ricorrente, piuttosto che una fase procedimentale precedente all'attribuzione del beneficio o un annullamento/revoca per vizi di legittimità. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1545
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1545
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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