Sentenza breve 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03348/2026REG.PROV.COLL.
N. 00023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2025, proposto dal Comune di Fisciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CL RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 20 maggio 2024 n.1101, che ha accolto il ricorso n. 389/2024 R.G. proposto:
per l’annullamento:
del provvedimento 18 gennaio 2024, prot. n. 1755, con il quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Fisciano, ha respinto l’istanza di permesso di costruire 29 giugno 2023 prot. n. 19358 presentata da CL RI per lavori di demo-ricostruzione con delocalizzazione dell’edificio di proprietà situato a Fisciano, località Lenze, e distinto al relativo catasto al foglio 19, particelle 747, sub 1, 657 e 852;
e degli atti connessi;
e per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CL RI;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. AO TA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
1. Il Comune di Fisciano ha impugnato la sentenza resa in forma semplificata n. 1101/2024, con la quale il T.a.r. della Campania – sezione staccata di Salerno, sez. II, ha accolto il ricorso di primo grado proposto dal signor CL RI e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento del 18 gennaio 2024, prot. n. 1755, con il quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Fisciano, ha respinto l’istanza di permesso di costruire 29 giugno 2023 prot. n. 19358 presentata dal signor RI per lavori di demo-ricostruzione con delocalizzazione dell’edificio di proprietà situato a Fisciano, località Lenze, e distinto al relativo catasto al foglio 19, particelle 747, sub 1, 657 e 852.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sulla istanza presentata, ma ha accolto le altre censure dedotte dalla parte ricorrente (secondo le quali, a differenza di quanto ritenuto dal Comune di Fisciano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. r. Campania n. 13/2022, l’intervento progettato sarebbe stato ammissibile a prescindere dall’adeguamento dell’ancora insussistente PUC e sarebbe stato inconferente il richiamo alla data del 30 settembre 2022 di scadenza dell’operatività del Piano Casa regionale); sono state assorbite le censure relative alla dedotta violazione dell’art. 10 - bis della l. n. 241/1990 (non sarebbero state adeguatamente valutate le osservazioni rassegnate dall’interessato al preavviso di diniego prot. n. 32952 del 5 dicembre 2023).
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. L’Amministrazione comunale appellante contesta la sentenza di primo grado con quattro articolati motivi.
2.1. Con il primo motivo di gravame censura le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla non necessità di adozione del PUC, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della l.r. della Campania n. 13/2022.
A sostegno di quanto dedotto, richiama la nota interpretativa della Regione Campania del 15 giugno 2023 che non sarebbe stata correttamente interpretata dal giudice di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l’Amministrazione appellante si duole della mancata valutazione da parte del giudice di primo grado dell’eccezione sollevata dal Comune in ordine al fatto che l’area in questione ricade in zona boschiva e deve conseguentemente ritenersi soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004.
Inoltre, non sarebbe stata scrutinata l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune nel giudizio di primo grado relativa alla sussistenza di vincolo idrogeologico, così come evidenziato nella relazione dell’Area tecnica in data 12 dicembre 2024.
2.3. Con il terzo motivo di appello, si deduce che l’istanza sarebbe stata presentata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e non ai sensi della l.r. della Campania n. 13/2022.
2.4. Con il quarto motivo di appello, il Comune di Fisciano evidenzia il rispetto di quanto previsto dalla l. n. 241/1990, avendo il Comune comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento della istanza (censura in realtà assorbita dal giudice di primo grado).
3. Si è costituito in giudizio il signor CL RI, riproponendo le censure non scrutinate dal giudice di primo grado.
3.1. Violazione di legge (artt. 3 e 4 l.r. della Campania n. 13/2022) eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; erroneità; travisamento; sviamento; arbitrarietà; illogicità).
3.2. Violazione di legge (artt. 3 e 4 l.r. n. 13/2022); eccesso di potere sotto diversi profili (difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; erroneità; travisamento; sviamento; arbitrarietà; illogicità).
3.3. Violazione di legge (art. 10 – bis l. n. 241/1990; artt. 3 e 4 della l.r. n. 13/2022); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto; difetto di istruttoria; erroneità; travisamento; sviamento; arbitrarietà; illogicità).
4. Con atto notificato in data 17 febbraio 2025 e depositato in pari data il Comune di Fisciano ha chiesto la sospensione della efficacia della sentenza impugnata, evidenziando che il signor RI ha proposto domanda di ottemperanza della sentenza di primo grado.
5. Con ordinanza n. 1008/2025, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato che il ricorso in appello non appare assistito dai presupposti necessari per la concessione della invocata tutela cautelare, in quanto:
a) sotto il profilo del fumus, la motivazione individuata dalla Amministrazione comunale per respingere l’istanza di rilascio del permesso di costruire (la mancanza della previa approvazione del piano urbanistico comunale – P.U.C.) non appare prima facie compatibile con la formulazione letterale dell’art. 4 della l.r. della Campania n. 13/2022;
b) sotto il profilo del periculum in mora, dall’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di diniego impugnato consegue l’obbligo della Amministrazione comunale di riesaminare l’istanza presentata dall’appellato, verificando la sussistenza dei requisiti (formali e sostanziali) richiesti dalla predetta legge regionale per il rilascio del titolo abilitativo richiesto (con la conseguenza che non si ravvisa la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile);
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare ”.
6. In data 20 gennaio 2026, il signor RI ha depositato il provvedimento prot. n. 14290 del 20 maggio 2025, con il quale il Comune di Fisciano ha nuovamente respinto l’istanza; nel predetto provvedimento è evidenziato, da un lato, che l’applicazione della l.r. n. 13/2022 (artt. 3 e 4) è consentita solo agli enti in possesso del Piano urbanistico comunale (PUC) e che l’intervento non è comunque ammissibile in quanto ricade in zona agricola (cfr. art. 4, comma 6, lett. d), l.r. n. 13/2022).
7. Con memoria depositata in data 29 gennaio 2026, il Comune di Fisciano, richiamate i motivi di appello, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
8. Con memoria depositata in data 2 febbraio 2026, il signor RI ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità dell’appello, in quanto, successivamente alla proposizione dell’appello il Comune di Fisciano ha adottato un nuovo provvedimento (prot. n. 14290 del 20 maggio 2025), con il quale ha nuovamente respinto l’istanza; tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. Campania – Salerno, che, con sentenza n. 1784 del 31 ottobre 2025, ha accolto il ricorso; avverso tale decisione il Comune di Fisciano ha proposto autonomo appello (R.G. n. 92/2026).
Nel merito, ha contestato le deduzioni di parte appellante e ne ha chiesto la reiezione.
9. Con memoria di replica depositata in data 10 febbraio 2026 il Comune di Fisciano ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
10. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. In accoglimento della eccezione sollevata dall’appellato, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
A seguito della sentenza del T.a.r. Campania n. 1101/2024 e della ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1008/2025 (sopra richiamata), il Comune di Fisciano, in sede di riedizione del potere, sulla base di una rinnovata istruttoria (di cui alla relazione tecnica del 4 aprile 2025 prot. 10193) e dopo aver invitato la parte istante a formulare le proprie osservazioni sui motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire (di cui alla nota dell’8 aprile 2025 prot. n. 10455), ha adottato un nuovo provvedimento (prot. n. 14290 del 20 maggio 2025), con il quale ha nuovamente respinto l’istanza non solo in relazione alla mancata approvazione del PUC, ma anche in relazione a motivazioni ulteriori (evidenziando, in particolare, che l’intervento edilizio proposto ricade in zona agricola e non può essere autorizzato per effetto dell’art. 4, comma 6, lett. d), l.r. n. 13/2022).
Essendo state individuate dal Comune di Fisciano motivazioni ulteriori rispetto al primo provvedimento di rigetto, l’atto di appello deve essere dichiarato improcedibile.
Peraltro, il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato dal signor RI CL dinanzi al T.a.r. Campania – sezione staccata di Salerno, che, con sentenza n. 1784 del 31 ottobre 2025, ha accolto il ricorso di primo grado; avverso tale decisione il Comune di Fisciano ha proposto autonomo appello (R.G. n. 92/2026), a tutt’oggi pendente.
12. La definizione del presente giudizio con decisione di rito e la valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustificano nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AT SP, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
AO TA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AO TA | RA AT SP |
IL SEGRETARIO