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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/04/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33548/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, domiciliata presso il domicilio telematico del predetto difensore ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALI CP_1 C.F._1
SALVATORE, domiciliata presso il domicilio telematico del predetto difensore
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 4
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione già , si oppone al precetto notificatole da , Parte_1 CP_2 CP_1
a suo dire cessionaria del credito alla base del titolo esecutivo azionato, costituito dal decreto ingiuntivo n. 11/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 05.12.2018 a favore del e contro Controparte_3
l'opponente per spese condominiali da quest'ultima dovute, lamentando:
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente che non ha dimostrato di avere acquistato il credito dal Controparte_3
pagina 2 di 4 - con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta soddisfazione del credito nell'ambito della procedura esecutiva RGE 3308/2019, promossa dal in base al medesimo CP_3 titolo esecutivo;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. la mancata previa notifica del titolo esecutivo nonché dell'atto di precetto di cui quello odierno costituirebbe rinnovazione;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta prescrizione del credito azionato, soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2984 n. 4 c.c., atteso che il titolo risale al 2018 e non paiono esservi atti interruttivi precedenti l'intimazione del precetto;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'erronea quantificazione del credito;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. la compensazione di parte del credito con un controcredito della società opponente nei confronti dell'opposta per “spese di lite per un precedente giudizio di opposizione a precetto”.
L'opponente evidenzia inoltre la pendenza di procedimenti penali, in un caso anche nei confronti dell'opposta, nell'ambito dei quali sarebbe emersa una serie di operazione di creazione e trasferimento di crediti inesistenti legati al condominio sopra indicato.
Ora, il precetto è così motivato:
È quindi la stessa opposta a chiarire di avere acquistato un credito in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, pacificamente emesso in favore di altro soggetto.
pagina 3 di 4 E dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 5 di parte opponente), datato 2.12.2018, si evince come anche questo sia successivo all'ipotizzata cessione di credito.
Risulta pertanto documentato che l'opposta - per sua stessa ricostruzione - ha acquistato un credito in relazione al quale in un momento successivo il condominio cedente ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, azione che lei, viceversa, non ha proposto.
E non può evidentemente parlarsi di cessione di un credito sub iudice, con conseguente possibilità per la cessionaria di avvalersi di un titolo formatosi in favore della cedente, poiché, a dire della stessa creditrice, la cessione ha avuto luogo ancora prima dell'inizio del procedimento di ingiunzione.
Va da sé, quindi, che anche nell'ipotesi in cui una valida cessione vi sia stata, la cessionaria ha acquistato un credito non titolato e non può avvalersi di un titolo esecutivo formato in favore di un altro soggetto nell'ambito di una procedura instaurata dopo la cessione.
Pertanto l'asserita cessionaria non può agire esecutivamente in forza del titolo speso con il precetto.
A questa piana considerazione, già contenuta nell'ordinanza cautelare del 15.10.24, parte opposta non ha mosso obiezioni, salvo sostenere che si è trattato della cessione di credito futuro, che – pare di intendersi – si sarebbe perfezionata solo con il venire ad esistenza del credito, ossia al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Ma, in disparte il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo parla di crediti già maturati, è intuitivo che l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di un credito, non essendo idonea a darvi origine, salvo per quanto riguarda le spese legali.
Quindi se vi è stata una cessione di debiti condominiali, questa ha certamente preceduto l'inizio dell'azione per farli valere. E di conseguenza non può dirsi che il relativo credito sia consacrato nel titolo esecutivo azionato, con conseguente difetto dell'opposta del diritto di procedere a esecuzione forzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione e del fatto che le memorie di entrambe le parti sono in gran parte meramente ripetitive degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione spiegata dichiara che non ha diritto di CP_1 procedere esecutivamente nei confronti di in forza del titolo esecutivo Parte_1 speso con il precetto opposto;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 8.433,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 25/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33548/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, domiciliata presso il domicilio telematico del predetto difensore ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALI CP_1 C.F._1
SALVATORE, domiciliata presso il domicilio telematico del predetto difensore
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 4
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione già , si oppone al precetto notificatole da , Parte_1 CP_2 CP_1
a suo dire cessionaria del credito alla base del titolo esecutivo azionato, costituito dal decreto ingiuntivo n. 11/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 05.12.2018 a favore del e contro Controparte_3
l'opponente per spese condominiali da quest'ultima dovute, lamentando:
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente che non ha dimostrato di avere acquistato il credito dal Controparte_3
pagina 2 di 4 - con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta soddisfazione del credito nell'ambito della procedura esecutiva RGE 3308/2019, promossa dal in base al medesimo CP_3 titolo esecutivo;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. la mancata previa notifica del titolo esecutivo nonché dell'atto di precetto di cui quello odierno costituirebbe rinnovazione;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta prescrizione del credito azionato, soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2984 n. 4 c.c., atteso che il titolo risale al 2018 e non paiono esservi atti interruttivi precedenti l'intimazione del precetto;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'erronea quantificazione del credito;
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. la compensazione di parte del credito con un controcredito della società opponente nei confronti dell'opposta per “spese di lite per un precedente giudizio di opposizione a precetto”.
L'opponente evidenzia inoltre la pendenza di procedimenti penali, in un caso anche nei confronti dell'opposta, nell'ambito dei quali sarebbe emersa una serie di operazione di creazione e trasferimento di crediti inesistenti legati al condominio sopra indicato.
Ora, il precetto è così motivato:
È quindi la stessa opposta a chiarire di avere acquistato un credito in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, pacificamente emesso in favore di altro soggetto.
pagina 3 di 4 E dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 5 di parte opponente), datato 2.12.2018, si evince come anche questo sia successivo all'ipotizzata cessione di credito.
Risulta pertanto documentato che l'opposta - per sua stessa ricostruzione - ha acquistato un credito in relazione al quale in un momento successivo il condominio cedente ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, azione che lei, viceversa, non ha proposto.
E non può evidentemente parlarsi di cessione di un credito sub iudice, con conseguente possibilità per la cessionaria di avvalersi di un titolo formatosi in favore della cedente, poiché, a dire della stessa creditrice, la cessione ha avuto luogo ancora prima dell'inizio del procedimento di ingiunzione.
Va da sé, quindi, che anche nell'ipotesi in cui una valida cessione vi sia stata, la cessionaria ha acquistato un credito non titolato e non può avvalersi di un titolo esecutivo formato in favore di un altro soggetto nell'ambito di una procedura instaurata dopo la cessione.
Pertanto l'asserita cessionaria non può agire esecutivamente in forza del titolo speso con il precetto.
A questa piana considerazione, già contenuta nell'ordinanza cautelare del 15.10.24, parte opposta non ha mosso obiezioni, salvo sostenere che si è trattato della cessione di credito futuro, che – pare di intendersi – si sarebbe perfezionata solo con il venire ad esistenza del credito, ossia al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Ma, in disparte il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo parla di crediti già maturati, è intuitivo che l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di un credito, non essendo idonea a darvi origine, salvo per quanto riguarda le spese legali.
Quindi se vi è stata una cessione di debiti condominiali, questa ha certamente preceduto l'inizio dell'azione per farli valere. E di conseguenza non può dirsi che il relativo credito sia consacrato nel titolo esecutivo azionato, con conseguente difetto dell'opposta del diritto di procedere a esecuzione forzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione e del fatto che le memorie di entrambe le parti sono in gran parte meramente ripetitive degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione spiegata dichiara che non ha diritto di CP_1 procedere esecutivamente nei confronti di in forza del titolo esecutivo Parte_1 speso con il precetto opposto;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 8.433,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 25/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 4 di 4