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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10573/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10573/2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza dell'11.11.2024, promossa da:
PI: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume (CF:
, Giovanni Gomez Paloma (CF: C.F._1
), (CF: ), C.F._2 Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Milano al Corso Magenta n. 4 presso lo studio dei predetti difensori
PARTE ATTRICE
CONTRO
1
(CF: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco p.t., con sede in Frattaminore (NA) alla Via Di Vittorio n. 21,
rappresentato e difeso Maria Dolores Di Micco (CF:
), con studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Padre C.F._4
Mario Vergara n°9
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la attrice conveniva il Pt_1
giudizio il deducendo di esserne creditrice, in qualità di Controparte_2
cessionaria di crediti ceduti da Heracomm S.r.l. (€. 11.455,56), (€. Parte_2
2
27.932,94), Olivetti S.p.A. (€. 2.517,88) ed (€. 6.736,95), per la Controparte_3
somma di €. 48.643,33 per sorte capitale, oltre interessi moratori e interessi anatocistici, della somma di €. 4.840,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002, nonché
dell'ulteriore somma di €. 13.843,96 a titolo di interessi su fatture tardivamente pagate ulteriori rispetto a quelle di cui alla sorta capitale, su cui corrispondersi altresì gli interessi anatocistici dalla data della domanda ed €. 12.520,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n.
231/2002.
Si costituiva il che deduceva la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione, la carenza di legittimazione della banca attrice, l'infondatezza della domanda per intervenuto pagamento delle somme richieste per l'ammontare di €. 40.294,32,
laddove la restante quota risultava derivare da fatture mai inoltrate all'ente.
Il contestava ancora le somme richieste a titolo di interessi, sia CP_2
relativamente alla sorta capitale che alle note di debito prodotte dall'attrice.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 la attrice precisava la domanda, Pt_1
riducendo la somma pretesa a titolo di sorta capitale da €. 48.643,33 a €. 21.292,79,
derivanti da €. 8.279,85 per fatture Heracomm S.r.l., €. 6.275,99 per fatture Pt_2
€. 6.736,95 per fatture
[...] CP_3
In sede di comparsa conclusionale la riduceva Parte_1
ancora la propria pretesa relativa alla sorta capitale da €. 21.292,79 ad €. 11.192,55,
derivanti da €. 6.736,95 per fatture ed €. 4.455,61 per fatture Heracomm CP_3
S.r.l.
La domanda formulata dalla banca attrice è solo parzialmente fondata.
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Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dall'ente comunale, per essere l'atto introduttivo del giudizio sufficientemente chiaro nell'esplicitare la pretesa di parte attrice e gli elementi a sostegno della stessa, senza quindi pregiudizio per le capacità difensive di parte convenuta.
Nel merito, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa e allegare l'inadempimento della controparte, laddove ricade sul debitore provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria (ex multis: Cass. Civ., Sez. 6, Ord.
13685/2019; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018;
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
La ha innanzitutto provato la propria Parte_1
legittimazione e la titolarità del diritto, risultando infatti allegate le cessioni intercorse con le cedenti Heracomm S.r.l. (All. 6 atto di citazione), e Olivetti Controparte_4
S.p.A. (All. 10 atto di citazione), nonché (All. 24 memoria 183 n. Controparte_3
1 parte attrice).
Sono altresì allegate le ulteriori cessioni intercorse con la Bronchi Combustibili
S.r.l. (All. 13 atto di citazione), riguardanti fatture tardivamente pagate e per le quali la agisce limitatamente agli interessi come note di debito agli atti. Pt_1
Tutti gli atti di cessioni sono prodotti unitamente alle relative notifiche – a mezzo
PEC - al di . CP_2 CP_2
L'eccezione di inefficacia delle cessioni sollevata dall'ente, fondata sulla mancata espressa accettazione delle stesse da parte dell'ente, elemento questo richiesto dall'art. 70 comma 3 del Regio Decreto n. 2440/1923, il quale prevede che “per le
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somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere
osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli
artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima” e dall'art. 9, allegato E, della L. 20
marzo 1865, n. 2248 il quale, a propria volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in
corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi
aderisca l'amministrazione interessata.”, è infondata.
Premesso che in giurisprudenza è dubbia l'applicabilità della richiamata disciplina alle P.A. diverse dallo Stato e quindi agli enti locali, con orientamento negativo maggioritario, deve osservarsi che il non ha Controparte_2
comunque né dedotto né provato che i rapporti di fornitura fossero in corso al momento della cessione, con ciò venendo a mancare un presupposto necessario per l'applicazione della richiamata normativa.
In definitiva, le cessioni devono ritenersi efficaci essendo state regolarmente notificate all'ente ceduto.
Per quanto riguarda i titoli fondanti la pretesa della Banca cessionaria, e cioè i contratti conclusi tra l'ente ceduto e le società cedenti, premesso che, trattandosi di rapporti negoziali intercorrenti con enti pubblici, i contratti devono necessariamente avere forma scritta ad substantiam, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda i crediti ceduti da Heracomm S.r.l., l'attrice ha dedotto la natura legale del rapporto intercorrente con il Comune di , per essere la CP_2
fornitura avvenuta in regime di salvaguardia ai sensi della L. 125/2007.
Il convenuto non ha sollevato contestazioni sul punto, deducendo il CP_2
parziale pagamento delle somme richieste dalla attrice che, infatti, ha ridotto Pt_1
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conformemente la propria pretesa, con esclusione delle 16 fatture pagate dall'ente che,
pertanto, sarà tenuto al pagamento della residua somma di €. 4.455,61 portata dalle restanti 10 fatture rimaste impagate, oltre interessi al tasso di mora fino all'effettivo soddisfo ed interessi anatocistici sulle sole fatture scadute da almeno 6 mesi alla data di proposizione della domanda (27.10.2020).
Su tale somma sarà altresì dovuto l'ulteriore importo di €. 1040,00 ex art. 6 co.
2 D.Lgs. n. 231/2002, pari ad €. 40,00 per ognuna delle fatture azionate in giudizio
(26), considerato il pagamento intervenuto comunque tardivamente rispetto alla scadenza delle stesse.
Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra la soc. Olivetti S.p.A. e il
[...]
, la Banca attrice ha prodotto copiosa documentazione (All. 21 memoria Controparte_2
183 co. 6 n. 1) che, pur facendo riferimento nella mera denominazione alla Olivetti
S.p.a., risulta nella maggior parte dei casi volta a regolamentare i rapporti tra il CP_2
e la società priva di alcun collegamento con il presente giudizio. Controparte_5
La cumulativa produzione documentale operata dalla istante, la quale non ha trovato corrispondenza alcuna in precise e specifiche deduzioni in fatto operate dalla stessa parte nei depositati atti processuali (mancanza che opera sul piano deduttivo,
prima ancora che probatorio), aventi quella necessaria funzione di precisamente individuare gli elementi costitutivi dei plurimi e cumulativi crediti azionati porta al rigetto della domanda relativamente agli interessi maturati sulle fatture della soc.
Olivetti S.p.A.
Per quanto riguarda i crediti ceduti da non è prodotto agli Controparte_4
atti il contratto concluso tra la società cedente e l'ente comunale, con conseguente
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mancata prova del rapporto negoziale (che, come detto, necessita di forma scritta ad
substantiam) e infondatezza della domanda formulata dall'attrice riguardante gli interessi.
Sono invece prodotti agli atti i contratti conclusi dall'ente comunale con la soc.
(All. 21 memoria 183 n. 1 parte attrice), così come le fatture per Controparte_3
le somme azionate in giudizio.
Sul punto va comunque precisato che il ha provato il Controparte_2
pagamento per la somma di €. 4.039,65 (All. comparsa di costituzione) di cui alle fatture n. 4701221076 del 15/09/2016 (residuo €. 82,36), n. 4701247054 del
16/09/2016 (€. 758,68) e n. 8402001016 (€. 1.967,51) del 30/05/2016, con la conseguenza che la domanda formulata dall'attrice, per la somma di €. 6.736,95 totali portata da 9 fatture, può essere accolta limitatamente alla minor somma di €. 4.039,65
di cui alle restanti 6 fatture rimaste impagate.
Nulla viene riconosciuto a titolo di interessi, non avendo la effettivamente Pt_1
provato di aver mai inviato le suddette fatture all'ente.
Infine, non può essere accolta la domanda dell'attrice rispetto agli interessi di cui alle note di debito agli atti.
Va infatti considerato che l'elenco delle Note di Debito per interessi da ritardato pagamento allegato (di cui, per inciso, neppure adeguatamente dimostrato l'invio al
è mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto inidoneo a CP_2
costituire valida prova civile.
Le spese seguono la soccombenza dell'ente comunale e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli
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artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale ed effettivamente svolte, con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla
[...]
nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto;
2. Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di €. 4.455,61 portata dalle fatture Parte_1
Heracomm S.r.l., oltre interessi al tasso di mora dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo ed interessi anatocistici sulle sole fatture scadute da almeno 6 mesi alla data di proposizione della domanda (27.10.2020);
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3. Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di €. 4.039,65 portata dalle fatture Parte_1 [...]
CP_3
4. Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di €. 1.040,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. Parte_1
231/2002;
5. Condanna il al rimborso, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in €. 759,00 per esborsi ed €. Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 31.3.2025
Il Giudice Dr. Antonio Caradonna
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