Decreto cautelare 16 maggio 2025
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5922 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ESATTA OTTEMPERANZA
della sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 10.2.2025 resa dal T.a.r. lazio sez. i-bis nel ricorso (r.g. n. 4025/2024) previa declaratoria di nullità della determinazione prot. M_D A0582CC REG2025 -OMISSIS-del 13.5.2025, della Direzione Generale per il Personale Civile – I Reparto – I Divisione – I Sezione presso il Ministero della Difesa, con cui il ricorrente è stato invitato a presentarsi il giorno 19.5.2025 presso la Direzione di Intendenza Marina Militare – MARINTENDENZA – di Roma, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti, con il profilo professionale di Assistente Amministrativo e di tutti gli atti allegati ed ivi richiamati;
OVVERO PER L’ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. NI De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 È ricorso a questo giudice il sig. -OMISSIS-lamentando l’inattuazione della precedente sentenza n. -OMISSIS- resa dalla Sezione il 10.02.2025 e deducendo la nullità -perchè elusivi- dei provvedimenti conseguenziali adottati dall’amministrazione o comunque la loro annullabilità perché illegittimi.
1.1 Ha ricordato il ricorrente, già Sottocapo di 1^ classe presso la Capitaneria di Porto di PO, che all’esito di visita medica dell’8.11.2023 è stato giudicato: “Permanentemente non idoneo al servizio M.M. Si idoneo alla riserva. Si idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa (L. 266/99) in compiti ed in mansioni compatibili con le infermità sofferte e la ridotta efficienza psico-fisica …”, in ragione di episodi sincopali di origine neurocardiogena e per pregressa artroscopia ginocchio dx per asportazione corpo mobile e meniscectomia mediale selettiva.
1.2 Con istanza del 22.11.2023 (prot. n. -OMISSIS-) il ricorrente ha, quindi, chiesto di transitare nelle Aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010, provvedendo ad allegare alla stessa la documentazione di rito ed in particolare la documentazione sanitaria attestante le infermità di cui è affetto.
1.3 Con decreto del 20.3.2024 (M_DA582CC REG2924 -OMISSIS-20-03-2024) è stato disposto il transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, con assegnazione presso la Direzione di Intendenza Marina Militare – MARINTENDENZA – Roma ed invito a presentarsi per il giorno 15.4.2024, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
1.4 Avverso tali determinazioni il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso innanzi a codesto Tar (R.G. n. 4025/2024) deducendone l‘illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione del documentato quadro clinico e della situazione familiare, invocandone la sospensione, in via d’urgenza.
1.5 Concessa la tutela cautelare questa Sezione con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 10.2.2025, accoglieva il ricorso, deducendo in motivazione che: <<“ L’Amministrazione intimata, viceversa, non ha nella specie esplicitato in modo concreto, nelle distinte (ma connesse) determinazioni oggetto di gravame (almeno per quanto emerge dagli atti dalla medesima prodotti in giudizio) se e come si sia tenuto effettivamente conto dei predetti, specifici criteri della Circolare, che consentivano di derogare, se del caso, al criterio-base della maggiore carenza di organico (Annesso 2, lett A), in considerazione della situazione sanitaria e delle esigenze di protezione sociale proprie del dipendente, delle quali, pure, si doveva tenere conto nella individuazione della nuova sede di servizio.
Non solo nella prima determinazione assunta ma anche nella successiva riedizione del potere (sollecitata da questo Giudice con l’ordinanza istruttoria/cautelare n. -OMISSIS-del 10.5.2024), l’Amministrazione ha motivato la conferma della sede e dell’ente di servizio già individuati, assumendo come proprio esclusivo criterio di riferimento la cura dell’interesse alla copertura delle sedi più sguarnite, perseguendo così la massima soddisfazione dell’interesse pubblico senza alcun contemperamento rispetto alle plurime e non trascurabili esigenze palesate dal privato, che sono apparse, in definitiva, del tutto pretermesse nella motivazione del provvedimento finale.
Al riguardo, in effetti, appaiono fondate le deduzioni di parte ricorrente circa la carente istruttoria svolta (il che si riflette, appunto, nella motivazione sopra descritta) su profili che erano stati certamente acquisiti al procedimento e di cui l’organo competente non ha invece tenuto conto. Ciò va riferito, in particolare, alla patologia sofferta, per la quale l’apposita Commissione ha dichiarato la NON idoneità al servizio militare e raccomandato che il dipendente fosse impiegato in compiti e con mansioni compatibili con le infermità sofferte e la propria ridotta efficienza psico-fisica.
La diagnosi accertata dalla C.M.O., infatti, è stata la seguente: “Episodi sincopali di origine neurocardiogena”.
Per quanto allegato dal ricorrente, dalla patologia possono derivare, talvolta, improvvisi svenimenti, che depongono certamente, ove possibile, per la scelta di una sede di servizio nell’ambito della Regione Campania o della Provincia di PO. Tale circostanza è da ritenere nota all’Amministrazione, perché è stata già vagliata ai fini del giudizio di inidoneità e perché sufficientemente documentata mediante la produzione documentale medica, allegata all’istanza di transito del ricorrente.
Al ricorrente, peraltro, in relazione alla infermità in discorso, è stato prescritto un intervento chirurgico di impianto di PM o ablazione dei Gangli parasimpatici insieme a controlli periodici.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione ad una sede distante circa 300 Km. dalla attuale residenza dell’interessato, senza avere operato un adeguato contemperamento tra le esigenze di cui essa è titolare e quelle familiari e personali dello stesso dipendente e omettendo, in tal modo, ogni valutazione in ordine alla possibilità di assegnazione a sedi diverse, che pure esistevano, in provincia di PO (vedi la superiore esposizione in fatto) e che necessitavano anch’esse di personale per lo stesso profilo professionale attribuito al ricorrente (per quanto la sofferenza di organico si manifestasse nelle sedi napoletane in misura minore rispetto a Marintendenza Roma).
In definitiva il Collegio, per tutto quanto sopra esposto, ritiene che siano effettivamente fondate le censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti laddove si denunciano la carente motivazione ed il difetto di istruttoria.
La determinazione impugnata, sul punto afferente alla sede di servizio, risulta quindi inidoneamente motivata e deve essere, pertanto, annullata in parte qua, con obbligo per la p.A. di riedizione del potere, in applicazione delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia .>>.
1.6 In data 11.2.2025 la sentenza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato, intanto il -OMISSIS-il 17.2.2025 ha manifestato la propria disponibilità ad essere assegnato presso sedi in Campania in cui era stata dichiarata capienza: la sede del Circolo Ufficiali PO (capienza di 3 posti); quella di IT PO (2 posti) ed in subordine presso gli uffici della Marina Militare di Castellammare di Stabia.
1.7 Senonchè, ha lamentato il ricorrente, l’intimata Amministrazione, in pretesa esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, lo ha riassegnato ancora presso la stessa sede Marintendenza di Roma, con invito a presentarsi per il giorno 19 maggio 2025, per la sottoscrizione del contratto.
1.8 Ha dedotto l’Amministrazione nel nuovo provvedimento, ora impugnato, che <<lo Stato Maggiore della Marina, con il foglio M_D AD2D0C9 RG25 -OMISSIS-del 23 aprile 2025, comunicava quanto segue: "In ossequio al dictum contenuto nella sentenza n. -OMISSIS-, questo Stato Maggiore ha effettuato una nuova valutazione per l'assegnazione del profilo professionale e della sede di servizio per il Sottocapo di 1 cl. -OMISSIS-, prendendo in considerazione i seguenti elementi: - esperienza lavorativa di 15 anni di servizio in qualità di nocchiere di porto come conduttore di automezzi (NP/CNA); - percorso di formazione scolastico con il conseguimento del diploma in elettronica e telecomunicazioni; -valutazione sanitaria del membro tecnico della "Commissione transiti" che, in relazione alle patologie che hanno provocato la perdita dell'idoneità al servizio militare incondizionato, ha ritenuto compatibile il solo profilo amministrativo; - situazione personale e familiare del Sig. -OMISSIS-, rappresentata tramite la documentazione sanitaria attestante le patologie che hanno determinato la inidoneità al servizio militare incondizionato ed il ricorso proposto al T.A.R. Lazio.
Si evidenzia che le deroghe ai criteri generali di identificazione della sede di servizio per "tutela sanitaria" sono concesse nei casi di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92 riconosciuti dall'INPS; nei casi di Invalidità Civile riconosciuti dall'INPS in misura pari o superiore al 67% (art. 21 della L. 104/92); nei casi in cui la patologia determinante il transito sia stata riconosciuta quale causa di servizio; oppure infine, nei casi di riconoscimento, in capo al dipendente, della qualifica di caregiver nei confronti di un parente o affine cui sia stata riconosciuta la situazione di handicap grave di cui sopra. Quanto precede deriva dalla considerazione per cui, a fronte di una casistica potenzialmente sterminata e relativa a patologie ed a situazioni le più disparate, questa Amministrazione ha ritenuto di conferire rilevanza, ai fini delle suddette deroghe, alla gravità della situazione sanitaria personale, nonché alle esigenze di elevata protezione sociale: in ambedue i casi, la rilevanza non può certo dipendere dalla prospettazione dell'interessato o, peggio, da una valutazione discrezionale, se non arbitraria dell'Amministrazione, altrimenti, si rischierebbe di trovarsi in una situazione paradossale per cui coloro che dovrebbero, per legge, essere tutelati e rimanere nelle vicinanze della propria residenza, potrebbero, invece, essere assegnati presso una sede situata a centinaia di chilometri dalla stessa, in ragione di situazioni di sovraorganico. Per quanto precede, le problematiche avanzate dal Sig. -OMISSIS-, pur umanamente comprensibili, non assurgono alla soglia di gravità evidenziata nell'Annesso 2 alla Circolare n. 51229 del 25/07/2023. Nel caso di specie, infatti, non è possibile determinare in modo uniforme un parametro che prenda in considerazione le problematiche del dipendente ove non già tutelate da Leggi. È evidente, peraltro, che la ragione a base del transito è sempre di carattere sanitario, ma ciò che può valere per il transito non necessariamente rileva per l'individuazione della sede di servizio. Per quanto precede, alla luce di una nuova ponderazione dei fattori coinvolti, al Sig. -OMISSIS-viene assegnato il profilo professionale di "Assistente amministrativo" da effettuarsi presso la Direzione di Intendenza M.M. (MARINTENDE1V7A) di Roma, che presentava, nel predetto profilo, la maggior carenza in ambito nazionale, pari al 87%, a fronte del 50% di carenza presso 2 Enti a PO, sede invece gradita al dipendente. Si precisa che questo Stato Maggiore non può che considerare le carenze percentuali, nel profilo professionale di interesse, sussistenti al momento della Commissione transiti. Quanto precede, al fine di cristallizzare i valori percentuali rilevati al momento della predetta disamina e di non esporli ai cambiamenti che si verificano in prosieguo di tempo, anche per non incentivare la proposizione di ricorsi meramente dilatori, intesi a far trascorrere mesi, nella speranza che sopravvengano variazioni percentuali favorevoli all'assegnazione della sede desiderata. Si evidenzia, infine, che la normativa vigente dispone l'impiego del personale in "transito" solo nell'ambito del Dicastero Difesa (non in qualsiasi Amministrazione Pubblica) ed in particolare all'interno della Forza Armata in cui ha prestato servizio da militare e non è stato possibile prendere in esame un eventuale impiego presso le Capitanerie di Porto, perché le posizioni organiche da dipendenti civili ivi presenti, non rientrano nella competenza dell'Amministrazione Difesa, ma in quella del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la possibilità di assegnazione temporanea presso tali Enti, contemplata nella Circolare "transiti" 2023, necessita obbligatoriamente della disponibilità all'impiego da parte del predetto Dicastero, che però non si è manifestata. Per quanto riguarda il profilo professionale assegnato al Sig. -OMISSIS-, tale scelta è stata vincolata dalle indicazioni del Medico del Lavoro in seno alla Commissione transiti, il quale, in ragione delle patologie che hanno determinato il transito, ha ritenuto compatibile e pertanto assegnabile, il solo profilo di "Assistente amministrativo". Con il suddetto giudizio medico, questo Stato Maggiore non ha potuto prendere in esame, nell'identificazione del profilo professionale da assegnare, le competenze acquisite in servizio dal dipendente, né tantomeno le pregresse conoscenze scolastiche. Tale profilo tiene conto infatti, sempre dal punto di vista medico, della necessità stabilita nel giudizio della C.M.O. di evitare "lavori che comportino mansioni ad elevato impatto psico-fisico" e che, però, non ha nulla a che vedere con la sede ove tali lavori dovranno essere effettuati. In ragione delle considerazioni suesposte, al Sig -OMISSIS--OMISSIS-è assegnato il profilo professionale di "Assistente amministrativo" presso la Direzione di Intendenza M.M. (MARINTENDENZA) di Roma".>>.
1.9 Da qui il ricorso che ci occupa articolato su quattro motivi e con istanza di misure cautelari, sia in sede monocratica che collegiale.
1.10 Si è costituito il Ministero della difesa con il patrocinio dell’Avvocatura, resistendo al ricorso e all’istanza con memoria e documenti.
1.11 Con ordinanza presidenziale -OMISSIS- si è disposta la sospensione del provvedimento impugnato nella sola parte in cui fissa l’obbligo del ricorrente di presentarsi presso la sede di assegnazione per la stipula del contratto di lavoro alla data indicata.
1.12 Alla camera di consiglio del’11 giugno 2025 il Collegio, adìto in rito ex art. 112 CPA decideva con ord. -OMISSIS- di confermare la misura cautelare monocratica disponendo contestualmente, “ per dare piena garanzia agli interessi dedotti ”, il mutamento del rito in ordinario (prevalente ai sensi dell’art. 32 CPA) con rinvio per la trattazione alla pubblica udienza del 22 dicembre 2025, nella quale la causa veniva assunta in decisione.
DIRITTO
2 Il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.
2.1 Il ricorrente ha dedotto, come sopra riferito, quattro motivi così articolati:
“I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21-septies l. n. 241/90 – artt. 112 e 114 c.p.a. – art. 2909 c.c.) - violazione ed elusione della sentenza resa dalla sezione I bis del t.a.r. lazio n. -OMISSIS- – nullità - violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 97 cost. – eccesso di potere (difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria - illogicità – arbitrarietà – sviamento)” in cui contesta l’inottemperanza deducendo:
-la nullità dell'atto amministrativo per violazione ed elusione del giudicato. Si assume che il Ministero, con la determinazione del 13.5.2025, abbia solo apparentemente riesercitato il potere, riproponendo in realtà le medesime argomentazioni già censurate dalla sentenza n. -OMISSIS-, eludendo l'obbligo di conformarsi alla sua statuizione.
–che la P.A., per la terza volta, non abbia esplicitato come e se abbia valutato i criteri derogatori previsti dalla Circolare (Annesso 2). L'Amministrazione si sarebbe limitata a ribadire il primario criterio della "carenza di organico", ignorando la prescrizione del Giudice di esaminare la specifica e grave situazione sanitaria del dipendente come presupposto per la deroga.
- l’irragionevolezza degli argomenti dell’Amministrazione, la quale nega la "gravità" della patologia nonostante sia stata proprio tale condizione a determinare l'inidoneità al servizio militare incondizionato. Il trasferimento a Roma esporrebbe il ricorrente a seri rischi (episodi sincopali) dovuti allo stress del pendolarismo da VI QU.
- l'illogicità tra la raccomandazione della commissione medica (evitare compiti a rischio) e la decisione di trasferire il soggetto in un'altra regione, ignorando la direttiva che privilegia la riassegnazione nella regione di precedente servizio.
“II. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 e ss. l. n. 241/90 in relazione all’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 – violazione della circolare del 25.7.2023 prot. n. 0051229 annesso 2) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto – difetto di motivazione e di istruttoria – illogicità – iniquità – disparità di trattamento - arbitrarietà)” in cui contesta comunque:
– l’interpretazione restrittiva della Circolare da parte della P.A. la quale riconosce deroghe solo in presenza di situazioni di handicap ex L. 104/92 o causa di servizio, senza considerare come la Circolare contempli anche "gravi situazioni sanitarie personali" che, pur non rientrando in quegli status legali, meritano protezione.
- l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui la patologia del -OMISSIS-(sindrome cardiaca con episodi sincopali improvvisi) "non sarebbe grave", nonché il difetto di istruttoria circa le esigenze familiari (moglie con patologia invalidante).
- che le indicazioni del Medico del Lavoro non risultano da alcun verbale e che, comunque, la prescrizione di impiego in compiti compatibili avrebbe dovuto informare non solo la scelta del nuovo "profilo" d’impiego, ma anche la "sede" di assegnazione, onde evitare stress psico-fisici incompatibili con la ridotta efficienza del dipendente.
“III. Violazione di legge (art. 1 e ss. l. n. 241/90 in relazione all’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 – violazione della circolare del 25.7.2023 prot. n. 0051229 annesso 2) - violazione del giusto procedimento e eccesso di potere (difetto del presupposto – difetto di motivazione e di istruttoria – illogicità – iniquità – disparità di trattamento - arbitrarietà)” in cui evidenzia la sussistenza di posti disponibili a PO (3 presso il Circolo Ufficiali e 2 presso IT), affermando che l'esistenza di tali scoperture, unitamente alla gravità della patologia cardiaca, configurava l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla deroga prevista dalla Circolare del 25.7.2023, privilegiando la tutela della salute rispetto alle mere priorità di ripianamento organico nazionale.
“IV. Violazione di legge (art. 1 e ss. l. n. 241/90 in relazione all’art. 930 d.lgs. n. 66/2010) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto – difetto di motivazione e di istruttoria – illogicità – iniquità – disparità di trattamento - arbitrarietà) – violazione dell’art. 97 della costituzione” in cui solleva una disparità di trattamento tra il personale della Marina Militare e quello delle altre Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Carabinieri). Mentre per questi ultimi la circolare impone criteri di assegnazione in regioni prossime a quella di ultimo servizio, solo per la Marina Militare l'unico criterio rigido è il ripianamento delle carenze organiche nazionali. Tale diversità di trattamento è ritenuta irragionevole, discriminatoria e contraria al principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
2.2 Il ricorrente, come sopra detto, ha impugnato gli atti di riedizione del potere successivi alla sentenza n. -OMISSIS- di questa sezione prospettandone, con unico ricorso, la nullità ovvero l’annullabilità.
2.3 Richiamata l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- (supra sub 1.12) occorre anzitutto chiarire che l’azione introdotta dal ricorrente ex art. 112 CPA è convertita in azione ordinaria di annullamento (A.P. CdS n. 2/2013) considerato che, nella riedizione del potere seguita alla sentenza n. -OMISSIS-, che aveva rilevato carenza di istruttoria e motivazione, l’Amministrazione ha rinnovato l’istruttoria ed aggiunto segmenti motivazionali all’originaria decisione esaminando aspetti prima negletti il che, pur a fronte di identico risultato finale, vale ad escludere l’elusione del comando giudiziale.
2.3.1 Il Ministero, infatti, aveva originariamente giustificato il trasferimento del ricorrente presso la sede di Roma in applicazione del criterio della maggiore carenza di organico fra gli enti di assegnazione, senza esaminare la condizione sanitaria e familiare del sig. -OMISSIS-come rappresentata ai sensi della Circolare prot. n. 51229 del 25 luglio 2023 al fine di valutare possibili destinazioni viciniori, pur esistenti. Nel nuovo provvedimento (v.si sub 1.8) la PA ha colmato dette lacune motivazionali ed istruttorie evidenziate dalla sentenza, esaminando anche tali aspetti, per cui non ne è predicabile la nullità.
2.4 Nondimeno il nuovo provvedimento risulta affetto da vizi che lo rendono annullabile.
2.4.1 L’Amministrazione ha ora dato conto nella motivazione di aver preso in considerazione le condizioni sanitarie del ricorrente (affetto da “Episodi sincopali di origine neurocardiogena” con rischio di improvvisi svenimenti con raccomandazione della C.M.O. all’impiego in compiti e mansioni compatibili con le infermità sofferte e la propria ridotta efficienza psico-fisica) ma ciò, tuttavia, solo ai fini della scelta del nuovo profilo d’impiego in ambito civile, escludendo a priori che esse fossero apprezzabili ai sensi della Circolare n. 51229/23 per la destinazione alla sede più vicina anziché a quella con maggiore carenza d’organico.
2.4.1.1 A tale ultimo riguardo l’Amministrazione ha così dedotto “ Si evidenzia che le deroghe ai criteri generali di identificazione della sede di servizio per "tutela sanitaria" sono concesse nei casi di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92 riconosciuti dall'INPS; nei casi di Invalidità Civile riconosciuti dall'INPS in misura pari o superiore al 67% (art. 21 della L. 104/92); nei casi in cui la patologia determinante il transito sia stata riconosciuta quale causa di servizio; oppure infine, nei casi di riconoscimento, in capo al dipendente, della qualifica di caregiver nei confronti di un parente o affine cui sia stata riconosciuta la situazione di handicap grave di cui sopra. Quanto precede deriva dalla considerazione per cui, a fronte di una casistica potenzialmente sterminata e relativa a patologie ed a situazioni le più disparate, questa Amministrazione ha ritenuto di conferire rilevanza, ai fini delle suddette deroghe, alla gravità della situazione sanitaria personale, nonché alle esigenze di elevata protezione sociale: in ambedue i casi, la rilevanza non può certo dipendere dalla prospettazione dell'interessato o, peggio, da una valutazione discrezionale, se non arbitraria dell'Amministrazione, altrimenti, si rischierebbe di trovarsi in una situazione paradossale per cui coloro che dovrebbero, per legge, essere tutelati e rimanere nelle vicinanze della propria residenza, potrebbero, invece, essere assegnati presso una sede situata a centinaia di chilometri dalla stessa, in ragione di situazioni di sovraorganico.”.
Questa argomentazione -come evidenziato nei motivi II e III del ricorso- si pone in contrasto non solo con principi e criteri legali, rispetto ai quali sarebbe già dubbio possa incidere una circolare, ma con la stessa applicata Circolare n. 51229/2023 il cui Annesso 2 fa riferimento al dovere dell’Amministrazione di prendere in considerazione le “ documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in E/D/R viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito” senza incasellarle, con scelta condivisibile, in ipotesi tassative.
È quindi improprio limitare il concetto di “ documentate e gravi situazioni sanitarie personali” ovvero di “particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate” di cui alla suddetta Circolare alle sole condizioni di salute e di protezione sociale esposte dall’Amministrazione non considerando altre situazioni che, in concreto e a prescindere dal riconoscimento della causa di servizio o dello status di handicap grave o di invalidità civile al 67%, potrebbero connotarsi di gravità apprezzabile ai fini di un’assegnazione ad una sede d’impiego viciniore, che nel caso di specie è, come visto, pure disponibile (supra sub 1.6).
In sostanza i criteri limitativi adottati non solo non sono nella normativa, ma neanche nella Circolare 51229/2023, né possono trovare giustificazione nell’opportunità di evitare di approfondire “ una casistica potenzialmente sterminata e relativa a patologie ed a situazioni le più disparate” escludendo così a priori da ogni considerazione situazioni potenzialmente gravi, soltanto per evitare all’Amministrazione il rischio di assumere decisioni potenzialmente arbitrarie (supra sub 1.8).
Ciò si traduce, come nel caso di specie, nel sostanziale rifiuto d’esame di quelle situazioni di difficoltà sanitarie e personali-familiari che la stessa Amministrazione -con autovincolo procedimentale- invita a prospettare in funzione di un loro scrutinio.
2.4.1.2 Parimenti censurabile è poi che l’Amministrazione, una volta preso atto della ridotta efficienza psico-fisica del sig. -OMISSIS-ai fini della scelta delle mansioni nel nuovo impiego civile, non ne abbia poi tenuto conto in quella della sede di destinazione, avvenuta con applicazione del solo criterio della carenza d’organico ancorchè esponesse il ricorrente agli stress di un quotidiano lungo viaggio per raggiungere il luogo di lavoro.
È necessaria una ragionevole coerenza nella valutazione sanitaria del Ministero della difesa sulla salute dei propri dipendenti.
Non può sussistere quindi una cesura tra le valutazioni sanitarie degli Organi militari ai fini dell’inidoneità allo SPE e del transito nei ruoli civili (con la controindicazione di lavori che comportino stress psico-fisici) e la successiva destinazione di impiego civile del soggetto transitato che non può essere decisa in modo compartimentato sulla base esclusiva delle esigenze organizzative (la “carenza nazionale”) ed a prescindere da un esame in concreto della situazione psico-fisica del dipendente che assicuri -con piena e rinnovata consapevolezza delle sue condizioni- la capacità di sostenere l’impegno fisico della nuova sede di servizio anche sotto il profilo dei trasferimenti necessari per raggiungerla.
Ne è ragionevole -come già sottolineato nella pregressa sentenza n. -OMISSIS- ed in altre pronunce di questa Sezione- valutare la compatibilità del nuovo impiego civile con le ridotte capacità psico-fisiche del dipendente, facendo riferimento al solo impegno delle mansioni da svolgere e non anche a quello necessario per raggiungere la sede.
Non è in discussione il primato delle esigenze organizzative militari -e l’autonomia nell’assecondarle da parte di ogni Arma (con ciò rigettandosi le censure del motivo IV del ricorso)- nell’assumere le decisioni sulla destinazione dei militari inidonei in transito ai ruoli civili, ma occorre che di detta destinazione sia chiaramente accertata ed attestata, da parte dell’Organo che decide l’individuazione, la compatibilità con le effettive, attuali e concrete condizioni di salute del dipendente, restituendo alla loro rilevanza un coerente significato nel corso dell’intero procedimento. Ciò non è avvenuto, nel primo come anche nel nuovo provvedimento.
2.5 Nel caso di specie va quindi affermato che anche la seconda volta, dopo la sentenza n. -OMISSIS-, l’Amministrazione ha malgovernato il procedimento di decisione della destinazione di impiego con esiti illegittimi.
Non sono emerse in particolare, come già evidenziato nella pregressa sentenza di questa Sezione, giustificazioni idonee a negare l’assegnazione del sig. -OMISSIS-a posti liberi in sedi libere nella Regione Campania rispetto alle quali egli aveva più volte manifestato disponibilità (supra sub 1.6).
3 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile quanto alla domanda in via principale di ottemperanza, mancando il presupposto della nullità degli atti di riedizione impugnati, mentre va accolto quanto a quella di annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente, salvi i successivi dovuti provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
--lo dichiara inammissibile quanto alla domanda di ottemperanza della sentenza TAR Lazio n. -OMISSIS- ex art. 112 e ss CPA, per difetto del presupposto della nullità degli atti di riedizione impugnati;
--lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente salvi i successivi dovuti provvedimenti dell’Amministrazione.
--condanna l’Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NI De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De NO | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.