TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 34
TAR
Decreto cautelare 16 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Elusione del giudicato

    L'azione è stata convertita in azione ordinaria di annullamento, escludendo l'elusione del comando giudiziale poiché l'amministrazione ha rinnovato l'istruttoria ed aggiunto motivazioni, pur giungendo allo stesso risultato finale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge e circolare ministeriale

    L'amministrazione ha limitato in modo improprio il concetto di 'documentate e gravi situazioni sanitarie personali' e di 'particolari esigenze di elevata protezione sociale', escludendo a priori situazioni potenzialmente gravi non rientranti nelle categorie tassative indicate, contrariamente a quanto previsto dalla circolare.

  • Accolto
    Incoerenza nella valutazione sanitaria

    Non può sussistere una cesura tra le valutazioni sanitarie militari per l'inidoneità e il transito nei ruoli civili e la successiva destinazione di impiego civile, che deve essere compatibile con le condizioni di salute del dipendente, anche in relazione allo stress necessario per raggiungere la sede di lavoro.

  • Accolto
    Disponibilità di posti nella regione di residenza

    Non sono emerse giustificazioni idonee a negare l'assegnazione del ricorrente a posti liberi in sedi libere nella Regione Campania, rispetto alle quali egli aveva manifestato disponibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 34
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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