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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1965/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...]
F.lli Rosselli n. 5, C.F. , rappresentato e difeso, dall' AR C.F._1
TA
e la Signora nata a [...] il [...] e residente in [...]
R. Guttuso n. 8, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta C.F._2
Lecci
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
Il ricorso, depositato in data 31/05/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, la quale, interpellata in merito, ha espressamente prestato il proprio consenso alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI), il 06/10/1990 tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Rosignano Marittimo (LI), nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1990 Parte 2 Serie A n. 73
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla figlia, Sig.na Parte_1 Per_1
quale contributo al mantenimento, l'importo di €.200,00 fissi mensili,
[...] oltre all'importo attualmente pari ad €.255,00 mensili, quale 50% del canone di locazione dell'appartamento sito in Firenze in cui la figlia vive attualmente, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.na con il seguente IBAN Persona_1
[...].
pagina 2 di 5 2. La Sig.ra si obbliga a corrispondere alla figlia, Sig.na Controparte_1 Per_1
l'importo pari ad €.255,00 mensili, quale 50% del canone di locazione
[...] el suddetto appartamento sito in Firenze in cui la figlia attualmente vive mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.na Per_1 con il seguente IBAN [...].
[...]
3. I Signori e si obbligano al pagamento del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno delle spese straordinarie relative alla figlia , da concordarsi Per_1 congiuntamente qualora la voce di ogni singola spesa straordinaria superi €. 200,00 e da conteggiare alla fine di ogni mese. I coniugi precisano che si assumono l'impegno fin da ora di sostenere la spesa della retta della Accademia di Firenze della figlia per i prossimi due anni al 50%.
4. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense. Per comodità delle parti ed evitare contenziosi, si precisa quanto segue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
pagina 3 di 5 SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo messaggio whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
pagina 4 di 5 5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
6. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Rosignano Marittimo (LI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11.9.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1965/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...]
F.lli Rosselli n. 5, C.F. , rappresentato e difeso, dall' AR C.F._1
TA
e la Signora nata a [...] il [...] e residente in [...]
R. Guttuso n. 8, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta C.F._2
Lecci
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
Il ricorso, depositato in data 31/05/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, la quale, interpellata in merito, ha espressamente prestato il proprio consenso alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI), il 06/10/1990 tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Rosignano Marittimo (LI), nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1990 Parte 2 Serie A n. 73
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla figlia, Sig.na Parte_1 Per_1
quale contributo al mantenimento, l'importo di €.200,00 fissi mensili,
[...] oltre all'importo attualmente pari ad €.255,00 mensili, quale 50% del canone di locazione dell'appartamento sito in Firenze in cui la figlia vive attualmente, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.na con il seguente IBAN Persona_1
[...].
pagina 2 di 5 2. La Sig.ra si obbliga a corrispondere alla figlia, Sig.na Controparte_1 Per_1
l'importo pari ad €.255,00 mensili, quale 50% del canone di locazione
[...] el suddetto appartamento sito in Firenze in cui la figlia attualmente vive mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.na Per_1 con il seguente IBAN [...].
[...]
3. I Signori e si obbligano al pagamento del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno delle spese straordinarie relative alla figlia , da concordarsi Per_1 congiuntamente qualora la voce di ogni singola spesa straordinaria superi €. 200,00 e da conteggiare alla fine di ogni mese. I coniugi precisano che si assumono l'impegno fin da ora di sostenere la spesa della retta della Accademia di Firenze della figlia per i prossimi due anni al 50%.
4. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense. Per comodità delle parti ed evitare contenziosi, si precisa quanto segue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
pagina 3 di 5 SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo messaggio whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
pagina 4 di 5 5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
6. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Rosignano Marittimo (LI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11.9.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
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