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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11286 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione collegiale della dott.ssa AN FE Presidente
del dott. Romolo Ciufolini Giudice
della dott.ssa IA AP Giudice estensore ai sensi degli articoli 275 e ss del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14268 -2025 del R.G.A.C.C., pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Parte_1
(reclamante)
con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIALE PARIOLI 47/A 00197 ROMA, presso lo studio dell'avv. BOSIO GIORGIO MARIA, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
Parte_2
(reclamato)
con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA PANAMA 110 ROMA, presso lo studio dell'avv. MERLA GIOVANNI, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni
Come da rispettivi atti introduttivi da intendersi interamente riportati e trascritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.3.25 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1
di improcedibilità pronunziata dal G.E. del procedimento R.G.E. n. 2212-12 all'udienza in forma scritta del 28.2.25, a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 10602/2024 dell'intestato
Tribunale, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio di divisione endoesecutiva. In
particolare, ella ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza reclamata poiché il procedimento era iniziato sulla scorta di un valido titolo esecutivo e che la sentenza n. 10602-24 non aveva alcun effetto su di esso trattandosi di autonomo giudizio di cognizione.
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto del reclamo con vittoria di spese Parte_2
contestando le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14.5.25.
******************************************************
Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è inammissibile.
In linea generale occorre ricordare che l'improcedibilità del processo di espropriazione forzata configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può
essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (ex
multis da ultimo Cass., sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3494; Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873).
Nel caso in esame, il G.E. del procedimento esecutivo R.G.E. n. 2212-12 ha dichiarato l'improcedibilità all'udienza in forma scritta del 28.2.25, a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 10602/2024 dell'intestato Tribunale con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio di divisione endoesecutiva.
Il G.E. ha fatto corretta applicazione degli artt. 181 disp. att. c.p.c. e 601 c.p.c., ultimo comma, poiché, non essendosi concluso il giudizio di divisione endoesecutiva con lo scioglimento della comunione e la liquidazione del bene e, conseguentemente, della quota appartenente all'esecutata, l'esecuzione forzata non avrebbe potuto proseguire in alcun modo.
E' vero che il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati
(cd. divisione endoesecutiva) costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione ma esso resta un procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo (Cass., sez. II, 29
febbraio 2024, n. 5386) e, pertanto, in assenza di un suo esito fisiologico di scioglimento della comunione e di vendita o assegnazione dei beni appartenenti pro quota al debitore, l'espropriazione forzata non ha modo di continuare posto che l'ultimo comma dell'art. 601 c.p.c. consente la prosecuzione del processo solo in caso di << avvenuta divisione>>.
Considerato che la declaratoria di improcedibilità adottata dal G.E. costituisce una causa di estinzione atipica del processo esecutivo, essa avrebbe dovuto essere fatta oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c. e non di reclamo ex art. 630 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di
studio, introduttiva e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità in ragione della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c.;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2.906,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta. Pt_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice relatore
IA AP
La Presidente
AN FE