Art. 7.
I numeri 3) , 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 , sono sostituiti dai seguenti:
"3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali".
All' articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 , e' aggiunto il comma seguente:
"I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale".
I numeri 3) , 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 , sono sostituiti dai seguenti:
"3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali".
All' articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 , e' aggiunto il comma seguente:
"I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale".